Language of document : ECLI:EU:C:2012:631

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 ottobre 2012 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 95/46/CE – Trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati – Tutela delle persone fisiche – Articolo 28, paragrafo 1 – Autorità nazionale di controllo – Indipendenza – Autorità di controllo e cancelleria federale – Legami personali ed organizzativi»

Nella causa C‑614/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 22 dicembre 2010,

Commissione europea, rappresentata da B. Martenczuk e B.-R. Killmann, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), rappresentato da H. Kranenborg, I. Chatelier e H. Hijmans, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Repubblica d’Austria, rappresentata da G. Hesse, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti,

interveniente,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts (relatore), vicepresidente, dai sigg. A. Tizzano, M. Ilešič, G. Arestis, dalla sig.ra M. Berger, dal sig. Jarašiūnas, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász, A. Borg Barthet, J.‑C. Bonichot, M. Safjan, D. Šváby e dalla sig.ra A. Prechal, giudice,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 aprile 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 luglio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché la normativa vigente in Austria rispondesse al criterio di indipendenza per quanto riguarda la Datenschutzkommission (commissione per la protezione dei dati; in prosieguo: la «DSK»), istituita quale autorità di controllo per la protezione dei dati personali, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

2        L’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46, intitolato «Autorità di controllo», dispone quanto segue:

«Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l’applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

Tali autorità sono pienamente indipendenti nell’esercizio delle funzioni loro attribuite».

3        Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), al suo capo V istituisce un’autorità di controllo indipendente, ossia il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

4        L’articolo 43 del regolamento n. 45/2001, che disciplina lo Statuto e le condizioni generali di esercizio del GEPD, al suo paragrafo 3 prevede quanto segue:

«Il bilancio assegnato al [GEPD] figura su una linea specifica della sezione VIII del bilancio generale dell’Unione europea».

 Il diritto austriaco

 La legge costituzionale federale

5        L’articolo 20, paragrafo 2, della legge costituzionale federale (Bundes-Verfassungsgesetz; in prosieguo: il «BVG»), nella sua versione modificata del 1º gennaio 2008, è redatta nei seguenti termini:

«La legge può esonerare dall’obbligo di rispettare le istruzioni di organi superiori, gli organi

(…)

2.      che controllano il rispetto delle leggi in vigore da parte dell’amministrazione e l’aggiudicazione degli appalti pubblici,

3.      che statuiscono in ultima istanza, qualora siano organizzati in forma collegiale, abbiano almeno un giudice e le loro decisioni non possano essere né annullate né modificate in via amministrativa,

(…)

8.      nei limiti in cui lo richieda il diritto dell’Unione europea.

La legge costituzionale di un Land può istituire altri organi autonomi. La legge prevede un adeguato diritto di vigilanza, da parte degli organi superiori, sulle funzioni dell’organo autonomo, quanto meno il diritto di ottenere informazioni su ogni aspetto della gestione degli organi autonomi, e – sempreché non si tratti di organi di cui ai punti 2, 3 e 8 – il diritto di revocare organi autonomi per gravi motivi».

 La legge del 1979 relativa allo Statuto dei funzionari

6        L’articolo 45, paragrafo 1, della legge del 1979, relativa allo Statuto dei funzionari (Beamten‑Dienstrechtsgesetz 1979; in prosieguo: il «BDG 1979»), così dispone:

«Il superiore gerarchico provvede affinché i suoi collaboratori adempiano alle mansioni ad essi incombenti nel rispetto delle leggi e in modo efficiente ed economico. Egli guida i suoi collaboratori nell’esercizio delle loro funzioni, impartisce loro istruzioni secondo le necessità, pone rimedio ad eventuali errori e carenze e assicura il rispetto degli orari di lavoro. Favorisce l’avanzamento di carriera dei suoi collaboratori in funzione del loro rendimento e li orienta verso lo svolgimento di mansioni il più possibile confacenti alle loro capacità».

 La legge del 2000 sulla protezione dei dati

7        La legge del 2000 sulla protezione dei dati (Datenschutzgesetz 2000; in prosieguo: il «DSG 2000») mira a recepire la direttiva 95/46 nel diritto austriaco.

8        Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del DSG 2000, la DSK è composta da sei membri designati dal presidente federale, su proposta del governo federale, per un mandato quinquennale.

9        A norma dell’articolo 36, paragrafo 2, del DSG 2000, cinque membri della DSK sono proposti dalle autorità che rappresentano legalmente gli interessi di categoria, dai Länder austriaci e dal presidente dell’Oberster Gerichtshof. Secondo l’articolo 36, paragrafo 3, del DSG 2000, il sesto membro «è proposto tra i funzionari federali giuristi».

10      Essendo concepita come attività a tempo parziale, la funzione di membro della DSK viene esercitata parallelamente ad altre attività professionali, conformemente all’articolo 36, paragrafo 3 bis, del DSG 2000.

11      In base all’articolo 37, paragrafo 1, del DSG 2000, i membri della DSK «sono indipendenti e non sono vincolati ad alcuna istruzione nell’esercizio delle loro funzioni». L’articolo 37, paragrafo 2, del DSG 2000 dispone che gli agenti dell’ufficio della DSK «sono assoggettati unicamente alle istruzioni tecniche del presidente o del membro amministratore della [DSK]».

12      In forza dell’articolo 38, paragrafo 1, del DSG 2000, la DSK adotta un regolamento interno che affida la gestione degli atti di ordinaria amministrazione ad uno dei suoi membri, ossia al «membro amministratore».

13      L’articolo 38, paragrafo 2, del DSG 2000 così recita:

«A sostegno della gestione della [DSK], il cancelliere federale provvede alla creazione di un ufficio e mette a sua disposizione le dotazioni ed il personale necessari. Egli ha diritto, in qualsiasi momento, di ottenere informazioni dal presidente e dal membro amministratore su ogni aspetto della gestione della [DSK]».

 Il regolamento interno della DSK

14      L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento interno della DSK dispone che la funzione di membro amministratore sia esercitata dal funzionario federale designato conformemente all’articolo 36, paragrafo 3, del DSG 2000.

15      L’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento interno prevede che, fatto salvo il controllo di servizio esercitato dalla cancelleria federale, gli agenti dell’ufficio ricevano istruzioni unicamente dal presidente o dal membro amministratore della DSK.

 La fase precontenziosa

16      In data 5 luglio 2005, la Commissione ha inviato alla Repubblica d’Austria una lettera di diffida in cui rilevava che l’organizzazione, di diritto e di fatto, della DSK non soddisfaceva il criterio d’indipendenza sancito dall’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46.

17      Con lettera del 2 novembre 2005, la Repubblica d’Austria ha trasmesso le sue osservazioni in risposta, affermando che la DSK rispondeva ai requisiti della suddetta direttiva.

18      L’8 gennaio 2008, la Commissione ha inviato alla Repubblica d’Austria una nuova lettera di diffida, invitandola a fornire più ampie informazioni sulle conseguenze dell’entrata in vigore della modifica del BVG del 1º gennaio 2008 per la DSK.

19      Nelle sue osservazioni complementari del 9 gennaio e 7 marzo 2008, la Repubblica d’Austria ha spiegato che la versione modificata dell’articolo 20, paragrafo 2, del BVG non incideva in alcun modo sull’indipendenza della DSK.

20      In seguito, il 9 ottobre 2009, la Commissione ha inviato un parere motivato alla Repubblica d’Austria, ribadendo le censure formulate in precedenza.

21      Non essendo rimasta convinta dall’argomentazione addotta dalla Repubblica d’Austria nella sua lettera del 9 dicembre 2009 in risposta al parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

22      Con ordinanza del presidente della Corte del 18 maggio 2011, la Repubblica federale di Germania è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica d’Austria.

23      Con ordinanza del presidente della Corte del 7 luglio 2011, è stato ammesso l’intervento del GEPD a sostegno delle conclusioni della Commissione.

24      Con lettera del 25 novembre 2011, la Repubblica d’Austria ha chiesto, in base all’articolo 44, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, che la causa fosse decisa dalla Grande Sezione.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

25      La Commissione e il GEPD deducono che la Repubblica d’Austria ha dato erronea attuazione all’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46 in quanto la normativa nazionale in vigore non consente alla DSK di essere «pienamente indipendent[e]» nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi della disposizione in parola. A tal fine, essi si riferiscono, in primo luogo, al fatto che, in base alla normativa in vigore, il membro amministratore della DSK deve sempre essere un funzionario della cancelleria federale. Tutti gli atti di ordinaria amministrazione della DSK, pertanto, de facto sarebbero gestiti da un funzionario federale, che rimarrebbe vincolato alle istruzioni del suo datore di lavoro e soggetto al controllo di servizio previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del BDG 1979. L’articolo 37, paragrafo 1, del DSG 2000 prevedrebbe unicamente una mera autonomia funzionale dell’autorità di controllo.

26      In secondo luogo, la Commissione e il GEPD rilevano che l’ufficio della DSK è strutturalmente inserito nei servizi della cancelleria federale. A causa di tale inserimento, la DSK non sarebbe indipendente né sul piano organico né sul piano materiale. Infatti, tutti gli agenti dell’ufficio della DSK sarebbero, come emergerebbe dall’articolo 38, paragrafo 2, del DSG 2000 e dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento interno, sottoposti all’autorità della cancelleria federale e sarebbero quindi assoggettati al controllo di servizio di quest’ultima.

27      In terzo luogo, la Commissione e il GEPD si riferiscono al diritto all’informazione del cancelliere federale derivante dall’articolo 20, paragrafo 2, del BVG e dall’articolo 38, paragrafo 2, del DSG 2000.

28      La Repubblica d’Austria e la Repubblica federale di Germania chiedono il rigetto del ricorso.

29      Esse sottolineano che la DSK è un’«autorità collegiale con funzioni giurisdizionali» ai sensi del BVG. Un siffatto organismo costituirebbe un giudice indipendente ai sensi dell’articolo 267 TFUE nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che soddisfarebbe quindi anche il requisito d’indipendenza di cui all’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46.

30      Secondo la Repubblica d’Austria, l’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46 si riferisce ad un’indipendenza funzionale. La DSK disporrebbe di una siffatta indipendenza poiché, conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, del DSG 2000, i suoi membri sono indipendenti e non sono vincolati ad alcuna istruzione nell’esercizio delle loro funzioni.

31      Nessuna delle caratteristiche evidenziate dalla Commissione potrebbe rimettere in discussione l’indipendenza della DSK ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46.

32      In primo luogo, il membro amministratore non sarebbe necessariamente un funzionario della cancelleria federale. In forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento interno e dell’articolo 36, paragrafo 3, del DSG 2000, egli sarebbe proposto tra i funzionari federali giuristi. Peraltro, la DSK stessa potrebbe decidere di nominare liberamente il suo membro amministratore modificando autonomamente il suo regolamento interno. La circostanza che il membro amministratore, al pari di qualsiasi altro funzionario, per il suo avanzamento di carriera dipenderebbe dalla decisione del suo superiore gerarchico e, in ultima istanza, da un ministro, non inciderebbe sulla sua indipendenza.

33      In secondo luogo, quanto all’inserimento dell’ufficio della DSK nei servizi della cancelleria federale, la Repubblica d’Austria fa valere che qualsiasi organo dell’amministrazione federale dipende, sul piano del diritto in materia di bilancio, da un dipartimento ministeriale. Infatti, spetterebbe al governo, in collaborazione con il Parlamento, provvedere affinché i vari organi esecutivi dispongano di sufficienti risorse materiali e personali. Inoltre, l’ufficio si occuperebbe esclusivamente della gestione dei programmi d’azione della DSK. Gli agenti dell’ufficio si atterrebbero alle istruzioni del presidente e del membro amministratore della DSK. Il fatto che gli agenti dell’ufficio siano giuridicamente legati alla cancelleria federale, dal punto di vista sia gerarchico sia remunerativo, non inciderebbe sulla loro indipendenza. Il controllo di servizio, nel senso di un controllo disciplinare, rappresenterebbe una garanzia del buon funzionamento della DSK.

34      In terzo luogo, per quanto riguarda il «diritto all’informazione» del cancelliere federale, la Repubblica d’Austria ricorda che tale diritto mira a garantire un certo collegamento democratico degli organi autonomi con il Parlamento. Esso non consentirebbe di esercitare alcuna influenza sulla gestione della DSK. Peraltro, un diritto all’informazione non sarebbe neppure contrario ai requisiti di indipendenza applicabili a un tribunale.

35      Nella sua memoria di intervento, la Repubblica federale di Germania aggiunge che un controllo di servizio ristretto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46. Il controllo di servizio ristretto garantirebbe soltanto che la persona, nei cui confronti tale controllo viene esercitato, agisca in conformità ai suoi obblighi. Esso non pregiudicherebbe invece la sua indipendenza materiale e personale e, in particolare, non consentirebbe di influenzarla nel merito. La giurisprudenza costituzionale tedesca riconoscerebbe la compatibilità di un controllo di servizio ristretto nei confronti dei giudici con il principio dell’indipendenza di questi ultimi.

 Giudizio della Corte

36      L’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46 impone agli Stati membri di istituire una o più autorità per il controllo dei dati personali che svolgano in piena indipendenza le funzioni loro assegnate. L’esigenza di un controllo, da parte di un’autorità indipendente, dell’osservanza delle norme dell’Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali risulta altresì dal diritto primario dell’Unione, segnatamente dall’articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 16, paragrafo 2, TFUE.

37      L’istituzione, negli Stati membri, di autorità di controllo indipendenti costituisce quindi un elemento essenziale del rispetto della tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (sentenza del 9 marzo 2010, Commissione/Germania, C‑518/07, Racc. pag. I‑1885, punto 23).

38      Al fine di valutare la fondatezza del presente ricorso, va esaminato se, come sostenuto dalla Commissione, la normativa in vigore in Austria non consenta alla DSK di essere «pienamente indipendent[e]» nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46.

39      A tal riguardo occorre anzitutto respingere l’argomentazione della Repubblica d’Austria e della Repubblica federale di Germania secondo cui la DSK beneficerebbe del grado d’indipendenza richiesto dall’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46 poiché soddisfarebbe il requisito di indipendenza di cui all’articolo 267 TFUE per poter essere qualificata come giudice di uno Stato membro.

40      Infatti, dalla citata sentenza Commissione/Germania emerge che l’espressione «pienamente indipendenti», di cui all’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46, deve ricevere un’interpretazione autonoma e, di conseguenza, indipendente dall’articolo 267 TFUE, basata sul tenore letterale stesso di tale disposizione della direttiva 95/46 nonché sugli obiettivi e sul sistema generale di quest’ultima (v. sentenza Commissione/Germania, cit., punti 17 e 29).

41      Nella citata sentenza Commissione/Germania (punto 30), la Corte ha già statuito che l’espressione «pienamente indipendenti», di cui all’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46, doveva essere interpretata nel senso che le autorità di controllo per la protezione dei dati personali devono godere di un’indipendenza che consenta loro di svolgere le proprie funzioni senza influenze esterne. In questa stessa sentenza la Corte ha precisato che le autorità di cui trattasi devono essere sottratte a qualsiasi influenza esterna, diretta o indiretta, che potrebbe orientare le loro decisioni (v., in tal senso, sentenza Commissione/Germania, cit., punti 19, 25, 30 e 50).

42      La circostanza che la DSK goda di un’indipendenza funzionale in quanto, conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, del DSG 2000, i suoi membri «sono indipendenti e non sono vincolati ad alcuna istruzione nell’esercizio delle loro funzioni» è certamente una condizione necessaria affinché tale autorità possa soddisfare il criterio di indipendenza ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, una siffatta indipendenza funzionale da sola non è sufficiente per preservare la suddetta autorità di controllo da qualsiasi influenza esterna.

43      Infatti, l’indipendenza richiesta a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46 mira ad escludere non soltanto l’influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche, come ricordato al punto 41 della presente sentenza, qualsiasi forma di influenza indiretta che possa orientare le decisioni dell’autorità di controllo.

44      Orbene, i vari elementi della normativa austriaca oggetto delle tre censure contenute nel ricorso della Commissione ostano a che la DSK possa essere considerata come esercente le sue funzioni al riparo da qualsiasi influenza indiretta.

45      Per quanto riguarda innanzitutto la prima censura relativa alla posizione del membro amministratore in seno alla DSK, da una lettura congiunta degli articoli 36, paragrafo 3, e 38, paragrafo 1, del DSG 2000 nonché dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento interno della DSK si evince che il membro di cui trattasi è un funzionario federale.

46      Va poi rilevato che, in forza dell’articolo 38, paragrafo 1, del DSG 2000, tale funzionario federale gestisce gli atti di ordinaria amministrazione della DSK.

47      Come osservato dalla Repubblica d’Austria, certamente il membro amministratore della DSK, in base al contesto normativo in vigore, non è necessariamente un funzionario della cancelleria federale, sebbene non venga contestato che tale posto sia sempre stato occupato da un siffatto funzionario.

48      Tuttavia, indipendentemente dall’autorità federale cui appartiene il membro amministratore della DSK, è pacifico che sussiste un legame di servizio tra quest’ultimo e la suddetta autorità federale, che consente al superiore gerarchico di detto membro amministratore di controllare le attività di quest’ultimo.

49      Va ricordato, a tal riguardo, che l’articolo 45, paragrafo 1, del BDG 1979 concede al superiore gerarchico un ampio potere di controllo sui funzionari che fanno parte del suo dipartimento. Infatti, tale disposizione consente non soltanto al superiore gerarchico di provvedere affinché i suoi collaboratori adempiano alle mansioni ad essi incombenti nel rispetto delle leggi e in modo efficiente ed economico, bensì egli li guida altresì nell’esercizio delle loro funzioni, pone rimedio ad eventuali errori e carenze, assicura il rispetto degli orari di lavoro, favorisce il loro avanzamento di carriera in funzione del loro rendimento e li orienta verso lo svolgimento di mansioni il più possibile confacenti alle loro capacità.

50      Orbene, alla luce della posizione occupata dal membro amministratore in seno alla DSK, l’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46 osta al controllo di servizio cui il suddetto membro è soggetto in forza dell’articolo 45, paragrafo 1, del BDG 1979. Invero, sebbene l’articolo 37, paragrafo 1, del DSG 2000 miri ad impedire al superiore gerarchico del membro amministratore di impartire istruzioni a quest’ultimo, resta nondimeno il fatto che l’articolo 45, paragrafo 1, del BDG 1979 concede al superiore gerarchico un potere di controllo che può ostacolare l’indipendenza della DSK nell’esercizio delle sue funzioni.

51      Basti menzionare, a tal riguardo, che non è escluso che la valutazione, da parte del superiore gerarchico del membro amministratore della DSK al fine di favorire l’avanzamento di carriera del medesimo funzionario, possa condurre ad una forma di «obbedienza anticipata» in capo a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza Commissione/Germania, cit., punto 36).

52      Peraltro, a causa dei legami del membro amministratore della DSK con l’organo politico, soggetto al controllo della DSK, quest’ultimo non si trova al di sopra di ogni sospetto di parzialità. Orbene, in considerazione del ruolo di custodi del diritto alla vita privata che assumono le autorità di controllo, l’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46 richiede che le loro decisioni, e quindi esse stesse, siano al di sopra di ogni sospetto di parzialità (v. sentenza Commissione/Germania, cit., punto 36).

53      La Repubblica d’Austria replica, tuttavia, che è in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento interno della DSK che il funzionario federale designato conformemente all’articolo 36, paragrafo 3, del DSG 2000 svolge la funzione di membro amministratore. Poiché la presenza in seno alla DSK di un funzionario della cancelleria federale in qualità di membro amministratore sarebbe basata su una decisione autonoma di tale autorità, l’indipendenza della medesima autorità di controllo non ne sarebbe pregiudicata.

54      Un’argomentazione di tal genere dev’essere respinta.

55      Come emerge dai punti 48‑52 della presente sentenza, il legame di servizio, esistente tra il membro amministratore della DSK e l’autorità federale cui è sottoposto, incide sull’indipendenza della DSK e, nella specie, le modalità di designazione del suddetto membro non rimettono in discussione tale constatazione. Orbene, spetta alla Repubblica d’Austria adottare le norme giuridiche necessarie per garantire all’autorità di controllo di cui trattasi di poter essere «pienamente indipendent[e]» nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46.

56      In merito alla seconda censura sollevata dalla Commissione, poi, va ricordato che, a norma dell’articolo 38, paragrafo 2, del DSG 2000, la cancelleria federale mette a disposizione dell’ufficio della DSK le dotazioni e il personale necessari. Non viene contestato che l’ufficio della DSK sia composto da funzionari della cancelleria federale.

57      Come sostenuto dalla Commissione, l’inserimento dell’ufficio della DSK nei servizi della cancelleria federale non consente neppure di considerare che la suddetta autorità di controllo possa esercitare le proprie funzioni al riparo da qualsiasi influenza della cancelleria federale.

58      Certamente, come sottolineato dalla Repubblica d’Austria, la DSK non deve disporre di una linea di bilancio autonoma, alla stregua di quella prevista dall’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 45/2001 per il GEPD, per poter soddisfare il criterio di indipendenza sancito dall’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46. Gli Stati membri non sono infatti tenuti a riprendere nella loro legislazione nazionale disposizioni analoghe a quelle del capo V del regolamento n. 45/2001 al fine di garantire una totale indipendenza alla/e loro autorità di controllo e possono quindi prevedere che, dal punto di vista del diritto in materia di bilancio, l’autorità di controllo dipenda da un determinato dipartimento ministeriale. Tuttavia, l’attribuzione delle risorse umane e materiali occorrenti a una siffatta autorità non deve impedire a quest’ultima di essere «pienamente indipendent[e]» nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46.

59      Orbene, il contesto normativo in vigore in Austria non soddisfa quest’ultima condizione. Infatti, il personale messo a disposizione dell’ufficio della DSK è composto da funzionari della cancelleria federale sui quali quest’ultima esercita il controllo di servizio previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del BDG 1979. Orbene, come emerge dai punti 49‑52 della presente sentenza, un siffatto controllo dello Stato non è compatibile con il requisito d’indipendenza di cui all’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46, che deve essere soddisfatto dalle autorità di controllo per la protezione dei dati personali.

60      L’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui l’organizzazione dell’ufficio non può incidere sull’indipendenza della DSK in quanto l’ufficio darebbe soltanto esecuzione alle decisioni della DSK dev’essere respinto.

61      Infatti, alla luce della mole di lavoro gravante su un’autorità di controllo per la protezione dei dati personali, da un lato, e del fatto che i membri della DSK svolgono la loro funzione, a norma dell’articolo 36, paragrafo 3 bis, del DSG 2000, parallelamente ad altre attività professionali, dall’altro, occorre considerare che i membri di tale autorità, per l’esercizio delle loro funzioni, facciano ampiamente ricorso all’assistenza del personale messo a loro disposizione. Il fatto che l’ufficio sia composto da funzionari della cancelleria federale, a sua volta soggetta al controllo della DSK, comporta il rischio di un’influenza sulle decisioni di quest’ultima. Ad ogni modo, un tale intreccio organizzativo tra la DSK e la cancelleria federale impedisce alla DSK di essere al di sopra di ogni sospetto di parzialità ed è dunque incompatibile con il requisito d’«indipenden[za]» ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46.

62      Per quanto riguarda la terza censura sollevata dalla Commissione, occorre constatare che, conformemente agli articoli 20, paragrafo 2, del BVG e 38, paragrafo 2, del DSG 2000, il cancelliere federale ha il diritto di informarsi in qualsiasi momento, presso il presidente e il membro amministratore della DSK, su ogni aspetto della gestione dell’autorità di controllo di cui trattasi.

63      Un siffatto diritto all’informazione è parimenti atto ad assoggettare la DSK ad un’influenza indiretta da parte del cancelliere federale che è incompatibile con il criterio di indipendenza di cui all’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46. Al riguardo è sufficiente rilevare, da un lato, che il diritto all’informazione è molto vasto in quanto riguarda «ogni aspetto della gestione della [DSK]» e, dall’altro, che esso è incondizionato.

64      Atteso quanto precede, il diritto all’informazione enunciato all’articolo 20, paragrafo 2, del BVG e all’articolo 38, paragrafo 2, del DSG 2000 osta a che si possa considerare che la DSK sia in condizione di operare, in qualsiasi circostanza, al di sopra di ogni sospetto di parzialità.

65      Infine, per quanto riguarda l’argomento della Repubblica federale di Germania, riportato al punto 35 della presente sentenza, è sufficiente rammentare che il membro amministratore della DSK è un funzionario federale soggetto ad un controllo di servizio tale da non escludere che il superiore gerarchico dello stesso membro eserciti un’influenza indiretta sulle decisioni della suddetta autorità di controllo (v. punti 48‑52 della presente sentenza).

66      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché la normativa vigente in Austria soddisfi il criterio di indipendenza per quanto riguarda la DSK, più precisamente istituendo un contesto normativo in forza del quale

–        il membro amministratore della DSK è un funzionario federale soggetto a un controllo di servizio,

–        l’ufficio della DSK è inserito nei servizi della cancelleria federale, e

–        il cancelliere federale gode di un diritto incondizionato all’informazione su ogni aspetto della gestione della DSK,

la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46.

 Sulle spese

67      Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d’Austria, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

68      In osservanza dell’articolo 69, paragrafo 4, primo e terzo comma, del medesimo regolamento, la Repubblica federale di Germania e il GEPD, intervenuti nella causa, sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché la normativa vigente in Austria soddisfi il criterio di indipendenza per quanto riguarda la Datenschutzkommission (commissione per la protezione dei dati), più precisamente istituendo un contesto normativo in forza del quale

–        il membro amministratore della Datenschutzkommission è un funzionario federale soggetto a un controllo di servizio,

–        l’ufficio della Datenschutzkommission è inserito nei servizi della cancelleria federale, e

–        il cancelliere federale gode di un diritto incondizionato all’informazione su ogni aspetto della gestione della Datenschutzkommission,

la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2)      La Repubblica d’Austria è condannata a sopportare le spese della Commissione europea.

3)      La Repubblica federale di Germania e il Garante europeo della protezione dei dati sopportano le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.