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Impugnazione proposta il 24 giugno2016 da Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), 27 aprile 2016 nella causa T-316/13 Pappalardo e.a. / Commissione

(Causa C-350/16 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C (rappresentanti: V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Voglia la Corte di giustizia dell’Unione europea:

In via principale, annullare la sentenza del Tribunale resa il 27 aprile 2016 nella causa T-316/13, e rinviare al Tribunale affinché decida la controversia nel rispetto dei principi di diritto stabiliti dalla Corte.

In subordine, qualora ritenga, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, che gli atti di causa lo consentano, voglia la Corte decidere nel merito della richiesta di risarcimento avanzata dalle parti appellanti nel ricorso originariamente proposto al Tribunale e, nello specifico :

1. accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione europea per il danno causato ai ricorrenti con l’adozione del Regolamento n. 530/2008 istitutivo di misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine 0, e nel Mar Mediterraneo1 , dichiarato invalido dalla Corte di Giustizia con sentenza del 17 marzo 2011, resa nella causa C-221/09 ;

2. e, per l'effetto, condannare la Commissione europea a risarcire ai ricorrenti i danni causati.

Condannare la Commissione alla totalità delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

I. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'escludere il rilievo dell'ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2012, causa T-305/08, nel determinare la portata della dichiarazione di invalidità del regolamento n. 530/2008 da parte della sentenza AJD Tuna.

Al fine di dichiarare il non luogo a provvedere nella causa T-305/08, 1'ordinanza del 14 febbraio 2012, ha interpretato la sentenza AJD Tuna nel senso che essa avrebbe interamente soddisfatto il petitum del ricorrente in quel giudizio, e cioè la richiesta di invalidità dell'art. 1 del regolamento n. 530/2008. La determinazione della portata della dichiarazione di invalidità operata dalla sentenza AJD Tuna costituisce quindi oggetto del giudicato dell'ordinanza del 14 febbraio 2012.

Ne consegue che, nel giudizio oggetto di impugnazione, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la dichiarazione di invalidità del regolamento n. 530/2008, dichiarata dalla sentenza AJD Tuna, come determinata nella sua portata dalla ordinanza del Tribunale 14 febbraio 2012, causa T-305/08.

II. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la violazione del principio di non discriminazione da parte del regolamento n. 530/2008 non costituisce una violazione grave e manifesta.

Il Tribunale non ha considerato come il carattere grave e manifesto della violazione del principio di non discriminazione si desuma già dalla sentenza AJD Tuna. Inoltre, il Tribunale ha omesso di applicare i principi stabiliti dalla sua stessa giurisprudenza nei casi Schneider c. Commissione, causa T-351/03, e Artegodan c. Commissione, causa T-429/05. Infine, il Tribunale non ha applicato il test formulato dalla Corte di giustizia nel caso Commissione c. Schneider, C-440/07 P.

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1 GU L 155, pag. 9.