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Impugnazione proposta il 24 febbraio 2015 dalla Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014, causa T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG / Commissione europea

(Causa C-94/15 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (rappresentanti: Dr. U. Itzen e J. Ziebarth LLM, Rechtsanwältinnen)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente, reiterando le conclusioni della domanda proposta in primo grado, chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014, causa T-550/08, nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre, in misura adeguata, l’importo dell’ammenda, pari a EUR 12 milioni, inflitta alla ricorrente in forza dell’articolo 2 della decisione impugnata del 1° ottobre 2008;

in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca nuovamente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione verte sulla sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG / Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso inteso all’annullamento della decisione della Commissione C (2008) 5467 definitivo del 1º ottobre 2008, caso COMP.39181, cere per candele, nella parte in cui riguarda la ricorrente e in subordine alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.

A sostegno della propria impugnazione la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Con il primo motivo essa fa valere una violazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 296 TFUE nonché di diritti essenziali procedurali e della difesa, in quanto il Tribunale avrebbe dichiarato la sua responsabilità del pagamento dell’ammenda in contraddizione con i principi di imputazione applicabili alla nozione di impresa ai sensi del diritto dell’Unione in materia di intese. La contraddizione fondamentale consisterebbe nel fatto che il Tribunale avrebbe considerato la ricorrente, da un lato, e la H&R KG, cui è stata inflitta un’ammenda a sé, e le sue controllate, dall’altro, come imprese distinte, sotto il profilo del diritto dell’Unione in materia di intese, ai fini dell’irrogazione dell’ammenda. Al tempo stesso, il Tribunale, come in precedenza la Commissione, avrebbe trattato tali imprese come un’unica impresa, la «H&R/Tudapetrol», ai fini dell’imputazione dell’azione e dell’accertamento dell’asserita violazione. Tuttavia, le stesse società non potrebbero, al tempo stesso, aver commesso una violazione in veste di unica impresa ma essere considerate come due imprese ai fini dell’inflizione dell’ammenda. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe erroneamente confermato, per un determinato periodo, una duplice sanzione per le medesime azioni della medesima unità d’impresa.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce una violazione dell’obbligo di motivazione (articolo 296 TFUE) da parte della sentenza impugnata. Essa consiste, anzitutto, nel fatto che la sentenza non conterrebbe chiarimenti sufficientemente individualizzati in relazione all’addebito a carico della ricorrente. A causa della motivazione indifferenziata, accettata dal Tribunale, circa la violazione da parte dell’unità comune non meglio qualificata «H&R/Tudapetrol» non emergerebbe né dalla decisione della Commissione né dalla sentenza quali siano le azioni imputate alla ricorrente. Con la seconda parte del secondo motivo la ricorrente contesta che non sono state sufficientemente prese in considerazione le sue censure in relazione all’accertamento dei fatti. Il Tribunale avrebbe esaminato e preso in considerazione solo parzialmente le censure sollevate. Nei limiti in cui il Tribunale ha esaminato tali censure, la motivazione del Tribunale risulterebbe illegittima per violazione dei principi in materia di prova o ragionamento, e per snaturamento dei fatti sottoposti al Tribunale.

Con il suo terzo motivo la ricorrente deduce una violazione decisiva dei suoi diritti della difesa. Essa consiste, in particolare, nella circostanza che il Tribunale, come la Commissione in precedenza, non opererebbe una sufficiente individualizzazione degli addebiti mossi, bensì argomenterebbe di continuo, in modo inammissibile, facendo riferimento all’imprecisa denominazione collettiva «H&R/Tudapetrol». Di conseguenza, non sarebbe chiaro alla ricorrente quali accuse le siano addebitate nel dettaglio sulla base di quali prove. In tal modo verrebbe violato il principio in dubio pro reo e verrebbe resa più difficile, in modo inammissibile, per la ricorrente la difesa contro gli addebiti mossi.