Language of document : ECLI:EU:C:2011:865

Cause riunite C‑411/10 e C‑493/10

N. S.

contro

Secretary of State for the Home Department

e

M. E. e altri

contro

Refugee Applications Commissioner

e

Minister for Justice, Equality and Law Reform

[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Court of Appeal

(England & Wales) (Civil Division) e dalla High Court (Irlanda)]

«Diritto dell’Unione — Principi — Diritti fondamentali — Attuazione del diritto dell’Unione — Divieto dei trattamenti inumani o degradanti — Sistema europeo comune di asilo — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Nozione di “paesi sicuri” — Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente — Obbligo — Presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali»

Massime della sentenza

1.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo — Potere discrezionale degli Stati membri

(Art. 6 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51; regolamento del Consiglio n. 343/2003, art. 3, n. 2)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo — Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 1, 18 e 47; regolamento del Consiglio n. 343/2003, art. 3, n. 1)

3.        Diritti fondamentali — Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti — Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 1, 4, 18 e 47; regolamento del Consiglio n. 343/2003, art. 3, nn. 1 e 2)

4.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo — Tutela conferita ai richiedenti asilo — Portata

(Protocollo n. 30, allegato al Trattato FUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 1; regolamento del Consiglio n. 343/2003)

1.        L’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, riconosce agli Stati membri un potere discrezionale che fa parte integrante del sistema europeo comune di asilo previsto dal Trattato FUE ed elaborato dal legislatore dell’Unione. Questo potere discrezionale deve essere esercitato dagli Stati membri nel rispetto delle altre disposizioni di detto regolamento. Uno Stato membro che esercita tale potere discrezionale deve quindi essere ritenuto attuare il diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Di conseguenza, la decisione adottata da uno Stato membro sul fondamento del suddetto art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003 di esaminare o meno una domanda di asilo rispetto alla quale esso non è competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento dà attuazione al diritto dell’Unione ai fini dell’art. 6 TUE e/o dell’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(v. punti 65-66, 68-69, dispositivo 1)

2.        Il diritto dell’Unione osta all’applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell’Unione europea.

Gli artt. 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non comportano una risposta differente da quella sopra fornita.

(v. punti 105, 115, dispositivo 2-3)

3.        L’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente ai sensi del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione.

Ferma restando la facoltà, di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, di esaminare esso stesso la domanda, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso un altro Stato membro dell’Unione che risulti essere lo Stato membro competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di proseguire l’esame dei criteri di cui al medesimo capo, per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo.

È necessario, tuttavia, che lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All’occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003.

Gli artt. 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non comportano una risposta differente da quella sopra fornita.

(v. punti 106-108, 115, dispositivo 2-3)

4.        Risulta dall’art. 1 del Protocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno Unito che detto Protocollo non rimette in questione l’applicabilità della Carta al Regno Unito o alla Polonia; lo conferma il suo stesso preambolo. Infatti, ai sensi del terzo ‘considerando’ di tale Protocollo, la Carta deve essere applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto art. 1. Peraltro, secondo il sesto ‘considerando’ del medesimo Protocollo, la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell’Unione e li rende più visibili, ma non crea nuovi diritti o principi.

Ciò considerato, l’art. 1, n. 1, del suddetto Protocollo esplicita l’art. 51 della Carta, relativo all’ambito di applicazione di quest’ultima, e non ha per oggetto di esonerare la Repubblica di Polonia e il Regno Unito dall’obbligo di rispettare le disposizioni della Carta, né di impedire ad un giudice di uno di questi Stati membri di vigilare sull’osservanza di tali disposizioni.

Di conseguenza, prendere in considerazione tale Protocollo non ha incidenza sulla portata degli obblighi incombenti al Regno Unito in materia di tutela conferita a una persona cui si applichi il regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

(v. punti 119-120, 122, dispositivo 4)