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Impugnazione proposta il 5 dicembre 2014 dalla Dansk Automat Brancheforening avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014, causa T-601/11, Dansk Automat Brancheforening/Commissione europea

(Causa C-563/14 P)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Dansk Automat Brancheforening (rappresentanti: K. Dyekjær, T. Høg e J. Flodgaard, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Repubblica di Malta, Betfair Group plc, Betfair International Ltd, European Gaming and Betting Association (EGBA)

Conclusioni

1.    Annullare la sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 nella causa T-601/11;

2.    dichiarare ricevibile il ricorso nella causa T-601/11;

3.    rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un esame nel merito dei motivi dedotti in primo grado dalla ricorrente;

4.    condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e di quello dinanzi alla Corte; in subordine, in relazione alla quarta conclusione: condannare gli intervenienti a sopportare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale e di quello dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

In via principale si sostiene che, nel respingere il ricorso della ricorrente, il Tribunale ha effettuato un’interpretazione e/o un’applicazione errate dei criteri stabiliti dall’articolo 263, quarto comma,  TFUE per la legittimazione ad agire contro una decisione della Commissione adottata sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

In particolare, il Tribunale ha applicato erroneamente l’espressione «che la riguardano (...) individualmente», di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto non l’ha interpretata conformemente alla giurisprudenza della Corte e l’ha quindi applicata in maniera non corretta. A tale proposito, il Tribunale: 1) ha concluso erroneamente che la misura che pregiudica i singoli membri dell’associazione ricorrente pregiudica anche i terzi, escludendo così che detta misura possa riguardare individualmente tali membri; 2) ha concluso erroneamente che i membri in questione hanno sostenuto soltanto di essere in concorrenza con i beneficiari dell’aiuto; 3) ha quindi omesso, erroneamente, di prendere in considerazione i calcoli specifici presentati dalle ricorrenti secondo cui l’aiuto avrebbe inevitabilmente avuto effetti pregiudizievoli sulla loro posizione sul mercato; 4) in via ultronea, oltre alla censura riportata sub 1), esso non ha tenuto conto, a torto, del fatto che gli effetti negativi della misura non sono gli stessi per tutti gli operatori; 5) ha dichiarato erroneamente che le ricorrenti devono fornire la prova della diminuzione di fatturato già verificatasi per poter agire in giudizio; 6) ha erroneamente respinto gli argomenti sugli effetti negativi sulla base di altre cause di effetti negativi non documentate e 7) ha escluso la possibilità di rendere meno rigorose le condizioni per proporre ricorso, poiché la decisione della Commissione di autorizzare l’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, non è stata oggetto di un previo esame amministrativo.

Inoltre, il Tribunale: 8) ha applicato erroneamente la nozione di atto regolamentare che «non comport[a] alcuna misura d’esecuzione», in quanto ha concluso che la decisione impugnata in tale procedimento richiede misure di esecuzione e 9) è incorso in errore ordinando alle ricorrenti di sopportare le spese degli intervenienti.