Language of document : ECLI:EU:C:2012:454

Causa C‑176/11

HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica

e

HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem dd

contro

Bundesminister für Finanzen

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal
Verwaltungsgerichtshof (Austria)]

«Articolo 56 TFUE — Restrizione alla libera prestazione dei servizi — Giochi d’azzardo — Normativa di uno Stato membro che vieta la pubblicità di case da gioco situate in altri Stati se il livello di tutela giuridica dei giocatori in tali Stati non è equivalente a quello garantito sul piano nazionale — Giustificazione — Ragioni imperative di interesse generale — Proporzionalità»

Massime della sentenza

Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale che subordina la pubblicità per le case da gioco situate in un altro Stato membro alla garanzia di un livello di protezione legale dei giocatori in tale Stato equivalente a quello riconosciuto a livello nazionale — Ammissibilità

(Art. 56 TFUE)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale la pubblicità intesa a promuovere in detto Stato case da gioco situate in un altro Stato membro è autorizzata solo a condizione che le norme adottate in quest’altro Stato membro in materia di tutela dei giocatori forniscano garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle delle corrispondenti norme in vigore nel primo Stato membro.

Una normativa siffatta costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 56 TFUE, ma può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco. Tuttavia, le restrizioni imposte dagli Stati membri devono soddisfare il principio di proporzionalità. In assenza di armonizzazione in materia, gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e di definire con precisione il livello di protezione perseguito. Di conseguenza, la normativa di cui trattasi non eccede quanto è necessario, laddove, ai fini della concessione dell’autorizzazione a fare pubblicità, si limiti a richiedere una tutela contro i rischi del gioco di livello sostanzialmente equivalente a quello che essa stessa garantisce.

La situazione sarebbe tuttavia diversa, e tale normativa andrebbe allora considerata sproporzionata, se essa richiedesse che, nell’altro Stato membro, le norme siano identiche, o se imponesse norme senza alcun nesso diretto con la tutela contro i rischi del gioco.

(v. punti 19-22, 24, 31-32, 36 e dispositivo)