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Impugnazione proposta il 28 novembre 2017 dalla Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-247/16, Trasta Komercbanka AS e altri/Banca centrale europea

(Causa C-669/17 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (rappresentanti: O.H. Behrends, L. Feddern, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza, vale a dire la decisione del Tribunale secondo la quale non vi è luogo a statuire sul ricorso di annullamento della Trasta Komercbanka AS (TKB);

dichiarare che il ricorso di annullamento non è privo di oggetto;

dichiarare che il ricorso di annullamento è ricevibile;

rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento, e

condannare la Banca centrale europea (BCE) a pagare le spese sostenute dai ricorrenti e le spese del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il ricorso della TKB è affidato al curatore. I ricorrenti fanno valere che tale assunto non è compatibile con l’art. 263 TFUE e con la garanzia di un ricorso effettivo, nonché con una serie di principi correlati

Con il secondo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’azione dei ricorrenti si sostituisca alla capacità di questi ultimi di difendere la licenza della TKB attraverso un’azione della TKB stessa.

Con il terzo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che sono stati commessi una serie di ulteriori errori sostanziali, inclusa l’omissione di applicare il principio “nemo auditur” a causa dell’interferenza della BCE nel ricorso della TKB.

Con il quarto motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha tenuto conto dei requisiti (inclusi quelli relativi alla forma) per una valida revoca della procura rilasciata inizialmente dalla TKB.

Con il quinto motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 51, paragrafo 1, piuttosto che l’articolo 131 del regolamento di procedura, e che esso è incorso in una serie di ulteriori errori procedurali.

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