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Impugnazione proposta il 24 novembre 2017 dalla Banca centrale europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-247/16, Fursin e a. / Banca centrale europea

(Causa C-663/17 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Koupepidou e C. Hernández Saseta, agenti, B. Schneider, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui stabilisce che i ricorrenti azionisti avevano interesse e legittimazione ad agire dinanzi al Tribunale per quanto riguarda il ricorso di annullamento della decisione impugnata (punto 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata);

pronunciarsi in via definitiva nel merito e dichiarare irricevibile il ricorso proposto dai ricorrenti azionisti; e

condannare i ricorrenti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che i ricorrenti azionisti (vale a dire gli azionisti della Trasta Komercbanka, distinti dalla Trasta Komercbanka stessa) non avevano un interesse ad agire distinto da quello della Trasta Komercbanka in relazione alla proposizione di un ricorso di annullamento.

Il primo motivo si basa sui seguenti argomenti:

la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia interpretato erroneamente la giurisprudenza che richiede che gli azionisti dimostrino di possedere un distinto interesse ad agire contro una decisione rivolta all’impresa della quale detengono una parte del capitale. In particolare il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere, nell’ordinanza del 12 settembre 2017, che tale giurisprudenza non si applicasse alla causa T-247/16;

i ricorrenti azionisti non hanno dimostrato di possedere un interesse ad agire distinto da quello della Trasta Komercbanka: la loro situazione giuridica non è stata compromessa dalla decisione impugnata (a differenza dell’avvio della liquidazione, che è un atto separato). Non può dirsi che i ricorrenti azionisti abbiano un interesse giuridico a che la Trasta Komercbanka disponga di una licenza bancaria distinto dall’interesse della stessa Trasta Komercbanka a disporre di una licenza bancaria;

in particolare, l’interesse a richiedere il risarcimento danni o l’interesse economico degli azionisti a percepire i dividendi non dovrebbe essere considerato un interesse giuridico distinto.

Secondo motivo, vertente sul fatto che i ricorrenti azionisti non avevano legittimazione ad agire, dato che la decisione impugnata non li interessava individualmente.

Il secondo motivo si basa sui seguenti argomenti:

i ricorrenti azionisti non sono individualmente interessati dalla decisione impugnata poiché essa non li riguarda a causa di determinate qualità loro proprie;

la decisione impugnata non ha posto i ricorrenti azionisti in una situazione giuridica diversa da quella degli altri azionisti o della Trasta Komercbanka stessa.

Terzo motivo, vertente sul fatto che i ricorrenti azionisti non avevano legittimazione ad agire, dato che la decisione impugnata non li interessava direttamente.

Il terzo motivo si basa sui seguenti argomenti:

i ricorrenti azionisti non sono direttamente interessati dalla decisione impugnata poiché i loro diritti non sono stati pregiudicati in maniera sostanziale ai sensi della giurisprudenza;

una semplice perdita economica quale risultato della decisione impugnata non consente di concludere che la loro situazione giuridica (a differenza di quella della Trasta Komercbanka) sia stata compromessa, indipendentemente dalla portata di tali effetti economici.

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