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Ricorso proposto il 15 settembre 2008 - Ellinika Nafpigeia / Commissione

(Causa T-391/08)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ellinika Nafpigeia (Skaramagkas, Grecia) (rappresentanti: avv.ti I. Drosos, K. Loukopoulos, A. Chiotellis, Ch. Panagoulea, P. Tzioumas, A. Balla, B. Voutsakis e X. Gkousta)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento dell'impugnata decisione 2 luglio 2008 "relativa agli aiuti n. C 16/2004 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 e CP 133/2005) concessi dalla Grecia alla società Ellinika Nafpigeia A.E.", ai sensi degli artt. 1, n. 2, 2, 3, 5, 6, 8, n. 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19;

condannare la Commissione al pagamento delle spese sopportate dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente (in prosieguo: l'"ENAE") impugna dodici dei sedici provvedimenti imposti dalla decisione della Commissione 2 luglio 2008, C (2008) 3118 def., relativa agli aiuti n. C 16/2004 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 e CP 133/2005), deducendo nove motivi di annullamento a sostegno delle sue domande.

Con il primo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha applicato l'art. 298 CE, nonostante la decisione impugnata abbia ammesso che l'ENAE è un cantiere navale militare.

Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente considera che la decisione impugnata non ha applicato, o ha applicato erroneamente, l'art. 296 CE.

Con il terzo motivo di annullamento la ricorrente afferma che la decisione impugnata è viziata ad un errore manifesto di valutazione e per giunta da una carenza di motivazione, ammessa la ridotta capacità di credito della ENAE dal 1997 al giugno 1999, poi venuta a mancare del tutto. In particolare, la decisione impugnata: a) non ha valutato la capacità di credito dell'ENAE relativamente alla sua natura particolare di impianto industriale militare; b) ingiustificatamente ha messo in dubbio i dati economici relativi all'ENAE, ma anche le garanzie certamente ammissibili che era in grado di fornire per ottenere il finanziamento da qualsiasi banca privata, c) ingiustificatamente ha ignorato e ha valutato erroneamente l'interesse dell'ETBA, in quanto azionista di maggioranza dell'ENAE, per quanto riguarda il valore e il rendimento di questa sua partecipazione imprenditoriale.

Con il quarto motivo di annullamento, relativo all'applicazione abusiva dell'aiuto in forma di cancellazione di debiti dell'importo di EUR 160 milioni, la ricorrente afferma che la decisione di autorizzazione C 10/1994 non ha stabilito condizioni e non è stata applicata abusivamente, nonché, in subordine, che non è stata concessa all'ENAE la totalità dell'importo summenzionato e che, di conseguenza, non possono essere recuperate somme non elargite. Inoltre, la ricorrente ritiene che si debba applicare l'art. 296 CE, sia in sede di valutazione dell'eventuale esistenza dell'aiuto sia in sede di calcolo di qualsiasi beneficio recuperabile. Infine, secondo la ricorrente, il recupero dell'aiuto viola i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e del legittimo affidamento del beneficiario dell'aiuto.

Con il quinto motivo di annullamento, relativo all'applicazione abusiva dell'aiuto alla chiusura di impianti del valore di EUR 29,5 milioni, che è stato approvato nel 2002, in ragione della presunta mancata realizzazione della condizione compensativa relativa alla limitazione della capacità di riparazione della ricorrente, quest'ultima sostiene che la decisione di autorizzazione N 513/2001 è stata applicata erroneamente.

Con il sesto e settimo motivo di annullamento, relativamente all'applicazione abusiva dell'aiuto all'investimento dell'importo di EUR 22,9 milioni e alla presunta partecipazione illecita della Banca ellenica per lo sviluppo industriale (in prosieguo: la "BESV") all'aumento del capitale azionario per la realizzazione di detto investimento, la ricorrente afferma che la decisione di autorizzazione N 401/1997 è stata applicata erroneamente, che l'art. 87, n. 1, CE è stato violato - in quanto la Commissione ha dichiarato erroneamente che il provvedimento E10 costituisce un aiuto di Stato illegittimo -, che il principio del legittimo affidamento è stato violato e che l'art. 296 CE non ha trovato applicazione.

Con l'ottavo motivo di annullamento, relativo ai prestiti e alle garanzie che ha ricevuto la ricorrente nel periodo pertinente 1997-2001, oltre a quanto già esposto relativamente ad essi nel terzo motivo di annullamento, in merito alla valutazione erronea della capacità di credito della ricorrente si afferma quanto segue: a) applicazione erronea del criterio dell'investitore privato in condizioni di economia di mercato; b) applicazione erronea dell'art. 87, n. 2, CE, dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1540/1998 1, e dell'art. 4 della direttiva 90/648/CEE 2; c) violazione del principio di proporzionalità ed errore manifesto di valutazione in merito alla capacità di credito dell'ENAE dopo la sua completa privatizzazione nel giugno 2002, in relazione al calcolo delle somme da recuperare a causa dei provvedimenti in esame, poiché la decisione impugnata non ha ridotto il tasso di interesse di riferimento applicabile, e d) errore di fatto in relazione ai prestiti e alle garanzie che la BESV ha concesso alla ricorrente, poiché la decisione impugnata non ha considerato che dopo la privatizzazione della BESV i provvedimenti in esame non contengono elementi di aiuti di Stato.

Con il nono motivo di annullamento, relativo al finanziamento illecito dell'attività non militare da parte dell'attività militare dell'ENAE, la ricorrente invoca: a) la violazione degli artt. 296, 298 e 88, n. 1, CE; b) l'applicazione erronea del criterio dell'investitore privato in relazione ai contratti militari e c) la carenza di motivazione e la determinazione erronea dell'entità delle somme da recuperare.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1540, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202, pag. 1).

2 - Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27).