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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 31 agosto 2012 - Secretary of State for the Home Department / MG

(Causa C-400/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: MG

Questioni pregiudiziali

Se il periodo trascorso in stato di detenzione a seguito di condanna penale per la commissione di un reato da parte di un cittadino dell'Unione interrompa il periodo di soggiorno nello Stato membro ospitante, necessario perché costui possa beneficiare del livello massimo di protezione contro l'allontanamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE  ovvero se gli impedisca in altro modo di beneficiare di tale livello di protezione.

Se il riferimento ai "precedenti dieci anni" contenuto nell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a) significhi che il soggiorno deve essere stato continuativo affinché un cittadino dell'Unione possa beneficiare del livello massimo di protezione contro l'allontanamento.

Se ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), il periodo richiesto di dieci anni durante il quale un cittadino dell'Unione deve aver soggiornato nello Stato membro ospitante, debba essere calcolato (a) conteggiando a ritroso a partire dalla decisione di allontanamento; oppure (b) conteggiando in avanti a partire dall'inizio del soggiorno di tale cittadino nello Stato membro ospitante.

Qualora la risposta al quesito 3, sub a) sia nel senso che il periodo di dieci anni deve essere calcolato conteggiando a ritroso, se sia rilevante il fatto che la persona abbia maturato dieci anni di soggiorno già prima della sua detenzione.

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1 - Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158, pag. 77).