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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituania) il 23 luglio 2014 — ERGO Insurance SE, agente tramite la sua filiale lituana ERGO Insurance SE / If P&C Insurance AS, agente tramite la sua filiale If P&C Insurance AS

(Causa C-359/14)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Parti

Ricorrente: ERGO Insurance SE, agente tramite la sua filiale lituana ERGO Insurance SE

Convenuta: If P&C Insurance AS, agente tramite la sua filiale If P&C Insurance AS

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)1 , ai sensi del quale «[s]e la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto», debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella in esame, si debba applicare il diritto tedesco.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio sancito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)2 , debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella in esame, la legge da applicare alla controversia tra l’assicuratore della motrice e l’assicuratore del rimorchio debba essere determinata secondo la legge del paese del luogo in cui si è verificato il danno derivante dall’incidente stradale.

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1 GU L 177, pag. 6.

2 GU L 199, pag. 40.