Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2013 –
Commissione / Francia
(causa C‑485/11)
«Inadempimento di uno Stato – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni generali – Normativa nazionale – Operatori di telecomunicazioni elettroniche – Obbligo di pagamento di un diritto supplementare»
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Autorizzazione – Direttiva 2002/20 – Articolo 12 – Portata – Ambito di applicazione – Tassa avente un fatto generatore connesso alla procedura di autorizzazione generale o alla concessione di un diritto di uso delle radiofrequenze o dei numeri – Inclusione – Tassa avente un fatto generatore connesso all’attività dell’operatore consistente nel fornire servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nello Stato membro interessato – Esclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, art. 12) (v. punti 26, 29-31)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 21) – Diritti e contributi applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni generali – Contabilità di una normativa nazionale che istituisce un diritto supplementare gravante sugli operatori di telecomunicazioni elettroniche. |
Dispositivo
2) | | La Commissione europea è condannata alle spese. |
3) | | Il Regno di Spagna e l’Ungheria sopportano le proprie spese. |