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Ricorso proposto il 21 febbraio 2011 - Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-75/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz e D. Roussanov, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 18 TFUE, in combinato disposto con gli artt. 20 e 21 TFUE, nonché dell'art. 24 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE1, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in quanto ha concesso riduzioni sul prezzo dei titoli di trasporto pubblico in linea di massima solo a studenti che ricevono assegni familiari austriaci;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

I cittadini dell'Unione hanno il diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso. I cittadini dell'Unione che fanno uso di tale diritto godono di pari trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante.

Il fatto di subordinare la concessione agli studenti della riduzione sul prezzo dei titoli di trasporto pubblico di cui trattasi alla percezione di assegni familiari in Austria determinerebbe, per sua stessa natura, una situazione di maggiore svantaggio per i cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini austriaci, e costituirebbe pertanto una violazione del principio della parità di trattamento tra i cittadini dell'Unione e i cittadini nazionali.

Contrariamente all'opinione del governo austriaco, la riduzione sui prezzi dei titoli di trasporto pubblico non costituirebbe una prestazione in natura destinata a compensare carichi familiari, trattandosi evidentemente di un'agevolazione alla quale hanno diritto soltanto gli studenti iscritti all'università.

Il diverso trattamento riservato agli studenti i cui genitori non hanno diritto agli assegni familiari austriaci non rientrerebbe nemmeno nella deroga di cui all'art. 24, n. 2, della direttiva 2004/38, secondo cui, in determinate circostanze, lo Stato membro ospitante può negare agli studenti di altri Stati membri la concessione di aiuti di mantenimento agli studi consistenti in borse di studio o prestiti per studenti.

Le eccezioni al principio della parità di trattamento devono essere interpretate restrittivamente. Per questo motivo, la riduzione sul prezzo dei titoli di trasporto concessa agli studenti non potrebbe costituire un aiuto di mantenimento agli studi consistente in una borsa di studio o in un prestito. Pertanto, il diniego di concedere la riduzione sul prezzo dei titoli di trasporto di cui trattasi agli studenti i cui genitori non percepiscono gli assegni familiari austriaci violerebbe il diritto dell'Unione.

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1 - GU L 158, pag. 77.