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Impugnazione proposta il 31 dicembre 2012 da Ellinika Nafpigeia AE, e 2.Hoern Beteilingungs GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 ottobre 2012, causa T-466/11, Ellinika Nafpigeia e 2.Hoern Beteiligungs GmbH / Commissione europea

(Causa C-616/12 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Ellinika Nafpigeia AEe 2. Hoern Beteilingungs GmbH (rappresentanti: K. Chrysogonos e A. Kaïdatzis, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare l'ordinanza del Tribunale del 19 ottobre 2012;

accogliere il ricorso proposto secondo i motivi esposti;

condannare la Commissione alle spese sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha interpretato erroneamente l'atto introduttivo del ricorso proposto, con la conseguenza di modificare in modo inammissibile l'oggetto della causa, in quanto ha considerato come atti impugnati congiuntamente, o come parte dell'atto impugnato, i documenti e gli altri elementi contenuti nel fascicolo relativo alla decisione del 1° dicembre 2010, che in realtà è l'unico atto impugnato;

Il Tribunale è incorso nell'applicazione erronea dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura, giudicando che l'atto impugnato non fosse stato identificato nel suo complesso, poiché non erano stati individuati i documenti e gli altri elementi contenuti nel fascicolo relativo alla decisione del 1° dicembre 2010, i quali tuttavia, in realtà, non sono parte dell'atto impugnato e neppure atti impugnati congiuntamente. In conseguenza di tale giudizio del Tribunale, si sono verificate un'inammissibile limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale dei ricorrenti e una violazione del principio fondamentale dell'equità processuale.

Il Tribunale è incorso nell'applicazione erronea dell'articolo 263, paragrafo 6 TFUE, respingendo, in quanto presentato fuori termine, il ricorso contro la decisione del 1° dicembre 2010, di cui però i ricorrenti non hanno avuto - e continuano a non avere - piena conoscenza e, di conseguenza, al momento della proposizione del ricorso non era neppure cominciato a decorre il termine di ricorso di due mesi. In conseguenza di tale giudizio del Tribunale si è verificata un'inammissibile limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un organo giurisdizionale.

Il Tribunale è incorso nell'applicazione erronea degli articoli 64 e 65 del regolamento di procedura, respingendo la domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento e istruttorie, poiché ha giudicato che i documenti e elementi del fascicolo relativo alla decisione del 1° dicembre 2010, di cui era richiesta la produzione, facessero parte dell'atto impugnato, mentre in realtà costituiscono semplici elementi della sua motivazione. In conseguenza di tale giudizio del Tribunale si sono verificate un'inammissibile limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale dei ricorrenti ed una violazione del principio fondamentale dell'equità processuale.

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