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Ricorso proposto il 21 luglio 2011 - Makhlouf / Consiglio

(Causa T-383/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eyad Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti P. Grollet e G. Karouni)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione di esecuzione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/302/PESC, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui concerne il ricorrente, a causa della violazione dei diritti fondamentali;

condannare il Consiglio dell'Unione europea a sostenere le spese, in applicazione degli artt. 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.    Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo. Il ricorrente fa valere che i suoi diritti della difesa sono stati violati, dal momento che gli sono state inflitte le sanzioni di cui trattasi, senza essere stato previamente sentito, aver avuto l'occasione di difendersi, né essere stato a conoscenza degli elementi in base ai quali tali misure sono state adottate.

2.    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 296, secondo comma, del TFUE. Il ricorrente addebita al Consiglio di aver imposto misure restrittive nei suoi confronti, senza avergli comunicato i motivi, onde consentirgli di far valere i propri argomenti difensivi. Il ricorrente addebita al convenuto di essersi limitato ad una formulazione generale e stereotipata, senza menzionare in modo preciso gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica della sua decisione e le considerazioni che l'hanno condotto ad adottarla.

3.    Terzo motivo, vertente sulla fondatezza della motivazione. Il ricorrente rimprovera al Consiglio di essersi fondato su una motivazione manifestamente errata, e di aver proceduto per fusione, di modo che la stessa non può essere considerata giuridicamente adeguata.

4.    Quarto motivo, vertente sulla violazione della garanzia relativa al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il ricorrente fa valere che non solo non ha potuto far valere utilmente il proprio punto di vista presso il Consiglio, ma che, difettando qualunque indicazione nella decisione impugnata dei motivi specifici e concreti che la giustificano, egli non è neanche in grado di avvalersi dei propri mezzi di ricorso dinanzi al Tribunale.

5.    Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità.

6.    Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, dal momento in cui le misure restrittive, e più precisamente le misure di congelamento dei fondi, costituiscono una lesione sproporzionata del diritto fondamentale del ricorrente di disporre liberamente dei propri beni.

7.    Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla vita privata, dal momento che le misure di congelamento dei fondi e di restrizione della libertà di movimento costituiscono altresì una lesione sproporzionata ai diritti fondamentali del ricorrente.

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