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Ricorso presentato il 14 febbraio 2018 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-122/18)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che la Repubblica italiana, avendo omesso e omettendo tuttora di assicurare che le amministrazioni pubbliche evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48, pag. 1) e, in particolare, agli obblighi di cui all’art. 4 di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Gli elementi di cui la Commissione è in possesso, che si basano sulle informazioni fornite dalla Repubblica italiana nel corso della procedura precontenziosa, indicano che i termini di pagamento di 30 e 60 giorni, indicati all’art. 4 della direttiva 2011/7/UE sulla lotta ai ritardi nei pagamenti, vengono superati non da singoli enti ma da intere categorie di pubbliche amministrazioni, non in occasione di una singola transazione commerciale ma come termini medi di pagamento ossia con riguardo a tutte le transazioni concluse da dette amministrazioni e, infine, non per un periodo di tempo limitato ma costantemente a partire dal settembre 2014 fino alla data d’introduzione del presente ricorso. La Commissione considera dunque dimostrata la violazione, continuata e sistematica, dell’art. 4 della direttiva.

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