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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 31 marzo 2014 – Bundesrepublik Deutschland / Nordzucker AG

(Causa C-148/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania)

Convenuta: Nordzucker AG

Altra parte nel procedimento: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (Rappresentante dell’interesse federale dinanzi al Bundesverwaltungsgericht)

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE1 debba essere interpretato nel senso che il gestore di un impianto sia obbligato a pagare l’ammenda per le emissioni in eccesso anche qualora abbia restituito, entro il 30 aprile di un determinato anno, un numero di quote di emissioni corrispondente al totale delle emissioni indicato l’anno precedente nella sua comunicazione delle emissioni, dichiarata conforme dal responsabile della verifica, ma dopo il 30 aprile l’autorità competente accerti che il quantitativo totale dichiarato nella comunicazione delle emissioni verificata era erroneamente troppo basso, con conseguente rettifica della comunicazione e restituzione delle ulteriori quote di emissioni da parte del gestore entro il nuovo termine.

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1 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).