Language of document : ECLI:EU:T:2006:253

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

13 settembre 2006 (*)

«Aiuti di Stato – Tassa ambientale sugli aggregati nel Regno Unito – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Persona individualmente interessata – Carattere selettivo – Obbligo di motivazione – Esame diligente e imparziale»

Nella causa T‑210/02,

British Aggregates Association, con sede in Lanark (Regno Unito), rappresentata dal sig. C. Pouncey, solicitor, e dall’avv. L. Van Den Hende,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Flett e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalla sig.ra P. Ormond, successivamente dalle sig.re T. Harris e R. Caudwell, in qualità di agenti, assistite inizialmente dalle sig.re J. Stratford e M. Hall, barristers, successivamente dalla sig.ra Hall,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 aprile 2002, C (2002) 1478 def., relativa al fascicolo in materia di aiuti di Stato N 863/01 – Regno Unito/Tassa sugli aggregati,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 dicembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        La British Aggregates Association è un’associazione che raggruppa piccole imprese indipendenti che coltivano cave nel Regno Unito. Essa conta 55 membri, che coltivano più di 100 cave.

2        Gli aggregati sono materiali granulosi, chimicamente inerti, utilizzati nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici. Essi possono essere utilizzati come tali, ad esempio come materiali da riporto o per massicciate, o mescolati a leganti come il cemento (il che permette di ottenere il calcestruzzo) o il bitume. Taluni materiali naturalmente granulosi come la sabbia e la ghiaia possono essere ottenuti tramite vagliatura. Altri materiali, come la roccia dura, devono essere frantumati prima della vagliatura. Gli aggregati utilizzati per diversi usi devono rispondere alle specifiche corrispondenti e le proprietà fisiche del materiale d’origine determinano se esso si confà all’impiego voluto. Così, le specifiche per i terrapieni sono meno stringenti di quelle per i sottofondi stradali, che a loro volta lo sono meno di quelle per le superfici ad uso intensivo come la pavimentazione stradale o le massicciate ferroviarie. Una più grande varietà di materiali può essere utilizzata come aggregati per gli usi in cui le sollecitazioni sono minori, mentre i materiali che rispondono alle sollecitazioni più elevate sono meno numerosi.

 Finance Act 2001

3        Gli artt. 16‑49 della seconda parte del Finance Act 2001 (legge finanziaria per l’anno 2001; in prosieguo: la «legge») ed i suoi allegati 4‑10 istituiscono un’Aggregates Levy (tassa sugli aggregati; in prosieguo: l’«AGL» o la «tassa») nel Regno Unito.

4        Le disposizioni che prevedono l’istituzione dell’AGL sono entrate in vigore il 1° aprile 2002, in applicazione del regolamento di esecuzione della legge.

5        La legge è stata modificata dagli artt. 129‑133 e dall’allegato 38 del Finance Act 2002 (legge finanziaria per l’anno 2002). Le disposizioni così modificate prevedono esenzioni a favore degli scarti (spoils) che derivano dall’estrazione di taluni minerali, in particolare l’ardesia, lo scisto, la ball clay e il caolino. Peraltro, esse aggiungono un periodo transitorio per l’introduzione della tassa in Irlanda del Nord.

6        L’AGL è applicata nella misura di sterline inglesi (GBP) 1,60 per tonnellata di aggregati che costituiscono oggetto di sfruttamento commerciale (art. 16, n. 4, della legge).

7        L’art. 16, n. 2, della legge come modificata dispone che l’AGL è dovuta non appena un quantitativo di aggregati assoggettati costituisce oggetto di uno sfruttamento commerciale nel Regno Unito, a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Essa riguarda dunque sia gli aggregati importati sia quelli estratti nel Regno Unito.

8        L’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento di esecuzione permette a chi commercializza gli aggregati soggetti alla tassa di beneficiare di uno sgravio fiscale quando sono esportati o trasportati fuori del Regno Unito senza ricevere altro trattamento.

9        L’art. 17, n. 1, della legge come modificata così dispone:

«Nella presente parte, “aggregati” designa (fatto salvo l’art. 18 infra) la roccia, la ghiaia o la sabbia, nonché tutti i materiali che vi sono provvisoriamente incorporati o naturalmente mescolati».

10      L’art. 17, n. 2, della legge prevede che un aggregato non è tassabile in quattro ipotesi: se ne è espressamente esentato; se è stato precedentemente utilizzato per scopi di costruzione; se è già stato assoggettato ad una tassa sugli aggregati, o se, alla data di entrata in vigore della legge, non si trova nel suo luogo di origine.

11      L’art. 17, nn. 3 e 4, della legge come modificata prevede taluni casi di esenzione dalla tassa.

12      Peraltro, l’art. 18, nn. 1, 2 e 3, della legge come modificata designa i processi esentati dalla tassa e i materiali che godono di tale esenzione.

 Procedimento amministrativo e contenzioso dinanzi al giudice nazionale

13      Con lettera del 24 settembre 2001 la Commissione ha ricevuto una denuncia (in prosieguo: la «prima denuncia) proveniente da due imprese che non avevano alcun legame con la ricorrente e che chiedevano che la loro identità non fosse rivelata allo Stato membro interessato, in conformità dell’art. 6, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1). I denuncianti ritenevano in buona sostanza che costituissero aiuti di Stato l’esclusione di taluni materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL, l’esenzione delle esportazioni e le deroghe riguardanti l’Irlanda del Nord.

14      Con lettera del 20 dicembre 2001 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato alla Commissione il regime di aiuto di Stato denominato «Introduzione per fasi della tassa sugli aggregati in Irlanda del Nord».

15      Con lettera del 6 febbraio 2002 la Commissione ha comunicato una sintesi della prima denuncia a tale Stato membro e lo ha invitato, da una parte, a presentare le proprie osservazioni su tale denuncia e, dall’altra, a fornire supplementi di informazione sull’AGL, cosa che esso ha fatto con lettera del 19 febbraio 2002.

16      L’11 febbraio 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso contro l’AGL dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division [Tribunale di secondo grado d’Inghilterra e del Galles]. Essa faceva valere in particolare la violazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Con sentenza 19 aprile 2002 la High Court of Justice ha respinto il ricorso, autorizzando la ricorrente ad interporre appello dinanzi alla Court of Appeal (England & Galles)[Corte d’appello d’Inghilterra e del Galles]. A seguito dell’appello effettivamente interposto dalla ricorrente, la Court of Appeal ha ordinato la sospensione del procedimento, tenendo conto della proposizione del presente ricorso dinanzi al Tribunale.

17      Con lettera del 15 aprile del 2002 la ricorrente aveva nel frattempo depositato una denuncia presso la Commissione contro l’AGL (in prosieguo: la «denuncia della ricorrente»). Essa faceva valere, in sostanza, che l’esclusione di taluni materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL nonché l’esenzione delle esportazioni costituivano aiuti di Stato. Quanto alle deroghe riguardanti l’Irlanda del Nord, notificate dalle autorità del Regno Unito, esse sarebbero incompatibili con il mercato comune.

 Decisione impugnata

18      Il 24 aprile 2002 la Commissione ha adottato una decisione di non sollevare obiezioni contro l’AGL (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

19      Il 2 maggio 2002 la decisione impugnata è stata comunicata alla ricorrente dalle autorità del Regno Unito e le è stata notificata formalmente dalla Commissione con lettera del 27 giugno 2002.

20      Nella sua decisione (‘considerando’ 43), la Commissione considera che la tassa non comporta elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, in quanto il suo ambito di applicazione è giustificato dalla logica e dalla natura del regime fiscale. Peraltro, essa ritiene che l’esenzione accordata all’Irlanda del Nord, che è stata notificata alla Commissione, sia compatibile con il mercato comune.

21      Nel descrivere l’ambito di applicazione dell’AGL, la Commissione sottolinea, in sostanza, che tale tassa sarà prelevata sugli aggregati vergini, «definiti come aggregati prodotti a partire da depositi naturali di minerali che sono oggetto di una prima estrazione» e composti «di frammenti di rocce, di sabbie e di ghiaie che possono essere utilizzati allo stato grezzo o dopo trattamento meccanico come la frantumazione, il processo di arricchimento e la vagliatura» (‘considerando’ 8 e 9). Quanto ai materiali esclusi e agli obiettivi perseguiti, essa indica nei ‘considerando’ 11-13 della decisione impugnata:

«L’AGL non sarà riscossa su materiali che sono sottoprodotti o scarti di altri processi. Secondo le autorità britanniche, figurano tra tali materiali gli scarti di scisto e di caolino, lo sterile, le ceneri, le scorie generate dagli altiforni, gli scarti di vetro e di gomma. Allo stesso modo, essa non colpirà gli aggregati riciclati, categoria in cui rientrano le rocce, sabbie e ghiaie che sono state oggetto di almeno un primo utilizzo (generalmente nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici).

Secondo le autorità britanniche, l’esclusione di tali materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL mira ad incoraggiare il loro impiego in quanto materiali da costruzione e a ridurre l’estrazione eccessiva di aggregati vergini, incoraggiando così una gestione razionale delle risorse.

Le proiezioni iniziali delle autorità britanniche fanno assegnamento sull’ipotesi che l’AGL permetterà di ridurre il volume della domanda di aggregati vergini di 20 milioni di tonnellate per anno in media, da riferire ad una domanda annuale nel Regno Unito dell’ordine di 230-250 milioni di tonnellate».

22      Per quanto riguarda la valutazione relativa all’ambito di applicazione dell’AGL, la decisione impugnata così recita nei ‘considerando’ 29 e 31:

«La Commissione rileva che l’AGL colpirà soltanto lo sfruttamento commerciale di rocce sabbie, e ghiaie utilizzate in quanto aggregati. Essa non colpirà tali materiali se sono usati per altri fini. L’AGL sarà riscossa soltanto sugli aggregati vergini. L’AGL non sarà riscossa né sugli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri processi (aggregati secondari) né sugli aggregati riciclati. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’AGL riguardi soltanto taluni settori di attività e talune imprese. Essa nota dunque che occorre valutare se l’ambito di applicazione dell’AGL sia giustificato dalla logica e dalla struttura del sistema fiscale.

(…) [I]l Regno Unito, nell’ambito dell’esercizio della sua libertà di determinare il proprio regime fiscale nazionale, ha concepito l’AGL in modo da massimizzare il ricorso ad aggregati riciclati o ad altri prodotti di sostituzione rispetto agli aggregati vergini e da promuovere un uso razionale degli aggregati vergini, risorsa naturale non rinnovabile. I danni ambientali rappresentati dall’estrazione degli aggregati, che il Regno Unito intende limitare mediante l’AGL, comprendono le immissioni sonore, le polveri, i danni alla biodiversità e il degrado visivo».

23      La Commissione ne deduce, nel ‘considerando’ 32, che «l’AGL è una tassa specifica, il cui ambito di applicazione è molto limitato, definito dallo Stato membro in funzione delle caratteristiche proprie del settore di attività interessato» e che «[l]a struttura e la portata della tassa riflettono la netta distinzione tra l’estrazione di aggregati vergini, che comporta conseguenze indesiderabili per l’ambiente, e la produzione di aggregati secondari o riciclati, che rappresenta un contributo importante al trattamento delle rocce, ghiaie e sabbie che risultano dall’escavazione, da altri lavori o da trattamenti effettuati legalmente per scopi diversi».

24      Per quanto riguarda l’esenzione degli aggregati esportati senza aver subito alcuna trasformazione sul territorio del Regno Unito, la decisione impugnata afferma quanto segue al ‘considerando’ 33:

«(…) una tale soluzione si giustifica per il fatto che gli aggregati possono essere esentati nel Regno Unito se sono utilizzati nei processi di fabbricazione esentati (ad esempio la produzione del vetro, di plastiche, di carta, di fertilizzanti e di pesticidi). Poiché le autorità britanniche non possono esercitare un controllo sull’impiego degli aggregati al di fuori del loro territorio, l’esenzione delle esportazioni è necessaria per la certezza del diritto degli esportatori di aggregati e per evitare una disparità di trattamento delle esportazioni di aggregati che potrebbero altrimenti beneficiare di un’esenzione all’interno del Regno Unito».

25      La Commissione così conclude nel ‘considerando’ 34:

«[È] nella natura e nella sistematica di una tale tassa che essa non sia applicabile agli aggregati secondari, né agli aggregati riciclati. L’imposizione di una tassa sull’estrazione di aggregati vergini contribuirà alla diminuzione dell’estrazione di aggregati primari, a quella dell’impiego di risorse non rinnovabili e delle conseguenze dannose per l’ambiente. La Commissione è quindi dell’avviso che i vantaggi che possono generarsi a beneficio di talune imprese a seguito della determinazione dell’ambito di applicazione dell’AGL siano giustificati dalla natura e dalla struttura generale del regime fiscale».

 Procedimento

26      Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

27      Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha chiesto che la causa sia trattata secondo il procedimento accelerato di cui all’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Il 30 luglio 2002 il Tribunale ha respinto tale domanda.

28      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 2002, le autorità del Regno Unito hanno chiesto di intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni della convenuta. Con ordinanza 28 novembre 2002 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha consentito tale intervento. La parte interveniente ha depositato la propria memoria e le altre parti hanno depositato le loro osservazioni in merito nei termini impartiti.

29      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale senza procedere ad istruttoria. Le parti hanno risposto ai quesiti scritti del Tribunale e hanno prodotto i documenti richiesti nei termini impartiti.

30      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 13 dicembre 2005.

 Conclusioni delle parti

31      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, salvo nella parte in cui esamina l’esenzione accordata all’Irlanda del Nord;

–        condannare la Commissione alle spese.

32      La Commissione e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

33      Senza sollevare un’eccezione di irricevibilità formale, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. Essa sostiene che la decisione impugnata non riguarda individualmente la ricorrente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

34      La Commissione afferma che una decisione come la decisione impugnata, che approva un regime di aiuto, costituisce un atto normativo di portata generale. Secondo il criterio classico del nesso individuale (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677) la ricorrente non sarebbe quindi individualmente interessata dalla decisione di non sollevare obiezioni al termine del procedimento preliminare di indagine stabilito dall’art. 88, n. 3, CE.

35      In particolare, la ricorrente non avrebbe dimostrato che almeno uno dei suoi membri era individualmente interessato dalla decisione impugnata.

36      Nel suo controricorso la Commissione ritiene che quando essa decide, come nel caso di specie, di non avviare il procedimento d’indagine formale, per stabilire l’esistenza di un nesso individuale, occorra dimostrare che la situazione concorrenziale di un membro della ricorrente è pregiudicata dall’aiuto di cui trattasi. Essa di fonda sulle sentenze del Tribunale 5 giugno 1996, causa T‑398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione (Racc. pag. II‑477, punti 43 e 50); 16 settembre 1998, causa T‑188/95, Waterleiding Maatschappij/Commissione (Racc. pag. II‑3713, punti 60‑65), e 21 marzo 2001, causa T-69/96, Hamburger Hafen‑und Lagerhaus e a./Commissione (Racc. pag. II‑1037, punto 41).

37      Nella controreplica la Commissione considera in definitiva che il criterio applicabile ai fini della valutazione del nesso individuale è quello del pregiudizio sostanziale della posizione concorrenziale del ricorrente, sia nel caso di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni sia in quello di una decisione finale adottata al termine del procedimento d’indagine formale (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, COFAZ e a./Commissione, Racc. pag. 391).

38      La Commissione afferma a tale proposito che, nelle sue sentenze Waterleiding Maatschappij/Commissione, citata, e 5 dicembre 2002, causa T‑114/00, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commissione (Racc. pag. II‑5121), il Tribunale ha commesso un errore considerando che le sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/Commissione (Racc. pag. I‑2487), e 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I‑3203), avevano stabilito un duplice criterio, a seconda che la decisione fosse stata adottata al termine della fase preliminare di esame o al termine del procedimento d’indagine formale. Invitata nel corso dell’udienza a prendere posizione sulla portata della sentenza della Corte 13 dicembre 2005, causa C‑78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (Racc. pag. I‑10737), la Commissione ha affermato che tale sentenza, alla luce delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs, confermava il criterio del pregiudizio sostanziale della posizione concorrenziale del ricorrente da parte del regime di aiuto considerato.

39      Nel caso di specie, la ricorrente non avrebbe fornito, nel ricorso, informazioni precise su nessuno dei suoi membri, di modo che non sarebbe possibile stabilire che almeno uno tra loro è legittimato agire.

40      La Commissione aggiunge che i nuovi elementi di fatto riguardanti quattro membri della ricorrente, dedotti soltanto al momento della replica, sono irricevibili.

41      Comunque, questi nuovi elementi di fatto non avrebbero permesso di considerare che la situazione concorrenziale delle imprese interessate fosse sostanzialmente pregiudicata dalla decisione impugnata. La Commissione adduce a tale proposito che le cifre indicate dalla ricorrente dimostrano che la parte più importante dell’attività di due dei membri della ricorrente, la Torrington Stone Ltd e la Cloburn Quarry Co. Ltd, non è assoggettata alla tassa. Inoltre, non basterebbe che un’impresa sia costretta a buttare una parte dei suoi materiali secondari come scarti.

42      Infine, la Commissione sostiene che, anche se il Tribunale affermasse che la ricorrente è legittimata ad agire, considerando che la decisione impugnata è stata adottata al termine della fase preliminare di esame, l’unico motivo di annullamento ricevibile sarebbe quello relativo al mancato avvio del procedimento d’indagine formale. Infatti, si potrebbe rimediare a tale tipo di irregolarità di procedimento avviando il procedimento formale. La ricorrente non sarebbe tuttavia legittimata ad agire avverso la decisione finale.

43      La ricorrente sostiene che la decisione impugnata la riguarda direttamente e individualmente, avuto riguardo sia alla legittimazione ad agire dei suoi membri sia al suo ruolo di denunciante. Infatti, uno dei principali obiettivi dell’AGL – che mira in particolare ad incoraggiare l’utilizzo di aggregati riciclati e di altri surrogati dei materiali tassati – sarebbe di incidere sulla struttura del mercato. Tale tassa avrebbe quindi un impatto negativo sulla posizione concorrenziale del complesso dei membri della ricorrente, che producono tutti materiali assoggettati all’AGL. Nella memoria di replica la ricorrente, per illustrarlo, ha esposto la situazione concorrenziale di molti tra loro.

44      La ricorrente aggiunge che la distinzione effettuata dalla Commissione, per quanto riguarda la ricevibilità dei diversi motivi, è artificiosa. Infatti, secondo la ricorrente, se un ricorrente dimostra che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione, ciò comporta necessariamente che essa ha incontrato difficoltà che impongono l’avvio del procedimento d’indagine formale.

 Giudizio del Tribunale

45      Secondo la giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate sue qualità particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica analogamente a quanto avverrebbe con il destinatario di una tale decisione (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; Cook/Commissione, cit., punto 20; Matra/Commissione, cit., punto 14, e, infine, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 33).

46      Nel caso di specie, la circostanza fatta valere dall’associazione ricorrente, secondo cui essa ha depositato una denuncia relativa all’AGL presso la Commissione ed espresso il desiderio di intervenire nel procedimento in qualità di parte interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non basta a conferirle una legittimazione ad agire autonoma avverso la decisione impugnata di non avviare il procedimento d’indagine formale. In particolare, il fatto che la denuncia della ricorrente nonché la prima denuncia, presentata da imprese terze, abbiano condotto la Commissione ad esaminare l’ambito di applicazione dell’AGL nella decisione impugnata, non permette di assimilare la ricorrente ad un negoziatore la cui posizione sia stata pregiudicata da tale decisione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punti 56 e 57).

47      Per contro, la ricorrente rammenta giustamente che è ricevibile il ricorso proposto da un’associazione che agisce in nome e per conto di uno o più dei suoi membri che avrebbero potuto essi stessi proporre un ricorso ricevibile (sentenze del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T‑447/93 a T‑449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II‑1971, punto 60, e 22 ottobre 1996, causa T‑266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II‑1399, punto 50).

48      Spetta pertanto al Tribunale verificare se, nel caso di specie, i membri della ricorrente, o almeno alcuni di loro, possono essere considerati come individualmente interessati dalla decisione impugnata.

49      A tale riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato previsto dall’art. 88 CE, devono essere distinte, da una parte, la fase preliminare di esame degli aiuti istituita dal n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altra, la fase di esame prevista dal n. 2 dello stesso articolo. Solamente nell’ambito di quest’ultima, diretta a consentire alla Commissione di essere completamente edotta sul complesso dei dati del problema, il Trattato CE pone a carico della Commissione l’obbligo di invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni (sentenze della Corte Cook/Commissione, cit., punto 22; Matra/Commissione, cit., punto 16; 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 38, e Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 34).

50      Qualora, senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, la Commissione rilevi, con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari delle garanzie procedurali previste dal n. 2 di tale articolo possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice comunitario (sentenze Cook/Commissione, cit., punto 23; Matra/Commissione, cit., punto 17, e Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 40).

51      Per tali motivi, questi dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una decisione basata sull’art. 88, n. 3, CE, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso, proponendo il ricorso stesso, miri a far salvaguardare i diritti procedurali che esso trae da quest’ultima disposizione (sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 35).

52      Orbene, gli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, che possono quindi, conformemente all’art. 230, quarto comma, CE, proporre ricorsi d’annullamento, sono le persone, imprese o associazioni eventualmente toccate nei loro interessi dall’erogazione dell’aiuto, vale a dire in particolare le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 41).

53      Al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, il semplice fatto che esso possa essere considerato come interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Quindi esso deve provare di avere una qualità particolare ai sensi della citata giurisprudenza Plaumann/Commissione. Questo accadrebbe in particolare nel caso in cui la posizione del ricorrente sul mercato fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto che costituisce oggetto della decisione di cui si tratta (sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 37).

54      Con il presente ricorso, la ricorrente non si accontenta di contestare il rifiuto della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale, ma mette altresì in discussione la fondatezza della decisione impugnata. Pertanto, occorre verificare se essa ha indicato in modo pertinente le ragioni per cui l’AGL è idonea a incidere sostanzialmente sulla posizione di almeno uno dei suoi membri sul mercato degli aggregati.

55      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL, risulta chiaramente dalla decisione impugnata (‘considerando’ 12 e 13) che tale tassa ha per finalità di spostare una parte della domanda degli aggregati vergini verso altri prodotti, i quali sono esentati al fine di incoraggiarne l’utilizzo come aggregati e di ridurre l’estrazione di aggregati vergini. Secondo le proiezioni delle autorità britanniche, riprese nella decisione impugnata e non contestate, tale tassa permetterebbe di ridurre la domanda di aggregati vergini in media di circa l’8 o 9% all’anno.

56      Poiché l’AGL mira a modificare in modo generale la ripartizione del mercato tra gli aggregati vergini, che vi sono assoggettati, e i prodotti sostitutivi, che sono esentati, occorre ancora verificare se essa è tale da comportare una modifica effettiva della situazione concorrenziale di alcuni membri della ricorrente.

57      A tale riguardo, contrariamente alle affermazioni della Commissione, le precisazioni fornite dalla ricorrente nella replica per quanto riguarda più specificamente la situazione di alcuni dei suoi membri non possono essere considerate tardive in applicazione dell’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura. Esse si collocano infatti nel solco del dibattito tra le parti. Esse si limitano a completare, in risposta ai motivi di irricevibilità sollevati dalla Commissione, l’argomento dedotto nel ricorso, secondo cui l’AGL avrebbe un impatto negativo sulla posizione concorrenziale delle imprese – come i membri della ricorrente – che commerciano materiali assoggettati alla tassa. Comunque, poiché le condizioni di ricevibilità del ricorso possono essere verificate in ogni momento d’ufficio dal giudice comunitario, nulla si oppone al fatto che esso tenga conto delle indicazioni complementari fornite nella replica.

58      Orbene, secondo tali indicazioni complementari fornite nella replica, e la cui esattezza non è, del resto, contestata né dalla Commissione né dall’interveniente, taluni membri della ricorrente, in particolare la Torrington Stone, la Sherburn Stone Co. Ltd e la Cloburn Quarry, si trovano in concorrenza diretta con produttori di materiali esentati, diventati competitivi grazie all’instaurazione dell’AGL.

59      In particolare, la ricorrente ha indicato che la Torrington Stone, che coltiva una cava nel Devon, produceva pietra da costruzione non tagliata e pietra da rivestimento, vendute in media tra (…) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava, nonché pietra da costruzione tagliata, venduta in media a (...) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava. Tali prodotti rappresentano dal 3 al 5% del volume della roccia estratta. Il 95% rimanente è rappresentato da prodotti derivati o da sottoprodotti, costituiti, in questo caso, da materiale di riporto ordinario (venduto in media a (…) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava) e da materiale di riporto frantumato (venduto in media a (…) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava). Soltanto la pietra da costruzione tagliata non è assoggettata all’AGL. Prima dell’introduzione di tale tassa, i materiali di riporto erano venduti in un raggio di km 50. Dopo tale introduzione, ad essi fanno concorrenza in tale zona materiali derivati provenienti in particolare dalle cave di caolino situate a più di km 80, che non sono assoggettati all’AGL.

60      Per quanto riguarda la Sherburn Stone, che coltiva in particolare la cava di Barton nello Yorkshire, la ricorrente ha precisato che essa produceva materiali di elevate caratteristiche tecniche destinati alla produzione di calcestruzzo ad alte prestazioni. Tali prodotti, che rappresentano il 50% delle rocce estratte e il cui prezzo di vendita medio ammonta a (…) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava, sono assoggettati all’AGL. A partire dal 50% restante di roccia estratta, Sherburn Stone produce filler e residui argillosi, utilizzabili per terrapieni e venduti in media a (…) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava. Dopo l’instaurazione dell’AGL, la vendita di tali prodotti derivati diventerebbe sempre più difficile e le loro scorte sarebbero divenute ingestibili.

61      Quanto alla Cloburn Quarry, che coltiva una cava in Scozia, la ricorrente ha spiegato che essa aveva orientato la propria produzione verso aggregati ad alto tenore che potevano sopportare costi di trasporto più elevati. Tutti i suoi prodotti sono assoggettati all’AGL. Il pietrisco rosso e il granito di elevate caratteristiche tecniche, prodotti da tale impresa e impiegati in particolare come massicciata o nel calcestruzzo ad alte prestazioni e con asfalto sono venduti ad un prezzo medio di (…) GBP per tonnellata alla partenza dalla cava e non subiscono la concorrenza di materiali non assoggettati alla tassa, derivati dalla produzione di caolino o di ardesia. Per contro, il 25% dei prodotti derivati estratti dalla cava della Cloburn Quarry e che consistono soprattutto in filler, venduti a prezzo medio di (…) GBP per tonnellata, alla partenza dalla cava, per servire da terrapieno, sono in concorrenza con materiali non assoggettati alla tassa.

62      In questo contesto, la circostanza, fatta valere dalla Commissione per dimostrare la mancanza di effetti sulla situazione concorrenziale delle imprese menzionate, che la parte più importante delle loro attività, in termini di fatturato, non si riferirebbe agli aggregati e non sarebbe pertanto assoggettata alla tassa è priva di pertinenza, dal momento che l’attività di tali imprese sul mercato degli aggregati non è puramente marginale, rispetto alla loro attività principale. Comunque, risulta dai dati numerici menzionati che lo sfruttamento commerciale dei prodotti derivati, in quanto aggregati, rappresenta una quota relativamente importante dell’attività delle imprese menzionate.

63      Alla luce di questi diversi elementi dedotti dalla ricorrente occorre quindi considerare che essa ha dimostrato non soltanto che la misura statale controversa era tale da pregiudicare la situazione concorrenziale di taluni dei suoi membri, che sono pertanto legittimati a contestare la decisione della Commissione di non avviare il procedimento d’indagine formale, ma anche che tale pregiudizio rivestiva un carattere sostanziale.

64      Ne deriva che l’eccezione di irricevibilità opposta dalla Commissione al presente ricorso riguardo all’approvazione, nella decisione impugnata, della delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL deve essere respinta.

65      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esenzione delle esportazioni, la ricorrente afferma che tale esenzione ha anch’essa un’incidenza negativa sulla posizione concorrenziale dei suoi membri che esportano molto poco o per niente, contrariamente ai loro concorrenti più importanti sul mercato del Regno Unito. Infatti, l’esenzione delle esportazioni conferirebbe a tali concorrenti, in particolare al coltivatore della cava di Glensanda, dai cui proverrebbe più del 90% degli aggregati esportati, il vantaggio di non avere perdite da ripercuotere sul prezzo dei suoi prodotti commercializzati nel Regno Unito. I membri della ricorrente sarebbero per contro costretti a vendere i loro aggregati tassati in perdita e a ripercuotere l’onere della tassa su tutti i loro prodotti.

66      I supplementi d’informazione forniti dalla ricorrente in risposta ai quesiti scritti del Tribunale permettono di considerare che la posizione concorrenziale di almeno uno dei membri della ricorrente è tale da essere sostanzialmente pregiudicata dall’esenzione delle esportazioni. Infatti, la ricorrente indica, senza del resto essere contraddetta dalla Commissione né dall’interveniente, che, sul mercato del granito a elevate caratteristiche tecniche impiegato in particolare come massicciata per le strade ferrate (assoggettato all’AGL), la Cloburn Quarry si trova in un rapporto di concorrenza diretta con la cava di Glensanda, situata, come quella coltivata dalla Cloburn Quarry, in Scozia. Orbene, come rileva la ricorrente nella sua replica senza essere contraddetta dalle altre parti, la cava di Glensanda esporta il 50% della sua produzione. La ricorrente ne deduce in modo pertinente che l’esenzione delle esportazioni di materiali che rispondono a basse caratteristiche tecniche offre così all’impresa che coltiva tale cava un vantaggio concorrenziale sul mercato degli aggregati a elevate caratteristiche tecniche in Scozia, in quanto – contrariamente alla Cloburn Quarry che vende in perdita i suoi aggregati a basse caratteristiche tecniche nel Regno Unito e ripercuote tale perdita sul prezzo dei materiali a elevate caratteristiche tecniche – l’ammontare totale dell’AGL che la cava di Glensanda deve percuotere sui suoi clienti sul mercato interno è proporzionalmente ridotto della metà rispetto all’ammontare che ripercuote un concorrente che non esporta.

67      Ne deriva che l’eccezione di irricevibilità opposta dalla Commissione al presente ricorso, per quanto attiene all’approvazione, nella decisione impugnata, dell’esenzione delle esportazioni, deve essere ugualmente respinta.

68      Per il complesso dei motivi che precedono occorre altresì respingere la tesi subordinata della Commissione secondo cui soltanto il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale sarebbe ricevibile nell’ambito di un ricorso che mira all’annullamento di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni, al termine della fase preliminare di esame degli aiuti di Stato, contro una misura statale. Nella specie, avuto riguardo al pregiudizio sostanziale arrecato alla situazione di taluni dei suoi membri sul mercato, la ricorrente è legittimata a far valere uno qualsiasi dei motivi di illegittimità elencati all’art. 230, secondo comma, CE (v. sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 37).

69      Il ricorso deve pertanto essere dichiarato ricevibile in tutti i suoi motivi.

 Nel merito

70      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in secondo luogo, il difetto di motivazione, in terzo luogo, la violazione da parte della Commissione del suo obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale e, in quarto luogo, l’inosservanza da parte di tale istituzione dei suoi obblighi in sede di esame preliminare. Il Tribunale ritiene opportuno riunire i primi due motivi.

 Sui motivi vertenti sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e sul difetto di motivazione

 Argomenti delle parti

71      La ricorrente ricorda in via preliminare che la condizione relativa alla selettività dell’aiuto è soddisfatta allorché un regime fiscale sottopone operatori che si trovano in una situazione analoga nei confronti degli obiettivi perseguiti da tale regime ad un trattamento diverso, non giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema (sentenza della Corte 8 novembre 2001, causa C‑143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I‑8365, punti 41 e 42).

72      In particolare, nella citata sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, la Corte avrebbe affermato che l’esenzione da un’ecotassa sul consumo energetico concessa a imprese il cui consumo eccedeva talune soglie comportava elementi di aiuto di Stato per il fatto che tale esenzione era accordata soltanto alle imprese produttrici di beni materiali. La ricorrente rileva a tale riguardo che la Adria-Wien Pipeline era una società di prestazioni di servizi, che non era in concorrenza con le imprese che beneficiavano dell’esenzione.

73      Nel caso di specie, la qualificazione dell’AGL come onere fiscale eccezionale piuttosto che come beneficio fiscale eccezionale sarebbe puramente formale e non modificherebbe l’analisi. A tale riguardo, l’argomento della Commissione fondato sull’applicazione settoriale dell’AGL sarebbe molto affine all’analisi sviluppata dall’avvocato generale Mischo nelle sue conclusioni nella citata causa Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (Racc. pag. I‑8369). Orbene, la Corte avrebbe disatteso, nella sua sentenza, l’analisi dell’avvocato generale, che escludeva il carattere selettivo del regime fiscale di cui trattasi per il fatto che, in primo luogo, la non imposizione non costituiva una deroga ad una regola normale, in secondo luogo, la diversità di trattamento riguardava settori diversi e, in terzo luogo, l’ambito di applicazione della tassa era fondato su criteri obiettivi.

74      Nella fattispecie, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione decidendo che la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae e geografico dell’AGL fosse giustificata dalla logica e dalla natura di tale regime fiscale, di modo che l’AGL non costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

75      Per quanto riguarda, in primo luogo, la distinzione tra materiali tassati e materiali esentati, la ricorrente rimprovera innanzitutto alla Commissione di non aver definito in modo obiettivo il mercato di cui trattasi degli aggregati vergini nella decisione impugnata.

76      La ricorrente si fonda inoltre principalmente sulla distinzione, fra i materiali vergini, tra il materiale primario, che sarebbe il prodotto principale estratto da una cava, e il materiale secondario, che sarebbe un sottoprodotto di scarso valore derivante inevitabilmente dall’estrazione di un materiale primario.

77      La ricorrente ritiene che la logica del regime fiscale di cui trattasi avrebbe comportato che l’AGL si applichi ai materiali primari utilizzati come aggregati che possono essere rimpiazzati da prodotti sostitutivi (prodotti secondari di cave o miniere, prodotti riciclati o altri materiali sostitutivi). Dovrebbero, per contro, essere esentati i materiali primari che non possono essere sostituiti nonché i materiali secondari prodotti al momento dell’estrazione di tali materiali primari. Infatti, la tassazione di tali ultime due categorie di materiali, in mancanza di sostituti dei materiali primari, non avrebbe per effetto di spostare la domanda verso sostituti meno dannosi per l’ambiente.

78      La ricorrente ammette che la legge – che stabilisce un elenco di materiali tassati e materiali esentati – non adotta i termini di materiali «primari» e «secondari», e che le definizioni menzionate non sono le uniche possibili. Essa comunque contesta alla Commissione di aver utilizzato tali termini nella decisione impugnata senza definirli, il che darebbe adito a confusione.

79      Inoltre, la Commissione avrebbe affermato in modo erroneo, nella decisione impugnata (‘considerando’ 29), che l’AGL «non si applicherà agli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri processi (aggregati secondari)». Orbene, taluni aggregati secondari (come i prodotti derivati dal calcare estratto per produrre calce o cemento, o i prodotti derivati dall’estrazione della sabbia silicea impiegata nella fabbricazione del vetro) sarebbero tassati. L’affermazione menzionata esprimerebbe dunque una valutazione manifestamente erronea della natura dell’AGL da parte della Commissione. Inoltre, la decisione impugnata si fonderebbe su una valutazione dell’AGL nella versione iniziale stabilita dalla legge.

80      Peraltro, per quanto riguarda le finalità dell’AGL, la Commissione, come anche l’interveniente, nella decisione impugnata si riferirebbe unicamente alle preoccupazioni ambientali collegate all’estrazione dei materiali impiegati come aggregati.

81      Orbene, contrariamente alla tesi della Commissione, la delimitazione dell’ambito di applicazione della tassa non risponderebbe all’obiettivo perseguito, che tende in sostanza ad internalizzare i costi ambientali della produzione di aggregati e a favorire l’utilizzo di materiali riciclati o di altri materiali sostitutivi, al fine di ridurre le conseguenze nefaste dell’estrazione sull’ambiente. Sotto questo aspetto, infatti, la legge instaurerebbe differenze di trattamento per quanto riguarda situazioni analoghe.

82      In primo luogo, un gruppo importante di prodotti primari – in particolare argilla, ardesia, caolino, ball clay e scisto – nonché i loro prodotti secondari non sarebbero assoggettati all’AGL. L’estrazione di tali prodotti dalle cave avrebbe lo stesso impatto sull’ambiente dei prodotti tassati, come il calcare o il granito. Orbene, taluni di tali prodotti primari, come la ball clay impiegata per produrre pavimentazioni a piastrelle, o lo scisto utilizzato per produrre mattoni, potrebbero essere sostituiti da materiali estratti da cave situate in zone in cui l’ambiente è meno fragile o da materiali secondari, al fine di produrre altri tipi di pavimentazione a piastrelle e blocchetti di calcestruzzo, che sono surrogati del mattone.

83      Inoltre, materiali come lo scisto e l’ardesia di cattiva qualità, nonché l’argilla, il caolino e la ball clay estratti da un grande numero di cave del Regno Unito, e impiegati in quanto materiali primari come aggregati, sarebbero esentati, sebbene possano essere rimpiazzati da prodotti sostitutivi. A tale riguardo, la ricorrente respinge l’argomento della Commissione e dell’interveniente secondo cui tali materiali sono esentati perché non costituiscono degli aggregati. Essa precisa che il termine «aggregati» ha ad oggetto la destinazione finale di un materiale, e non un gruppo particolare di materiali. I materiali esentati menzionati sarebbero stati poco usati come aggregati in passato nel Regno Unito, in particolare a causa dei loro costi di trasporto. Tuttavia, la loro esenzione favorirebbe l’impiego di tali materiali primari in quanto aggregati.

84      L’esclusione di tali materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL non sarebbe dunque giustificata né dalla natura né dalla struttura generale dell’AGL. La ricorrente fa valere a tale riguardo la citata sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (punti 52 e 53) e la sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, cause riunite T‑269/99, T‑271/99 e T‑272/99, Diputación Foral de Guipúzcoa e a./Commissione (Racc. pag. II‑4217, punto 62).

85      In secondo luogo, altri materiali primari sarebbero assoggettati all’AGL, benché non possano essere rimpiazzati con prodotti sostitutivi. La ricorrente cita il pietrisco rosso, impiegato per il suo colore particolare come rivestimento di vie pedonali e di piste ciclabili, gli aggregati ad elevate caratteristiche tecniche, come i materiali utilizzati per il rivestimento delle carreggiate o il granito ad elevate caratteristiche tecniche utilizzato per la massicciata delle strade ferrate, e gli aggregati impiegati per la fabbricazione di calcestruzzo a debole restringimento o ad alta solidità. A causa delle caratteristiche tecniche di questi diversi materiali, non sarebbe affatto possibile rimpiazzarli con prodotti sostitutivi. Di prezzo più elevato, essi non sarebbero impiegati come materiali di riporto.

86      In terzo luogo, sarebbero assoggettati all’AGL i prodotti secondari di un gruppo importante di materiali primari ugualmente esentati – come il calcare destinato alla produzione di cemento e di calce, le pietre da taglio e materiali come la sabbia silicea o il calcare destinati ad alcune applicazioni industriali (ad esempio la produzione di vetro). Orbene, tali materiali primari non potrebbero essere rimpiazzati con prodotti sostitutivi.

87      Tali incoerenze rispetto alla logica e alla natura del regime fiscale dedotte dalla Commissione dimostrerebbero che l’ambito di applicazione dell’AGL manifesta in realtà la volontà di esentare taluni settori dalla tassa al fine di tutelarne la competitività. Questo sarebbe confermato da numerose dichiarazioni delle autorità del Regno Unito, in particolare nell’ambito di una valutazione degli effetti di un regolamento sulla tassazione degli aggregati, allegata al ricorso, ove si sottolinea che «alcuni dei materiali [esentati] sono componenti importanti di prodotti oggetto di un commercio mondiale, i cui produttori del Regno Unito soffrirebbero di uno svantaggio concorrenziale rispetto agli importatori nonché all’esportazione», nonché nell’ambito di uno studio sulle ecotasse nell’Unione europea, ugualmente allegato al ricorso.

88      In secondo luogo, la ricorrente afferma che l’esenzione delle esportazioni di aggregati è anch’essa in contraddizione con le finalità ambientali asseritamente perseguite dall’AGL. Tale esenzione mirerebbe unicamente a tutelare la competitività dei produttori britannici sui mercati di esportazione. Orbene, in materia di ecotasse, il principio «chi inquina paga» rappresenterebbe un criterio essenziale per valutare l’esistenza di un aiuto (conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa definita con sentenza della Corte 20 novembre 2003, causa C‑126/01, GEMO, Racc. pag. I‑13769, in particolare pag. I‑13772). A tale riguardo la ricorrente contesta la giustificazione addotta dalla Commissione nel controricorso, secondo la quale l’AGL sarebbe una tassa indiretta al consumo. Tale giustificazione non figurerebbe nella decisione impugnata e sarebbe, inoltre, erronea. Per di più, essa non legittimerebbe l’esenzione delle esportazioni, come dimostrerebbe ad esempio la tassa sugli aggregati istituita in Svezia, le cui esportazioni non sono esentate. Poiché le tasse sugli aggregati mirano a dare una risposta alle preoccupazioni ambientali relative alla produzione, non ci dovrebbero normalmente essere rischi di doppia imposizione. Quanto alla motivazione della decisione impugnata, fondata sul mancato controllo da parte delle autorità del Regno Unito della destinazione degli aggregati esportati, essa sarebbe erronea. Sarebbe infatti agevole distinguere gli aggregati destinati ad essere impiegati nei processi esentati dagli aggregati assoggettati alla tassa, grazie alle loro proprietà chimiche.

89      Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è inficiata da carenza di motivazione. La Commissione sarebbe tenuta a prendere posizione sulle disparità di trattamento menzionate, che sarebbero incompatibili con le asserite finalità dell’AGL in quanto «manifestamente non pertinenti, priv[e] di senso o chiaramente secondari[e]» (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 64).

90      La Commissione respinge tale argomento. Essa sostiene che, nel caso di una misura settoriale, il criterio di selettività è soddisfatto quando tale misura conferisce un vantaggio eccezionale (sentenze della Corte 17 giugno 1999, causa C‑75/97, Belgio/Commissione, detta «Maribel», Racc. pag. I‑3671, punti 32 e 33, e Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, cit., punto 48). Per contro, un regime che impone un onere eccezionale in un settore determinato non può costituire un aiuto di Stato. Infatti, non rappresenterebbe una minaccia per il mercato interno che le norme relative agli aiuti di Stato tendono a proteggere.

91      Una tassa eccezionale non comporterebbe dunque alcun elemento di aiuto di Stato, a condizione che essa si applichi ad un settore determinato o che le disposizioni che vi si riferiscono rientrino nella natura o nella struttura generale del sistema.

92      Nel caso di specie, l’AGL costituirebbe un onere fiscale eccezionale che grava su un settore determinato e limitato, il settore dello sfruttamento commerciale degli aggregati vergini. Essa non conferirebbe alcun vantaggio selettivo, e non attirerebbe di conseguenza investitori o creatori di posti di lavoro nel Regno Unito, non escluderebbe gli aggregati che provengono da altri Stati membri dal mercato britannico e non sovvenzionerebbe le esportazioni. L’AGL non sarebbe pertanto riconducibile alle disposizioni dell’art. 87, n. 1, CE che definiscono gli aiuti di Stato, ma alle disposizioni del Trattato applicabili al settore fiscale. La citata sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, dedotta dalla ricorrente, non sarebbe dunque pertinente nel caso di specie.

93      Per quanto riguarda la modifica della legge intervenuta dopo la notifica del progetto del regime di aiuto di cui trattasi, rilevata dalla ricorrente, la Commissione precisa di essere stata informata per iscritto e poi oralmente dei progetti di modifica della legge prima dell’adozione della decisione impugnata.

94      L’AGL non comporterebbe alcun elemento di aiuto, in quanto le deroghe dedotte a favore dei materiali esentati rientrano secondo la Commissione nella natura o nella struttura del sistema.

95      In primo luogo, la Commissione respinge le incoerenze denunciate dalla ricorrente per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’AGL. Essa afferma che soltanto gli aggregati vergini sono assoggettati all’AGL.

96      Peraltro, alcuni materiali utilizzabili come aggregati, in particolare a causa dei loro prezzi inferiori, beneficerebbero di un’esenzione inerente alla natura e alla struttura del sistema in quanto potrebbero sostituire aggregati vergini.

97      Per contro, il calcare o la sabbia impiegati come aggregati, in quanto prodotti derivati dalla prima estrazione, sarebbero idonei ad essere sostituiti da aggregati riciclati o da altri sostituti, il che giustificherebbe il loro assoggettamento all’AGL. Inoltre, la loro tassazione rifletterebbe anche l’aspirazione di prendere in considerazione i costi ambientali della loro estrazione.

98      Poiché l’esenzione di alcuni materiali è giustificata, secondo la Commissione, dalla natura o dalla struttura del sistema, la circostanza dedotta dalla ricorrente, che tali materiali sono in concorrenza con alcuni degli aggregati assoggettati alla tassa non permetterebbe di considerare che questa comporta elementi di aiuto di Stato.

99      In secondo luogo, l’esenzione delle esportazioni sarebbe anch’essa conforme alla logica dell’AGL.

100    Infine, la decisione impugnata sarebbe sufficientemente motivata.

101    L’interveniente aderisce alle osservazioni della Commissione. Essa sottolinea che l’AGL è stata concepita per garantire che l’impatto dell’estrazione degli aggregati vergini sull’ambiente si rifletta sui prezzi. L’obiettivo prioritario perseguito da tale tassa sarebbe di indurre a ricorrere a prodotti sostitutivi come gli aggregati riciclati o altri materiali sostitutivi degli aggregati vergini, e di promuovere un uso efficace degli aggregati nonché lo sviluppo di prodotti sostitutivi. Un obiettivo subordinato sarebbe quello di mantenere la competitività del Regno Unito, tassando i prodotti importati ed esonerando le esportazioni.

102    La struttura e l’ambito di applicazione dell’AGL sarebbero compatibili con l’economia o con la natura del regime fiscale, come sarebbe confermato dalla High Court of Justice nella sua citata sentenza 19 aprile 2002. Infatti, in conformità dei suoi obiettivi, la tassa si applicherebbe al complesso degli aggregati vergini. Essa non si applicherebbe né ai materiali utilizzati ad altri scopi rispetto all’utilizzo come aggregati né agli scarti derivanti da altri processi di trasformazione.

103    In particolare, il caolino e la ball clay non sarebbero assoggettati all’AGL perché non sono aggregati. I loro residui, scarti o altri sottoprodotti sarebbero ugualmente esentati, al fine di incoraggiarne l’utilizzo in quanto sostituti degli aggregati vergini. L’ardesia, il carbone, la lignite e lo scisto non sarebbero aggregati vergini utilizzati come tali. I loro scarti sarebbero composti dello stesso materiale e sarebbero perciò ugualmente esentati. Quanto alla pietra calcarea, essa sarebbe soggetta ad imposizione in quanto rientrante nella categoria degli aggregati vergini. I suoi sottoprodotti, identici dal punto di vista mineralogico, sarebbero pertanto ugualmente tassati. Soltanto il calcare impiegato per produrre calce o cemento costituirebbe un processo esentato.

 Giudizio del Tribunale

104    Nel caso di specie, la controversia verte sull’applicazione del criterio di selettività effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata, quando essa ha escluso la qualificazione come aiuto di Stato per il fatto che «l’ambito di applicazione dell’AGL è giustificato dalla logica e dalla natura del regime fiscale» (‘considerando’43).

105    Occorre ricordare che, per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, una misura deve in particolare essere tale da conferire un vantaggio selettivo, a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività. Tale articolo ha infatti ad oggetto gli aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza «favorendo talune imprese o talune produzioni».

106    A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, l’art. 87, n. 1, CE non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi di una misura di sgravio degli oneri che gravano normalmente su un’impresa, ma definisce tale misura in funzione dei suoi effetti. Ne deriva che né il carattere fiscale né lo scopo economico o sociale o gli obiettivi di protezione dell’ambiente o della sicurezza delle persone, eventualmente perseguiti con una tale misura, bastano a farla escludere dall’applicazione del citato articolo [v., per quanto riguarda le esenzioni selettive di oneri fiscali, sentenze della Corte 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punti 27 e 28, e Maribel, cit., punto 25; per quanto riguarda un abbuono d’interessi selettivo, accordato alle piccole e medie imprese (PMI) al fine di rinnovare il parco dei veicoli industriali nell’ottica della protezione dell’ambiente e del miglioramento della sicurezza stradale, sentenza della Corte 13 febbraio 2003, causa C‑409/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑1487, punto 46, e sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, T‑55/99, CETM/Commissione, Racc. pag. II‑3207, punto 53].

107    Nel controllare il carattere selettivo di una misura, il giudice comunitario verifica se la Commissione ha ritenuto giustamente che la differenziazione tra imprese, in materia di vantaggi o di oneri, introdotta dalla misura considerata rientri nella natura o nella struttura del sistema generale applicabile. Se tale differenziazione si fonda su altre finalità rispetto a quelle perseguite dal sistema generale, la misura di cui trattasi è in via di principio considerata soddisfare la condizione di selettività prevista dall’art. 87, n. 1, CE (v., in tal senso, sentenze Italia/Commissione, cit., punto 33; Maribel, cit., punti 33 e 39, e Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, cit., punto 49). Spetta alla parte ricorrente apportare elementi di prova sufficienti (v., in tal senso, sentenza Spagna/Commissione, cit., punto 53, e sentenza del Tribunale 6 marzo 2002, cause riunite T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, Racc. pag. II‑1275).

108    Tale giurisprudenza è stata del resto ripresa dalla Commissione nella sua comunicazione del 10 dicembre 1998 sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384, pag. 3).

109    Nel caso di specie, occorre esaminare se, riguardo alla sua natura e alle sue caratteristiche, la tassa di cui trattasi presenta un carattere selettivo, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza sopra esposta. Per dimostrare che tali criteri sono soddisfatti, la ricorrente fa valere l’incoerenza rispetto agli obiettivi ambientali dedotti, da una parte, della delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL e, dall’altra, dell’esenzione delle esportazioni.

–       Ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL

110    In via preliminare, occorre esaminare la censura della ricorrente secondo cui la Commissione – limitandosi a rinviare all’elenco dei materiali tassati stabilito dalla legge – si sarebbe fondata in realtà su una definizione inesatta dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL, il che avrebbe comportato una valutazione manifestamente erronea della natura di tale tassa nella decisione impugnata.

111    Anzitutto, la ricorrente non deduce alcun elemento serio che permetta di supporre che la decisione impugnata si fondi su un esame dell’AGL come stabilita dalla legge nella sua versione iniziale. Anche se, al momento della notifica dell’AGL, con lettera datata 20 dicembre 2001, le disposizioni pertinenti della legge che istituiscono tale tassa non erano ancora state modificate, è necessario comunque constatare che la lettera di notifica ha chiaramente informato la Commissione che sarebbero state introdotte modifiche dal Finance Act 2002 e che il progetto previsto, che ai sensi di tale lettera avrebbe fatto parte del Finance Act 2002, non era ancora stato stabilito. Inoltre, la decisione impugnata nonché alcuni elementi del fascicolo confermano che la Commissione ha tenuto conto successivamente di tali modifiche, ai fini dell’adozione della decisione impugnata, in particolare in quanto esse introducono un’esenzione degli scarti che derivano dall’estrazione del carbone, della lignite, dell’ardesia, o dello scisto, o delle sostanze elencate all’art. 18, n. 3, della legge. Infatti, nella lettera alla Commissione in data 19 febbraio 2002, le autorità del Regno Unito hanno spiegato, in risposta ad un quesito di tale istituzione, che l’esenzione di taluni di questi materiali mira a consentirne l’uso come sostituti degli aggregati vergini. Peraltro, risulta dalla decisione impugnata (in particolare ‘considerando’ 11 e 29) che la Commissione ha preso in considerazione l’esenzione di tali scarti.

112    Inoltre, deve essere ugualmente respinta l’affermazione della ricorrente secondo cui emergerebbe in particolare dal ‘considerando’ 29 della decisione impugnata che la Commissione ha commesso l’errore di considerare che tutti i prodotti derivati o scarti provenienti dall’estrazione di rocce, di sabbie o di ghiaie erano esentati. La lettura della disposizione controversa del ‘considerando’ 20 – che stabilisce che l’AGL «non sarà riscossa sugli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri processi (aggregati secondari)» – proposta dalla ricorrente si fonda in effetti su un’interpretazione della nozione di «aggregati secondari» diversa da quella considerata dalla Commissione nel complesso della decisione impugnata. Risulta infatti dalle risposte della convenuta ai quesiti scritti del Tribunale che essa ha impiegato i termini «aggregati primari» per designare essenzialmente gli aggregati assoggettati all’AGL, e quelli di «aggregati secondari» per riferirsi essenzialmente agli aggregati esentati elencati in modo preciso nella legge. Per contro, tali termini – di cui è pacifico tra le parti che essi possono riferirsi a nozioni diverse – sono impiegati dalla ricorrente per distinguere i prodotti che sono oggetto dell’attività principale di una cava (materiali primari), da una parte, dai prodotti derivati, che risultano dall’estrazione dei materiali primari (materiali secondari), dall’altra. In tali circostanze, nella sistematica della decisione impugnata e alla luce delle spiegazioni fornite dalla Commissione, la disposizione controversa del ‘considerando’ 29 della decisione impugnata si limita ad enunciare che l’AGL non sarà riscossa sui prodotti derivati o sugli scarti di prima estrazione, quando sono esentati dalla legge come modificata. Tale lettura del ‘considerando’ 29 è confermata dal fatto che, nella loro lettera del 19 febbraio 2002 alla Commissione, le autorità del Regno Unito avevano esposto in modo chiaro e preciso i motivi per cui gli aggregati di qualità inferiore, che sono i prodotti derivati da alcuni materiali esentati (v. infra, punto 137), erano assoggettati all’AGL.

113    In queste circostanze, la tesi della ricorrente secondo cui la decisione impugnata si fonderebbe su una definizione erronea dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL deve essere respinta.

114    Per quanto riguarda l’asserita incoerenza dell’ambito di applicazione dell’AGL rispetto ai suoi obiettivi ambientali, occorre rilevare in via preliminare che una tassa può essere definita come una tassa ambientale o ecotassa «quando la sua base imponibile ha manifestamente effetti negativi sull’ambiente», come espone la Commissione nella sua comunicazione 26 marzo 1997 sulle imposte, tasse e canoni ambientali nel mercato unico [COM (97) 9 def., punto 11]. Un’ecotassa è dunque una misura fiscale autonoma caratterizzata dalla sua finalità ambientale e dalla sua base imponibile specifica. Essa prevede l’imposizione di taluni beni o servizi al fine di includere i costi ambientali nel loro prezzo e/o di rendere i prodotti riciclati più competitivi e di orientare i produttori e i consumatori verso attività più rispettose dell’ambiente.

115    Occorre sottolineare a tale riguardo che gli Stati membri – che allo stato attuale del diritto comunitario conservano, in mancanza di coordinamento in tale settore, la loro competenza in materia di politica ambientale – sono legittimati ad istituire ecotasse settoriali, al fine di raggiungere taluni obiettivi ambientali, menzionati al punto precedente. Gli Stati membri sono in particolare liberi, nell’ambito di una ponderazione dei diversi interessi in gioco, di definire le loro priorità in materia di tutela ambientale e di determinare di conseguenza i beni o servizi che decidono di assoggettare ad un’ecotassa. Ne deriva, in linea di principio, che la sola circostanza che un’ecotassa costituisca una misura circoscritta, che ha ad oggetto alcuni beni o servizi specifici e non è riconducibile ad un sistema generale di tassazione applicabile all’insieme delle attività analoghe che esercitano un impatto comparabile sull’ambiente, non permette di ritenere che le attività analoghe, non assoggettate a tale ecotassa, beneficino di un vantaggio selettivo.

116    In particolare, il mancato assoggettamento di tali attività analoghe ad un’ecotassa imposta su taluni prodotti specifici non può essere assimilato ad una misura di sgravio fiscale in tali settori di attività, analoga a quelle di cui trattasi in particolare nelle sentenze citate Spagna/Commissione, CETM/Commissione e Diputación Foral de Álava e a./Commissione. Infatti, a differenza di un’ecotassa che si caratterizza appunto per l’ambito di applicazione e la finalità propri (v. punto 114 sopra), e perciò non può in via di principio essere ricondotta a nessun sistema generale, le misure di sgravio fiscale menzionate derogavano ad un sistema di oneri gravanti normalmente sulle imprese. Nelle prime due sentenze sopra citate si trattava di uno sgravio, sotto forma di abbuono d’interessi, degli oneri che in condizioni commerciali normali derivavano dalla necessità per le imprese di rinnovare i loro veicoli industriali. Nel contesto di tale sistema di oneri fiscali, la circostanza che questi abbuoni d’interessi, del resto accordati alle sole PMI, miravano a favorire il rinnovo del parco dei veicoli industriali nello Stato membro interessato, nell’ottica della protezione dell’ambiente e del miglioramento della sicurezza stradale, non bastava a considerare che tale vantaggio si collegasse ad un sistema in sé, che la ricorrente del resto neanche indicava (sentenza CETM/Commissione, cit., punti 53 e 54). Nella terza delle sentenze sopra richiamate la Corte ha ritenuto che il credito d’imposta considerato, che favoriva unicamente le imprese che disponevano di mezzi finanziari ingenti, contravvenisse ai principi inerenti al sistema fiscale dello Stato membro interessato (punto 166 della sentenza).

117    In tale contesto giuridico, siccome le ecotasse costituiscono per loro natura misure specifiche adottate dagli Stati membri nell’ambito delle loro politiche ambientali, settore in cui essi restano competenti in mancanza di misure di armonizzazione, spetta alla Commissione, in sede di valutazione di un’ecotassa alla luce delle norme comunitarie relative agli aiuti di Stato, prendere in considerazione le esigenze collegate alla tutela ambientale di cui all’art. 6 CE. Infatti, il detto articolo prevede che tali esigenze devono essere integrate nella definizione e nell’applicazione, in particolare, di un regime che assicuri che la concorrenza non venga falsata nel mercato interno.

118    Peraltro, occorre ricordare che, nel controllare una decisione della Commissione di non avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE, il Tribunale deve limitarsi, in considerazione dell’ampio potere discrezionale di cui gode la Commissione nell’applicazione dell’art. 88, n. 3, CE, a verificare il rispetto delle norme di procedura e di motivazione, l’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione per effettuare la scelta contestata, l’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti, nonché l’assenza di sviamento di potere (sentenze Matra/Commissione, cit., punto 25, e Skibsværftsforeningen e a./Commissione, cit., punti 169 e 170).

119    Nel caso di specie, è alla luce del complesso di tali considerazioni che spetta pertanto al Tribunale verificare se la Commissione non abbia oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale ritenendo, nella decisione impugnata, che la delimitazione dell’ambito di applicazione dell’AGL potesse giustificarsi con il perseguimento degli obiettivi ambientali dedotti.

120    A tale riguardo, la controversia di cui trattasi si distingue dalla controversia decisa dalla citata sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, fatta valere dalla ricorrente. In quella sentenza, la Corte era stata chiamata ad esaminare non la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae di un’ecotassa, come nel caso di specie, bensì l’esenzione parziale dal pagamento di una tale tassa – adottata, in quel caso, nell’ambito del Strukturanpassungsgesetz (legge austriaca sull’adattamento delle strutture) del 1996, sul consumo di gas naturale e di energia elettrica da parte delle imprese – accordata alle sole imprese produttrici di beni materiali.

121    Nella sentenza menzionata, la differenzazione contestata non verteva dunque sul tipo di prodotto assoggettato all’ecotassa considerata, ma sugli utenti industriali a seconda che essi operassero o meno nel settore primario e secondario dell’economia nazionale. La Corte ha constatato che la concessione di vantaggi alle imprese la cui attività principale è la fabbricazione di beni materiali non trovava giustificazione nella natura o nella struttura generale del sistema di imposizione instaurato ai sensi del Strukturanpassungsgesetz. Essa ha stabilito in sostanza che, poiché il consumo di energia da parte del settore delle imprese produttrici di beni materiali e da parte di quello delle imprese fornitrici di servizi era parimenti dannoso per l’ambiente, le considerazioni di ordine ecologico alla base del Strukturanpassungsgesetz non giustificavano un trattamento diverso di quei due settori. È in questo contesto che la Corte ha respinto in particolare l’argomento del governo austriaco, ispirato all’idea di salvaguardia della competitività delle imprese produttrici di beni materiali, secondo cui il rimborso parziale delle tasse ambientali di cui trattasi a queste sole imprese era giustificato dal fatto che esse sarebbero state proporzionalmente più gravate delle altre dalle suddette tasse (punti 44, 49 e 52 della sentenza).

122    Nel caso di specie, la ricorrente asserisce, a sostegno del suo ricorso, che la definizione di materiali assoggettati all’AGL non risponde agli obiettivi ambientali dedotti, ma manifesta in realtà la volontà di esentare taluni settori dalla tassa e di tutelare la loro competitività.

123    Occorre pertanto esaminare le incoerenze nella definizione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL dedotte dalla ricorrente.

124    Nel caso di specie, risulta esplicitamente dalla lettera di notifica e dalla decisione impugnata (‘considerando’ 5, 16 e 31) che l’AGL mira in linea di principio, da una parte, a massimizzare il ricorso ad aggregati riciclati o ad altri materiali di sostituzione rispetto agli aggregati vergini e a promuovere un utilizzo razionale degli aggregati vergini, risorsa naturale non rinnovabile. D’altra parte, la lettera di notifica e la decisione impugnata si riferiscono ugualmente, in modo più implicito, all’internalizzazione dei costi ambientali in conformità del principio «chi inquina paga», quando affermano, nell’ambito della determinazione degli obiettivi dell’AGL, che «i costi per l’ambiente dell’estrazione di aggregati oggetto della tassa comprendono le emissioni sonore, le polveri, i danni alla biodiversità e il degrado visivo». Tali obiettivi sono chiariti nella lettera delle autorità del Regno Unito alla Commissione del 19 febbraio 2002.

125    Nella decisione impugnata (‘considerando’ 8), gli aggregati vergini sono definiti come «aggregati prodotti a partire da depositi naturali di minerali che sono oggetto di una prima estrazione» e «frammenti di rocce, di sabbie e di ghiaie che possono essere utilizzati allo stadio grezzo o dopo trattamento meccanico come la frantumazione, il processo di arricchimento e la vagliatura».

126    È pacifico tra le parti che il termine «aggregati» non riguarda un gruppo particolare di materiali definiti soltanto dalle loro proprietà fisiochimiche. L’uso di un materiale (roccia, sabbia o ghiaia) come aggregato dipende anche dal prezzo di tale materiale e dai costi di trasporto. È altresì pacifico che taluni materiali esentati dal pagamento della tassa, come lo scisto e l’ardesia di cattiva qualità, l’argilla, il caolino e la ball clay, sono talvolta oggetto di un primo impiego come aggregati, dopo estrazione.

127    L’AGL costituisce così un’ecotassa che grava in linea di principio sulla commercializzazione degli aggregati vergini – vale a dire materiali granulari di prima estrazione impiegati nell’edilizia e nei lavori pubblici – ad esclusione di alcuni materiali specificati nella legge. Occorre esaminare la coerenza di tale ambito d’applicazione rispetto agli obiettivi ambientali perseguiti (v. punto 124 sopra).

128    In primo luogo, occorre constatare che i materiali commercializzati per un uso diverso da quello degli aggregati non rientrano nel settore assoggettato all’AGL. Contrariamente alla tesi della ricorrente, la loro esenzione non presenta dunque alcun carattere derogatorio rispetto al sistema dell’ecotassa considerata. In particolare, la decisione di istituire un’ecotassa nel solo settore degli aggregati – e non in modo generale nel complesso dei settori di coltivazione delle cave e delle miniere che hanno lo stesso impatto sull’ambiente che ha l’estrazione degli aggregati – rientra nella competenza dello Stato membro interessato di stabilire le sue priorità in materia di politiche economica, fiscale e ambientale. Una tale scelta, anche se motivata dalla preoccupazione di tutelare la competitività internazionale di taluni settori, non permette quindi di mettere in dubbio la coerenza dell’AGL con gli obiettivi ambientali perseguiti (v. punto 115 sopra).

129    In questo contesto, gli argomenti della ricorrente, relativi all’esenzione di materiali come, in particolare, l’ardesia e lo scisto di qualità superiore, la ball clay, il caolino, il carbone e la lignite, in linea di massima inidonei a causa delle loro proprietà fisiche o del loro prezzo ad essere utilizzati come aggregati, non sono pertinenti nel caso di specie.

130    In secondo luogo, si deve constatare che lo Stato membro interessato era legittimato, nell’ambito della sua politica ambientale, a determinare liberamente i materiali da usare come aggregati che riteneva opportuno tassare e a escludere, in considerazione degli obiettivi ambientali perseguiti, dall’ambito di applicazione dell’AGL taluni materiali – in particolare lo scisto e l’ardesia di cattiva qualità, l’argilla e gli scarti di caolino e di ball clay – anche quando sono impiegati come aggregati in seguito alla loro estrazione. A tale riguardo, la spiegazione fornita dall’interveniente e dalla Commissione, secondo cui l’esenzione di tali materiali ­– fino ad oggi poco impiegati come aggregati per i loro elevati costi di trasporto – permette il loro impiego come surrogati degli aggregati vergini oggetto dell’ecotassa e può in tal modo contribuire ad una razionalizzazione dell’estrazione e dell’impiego di questi ultimi, è ammissibile alla luce degli obiettivi ambientali perseguiti.

131    Infatti, si desume dall’ambito di applicazione dell’AGL nonché dalla lettera delle autorità del Regno Unito alla Commissione datata 19 febbraio 2002 che l’istituzione dell’AGL mirava precisamente a ridurre e razionalizzare l’estrazione dei materiali abitualmente impiegati come aggregati, che rappresentano il 70% del tonnellaggio dei minerali estratti nel Regno Unito, in particolare favorendo la loro sostituzione con prodotti riciclati o con altri materiali vergini, esentati, come i residui di scavo o gli scarti di ardesia, di scisto, di argilla, di caolino o di ball clay.

132    Inoltre, la Commissione ha indicato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che esistevano scorte ingenti e spesso vecchie di residui di scavo d’ardesia (o ardesia di qualità inferiore) contenute in ammassi di scorie nel Galles e di caolino nonché di ball clay nel Devon e in Cornovaglia. Tali scorte sono considerate attualmente come scarti e degradano i paesaggi. Esse sono talvolta situate, secondo le informazioni contenute nella lettera delle autorità del Regno Unito del 19 febbraio 2002, nei parchi nazionali. L’esenzione della commercializzazione di tali materiali ai fini dell’uso come aggregati li rende competitivi rispetto agli altri aggregati vergini e permette così un riassorbimento delle scorte. Inoltre, la Commissione ha precisato in udienza che il calcare poteva essere estratto senza produrre molti scarti, a differenza dell’ardesia, materiale fragile, la cui estrazione produce inevitabilmente scarti in quantità molto rilevante.

133    In questo contesto, l’argomento della ricorrente relativo all’impatto ambientale dell’estrazione di ardesia, di scisto, di argilla, di caolino e di ball clay non basta a concludere che l’esenzione di tali materiali contravviene agli obiettivi ambientali perseguiti e che essa conferisce così un vantaggio selettivo ai settori di attività interessati. A tale riguardo, la ricorrente non deduce alcun elemento convincente che permetta di mettere in dubbio la legittimità, riguardo agli obiettivi dedotti, della scelta del legislatore nazionale di assoggettare all’AGL la commercializzazione dei soli aggregati la cui estrazione è considerata come principale fonte di degrado dell’ambiente, come risulta dalla lettera del 19 febbraio 2002, sopra menzionata.

134    In queste circostanze, occorre considerare che l’esenzione di taluni materiali vergini impiegati come aggregati, prevista dalla legge come modificata, non contravviene agli obiettivi ambientali dedotti e può ragionevolmente essere giustificata dalla natura e dalla struttura dell’AGL.

135    In terzo luogo, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente relativi all’incoerenza dell’assoggettamento all’AGL, in particolare, degli aggregati ad elevate caratteristiche tecniche (materiali impiegati per il rivestimento delle carreggiate, granito impiegato per le massicciate, aggregati impiegati per la fabbricazione di calcestruzzo a debole restringimento o ad alta solidità) e del pietrisco rosso (impiegato in quanto rivestimento di vie pedonali o di piste ciclabili), che non sarebbero idonei ad essere rimpiazzati da prodotti sostitutivi. Certo, come afferma la ricorrente, la tassazione di tali materiali – che non sono impiegati come materiale di riporto per il loro prezzo più elevato – non possono in via di principio aver per effetto di spostare la domanda verso prodotti sostitutivi come gli aggregati riciclati, in modo da ridurre l’estrazione di aggregati vergini. Tuttavia, è necessario constatare che tale tassazione poteva ragionevolmente rispondere ad uno degli obiettivi dell’AGL, quello di internalizzare i costi ambientali collegati alla produzione degli aggregati vergini.

136    A tale riguardo, occorre rilevare che, nel caso di specie, l’ammontare della tassa, pari a GBP 1,60 per tonnellata di aggregati assoggettati, corrisponde approssimativamente ai costi ambientali medi collegati all’estrazione degli aggregati nel Regno Unito, valutati a GBP 1,80 per tonnellata, secondo le indicazioni fornite nella relazione del mese di aprile 2001 redatta dall’Ecotec Research & Consulting, «Study on the Economic and Environmental Implications of the use of Environmental Taxes and Charges in the European Union and its Member States» (Studio relativo alle incidenze economiche e ambientali dell’applicazione di tasse e prelievi ambientali nell’Unione europea e nei suoi Stati membri), prodotta dalla ricorrente. Tale relazione sottolinea peraltro l’importanza di un ammontare sufficiente della tassa. Le indicazioni sopra esposte confermano quindi che la tassazione dei materiali interessati può essere considerata legittima alla luce del principio «chi inquina paga».

137    Il principio «chi inquina paga» permetteva del pari di giustificare l’assoggettamento dei prodotti derivati dall’estrazione di materiali non rimpiazzabili con prodotti di sostituzione, in particolare l’assoggettamento degli aggregati di qualità inferiore costituiti dai prodotti derivati dall’estrazione del calcare destinato alla produzione di cemento e di calce, di pietre da taglio e di sabbia silicea impiegata nella fabbricazione del vetro, come risulta dalla lettera delle autorità del Regno Unito del 19 febbraio 2002. Inoltre, la tassazione di tali prodotti può anche giustificarsi con l’obiettivo – anch’esso fatto valere dall’interveniente nella lettera menzionata – di incoraggiare un’estrazione ed un trattamento più razionali degli aggregati, in modo da ridurre la proporzione di aggregati di qualità inferiore. Infatti, tale proporzione, seppur variabile da una cava all’altra, come sottolineato dalla ricorrente, può comunque essere modificata per una stessa cava. Orbene, la Commissione ha sottolineato a tale riguardo, in particolare nel suo controricorso, senza essere contraddetta dalla ricorrente, la differenza di prezzo relativamente esigua tra gli aggregati di qualità inferiore e i materiali non sostituibili di cui essi sono i sottoprodotti.

138    Ne deriva chiaramente che il complesso dell’argomentazione della ricorrente, relativa ad asserite incoerenze nella definizione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL, sotto il profilo degli obiettivi ambientali perseguiti, è privo di ogni fondamento.

139    Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la decisione impugnata fosse inficiata da un errore manifesto di valutazione nella parte in cui constata che la definizione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL non comporta elementi di aiuto di Stato.

140    Occorre esaminare, a questo punto, il motivo relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata, nella parte che riguarda la valutazione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL. La ricorrente rimprovera a tale riguardo alla Commissione di essersi astenuta dal motivare le disparità di trattamento in merito all’assoggettamento all’AGL appena esaminate.

141    Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE deve essere valutata non soltanto riguardo al suo tenore, ma anche al suo contesto nonché al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 63, e Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, cit., punto 94).

142    Ne consegue che l’esigenza di motivazione di una decisione adottata in materia di aiuti di Stato non può essere determinata in funzione dell’interesse ad essere informato del solo Stato membro a cui tale decisione è rivolta (sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II‑2405, punto 92). In particolare, spetta alla Commissione, quando approva una misura al termine della fase preliminare di esame prevista dall’art. 88, n. 3, CE, esporre in modo sommario i principali motivi di tale decisione di approvazione, al fine di consentire ai terzi interessati di conoscere la sua giustificazione e di valutare l’opportunità di proporre un ricorso avverso la detta decisione per avvalersi dei diritti procedurali che sono loro conferiti dall’art. 88, n. 2, CE.

143    Per quanto riguarda, più specificamente, una decisione della Commissione di chiusura del procedimento d’indagine preliminare che dichiari insussistente un aiuto di Stato segnalato da un denunciante, la Commissione è comunque tenuta ad esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti a dimostrare la sussistenza di un aiuto di Stato. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a prendere posizione su elementi che sono manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 64).

144    Nella specie, risulta in particolare dai ‘considerando’ 31, 32 e 34 della decisione impugnata che la Commissione ha concluso che l’ambito di applicazione dell’AGL era giustificato dalla logica e dalla natura di tale regime fiscale, per il fatto che l’AGL costituiva un’ecotassa specifica, il cui ambito di applicazione molto limitato era stato determinato dallo Stato membro interessato, libero di decidere il suo regime fiscale nazionale, in funzione delle caratteristiche proprie al settore di attività considerato. La Commissione ha sottolineato, in sostanza, che la differenziazione stabilita tra i settori tassati e quelli che sono esentati si giustificava nell’ottica, da un lato, di ridurre l’estrazione di aggregati – che comporta conseguenze indesiderabili per l’ambiente – e di promuovere un uso razionale di tali aggregati e, dall’altro, di favorire l’impiego di aggregati riciclati o di altri materiali di sostituzione, in modo da ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e le sue conseguenze dannose sull’ambiente.

145    La Commissione ha così esposto in modo sintetico ma chiaro i motivi per i quali ha respinto le censure – la cui sostanza è ripresa in modo molto succinto nei ‘considerando’ 14 e 15 della decisione impugnata – sviluppate dalla ricorrente nella sua denuncia. La ricorrente aveva infatti criticato la differenziazione stabilita tra, da una parte, i materiali assoggettati all’AGL, quali taluni prodotti derivati di qualità inferiore (come i prodotti derivati dal calcare estratto per produrre calce o cemento) o l’arenaria, che, secondo la ricorrente, è tassata benché non sia destinata ad essere utilizzata come aggregato, e, dall’altra, taluni prodotti derivati esentati (come gli scarti d’ardesia e di caolino, impiegati come aggregati, menzionati al ‘considerando’ 11 della decisione impugnata). Essa aveva sostenuto che una tale differenziazione era atta a falsare la concorrenza tra queste diverse categorie di materiali e non era giustificata dalla natura o dalla logica del sistema.

146    In queste circostanze, tenendo in considerazione, da una parte, la libertà degli Stati membri – rilevata nella decisione impugnata (‘considerando’ 31 e 32) – di determinare la loro politica fiscale e ambientale ricorrendo come nel caso di specie all’imposizione di un’ecotassa settoriale (v. punti 115, 116, 128 e 130 sopra) e, dall’altra, il fatto che la ricorrente è un’associazione che raggruppa operatori economici competenti, la decisione impugnata, che espone succintamente le considerazioni essenziali su cui essa si fonda, non può essere considerata come inficiata da un difetto di motivazione.

–       Esenzione delle esportazioni

147    La ricorrente sostiene che l’esenzione delle esportazioni di aggregati è anch’essa in contraddizione con le finalità ambientali asseritamente perseguite con l’AGL. Tale esenzione mirerebbe unicamente a tutelare la competitività dei produttori britannici sui mercati d’esportazione.

148    Occorre ricordare in via preliminare che l’AGL è applicata sull’utilizzo o sulla commercializzazione degli aggregati vergini nel Regno Unito. L’importazione di aggregati vergini è tassata e l’esportazione di tali materiali è esentata, al fine, secondo le autorità del Regno Unito, «di assicurare una parità di trattamento tra gli aggregati vergini prodotti nel Regno Unito e quelli prodotti in altri Stati membri» (‘considerando’ 22 della decisione impugnata). La Commissione giustifica tale esenzione, nella decisione impugnata (‘considerando’ 33), con il fatto che le autorità del Regno Unito non possono esercitare un controllo sull’impiego dei materiali come aggregati fuori del loro territorio.

149    Dinanzi al Tribunale, la Commissione e l’interveniente hanno precisato tale motivazione. La Commissione ha sottolineato in particolare che l’AGL costituiva una tassa indiretta al consumo, in via di principio applicabile negli Stati membri in cui il consumo ha luogo, al fine di evitare un’eventuale doppia imposizione dei prodotti esportati. L’interveniente ha rilevato da parte sua che l’art. 91 CE autorizzava l’esenzione da una tassa interna, all’esportazione, purché l’importo esentato non superasse l’importo della tassa pagata.

150    Tale motivazione fondata sulla natura di tassa indiretta dell’AGL deve essere presa in considerazione, in quanto, contrariamente alla tesi della ricorrente, si collega ai motivi esposti dalla Commissione nella decisione impugnata e non può pertanto essere considerata come una motivazione supplementare dedotta dopo l’adozione di tale decisione. Infatti, l’accento messo sul controllo dell’uso dei materiali interessati in quanto aggregati indica che la Commissione si è riferita, nella decisione impugnata, al fatto che la misura de qua costituiva una tassa indiretta che grava sui prodotti stessi e non sulle imprese.

151    Nella fattispecie, è necessario constatare che l’AGL, che si applica, contrariamente all’analisi della ricorrente, alla commercializzazione degli aggregati e colpisce quindi i prodotti e non i redditi dei produttori, ben costituisce una tassa indiretta, regolata dal principio della tassazione nel paese di destinazione, in conformità dell’art. 91 CE.

152    Orbene, secondo la giurisprudenza, una misura fiscale specifica che è giustificata dalla logica interna del sistema fiscale sfugge all’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (sentenze Diputación Foral de Álava e a./Commissione, cit., punto 164, e Diputación Foral de Guipúzcoa e a./Commissione, cit., punto 61).

153    Nel caso di specie, l’esenzione delle esportazioni non può pertanto essere considerata conferire un vantaggio selettivo agli esportatori in quanto essa è giustificata dalla natura di tassa indiretta dell’AGL. Lo Stato membro interessato era infatti legittimato a privilegiare le considerazioni collegate alla struttura del regime fiscale considerato, rispetto agli obiettivi ambientali perseguiti. La circostanza, dedotta dalla ricorrente, che altri Stati membri effettuino scelte diverse è priva di rilevanza.

154    Ne deriva che la Commissione non è incorsa in errori manifesti di valutazione constatando, nella decisione impugnata, che l’esenzione delle esportazioni non era costitutiva di un aiuto di Stato.

155    Peraltro, per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata, la Commissione, fondandosi sulla struttura dell’AGL, ha giustificato in modo giuridicamente sufficiente il rigetto delle censure sollevate dalla ricorrente nella sua denuncia, per quanto riguarda il vantaggio selettivo asseritamente conferito agli esportatori con l’esenzione delle esportazioni.

156    Per l’insieme dei motivi che precedono, i motivi vertenti sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e sul difetto di motivazione devono essere respinti.

 Sul motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di avviare il procedimento di indagine formale

 Argomenti delle parti

157    La ricorrente sostiene che le allegate incoerenze nella delimitazione dell’ambito di applicazione dell’AGL conducono inevitabilmente alla conclusione che la qualificazione dell’AGL sollevava serie difficoltà. Tali difficoltà sarebbero state ulteriormente rafforzate dagli importanti sviluppi che sono stati apportati dalla High Court of Justice, nella menzionata sentenza 19 aprile 2002, nonché dalle dichiarazioni delle autorità del Regno Unito secondo cui l’ambito di applicazione dell’AGL sarebbe stato determinato in modo da tutelare la competitività internazionale dei settori esentati. Inoltre, l’esenzione dello scisto e dell’ardesia nonché delle esportazioni sarebbe stata contraria al principio «chi inquina paga». La Commissione avrebbe del resto ammesso essa stessa, nel suo controricorso, che la qualificazione dell’AGL alla luce dell’art. 87, n. 1, CE sollevava numerose questioni complesse, in particolare per quanto riguarda la delimitazione del mercato interessato.

158    Inoltre, il documento di consultazione pubblicato il 9 dicembre 2002 dalle autorità del Regno Unito indicherebbe che queste ebbero talune difficoltà per quanto riguarda la coerenza dell’ambito di applicazione dell’AGL con gli obiettivi ambientali perseguiti.

159    Peraltro, la deduzione nel controricorso dell’interesse dello Stato membro interessato ad ottenere rapidamente una decisione nonché del rischio di disfunzione del sistema di controllo degli aiuti di Stato dimostrerebbe che la Commissione si è fondata su altri criteri rispetto a quello relativo alle «serie difficoltà».

160    In tali circostanze, anche a voler supporre che la decisione impugnata non sia inficiata da un errore manifesto di valutazione, cosa che la ricorrente contesta, questa sarebbe comunque infirmata da una violazione dell’art. 88, n.3, CE che avrebbe imposto alla Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale.

161    La Commissione obietta che era chiaro che l’AGL costituiva un onere fiscale eccezionale non riconducibile alle norme relative agli aiuti di Stato, che l’esclusione dei surrogati dalla categoria degli aggregati vergini era giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema e che il meccanismo consueto applicabile alle tasse indirette al consumo non rientrava nell’ambito degli aiuti di Stato.

162    L’interveniente precisa che la consultazione sugli aggregati provenienti dagli scarti, avviata il 9 dicembre 2002, mirava a raccogliere informazioni riguardanti gli aggregati, al fine di esaminare se occorreva esentarli e se una tale esenzione era vantaggiosa per l’industria e poteva essere effettuata senza oneri eccessivi per le imprese né rischio di abuso. Il documento di consultazione dedotto dalla ricorrente non suggeriva che il trattamento degli scarti era incompatibile con gli obiettivi della tassa.

 Giudizio del Tribunale

163    Occorre esaminare in via preliminare l’argomento della Commissione secondo cui, contrariamente alla tesi della ricorrente, fondata sulla giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 659/1999, nell’aprile 1999, la presenza di serie difficoltà di valutazione di una misura d’aiuto non le impone più di avviare il procedimento d’indagine formale. La Commissione afferma in particolare che, nel caso di un aiuto non notificato, essa è legittimata, senza avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, ad ottenere in via preliminare le informazioni necessarie dallo Stato membro interessato ai sensi dell’art. 10, n. 2, del regolamento n. 659/1999.

164    Nel caso di specie, il Tribunale rileva che il provvedimento statale controverso era stato notificato unicamente nella parte in cui prevedeva un’esenzione a favore dell’Irlanda del Nord, e non per quanto riguarda la definizione dell’ambito di applicazione dell’AGL, l’unica in questione nel presente caso.

165    A tale riguardo, occorre sottolineare che l’obbligo della Commissione di esaminare in via preliminare un eventuale aiuto illegittimo con lo Stato membro interessato, se del caso chiedendogli informazioni (sentenza della Corte 10 maggio 2005, causa C-400/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑3657, punti 29 e 30), non può esentare tale istituzione dall’obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale, in particolare se, alla luce delle informazioni ottenute, permangono serie difficoltà di valutazione della misura considerata. Un tale obbligo risulta infatti direttamente dall’art. 88, n. 3, CE, come è stato interpretato dalla giurisprudenza, ed è del resto espressamente confermato dal combinato disposto dell’art. 4, n. 4, e dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, quando la Commissione constata, dopo un esame preliminare, che la misura illegittima suscita dubbi in merito alla sua compatibilità (sentenza del Tribunale 30 aprile 2002, cause riunite T-195/01 e T-207/01, Governo di Gibilterra/Commissione, Racc. pag. II-2309, punti 69 e 72).

166    Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il procedimento dell’art. 88, n. 2, CE risulta indispensabile quando la Commissione incontra serie difficoltà per valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione può quindi limitarsi alla fase preliminare di cui all’art. 88, n. 3, per adottare una decisione favorevole a una misura statale solo se essa è in grado di acquisire, al termine di un primo esame, la convinzione che tale misura non costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, o, se essa è qualificata come aiuto, che è compatibile con il mercato comune. Se invece questo primo esame ha indotto la Commissione a convincersi del contrario, o non le ha consentito di risolvere tutti i problemi della valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, la Commissione deve munirsi di tutti i pareri necessari e iniziare, a tale scopo, il procedimento ex art. 88, n. 2, CE (sentenze Matra/Commissione, cit., punto 33, e Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 39; sentenze del Tribunale 10 maggio 2000, causa T‑46/97, SIC/Commissione, Racc. pag. II‑2125, punto 71, e 15 marzo 2001, causa T‑73/98, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II‑867, punto 42).

167    Tale obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale si impone in particolare quando la Commissione, dopo aver proceduto, sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato membro interessato, ad un esame sufficiente del provvedimento statale controverso, conserva dubbi sull’esistenza di elementi di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE nonché sulla loro compatibilità con il mercato comune (sentenza 10 maggio 2005, Italia/Commissione, cit., punti 47 e 48).

168    Nel caso di specie, occorre rilevare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la circostanza che la Commissione abbia tenuto conto dell’interesse dello Stato membro interessato ad ottenere una decisione rapidamente non permette di per sé di presumere che tale istituzione si sia fondata su criteri diversi rispetto a quello relativo alla mancanza di serie difficoltà di valutazione per decidere di non avviare il procedimento d’indagine formale.

169    Quanto al documento di consultazione 9 dicembre 2002, successivo all’adozione della decisione impugnata, non può essere preso in considerazione ai fini della valutazione della legittimità di tale decisione. Infatti, secondo una giurisprudenza ben consolidata, nell’ambito di un ricorso di annullamento, le complesse valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T‑110/97, Kneissl Dachstein/Commissione, Racc. pag. II‑2881, punto 47, e causa T‑123/97, Salomon/Commissione, Racc. pag. II‑2925, punto 48).

170    Ne risulta che i soli argomenti utilmente fatti valere dalla ricorrente a sostegno del presente motivo, relativi alle presunte incoerenze nella delimitazione dell’ambito di applicazione dell’AGL, riprendono quelli che essa aveva dedotto nell’ambito del motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE.

171    Orbene, come il Tribunale ha già stabilito, la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae di un’ecotassa, come l’AGL, rientrava nella competenza dello Stato membro interessato, libero di stabilire le sue priorità in materia di politica ambientale (v. punti 115 e 116 sopra). In tale contesto, deriva dalle considerazioni che precedono (v. punti 138 e 139 sopra) che la Commissione ha potuto ritenere, senza commettere errori manifesti di valutazione, che non vi fosse alcun dubbio che la delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL non comportava elementi d’aiuto di Stato. Peraltro, l’esenzione delle esportazioni poteva incontestabilmente giustificarsi con la natura di tassa indiretta dell’AGL (v. punti 152 e 153 sopra). In queste circostanze, né le osservazioni contenute nella sentenza della High Court of Justice 19 aprile 2002, né le dichiarazioni dell’interveniente che spiegavano la sua scelta di non assoggettare all’AGL taluni materiali nell’ottica di tutelare la competitività internazionale dei settori interessati, né l’asserita complessità della delimitazione del mercato interessato, dedotte dalla ricorrente, rivelavano l’esistenza di serie difficoltà per quanto riguarda la qualificazione dell’AGL rispetto al criterio della selettività.

172    In tali circostanze, è necessario constatare che la Commissione non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale ritenendo che il controllo, rispetto all’art. 87, n. 1, CE, sia della delimitazione dell’ambito di applicazione ratione materiae dell’AGL sia dell’esenzione delle esportazioni non presentasse alcuna seria difficoltà che le imponesse l’obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale.

173    Ne deriva che il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di avviare il procedimento formale d’indagine deve essere respinto.

 Sul motivo vertente sulla violazione da parte della Commissione dei suoi obblighi in sede di esame preliminare

 Argomenti delle parti

174    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha proceduto ad un esame diligente e imparziale della sua denuncia. La Commissione avrebbe del resto ammesso, nel suo controricorso, di avere adottato rapidamente la decisione impugnata, su domanda dell’interveniente.

175    Peraltro, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe omesso di esporre in modo sufficiente i motivi del rigetto della sua denuncia. Essa non affronterebbe le incoerenze messe in evidenza dalla ricorrente nella sua denuncia, come la tassazione di materiali secondari generati dalla produzione di calcare non tassato e la non tassazione dello scisto estratto in vista di un utilizzo come aggregato. Del resto, per quanto riguarda le esportazioni, la decisione impugnata non esaminerebbe la questione dell’esenzione delle esportazioni di materiali di qualità inferiore.

176    La Commissione respinge tale argomento. Essa obietta che tutte le questioni sollevate in tale denuncia, peraltro identiche a quelle che erano state dedotte nella prima denuncia, sono state esaminate nella decisione impugnata. Soltanto il calendario spiegherebbe la mancata menzione della denuncia della ricorrente, al ‘considerando’ 3 della decisione impugnata che si riferisce alla prima denuncia.

 Giudizio del Tribunale

177    Secondo la giurisprudenza, quando i terzi interessati hanno sottoposto alla Commissione denunce relative a provvedimenti statali che non erano stati oggetto di una notifica ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, per applicare correttamente le norme fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato tale istituzione è tenuta, nell’ambito della fase preliminare prevista da detta disposizione, a procedere ad un esame diligente ed imparziale delle denunce (sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 62, e SIC/Commissione, cit., punto 105).

178    Nel caso di specie, la ricorrente non deduce alcun serio elemento che permetta di ritenere che la Commissione non abbia proceduto ad un’istruttoria sufficiente del caso. Al contrario, risulta dagli atti che tale istituzione ha invitato le autorità del Regno Unito a presentare le loro osservazioni sulle principali censure che figurano nella prima denuncia, essenzialmente analoghe alle censure che risultano nella denuncia della ricorrente, e che essa ha domandato loro dei supplementi d’informazione, che sono stati forniti nella menzionata lettera del 19 febbraio 2002. In queste circostanze, in mancanza di qualsiasi altro indizio, la sola circostanza che la decisione impugnata sia stata adottata rapidamente non consente di affermare che vi è stata un’istruttoria insufficiente.

179    Peraltro, occorre rilevare che la Commissione ha comunicato alla ricorrente la decisione impugnata, destinata allo Stato membro interessato, in conformità del principio di buona amministrazione. Orbene, tale decisione espone in modo sufficiente le ragioni del rigetto delle censure enunciate nella denuncia della ricorrente, come già dichiarato (v. punti 144, 145 e 155 sopra).

180    Ne deriva che il motivo relativo alla violazione, da parte della Commissione, dei suoi obblighi in sede di esame preliminare deve essere respinto.

181    Per tutti questi motivi, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza.

 Sulle spese

182    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

183     Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Ne deriva che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

3)      L’interveniente sopporterà le proprie spese.

Pirrung

Meij

Forwood

Pelikánová

 

       Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Pirrung

Indice



* Lingua processuale: l'inglese.