Language of document : ECLI:EU:C:2014:1317

Causa C‑557/12

Kone AG e altri

contro

ÖBB-Infrastruktur AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un’intesa vietata da tale articolo – Danni risultanti dal più elevato prezzo applicato da un’impresa a seguito di un’intesa vietata, cui essa non ha aderito (“Umbrella pricing”) – Nesso di causalità»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 giugno 2014

1.        Intese – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Modalità d’esercizio – Nesso causale – Applicazione del diritto nazionale – Presupposti – Rispetto del principio di equivalenza tra le modalità di esercizio di un diritto attribuito dal diritto dell’Unione e quelle di un diritto attribuito dall’ordinamento giuridico nazionale — Rispetto del principio di effettività del diritto dell’Unione

(Art. 101, § 1, TFUE)

2.        Intese – Divieto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Danni risultanti dal prezzo elevato fissato in considerazione dell’operato di un’intesa da un’impresa non partecipante a detta intesa – Normativa nazionale che escluda in termini categorici che le imprese partecipanti ad un’intesa rispondano civilmente dei suddetti danni – Inammissibilità

(Art. 101, § 1, TFUE)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 20 ‑ 26, 32)

2.        L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione e ad un’applicazione del diritto nazionale di uno Stato membro consistente nell’escludere, in termini categorici, per motivi giuridici, che imprese partecipanti ad un’intesa rispondano civilmente dei danni risultanti dai prezzi che un’impresa non partecipante all’intesa abbia fissato, in considerazione dell’operato dell’intesa, ad un livello più elevato rispetto a quello che sarebbe stato applicato in assenza dell’intesa medesima.

Invero, la piena effettività dell’articolo 101 TFUE sarebbe rimessa in discussione se il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento del pregiudizio subito fosse subordinato dalla normativa nazionale, in termini categorici e a prescindere dalle specifiche circostanze della specie, alla sussistenza di un nesso di causalità diretta, escludendo tale diritto nel caso in cui il soggetto interessato abbia intrattenuto rapporti contrattuali non con un membro dell’intesa, bensì con un’impresa ad essa non aderente, la cui politica in materia di prezzi sia tuttavia conseguenza dell’intesa che ha contribuito a falsare i meccanismi di formazione dei prezzi operanti in mercati retti da regime di concorrenza.

Conseguentemente, la vittima di un prezzo di protezione (umbrella pricing) può ottenere il risarcimento del danno subito ad opera degli aderenti ad un’intesa, ancorché non abbia intrattenuto vincoli contrattuali con i medesimi, laddove risulti accertato che, alla luce delle circostanze di specie e, segnatamente, delle peculiarità del mercato interessato, detta intesa fosse tale da poter incidere sull’applicazione di un prezzo di protezione da terzi agenti autonomamente e che tali circostanze e peculiarità non potessero essere ignorate dai membri dell’intesa medesima. Spetta al giudice del rinvio verificare la sussistenza di tali condizioni.

(v. punti 33, 34, 37 e dispositivo)