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Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 - Al-Aqsa / Consiglio

(Causa T-348/07) 1

["Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Posizione comune 2001/931/PESC e regolamento (CE) n. 2580/2001 - Ricorso di annullamento - Adeguamento delle conclusioni - Sindacato giurisdizionale - Condizioni di attuazione di una misura dell'Unione di congelamento dei capitali"]

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Stichting Al-Aqsa (Heerlen, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. Pauw, G. Pulles A.M. van Eik e M. Uiterwaal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan, G.-J. Van Hegelsom e B. Driessen, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels, M. de Mol e Y. de Vries, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel e S. Boelaert, agenti)

Oggetto

Inizialmente in sostanza, una domanda d'annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), nei limiti in cui essa riguarda la ricorrente.

Dispositivo

La decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE, la decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/445, la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868, la decisione del Consiglio 26 gennaio 2009, 2009/62/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2008/583, ed il regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 2009, n. 501, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2009/62 sono annullati nei limiti in cui tali atti riguardano la Stichting Al-Aqsa.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dalla Stichting Al-Aqsa.

Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 269 del 10.11.2007.