Language of document : ECLI:EU:C:2012:317

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 24 maggio 2012 (1)

Causa C‑441/11 P

Commissione europea

contro

Verhuizingen Coppens NV

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Articolo 81, paragrafo 1, CE e articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE – Mercato belga dei servizi di traslochi internazionali – Intesa globale consistente in tre singoli accordi – Infrazione unica e continuata – Mancata dimostrazione della conoscenza di un partecipante all’intesa, aderente ad un solo singolo accordo, dell’esistenza di ulteriori singoli accordi – Annullamento parziale o totale di una decisione della Commissione»






I –    Introduzione

1.        In quali circostanze il Tribunale dell’Unione europea può annullare in toto una decisione della Commissione europea in materia di intese e quando deve, invece, limitarsi ad un annullamento parziale? In tale quesito risiede, in nuce, la quaestio iuris sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi nel presente procedimento d’impugnazione e il cui rilievo pratico non deve essere sottovalutato (2). Essa riguarda l’«intesa sui traslochi», scoperta dalla Commissione anni orsono nel mercato belga dei servizi di traslochi internazionali e sanzionata in data 11 marzo 2008 con una decisione inflittiva di un’ammenda (3) (in prosieguo anche: la «decisione controversa»).

2.        La menzionata intesa sui traslochi costituiva, in base agli accertamenti condotti dalla Commissione, un’intesa globale nella forma di un’infrazione unica e continuata, basata su tre tipi di accordi anticoncorrenziali tra le imprese di traslochi interessate: accordi sui prezzi, accordi sulla ripartizione del mercato mediante un sistema di preventivi fittizi (i preventivi di comodo) e accordi su un sistema di compensazioni finanziarie per le offerte respinte o nel caso di mancanza di offerte (le commissioni).

3.        La Commissione contestava all’impresa Verhuizingen Coppens NV (in prosieguo: la «Coppens») la partecipazione ad un’intesa globale unitamente ad altre nove impresa ovvero gruppi di impresa. Per quanto riguarda la Coppens, la Commissione ne poteva tuttavia dimostrare la partecipazione attiva solo ad uno dei tre elementi dell’intesa globale e, precisamente, al sistema dei preventivi di comodo. Non si è potuto acclarare se la Coppens fosse al corrente o dovesse essere al corrente di essersi contemporaneamente inserita, attraverso la partecipazione al sistema dei preventivi di comodo, nell’intesa globale. Ciò premesso, con sentenza del 16 giugno 2011 (in prosieguo anche: la «sentenza del Tribunale» oppure la «sentenza impugnata») (4), il Tribunale annullava integralmente l’accertamento della partecipazione della Coppens all’intesa, nonché l’ammenda ad essa inflitta.

4.        La Commissione impugna ora detta sentenza, ritenendo che il Tribunale avrebbe potuto annullare solo parzialmente la decisione controversa, nella parte riguardante la Coppens, risultando quantomeno provata la partecipazione della Coppens al sistema anticoncorrenziale dei preventivi di comodo.

5.        La Corte dovrà occuparsi fra breve di una serie di ulteriori questioni giuridiche nell’ambito delle altre impugnazioni ancora pendenti relative all’intesa sui traslochi (5).

II – Fatti

A –    Fatti accertati e procedimento amministrativo

6.        Secondo le risultanze delle indagini svolte dalla Commissione, esisteva sul mercato belga dei servizi di traslochi internazionali, nel periodo compreso tra il 1984 ed il 2003, un’intesa alla quale hanno partecipato dieci imprese di trasloco (6), in diversi periodi di tempo (7) e in diversa misura.

7.        Nella decisione controversa, la Commissione accertava che la menzionata intesa costituiva un’intesa globale sotto forma di un’infrazione unica e continuata (8), basata complessivamente su tre tipi di accordi (9):

–        accordi sui prezzi, in cui le imprese di traslochi partecipanti concordavano pratiche relative ai corrispettivi delle prestazioni nei confronti dei clienti;

–        accordi su un sistema di compensazioni finanziarie per le offerte respinte o nel caso di mancanza di offerte (le commissioni); in tal modo, i concorrenti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto per un trasloco internazionale, ottenevano per così dire un’indennità finanziaria a prescindere dal fatto che essi stessi a loro volta avessero o meno presentato un’offerta; tali commissioni confluivano, senza che i clienti se ne accorgessero, nel prezzo finale dei rispettivi servizi di trasloco;

–        accordi sulla ripartizione del mercato mediante un sistema di preventivi fittizi (i preventivi di comodo) presentati al cliente o a colui che effettuava il trasloco, da parte di un’impresa di traslochi che non intendeva, in realtà, eseguire il trasloco; a tal fine, l’impresa comunicava di volta in volta ai propri concorrenti il prezzo, il premio assicurativo e i costi di magazzinaggio da includere nel calcolo del corrispettivo della prestazione fittizia.

8.        Mentre gli accordi sulle commissioni e sui preventivi di comodo hanno trovato applicazione per l’intera durata dell’intesa (dal 1984 al 2003), l’esecuzione degli accordi sui prezzi non ha potuto essere dimostrata al di là del mese di maggio del 1990 (10).

9.        Dai fatti accertati la Commissione deduceva, nella decisione controversa, che le imprese partecipanti avevano violato gli articoli 81, paragrafo 1, CE e 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, per aver esse, nel corso di diversi periodi, «[fissato], in maniera diretta o indiretta, i prezzi dei traslochi internazionali da e verso il Belgio, [ripartito] parzialmente tra di esse il mercato e [manipolato] il procedimento di presentazione delle offerte» (11).

10.      La decisione controversa è stata notificata complessivamente a 31 persone giuridiche, che la Commissione condannava quindi in parte a titolo individuale, in parte solidalmente, ad ammende di diverso importo (12) per l’infrazione commessa.

B –    Partecipazione della Coppens all’intesa

11.      All’articolo 1, lettera i), della decisione controversa, la Commissione ha accertato la partecipazione della Coppens all’intesa globale nel periodo intercorso dal 13 ottobre 1992 al 29 luglio 2003. Conseguentemente, a termini dell’articolo 2, lettera k), della decisione controversa, la Coppens è stata condannata ad un’ammenda di EUR 104 000, senza declaratoria di responsabilità solidale.

12.      Come si evince peraltro dalla sentenza impugnata (13), la Commissione non ha dimostrato che la ditta Coppens, prendendo parte all’accordo sui preventivi di comodo, fosse al corrente delle attività anticoncorrenziali delle altre imprese concernenti le commissioni o potesse ragionevolmente supporle. Quanto alla conoscenza da parte della ricorrente del comportamento illecito delle altre partecipanti all’intesa, la decisione controversa, come riconosciuto dalla stessa Commissione, non si è basata su prove specifiche.

C –     Procedimento giurisdizionale di primo grado

13.      Avverso la decisione controversa vari suoi destinatari ricorrevano in primo grado dinanzi al Tribunale domandandone l’annullamento (14).

14.      Con la sentenza impugnata, del 16 giugno 2011, il Tribunale si pronunciava sul ricorso proposto dalla Coppens il 4 giugno 2008, accogliendolo in toto, annullando l’articolo 1, lettera i), nonché l’articolo 2, lettera k), della decisione controversa e condannando la Commissione alle spese del procedimento di primo grado.

III – Procedimento dinanzi alla Corte

15.      Con memoria del 25 agosto 2011, la Commissione ha proposto la presente impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, chiedendo di

–        annullare la sentenza impugnata;

–        respingere il ricorso di annullamento o – in via subordinata – annullare l’articolo 1, lettera i), della decisione controversa, nella parte in cui ritiene responsabile la Coppens per l’accordo sulle commissioni;

–        fissare l’importo della sanzione pecuniaria nel quantum che la Corte giudichi opportuno, nonché

–        condannare la Verhuizingen Coppens alle spese del procedimento d’impugnazione ed alle spese per il procedimento dinanzi al Tribunale per la somma che la Corte ritenga adeguata.

16.      La Coppens, da parte sua, chiede di

–        confermare la sentenza impugnata,

–        in via subordinata, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse annullare in toto o in parte la sentenza impugnata, ridurre l’ammenda inflitta dalla Commissione in modo tale che essa corrisponda al 10% del fatturato della Coppens sul mercato rilevante, nonché

–        condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale ed a quelle del procedimento d’impugnazione.

17.      Dinanzi alla Corte il ricorso è stato discusso con procedimento scritto.

IV – Analisi dell’impugnazione

18.      La Commissione deduce un unico motivo d’impugnazione: essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha ecceduto i limiti della propria competenza, nella parte in cui, con riguardo alla Coppens, ha annullato integralmente la decisione controversa. Ad avviso della Commissione, il Tribunale si sarebbe dovuto, invece, limitare ad un annullamento parziale, in quanto risultava provata, quantomeno, la partecipazione attiva della Coppens ad una parte dell’infrazione – vale a dire, il sistema anticoncorrenziale dei preventivi di comodo.

A –    Ricevibilità dell’impugnazione

19.      In via preliminare, va ricordato che la Coppens contesta la scarsa chiarezza del motivo d’impugnazione dedotto dalla Commissione.

20.      Se la Coppens intende mettere in tal modo in discussione la ricevibilità dell’impugnazione, il suo argomento risulta poco convincente. Infatti, nell’impugnazione l’errore di diritto del Tribunale censurato dalla Commissione risulta descritto con precisione. Diversamente da quanto sembri affermare la Coppens, la Commissione indica con altrettanta precisione quali norme ritiene violate: si tratta degli articoli 263 e 264 TFUE. A scopo integrativo, la Commissione deduce considerazioni relative alla proporzionalità, all’economia processuale, all’efficace applicazione delle regole della concorrenza, nonché al principio del «ne bis in idem».

21.      Non può pertanto sussistere alcun dubbio quanto alla ricevibilità dell’impugnazione in esame.

B –    Fondatezza dell’impugnazione

22.      L’impugnazione della Commissione dovrà trovare accoglimento qualora, con riguardo alla Coppens, il Tribunale avesse potuto annullare la decisione controversa non integralmente, bensì solo in parte.

23.      Diversamente da quanto ritiene la Commissione, ai fini dell’esame di detta questione non è rilevante il principio di proporzionalità, neppure nella sua espressione specifica contenuta nell’articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, e paragrafo 4, TUE relativa alla delimitazione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri.

24.      Sedes materiae è piuttosto il solo articolo 264 TFUE (15). Da detta disposizione risultano i poteri del Tribunale – in quanto parte dell’istituzione «Corte di giustizia dell’Unione europea» – nella decisione sui ricorsi di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. L’articolo 264 TFUE dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell’Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato».

25.      L’ultima disposizione non può essere equivocata nel senso di una «opzione o tutto o niente». Se, infatti, un ricorso di annullamento è fondato solo in parte, difficilmente potrà essere accolto in toto. Altrimenti il ricorrente conseguirebbe più di quanto spettantegli di diritto. Pertanto l’articolo 264, paragrafo 1, TFUE deve essere necessariamente interpretato e applicato in modo tale che l’atto impugnato con il ricorso di annullamento venga annullato, qualora il ricorso sia fondato.

26.      Come la Corte ha rilevato a tal riguardo, il solo fatto che ritenga fondato un motivo invocato dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso di annullamento non consente al Tribunale di annullare automaticamente l’atto impugnato in toto. Un annullamento integrale, infatti, non può essere disposto quando risulta del tutto evidente che tale motivo, avendo ad oggetto unicamente un aspetto specifico di quell’atto, è tale da fondare solo un annullamento parziale (16).

27.      In primo luogo, nei procedimenti di natura amministrativa il principio di economia processuale depone, inoltre, a favore del fatto che, in caso di dubbio, gli atti dell’Unione possano essere annullati solo in parte, in quanto, in tal modo, un’eventuale ripetizione del procedimento amministrativo e un nuovo possibile procedimento giurisdizionale possono essere evitati o quantomeno limitati, a seconda del loro oggetto. Inoltre, particolarmente nelle fattispecie di intese, può verificarsi che una ripetizione del procedimento amministrativo, a seconda dei casi, possa entrare in conflitto con il principio del ne bis in idem (17). Inoltre, l’annullamento solo parziale di decisioni della Commissione si concilia, meglio del loro annullamento in toto, con il requisito fondamentale di un’efficace applicazione delle regole della concorrenza dell’Unione (18).

28.      Ad ogni modo, l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo nel caso in cui gli elementi di cui sia chiesto l’annullamento siano separabili dal resto dell’atto (cosiddetto requisito di separabilità) (19). La separabilità manca quando l’annullamento parziale dell’atto impugnato produrrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo (20).

29.      Nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’articolo 264, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale avrebbe quindi potuto, con riguardo alla Coppens, annullare in toto la decisione controversa, nella misura in cui un annullamento parziale avrebbe modificato la sostanza di tale decisione. Ciò deve costituire oggetto di una valutazione condotta in base a criteri oggettivi (21).

30.      Purtroppo, nella sentenza impugnata il Tribunale non ha formulato alcuna concreta osservazione relativa a quanto finora esaminato, limitandosi a rilevare che la Commissione ha considerato la Coppens responsabile per la sua presunta partecipazione ad un’infrazione unica e continuata, sebbene ne abbia potuto dimostrare solo la partecipazione ad uno dei tre elementi di tale intesa globale, vale a dire al sistema dei preventivi di comodo (22).

31.      Sembra che il Tribunale – al pari della Coppens – abbia ritenuto che la partecipazione di un’impresa ad un’infrazione unica e continuata differisca fondamentalmente nella sua sostanza dalla perpetrazione di una «mera» violazione dell’articolo 81 CE (articolo 101 TFUE).

32.      Le cose stanno, però, diversamente.

33.      È pur vero che l’accertamento della partecipazione di un’impresa ad un’infrazione unica e continuata contiene un «quid pluris» rispetto al mero accertamento della sua partecipazione ad una parte o a parti di detta infrazione. Ciò, però, non vuol dire minimamente che un’intesa globale costituisca un aliud in rapporto ai singoli accordi di cui essa si compone. Piuttosto, le differenze sono di natura esclusivamente quantitativa.

34.      L’ipotesi di un’infrazione unica e continuata, in un caso come quello in esame, implica che a tutte le partecipanti all’intesa possano essere imputati i comportamenti di ogni altra partecipante – alla stessa stregua dei coautori –, benché esse non abbiano partecipato attivamente ad ogni singolo elemento costitutivo dell’intesa globale medesima.

35.      Secondo costante giurisprudenza, presupposto di detta imputazione è la prova che l’impresa interessata fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne i rischi (23).

36.      In altre parole, è possibile una reciproca imputazione delle condotte qualora ciascuna partecipante all’intesa fosse al corrente o dovesse essere al corrente del fatto di essersi inserita, con la propria implicazione, in un’intesa globale e di aver contribuito con il proprio comportamento a realizzare gli obiettivi anticoncorrenziali perseguiti congiuntamente da tutte le partecipanti (24). La portata e il peso di ciascuna implicazione in rapporto all’intesa globale possono essere presi in considerazione singolarmente per ciascuna partecipante nell’ambito della determinazione dell’ammenda (25).

37.      Ove una siffatta imputazione reciproca di implicazioni non sia possibile, non essendo una partecipante all’intesa – come nel caso di specie – al corrente dell’esistenza di un’intesa globale e non potendo neppure ragionevolmente prevederla, ciò non significa tuttavia minimamente che tale partecipante debba essere automaticamente esentata da ogni sanzione. Anzi, nulla depone contro il fatto di continuare a considerarla responsabile in ragione dei singoli accordi in ordine ai quali risulti provata la sua partecipazione attiva (26) e attraverso i quali sia stato perseguito il medesimo oggetto anticoncorrenziale.

38.      Il solo fatto che vari accordi anticoncorrenziali possano essere ritenuti come un’infrazione unica e continuata non esclude, infatti, che ogni singolo accordo, in sé considerato, possa costituire del pari una violazione dell’articolo 81 CE (articolo 101 TFUE) (27). Il Tribunale riconosce senza riserve tale principio (28), senza tuttavia trarne le conclusioni necessarie per la propria sentenza.

39.      Come sottolinea correttamente la Commissione, sia l’intesa globale sia i singoli accordi che ne sono alla base possono avere il medesimo obiettivo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE (articolo 101, paragrafo 1, TFUE) (29). Nel caso dell’intesa belga sui traslochi, tale obiettivo consisteva nel fissare, in maniera diretta e indiretta, i prezzi dei traslochi internazionali da e verso il Belgio, nel ripartire parzialmente il mercato e nel manipolare il procedimento di presentazione delle offerte (30), obiettivo che ha inciso sia sui singoli accordi sia sull’intesa globale.

40.      Ciò premesso, nel caso di specie non vi era motivo di temere che un annullamento soltanto parziale della decisione controversa, esclusivamente nella parte in cui dichiarava la responsabilità della Coppens in ragione della partecipazione all’intesa globale, potesse modificare la sostanza della decisione. L’annullamento parziale avrebbe anzi comportato l’ulteriore addebito alla Coppens di un’infrazione avente il medesimo oggetto anticoncorrenziale dell’intesa globale, per quanto limitata alla sua partecipazione attiva ad un mero elemento dell’intesa, vale a dire al sistema dei preventivi di comodo.

41.      Nel complesso, il Tribunale sarebbe stato quindi tenuto, in forza dell’articolo 264, paragrafo 1, TFUE, ad annullare solo parzialmente la decisione controversa. Nell’annullare tuttavia, con riguardo alla Coppens, in toto la decisione de qua, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

42.      Di conseguenza, l’impugnazione della Commissione è fondata e la sentenza impugnata deve essere annullata.

V –    Decisione sul ricorso di annullamento presentato dalla Coppens

43.      Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del suo Statuto, la Corte, quando l’impugnazione è accolta, annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale, affinché sia decisa da quest’ultimo.

44.      Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato, nella sua sentenza, solo una parte dei motivi di ricorso dedotti dalla Coppens nel procedimento di primo grado. In una situazione siffatta può risultare opportuno rinviare la controversia al Tribunale affinché adotti una nuova decisione (31). Siffatto modus procedendi non è, però, inderogabile. L’economia processuale depone piuttosto a favore del fatto che la stessa Corte statuisca definitivamente sulla controversia, laddove gli atti siano completi, sussistano tutti i dati necessari e le parti abbiano potuto esprimersi su tutti gli aspetti rilevanti dinanzi al Tribunale (32).

45.      Tali requisiti ricorrono nella specie. Da un lato, la situazione di fatto non è contestata nei punti rilevanti e non necessita di ulteriori chiarimenti. Dall’altro, le parti hanno avuto sufficiente possibilità, sia nel procedimento di primo grado sia in quello d’impugnazione, di presentare, dinanzi ai giudici dell’Unione, osservazioni relative a tutti gli aspetti rilevanti ai fini della decisione.

46.      Suggerisco, pertanto, alla Corte di esercitare il suo diritto di avocazione e di pronunciarsi definitivamente sulla controversia.

A –    Sull’accertamento della partecipazione della Coppens all’infrazione

47.      La partecipazione della Coppens all’infrazione è stata accertata, all’articolo 1, lettera i), della decisione controversa per il periodo dal 13 ottobre 1992 fino al 29 luglio 2003. Per contro, nel procedimento di primo grado la Coppens ha dedotto, in sostanza, tre censure, che esaminerò qui di seguito, peraltro in successione differente.

48.      In primo luogo, l’impresa sostiene che non sussisterebbe alcuna prova del comportamento anticoncorrenziale addebitatole in relazione agli anni 1994 e 1995.

49.      In effetti, nella decisione controversa non è contenuto alcun elemento concreto a sostegno del fatto che la stessa Coppens negli anni 1994 e 1995 abbia presentato preventivi di comodo oppure ne abbia fatto richiesta ad altre partecipanti all’intesa. La Commissione ha ammesso esplicitamente di non disporre di siffatte prove, che sussistono solo per gli anni 1992 e 1993, nonché per gli anni dal 1996 al 2003.

50.      Tuttavia, da tale circostanza si può semmai desumere solo che la Coppens, negli anni 1994 e 1995, non abbia preso parte attivamente all’esecuzione dell’accordo sui preventivi di comodo. Ciò può essere eventualmente preso in considerazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda (33).

51.      Non è accettabile invece l’ulteriore conclusione secondo cui la Coppens non avrebbe in alcun modo partecipato all’intesa negli anni 1994 e 1995 e non avrebbe, pertanto, commesso alcuna infrazione. Infatti, la sola circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di discussioni o accordi aventi un oggetto anticoncorrenziale non è atta a escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione all’intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto (34). L’onere di provarlo incombe all’impresa interessata (35).

52.      La Coppens, nel caso di specie, non ha mai fornito argomentazioni e dati a sostegno del fatto che negli anni 1994 e 1995 avrebbe preso pubblicamente le distanze dall’accordo sul sistema dei preventivi di comodo. Una siffatta dissociazione appare invero poco plausibile al cospetto del fatto che, per gli anni successivi, sussistono di nuovo numerose prove di un’attiva partecipazione della Coppens al sistema dei preventivi di comodo.

53.      Alla luce di tali circostanze non si può contestare alla Commissione di non aver riconosciuto nell’«intervallo» degli anni 1994 e 1995 una totale interruzione della partecipazione all’intesa da parte della Coppens, ma di aver concluso nel senso di una temporanea mancata partecipazione della Coppens all’attuazione dell’intesa. Pertanto, la prima censura sollevata dalla Coppens deve essere respinta.

54.      In secondo luogo, la Coppens contesta che non si sia tenuto debitamente conto del peso relativo avuto dalla sua partecipazione all’intesa.

55.      Neanche detta censura concerne, tuttavia, l’accertamento dell’infrazione in sé, potendo tutt’al più rilevare con riguardo all’importo dell’ammenda. Nella specie, essa non presenta, invero, alcuna rilevanza.

56.      In terzo luogo, la Coppens si oppone alla valutazione della sua partecipazione all’intesa globale in termini di infrazione unica e continuata.

57.      Tale ultima censura va accolta. Per quanto sia pacifico che la Coppens abbia preso parte attivamente al sistema anticoncorrenziale dei preventivi di comodo, rispetto alla quale la Commissione ha prodotto complessivamente 67 prove specifiche non contestate dalla Coppens, non si è potuto tuttavia dimostrare una sua più ampia partecipazione all’intesa globale. Né nella decisione controversa, né nel procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, la Commissione ha, infatti, dedotto qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare che la Coppens – a prescindere dai preventivi di comodo – fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti all’intesa globale o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse disposta ad accettarne i rischi (36). Di conseguenza, la Commissione, nel sancire nondimeno la responsabilità della Coppens in quanto partecipante all’intesa globale, è incorsa in un manifesto errore di valutazione.

58.      Come giustamente rilevato dalla Coppens, tale errore di valutazione non può essere corretto solo attraverso la riduzione dell’ammenda inflitta dall’articolo 2, lettera k), della decisione controversa. Piuttosto, si deve altresì tener conto di tale errore anche in relazione all’accertamento dell’infrazione effettuato dall’articolo 1, lettera i), della decisione medesima. Infatti, nel suo dispositivo devono essere adeguatamente indicati non solo la sanzione, ma anche il comportamento anticoncorrenziale in sé che ne sia alla base. Diversamente ragionando, la condanna di principio risultante dalla decisione controversa della Commissione andrebbe oltre quanto possa essere giuridicamente imputabile all’impresa de qua. Ciò potrebbe, da un lato, ripercuotersi negativamente sul buon nome dell’impresa medesima e, dall’altro, costituire un elemento sfavorevole per quest’ultima con riguardo ad azioni civili di terzi, nonché in futuri procedimenti in materia di intese (37).

59.      Tuttavia, l’errore di valutazione compiuto dalla Commissione, come già sopra esposto (38), non giustifica l’annullamento integrale della decisione controversa in relazione alla Coppens. Piuttosto, l’articolo 1, lettera i), della decisione controversa, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 264, paragrafo 1, TFUE, deve essere annullato solo nella parte in cui venga accertata, oltre alla partecipazione della Coppens al sistema dei preventivi di comodo, la partecipazione della medesima ad un’infrazione unica e continuata – vale a dire all’intesa globale.

B –    Sulla rideterminazione dell’importo dell’ammenda

60.      L’annullamento parziale dell’articolo 1, lettera i), della decisione controversa qui suggerito implica la necessità di pronunciarsi nuovamente anche sull’ammenda stabilita dall’articolo 2, lettera k), della decisione de qua. Nell’ambito del suo diritto di avocazione, previsto dall’articolo 61 dello Statuto, la Corte gode, a tal riguardo, della competenza anche di merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE in combinato disposto con l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 (39). La Corte può quindi procedere alla rideterminazione dell’ammenda in piena autonomia (40).

 Base di partenza per il calcolo dell’ammenda

61.      L’importo di base dell’ammenda dovrebbe essere stabilito in relazione al fatturato della Coppens realizzato con le relative prestazioni di servizi eseguite nell’intero ultimo anno di partecipazione all’infrazione (41). Nel caso della Coppens, si tratta del fatturato ottenuto nel 2002 dai servizi di traslochi internazionali, che ammontava – circostanza pacifica tra le parti – a EUR 58 338 (42). In tal modo, si può tener conto al meglio anche della grandezza relativa e dell’importanza delle rispettive imprese sul mercato rilevante, come fatto valere più volte, non da ultimo, dalla Coppens.

 Gravità e durata dell’infrazione

62.      L’intesa sui traslochi costituisce un’infrazione estremamente grave, con la quale le imprese partecipanti «fissavano, in maniera diretta o indiretta, i prezzi dei traslochi internazionali da e verso il Belgio, ripartivano parzialmente tra di esse il mercato e manipolavano il procedimento di presentazione delle offerte» (43).

63.      Non risulta molto convincente, in tale contesto, l’argomento dedotto dalla Coppens, secondo cui la sua partecipazione al sistema dei preventivi di comodo sarebbe meno grave rispetto a quella di altre imprese agli accordi sui prezzi e al sistema delle compensazioni finanziarie. Infatti, come osservato giustamente dalla Commissione, un sistema di preventivi di comodo è parimenti idoneo a falsare il gioco della concorrenza in modo durevole, ad aumentare i prezzi per i servizi interessati e pertanto, in ultima analisi, a danneggiare il consumatore in misura significativa. Non si tratta dunque assolutamente di un illecito di poco conto.

64.      Analogamente, la Coppens non può far valere di aver avuto soltanto un ruolo comparativamente limitato all’interno del sistema dei preventivi di comodo. È, infatti, pacifico che la Coppens abbia consegnato preventivi di comodo in 67 casi specifici, vale a dire più frequentemente della maggior parte delle altre partecipanti all’intesa (44). Occorre anche tener conto del fatto che la Coppens non solo ha consegnato da parte sua preventivi di comodo, ma ha anche invitato più volte le altre partecipanti all’intesa a consegnare preventivi di tal genere. La Coppens ha dunque preso parte sia attivamente sia passivamente, in misura rilevante, al sistema di preventivi di comodo.

65.      È altresì privo di rilievo accertare la frequenza con cui la Coppens abbia ottenuto l’aggiudicazione di un appalto di traslochi proprio per effetto del sistema di preventivi di comodo (45). Infatti, la consegna di preventivi di comodo implica, in generale, il rischio di distorsione del gioco della concorrenza e di aumento dei prezzi, a prescindere da chi ottenga l’aggiudicazione di un determinato appalto. La concorrenza e, pertanto, in ultima analisi, il consumatore possono essere dunque danneggiati anche laddove, nel singolo caso concreto, non si realizzi esattamente il risultato auspicato dai partecipanti all’intesa.

66.      In tale contesto, con riguardo all’intesa sui traslochi, il parametro del 17% del fatturato rilevante (46) scelto dalla Commissione appare, in linea di principio, idoneo a riflettere il grado di gravità dell’infrazione nel calcolo dell’ammenda. Anche il fattore dissuasivo aggiuntivamente applicato dalla Commissione in misura pari ad un ulteriore 17% del fatturato rilevante (47) appare adeguato (48), né è stato specificamente contestato dalla Coppens nell’ambito del procedimento giurisdizionale.

67.      Non potendo individuare alcun errore di diritto della Commissione in relazione alla durata dell’infrazione commessa dalla Coppens (49), nel calcolo dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta appare corretto assumere, sulla scorta di quanto stabilito nella decisione controversa, un periodo di dieci anni e nove mesi, il che corrisponde ad un fattore di moltiplicazione pari a 11 (50).

68.      In tal modo si ottiene un importo di base dell’ammenda pari a EUR 119 009,52, che può essere arrotondato a EUR 119 000 (51).

 Riduzione dell’ammenda

69.      Occorre tuttavia tener conto del fatto che, nel caso di specie, non si è potuta dimostrare la partecipazione della Coppens all’intesa sui traslochi quale intesa globale sotto forma di un’infrazione unica e continuata (52). Piuttosto, può esserle unicamente contestata la mera implicazione nel sistema anticoncorrenziale dei preventivi di comodo. Ciò deve comportare, come riconosciuto dalla stessa Commissione, una riduzione dell’ammenda.

70.      Si potrebbe pensare di ridurre sic et simpliciter della metà l’importo di base dell’ammenda determinato supra. Il sistema dei preventivi di comodo, durante il periodo della partecipazione della Coppens, rappresentava pur sempre uno dei due singoli elementi costitutivi dell’intesa globale all’epoca ancora utilizzati, ai quali potrebbe essere attribuito all’incirca lo stesso peso in base alla loro gravità e ai loro effetti (53).

71.      Un siffatto modus procedendi non prenderebbe però in sufficiente considerazione, a mio avviso, il fatto che un’intesa globale costituisce qualcosa di più della somma dei suoi singoli elementi costitutivi. Proprio in ragione della sua particolare complessità e dell’interazione di diversi singoli accordi in un insieme unico, l’intesa globale è particolarmente idonea a pregiudicare il gioco della concorrenza. L’infrazione commessa da un’impresa aderente ad un’intesa globale incide pertanto, comparativamente, in modo sensibilmente più grave rispetto alla mera partecipazione dell’impresa de qua ad uno o più singoli elementi costitutivi dell’intesa medesima.

72.      Pertanto, nel caso di specie, riterrei adeguato porre a carico della Coppens ben meno della metà dell’importo di base calcolato supra, più precisamente circa un terzo, vale a dire EUR 39 600.

73.      Inoltre, va tenuto conto del fatto che negli anni 1994 e 1995, vale a dire per due di quasi undici anni, non sussiste alcuna prova di una partecipazione attiva della Coppens all’attuazione del sistema dei preventivi di comodo. Sebbene ciò non debba implicare una completa impunità relativamente agli anni interessati, dal momento che la Coppens in quel periodo si doveva ritenere ancora aderente all’intesa (54), appare tuttavia adeguata un’ulteriore riduzione dell’importo di base in ragione di circa la metà dell’importo corrispondente a quel biennio, vale a dire di poco meno del 10%. In tal modo, l’ammenda ammonterebbe a EUR 35 900.

74.      Dal momento che la Commissione non ha, del resto, accertato ulteriori circostanze aggravanti o attenuanti e che esse non sono state fatte valere neppure nel procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, non risulta opportuno applicare ulteriori aumenti o riduzioni dell’ammenda come determinata supra.

75.      Solo incidentalmente va rilevato che l’ammenda così calcolata non risulta neanche superiore al massimale prescritto ex lege del 10% del fatturato complessivo della Coppens (55) (articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003).

76.      Per quanto riguarda, infine, il principio di proporzionalità invocato dalla Coppens, esso esige che l’ammenda si trovi in un rapporto adeguato con la natura, la gravità e la durata dell’infrazione accertata (56). Dato che la Coppens si è resa responsabile per un lungo periodo di un’infrazione estremamente grave, è del tutto appropriato che l’ammenda calcolata assorba buona parte del fatturato annuo realizzato sul mercato rilevante dei servizi di traslochi internazionali, che costituisce, inoltre, solo una parte comparativamente ridotta del fatturato annuo complessivo realizzato dalla Coppens nel settore dei servizi di trasloco.

 Conclusione interlocutoria

77.      Tenuto conto nuovamente di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare della natura, della gravità e della durata dell’infrazione, nonché della relativa grandezza della Coppens sul mercato rilevante, un’ammenda di EUR 35 900 appare adeguata ai fatti ed alla responsabilità accertati. In particolare, non fa sorgere alcuna perplessità con riguardo al principio di proporzionalità.

VI – Spese

78.      Quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese (articolo 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura).

79.      In forza dell’articolo 69, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 118 del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese. Questo è quanto avviene nel caso in esame: sebbene la Commissione risulti vittoriosa con il motivo principale di ricorso dedotto nel procedimento d’impugnazione, nel merito la Coppens risulta, tuttavia, alla luce della soluzione qui suggerita, ampiamente vittoriosa con la domanda di annullamento dedotta dinanzi alla Corte. In tale contesto, mi sembra equo effettuare una valutazione complessiva delle spese occorse in entrambi i gradi di giudizio, con conseguente condanna della Coppens a sopportare un terzo delle proprie spese e con condanna della Commissione alle spese della controversia quanto al resto.

VII – Conclusioni

80.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco pertanto alla Corte di statuire quanto segue:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2011 emanata nella causa T‑210/08, Verhuizingen Coppens/Commissione, è annullata.

2)      L’articolo 1, lettera i), della decisione C(2008) 926 def. della Commissione dell’11 marzo 2008 nel caso COMP/38.543 è nullo, nella misura in cui viene ivi dichiarata la partecipazione della Verhuizingen Coppens NV ad un’infrazione unica e continuata al di là del sistema dei preventivi di comodo.

3)      L’ammenda inflitta alla Verhuizingen Coppens NV dall’articolo 2, lettera k), della medesima decisione è fissata a EUR 35 900.

4)      La Verhuizingen Coppens NV deve essere condannata ad un terzo delle proprie spese in entrambi i gradi di giudizio. La Commissione europea è condannata alle spese della controversia quanto al resto.


1–      Lingua originale: il tedesco.


2 – Questione sostanzialmente analoga è stata sollevata, inter alia, anche nel procedimento d’impugnazione Commissione/Aalberts e a. (C‑287/11 P), attualmente pendente.


3–      Decisione della Commissione dell’11 marzo 2008 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco) notificata con il numero C(2008) 926 def., in estratto in GU C 188, pag. 16; di detta decisione può essere consultato il testo integrale in versione non riservata, in lingua francese, solo in Internet sul sito web della Commissione, direzione generale della concorrenza, (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index.html).


4–      Sentenza del 16 giugno 2011, Verhuizingen Coppens/Commissione (T‑210/08, Racc. pag. II‑3713).


5 – Cause Gosselin Group/Commissione e a. (C‑429/11 P); Ziegler/Commissione (C‑439/11 P); Commissione/Gosselin Group e a. (C‑440/11 P), e Team Relocations e a./Commissione (C‑444/11 P).


6 – Allied Arthur Pierre, Compas, Coppens, Gosselin, Interdean, Mozer, Putters, Team Relocations, Transworld e Ziegler (v. ad esempio il considerando 345 della decisione controversa).


7 – Detti periodi oscillavano tra tre mesi e più di diciotto anni.


8 – V., in particolare, i considerando 307, 314 e 345. della decisione controversa.


9 – V., a tal proposito, il considerando 121 della decisione controversa e punti 10‑12 della sentenza impugnata.


10 – V., a tal riguardo, i considerando 123‑153 della decisione controversa.


11–      Articolo 1 della decisione controversa.


12 – Le singole ammende oscillavano da EUR 1 500 a EUR 9 200 000.


13–      V. punto 31 della sentenza impugnata.


14 – V., al riguardo, oltre alla sentenza impugnata, le sentenze del Tribunale del 16 giugno 2011, Ziegler/Commissione (T‑199/08, Racc. pag. II‑3507); Team Relocations e a./Commissione (T‑204/08 e T‑212/08 Racc. pag. II‑3569); Gosselin Group e a./Commissione (T‑208/08 e T‑209/08, non ancora pubblicata nella Raccolta), e Putters International/Commissione (T‑211/08, Racc. pag. II‑3729).


15 – V., a tal proposito, anche la sentenza dell’11 dicembre 2008, Commissione/Département du Loiret (C‑295/07 P, Racc. pag. I‑9363, punto 103).


16 – Sentenza Commissione/Département du Loiret (cit. supra, nota 15, punto 104).


17 – Il principio ne bis in idem vieta, ai sensi dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non solo la nuova condanna dell’interessato per un reato per il quale sia già stato condannato con sentenza definitiva, ma anche la nuova contestazione di un reato per il quale egli sia stato già assolto in via definitiva. Si potrebbe considerare quale «assoluzione» di tal genere il fatto che i giudici dell’Unione annullino definitivamente una decisione della Commissione, fondandosi al riguardo non solo su considerazioni di carattere procedimentale, ma anche inerenti al fatto e al diritto sostanziale.


18 – Sull’importanza fondamentale delle regole della concorrenza contenute nei Trattati per il funzionamento del mercato interno, v. ad esempio sentenze della Corte del 1° giugno 1999, Eco Swiss (C‑126/97, Racc. pag. I‑3055, punto 36), e del 20 settembre 2001, Courage und Crehan (C‑453/99, Racc. pag. I‑6297, punto 20); l’importanza dell’efficace applicazione di tali regole è stata, inoltre, sottolineata recentemente nelle sentenze dell’11 giugno 2009, X BV (C‑429/07, Racc. pag. I‑4833, punti 34, 35 e 37); del 7 dicembre 2010, VEBIC (C‑439/08, Racc. pag. I‑12471, in particolare punti 59 e 61), e del 14 giugno 2011, Pfleiderer (C‑360/09, Racc. pag. I‑5161, punto 19).


19 – Sentenze del 28 giugno 1972, Jamet/Commissione (37/71, Racc. pag. 483, punto 11); del 31 marzo 1998, Francia e a./Commissione (C‑68/94 e C‑30/95, Racc. pag. I‑1375, punto 257); del 10 dicembre 2002, Commissione/Consiglio (C‑29/99, Racc. pag. I‑11221, punto 45); del 24 maggio 2005, Francia/Parlamento e Consiglio (C‑244/03, Racc. pag. I‑4021, punto 12); del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C‑540/03, Racc. pag. I‑5769, punto. 27); Commissione/Département du Loiret (cit. supra, nota 15, punto 105), e del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia (C‑505/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 111).


20 – Sentenze Francia e a./Commissione (cit. supra, nota 19, punti 258 e 259); Francia/Parlamento e Consiglio (cit. supra, nota 19, punto 13); Parlamento/Consiglio (cit. supra, nota 19, punto 28), e Commissione/Département du Loiret (cit. supra, nota 15, punto 106).


21 – Sentenze del 30 settembre 2003, Germania/Commissione (C‑239/01, Racc. pag. I‑10333, punto 37); Francia/Parlamento e Consiglio (cit. supra, nota 19, punto 14), e Commissione/Estonia (cit. supra, nota 19, punto 121).


22–      Punti 33‑35 della sentenza impugnata.


23 – Sentenze dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punti 83, 87 e 203), e del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 83); analogamente sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 143), ove si menziona «il fatto di approvare tacitamente un’iniziativa illecita», il che comporterebbe una «complicità» e una «modalità passiva di partecipazione all’infrazione».


24 – In tal senso Commissione/Anic Partecipazioni (cit. supra, nota 23, punto 87).


25 – In tal senso sentenze Commissione/Anic Partecipazioni (cit. supra, nota 23, punto 90), e Aalborg Portland e a./Commissione (cit. supra, nota 23, punto 86); v., per il caso di specie, infra paragrafi 69‑72 delle presenti conclusioni.


26 – Nel caso di specie, in base agli accertamenti effettuati dal Tribunale, risulta dimostrata la partecipazione della Coppens al sistema dei preventivi di comodo (v., in particolare, punto 28, nonché, in via integrativa, punto 36 della sentenza impugnata).


27 – Nello stesso senso – per il caso opposto – sentenze Commissione/Anic Partecipazioni (cit. supra, nota 23, punto 81); Aalborg Portland e a./Commissione (cit. supra, nota 23, punto 258).


28–      Punto 36 della sentenza impugnata.


29 – In tal senso anche sentenze Commissione/Anic Partecipazioni (cit. supra, nota 23, punto 82), e Aalborg Portland e a./Commissione (cit. supra, nota 23, punti 258 e 259).


30–      Articolo 1 della decisione controversa, nonché punti 15 e 30 della sentenza impugnata.


31 – V., ad esempio, sentenze del 20 febbraio 1997, Commissione/Daffix (C‑166/95 P, Racc. pag. I‑983, punto 41); del 18 luglio 2007, EAR/Karatzoglou (C‑213/06 P, Racc. pag. I‑6733, punto 47), e del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony/Impala (C‑413/06 P, Racc. pag. I‑4951, punto 190).


32 –      In tal senso, sentenze del 14 ottobre 1999, Atlanta/Commissione e Consiglio (C‑104/97 P, Racc. pag. I-6983, punto 69); del 16 marzo 2000, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione (C‑395/96 P e C‑396/96 P, Racc. pag. I‑1365, punto 148); del 18 luglio 2007, Indústrias Químicas del Vallés/Commissione (C‑326/05 P, Racc. pag. I-6557, punto 71), e del 22 marzo 2007, Regione siciliana/Commissione (C‑15/06 P, Racc. pag. I‑2591, punto 41).


33 – Sentenze del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Racc. pag. I‑8375, punto 510); Aalborg Portland e a./Commissione (cit. supra, nota 23, punto 85), e Dansk Rørindustri e a./Commissione (cit. supra, nota 23, punto 145).


34 – Sentenze del 16 novembre 2000, Sarrió/Commissione (C‑291/98 P, Racc. pag. I‑9991, punto 50); Aalborg Portland e a./Commissione (cit. supra, nota 23, punto 85), e Dansk Rørindustri e a./Commissione (cit. supra, nota 23, punto 144).


35 – In tal senso sentenze Commissione/Anic Partecipazioni (cit. supra, nota 23, punto 96); Aalborg Portland e a./Commissione (cit. supra, nota 23, punto 81), e Dansk Rørindustri e a./Commissione (cit. supra, nota 23, punto 142).


36–      V., a tal proposito, paragrafi 3 e 12 supra, nonché la giurisprudenza citata supra, nota 23.


37 – Nei futuri procedimenti in materia di intese si potrà forse porre la questione se un’impresa possa essere qualificata come recidiva o meno.


38–      V., in particolare, paragrafi 22‑41 supra.


39–      Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


40 – Sentenze Commissione/Anic Partecipazioni (cit. supra, nota 23, punto 218), e del 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione (C‑167/04 P, Racc. pag. I-8935, punto 244); v. inoltre sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione (C‑185/95 P, Racc. pag. I-8485, punti 141 e 142); del 16 novembre 2000, Weig/Commissione (C‑280/98 P, Racc. pag. I‑9757, punto 83), e Sarrió/Commissione (cit. supra, nota 34, punto 102).


41 – Secondo la giurisprudenza, la determinazione dell’adeguato importo di un’ammenda non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo, v. sentenze della Corte del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione (da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punti 120 e 121); del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (C‑397/03 P, Racc. pag. I‑4429, punto 100), nonché in via integrativa sentenza del Tribunale del 14 luglio 1994, Parker Pen/Commissione (T‑77/92, Racc. pag. II‑549, punti 94 e 95).


42 – V., a tal riguardo, il considerando 540 della decisione controversa.


43–      Articolo 1 della decisione controversa.


44 – V., a tal proposito, il considerando 237 della decisione controversa.


45 – La Coppens deduce di aver ottenuto l’aggiudicazione solo del 23% degli appalti in questione.


46 – Considerando 543 della decisione controversa.


47–      Considerando 555 e 556 della decisione controversa.


48 – La giurisprudenza ammette la possibilità di applicare un fattore dissuasivo; v. sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione (cit. supra, nota 41, punto 106); del 29 giugno 2006, Showa Denko/Commissione (C‑289/04 P, Racc. pag. I‑5859, punto 16), e del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione (C‑413/08 P, Racc. pag. I‑5361, punto 102).


49–      V. paragrafi 48‑53 supra.


50 – V. a tal riguardo considerando 547 della decisione controversa.


51 – Allo stesso risultato pervengono i calcoli della Commissione (v. considerando 558 della decisione controversa).


52–      V., a tal proposito, paragrafi 3 e 12 supra, nonché la giurisprudenza citata supra, nota 23.


53 – Secondo l’istruttoria della Commissione, gli accordi sui prezzi, che costituivano il terzo elemento costitutivo dell’intesa globale, sono stati eseguiti solo fino al maggio del 1990 (v. paragrafo 8 supra).


54–      V. paragrafi 48‑53 supra.


55 – V., sul punto, il considerando 605 della decisione controversa, secondo cui il pertinente fatturato complessivo realizzato dalla Coppens nell’anno 2006 ammonta a EUR 1 046 318.


56 – V., in generale, sulla rilevanza del principio di proporzionalità nel calcolo delle ammende, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione (cit. supra, nota 23, punto 319).