Language of document : ECLI:EU:C:2017:205

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

14 marzo 2017 (1)

«Impugnazione – Concorrenza – Articoli 101 e 102 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 30 – Decisione della Commissione che accerta l’esistenza di un’intesa illecita nel mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato – Pubblicazione di una versione estesa e non riservata di tale decisione – Rigetto di una domanda di trattamento riservato di alcune informazioni – Mandato del consigliere-auditore – Decisione 2011/695/UE – Articolo 8 – Riservatezza – Tutela del segreto professionale – Articolo 339 TFUE – Nozione di “segreti aziendali o altre informazioni riservate” – Informazioni provenienti da una richiesta di trattamento favorevole – Rigetto della richiesta di trattamento riservato – Legittimo affidamento»

Nella causa C‑162/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 aprile 2015,

Evonik Degussa GmbH, con sede in Essen (Germania), rappresentata da C. Steinle, C. von Köckritz e A. Richter, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da G. Meessen, M. Kellerbauer e F. van Schaik, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz e E. Regan (relatore), presidenti di sezione, E. Levits, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Safjan, C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 aprile 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Evonik Degussa GmbH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 gennaio 2015, Evonik Degussa/Commissione (T‑341/12; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:51), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione C (2012) 3534 final della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge la richiesta di trattamento riservato proposta dalla ricorrente (caso COMP/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione controversa»), in applicazione dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU 2011, L 275, pag. 29).

 Contesto normativo

 Regolamento (CE) n. 1/2003

2        Ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), rubricato «Segreto d’ufficio»:

«1.      Salvo il disposto degli articoli 12 e 15, le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 17 a 22 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state assunte.

2.      Fatti salvi lo scambio e l’uso delle informazioni previste dagli articoli 11, 12, 14, 15 e 27, la Commissione e le autorità degli Stati membri garanti della concorrenza nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d’ufficio. Questo obbligo è valido anche per tutti i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri partecipanti alle riunioni del Comitato consultivo conformemente all’articolo 14».

3        L’articolo 30 del suddetto regolamento, rubricato «Pubblicazione delle decisioni», dispone quanto segue:

«1.      La Commissione pubblica le decisioni adottate in applicazione degli articoli da 7 a 10 e degli articoli 23 e 24.

2.      La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate. Essa deve tener conto dell’interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i loro segreti aziendali».

 Decisione 2011/695

4        Ai sensi del considerando 8 della decisione 2011/695:

«Il consigliere-auditore, nella sua qualità di arbitro indipendente, deve cercare di risolvere le questioni che incidono sull’effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate, (…) quando tali questioni non hanno potuto essere risolte attraverso contatti preliminari con i servizi della Commissione responsabili dello svolgimento dei procedimenti in materia di concorrenza, che sono tenuti a rispettare tali diritti procedurali».

5        Il considerando 9 di tale decisione enuncia che «è opportuno che i compiti svolti dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia di concorrenza siano definiti in modo tale da garantire l’effettivo esercizio dei diritti procedurali nel corso dei procedimenti dinanzi alla Commissione ai sensi degli articoli 101 e 102 [TFUE], in particolare il diritto a essere sentiti».

6        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/695, i poteri e le funzioni dei consiglieri-auditori, nominati per i procedimenti in materia di concorrenza, sono definiti nella suddetta decisione.

7        L’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione definisce il ruolo di tale consigliere-auditore come consistente nel garantire «l’esercizio effettivo dei diritti procedurali per l’intera durata dei procedimenti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione a norma degli articoli 101 e 102 [TFUE]».

8        L’articolo 8 della medesima decisione, che figura al suo capo 4, intitolato «Accesso al fascicolo, riservatezza e segreti aziendali», prevede quanto segue:

«1.      Quando la Commissione intende rendere pubbliche informazioni che possono costituire un segreto aziendale o altre informazioni riservate di qualsiasi impresa o persona, la direzione generale della Concorrenza informa queste ultime per iscritto di tale intenzione e dei motivi della stessa. Viene inoltre fissato un termine entro il quale l’impresa o la persona può presentare eventuali osservazioni scritte.

2.      Qualora si opponga alla divulgazione delle informazioni, l’impresa o la persona interessata può deferire la questione al consigliere-auditore. Se ritiene che le informazioni possano essere divulgate perché non costituiscono un segreto aziendale o altre informazioni riservate o perché esiste un interesse prevalente alla loro divulgazione, il consigliere-auditore adotta un’apposita decisione motivata da notificare all’impresa o alla persona interessata. La decisione specifica il termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a una settimana dalla notifica.

3.      I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(…)».

 Regolamento (CE) n. 1049/2001

9        L’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43) così prevede:

«2.      Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

–        gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,

–        le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,

–        gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3.      L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

(…)

7.      Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario».

 Comunicazione della Commissione del 2002 relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese

10      Il punto 4 della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole del 2002»), dispone quanto segue:

«La Commissione ha ritenuto che sia nell’interesse del[l’Unione] accordare un trattamento favorevole alle imprese che offrono la loro cooperazione. Il vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e sanzionate è primario rispetto all’interesse d’infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese che consentono alla Commissione di scoprire e vietare pratiche di questo tipo».

11      Il punto 6 di tale comunicazione enuncia quanto segue:

«La Commissione ritiene che la collaborazione di un’impresa alla scoperta di un caso d’intesa abbia un valore intrinseco. Un contributo decisivo all’avvio di un’indagine o alla constatazione di un’infrazione può giustificare la concessione all’impresa in questione di un’immunità dalle ammende, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni supplementari».

12      Ai sensi del punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002:

«Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova».

13      Il punto 29 di tale comunicazione è così formulato:

«La Commissione è consapevole del fatto che la presente comunicazione crea aspettative legittime sulle quali faranno affidamento le imprese che intendono informarla dell’esistenza di un’intesa».

14      I punti da 31 a 33 della stessa comunicazione enunciano quanto segue:

«31.      Conformemente alla prassi della Commissione, il fatto che un’impresa abbia cooperato con questa nel corso di un procedimento amministrativo sarà indicato in ogni decisione, in modo da spiegare le ragioni di un’immunità da un’ammenda o della riduzione del suo importo. La concessione dell’immunità da un’ammenda o della riduzione del suo importo non sottrae l’impresa alle conseguenze sul piano del diritto civile derivanti dalla sua partecipazione ad un’infrazione dell’articolo [101 TFUE].

32.      La Commissione ritiene che in generale la divulgazione, in qualsiasi momento, di documenti ricevuti nel quadro della presente comunicazione arrechi pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento [n. 1049/2001].

33.      Qualsiasi dichiarazione scritta fatta alla Commissione in relazione alla presente comunicazione fa parte del fascicolo della Commissione, e non può essere divulgata né utilizzata a fini diversi dall’applicazione dell’articolo [101 TFUE]».

 Comunicazione della Commissione del 2006 relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese

15      Il punto 40 della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole del 2006»), prevede quanto segue:

«La Commissione ritiene che in generale la divulgazione pubblica di documenti o dichiarazioni orali o scritte ricevuti nel quadro della presente comunicazione arrechi pregiudizio ad alcuni interessi pubblici o privati quali, ad esempio, la tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell’articolo 4 [del regolamento n. 1049/2001], anche dopo l’adozione di una decisione».

 Fatti

16      I fatti della controversia, quali risultano dai punti da 1 a 13 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

17      Il 3 maggio 2006 la Commissione europea ha adottato la decisione C (2006) 1766 definitivo, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti delle società Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (caso COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione perossido di idrogeno e perborato»), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2006, L 353, pag. 54).

18      Nella decisione perossido di idrogeno e perborato, la Commissione ha constatato, in particolare, che la ricorrente, Degussa AG, divenuta Evonik Degussa, aveva partecipato a un’infrazione all’articolo 81 CE nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE), con altre sedici società operanti nel settore del perossido di idrogeno e del perborato. Alla ricorrente, società che per prima aveva contattato la Commissione, nel dicembre 2002, in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, e che, in tale occasione, aveva pienamente collaborato fornendo alla Commissione tutte le informazioni in suo possesso riguardo all’infrazione, è stato concesso il beneficio della totale immunità dalle ammende.

19      Nel 2007 è stata pubblicata una prima versione non riservata della decisione perossido di idrogeno e perborato sul sito Internet della direzione generale (DG) «Concorrenza» della Commissione.

20      In una lettera inviata alla ricorrente il 28 novembre 2011 la Commissione ha comunicato alla stessa la propria intenzione di pubblicare una nuova versione non riservata, più dettagliata, della decisione perossido di idrogeno e perborato (in prosieguo: la «versione estesa della decisione perossido di idrogeno e perborato»), che riprendeva integralmente il contenuto di detta decisione ad eccezione delle informazioni riservate. In tale occasione, la Commissione ha chiesto alla ricorrente di individuare, nella medesima decisione, le informazioni per le quali intendeva richiedere il trattamento riservato.

21      Ritenendo che tale versione estesa della decisione perossido di idrogeno e perborato contenesse informazioni riservate o segreti aziendali, la ricorrente ha comunicato alla Commissione, in una lettera del 23 dicembre 2011, che si opponeva alla pubblicazione prevista. A sostegno di tale opposizione, la ricorrente faceva valere, più in particolare, che detta versione conteneva numerose informazioni che essa aveva trasmesso alla Commissione in forza della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, nonché il nome di molti dei suoi collaboratori e indicazioni relative ai suoi rapporti commerciali. Secondo la ricorrente, la prevista pubblicazione avrebbe violato così, in particolare, i principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento e avrebbe potuto pregiudicare le attività di indagine della Commissione.

22      Con lettera del 15 marzo 2012 la Commissione ha comunicato alla ricorrente che accettava di eliminare dalla versione estesa della decisione perossido di idrogeno e perborato, destinata alla pubblicazione, tutte le informazioni che consentivano di individuare, direttamente o indirettamente, la fonte delle informazioni comunicate ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, nonché i nomi di collaboratori della ricorrente. Per contro, la Commissione ha ritenuto che non fosse giustificato concedere il beneficio della riservatezza alle altre informazioni per le quali la ricorrente aveva richiesto tale trattamento riservato (in prosieguo: le «informazioni controverse»).

23      Esercitando la facoltà prevista dalla decisione 2011/695, la ricorrente ha adito il consigliere-auditore affinché quest’ultimo escludesse dalla versione estesa della decisione perossido di idrogeno e perborato qualsiasi informazione da essa fornita ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

24      Con la decisione controversa il consigliere-auditore, a nome della Commissione, ha respinto le richieste di trattamento riservato presentate dalla ricorrente.

25      Il consigliere-auditore ha sottolineato, innanzitutto, i limiti del suo mandato, spiegando che questo gli consentirebbe soltanto di esaminare se un’informazione debba essere considerata riservata e non di porre rimedio a un’asserita violazione delle legittime aspettative della ricorrente nei confronti della Commissione.

26      Esso ha peraltro rilevato che la ricorrente si opponeva alla pubblicazione della nuova versione estesa della decisione perossido di idrogeno e perborato per il solo motivo che quest’ultima conteneva alcune informazioni fornite in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 e che la divulgazione a terzi di tali informazioni avrebbe potuto arrecarle pregiudizio in caso di ricorsi per risarcimento danni proposti dinanzi ai giudici nazionali. Orbene, secondo il consigliere-auditore, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per decidere di pubblicare un contenuto delle sue decisioni più ampio rispetto a quello essenziale. Inoltre, riferimenti a documenti contenuti nel fascicolo amministrativo non costituirebbero, di per sé, segreti aziendali o altre informazioni riservate.

27      Secondo il consigliere-auditore, la ricorrente non ha dimostrato che la pubblicazione delle informazioni da essa comunicate alla Commissione al fine di beneficiare del programma di trattamento favorevole di cui alla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 potesse arrecarle un danno grave. L’interesse di un’impresa, alla quale la Commissione abbia inflitto un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza, a che i dettagli del comportamento illecito che le viene addebitato non siano divulgati al pubblico non sarebbe in ogni caso meritevole di alcuna particolare tutela. Il consigliere-auditore ha ricordato, in proposito, che i ricorsi per risarcimento danni costituivano parte integrante della politica dell’Unione europea in materia di concorrenza e che, pertanto, la ricorrente non poteva far valere un interesse legittimo a essere tutelata contro il rischio di essere oggetto di tali ricorsi, a causa della sua partecipazione all’infrazione cui si riferisce la decisione perossido di idrogeno e perborato.

28      Il consigliere-auditore ha altresì ritenuto di non essere competente a rispondere all’argomento della ricorrente secondo il quale la divulgazione a terzi delle informazioni da essa comunicate alla Commissione nell’ambito del programma di trattamento favorevole avrebbe pregiudicato detto programma, in quanto una siffatta questione eccedeva i limiti del suo mandato. Esso ha ricordato, al riguardo, che, conformemente alla giurisprudenza, spetta soltanto alla Commissione valutare in quale misura il contesto fattuale e storico in cui si inserisce il comportamento addebitato debba essere portato a conoscenza del pubblico, purché non contenga informazioni riservate.

29      Infine, il consigliere-auditore ha fatto osservare che, poiché il mandato conferitogli ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695 è limitato alla valutazione della questione di stabilire in che misura le informazioni rientrino nel segreto professionale o debbano beneficiare di un trattamento riservato ad altro titolo, egli non era competente a pronunciarsi sull’argomento della ricorrente secondo il quale la pubblicazione delle informazioni comunicate in forza del programma di trattamento favorevole avrebbe comportato una differenza di trattamento ingiustificata rispetto agli altri partecipanti all’infrazione accertata nella decisione perossido di idrogeno e perborato.

 Sentenza impugnata

30      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2012, la ricorrente ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

31      A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto cinque motivi, vertenti in primo luogo, su una violazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione 2011/695, in secondo luogo, su un difetto di motivazione della decisione controversa, in terzo luogo, su una violazione del segreto professionale nonché della riservatezza di informazioni che la Commissione intende pubblicare, in quarto luogo, su una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di parità di trattamento e, in quinto luogo, su una violazione del principio di finalità sancito all’articolo 28 del regolamento n. 1/2003, nonché su una violazione del punto 48 della comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli [101] e [102 TFUE], degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU 2005, C 325, pag. 7).

32      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato.

 Conclusioni delle parti in sede di impugnazione

33      Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione controversa, e

–        condannare la Commissione alle spese.

34      La Commissione chiede che la Corte voglia respingere integralmente l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

35      A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione 2011/695, il secondo, su una violazione dell’articolo 339 TFUE, dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dell’articolo 7 dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta») e, il terzo, su una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

 Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione 2011/695

36      Il primo motivo si suddivide, in sostanza, in due parti, vertenti, da un lato, sulla circostanza che il Tribunale ha violato la competenza attribuita al consigliere-auditore per decidere riguardo alla pubblicazione di informazioni in forza dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione 2011/695 e, dall’altro, sul fatto che il Tribunale ha respinto la censura della ricorrente relativa a uno snaturamento dei fatti e della decisione controversa.

 Sulla prima parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

37      Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto ai punti da 42 a 44 della sentenza impugnata, nel dichiarare che il consigliere-auditore non era competente ad esaminare i suoi argomenti vertenti sul fatto che la pubblicazione della versione estesa della decisione perossido di idrogeno e perborato avrebbe violato i principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento.

38      La Commissione chiede il rigetto della prima parte del primo motivo facendo valere che il consigliere-auditore non era competente ad esaminare siffatti argomenti poiché detti principi non hanno specificamente lo scopo di tutelare la riservatezza di informazioni o di documenti.

–       Giudizio della Corte

39      Le competenze e le funzioni del consigliere-auditore nominato per i procedimenti in materia di concorrenza sono definite dalla decisione 2011/695, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima.

40      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione, come chiarito dal considerando 9 della medesima, il mandato del consigliere-auditore deve essere definito in modo tale da garantire l’effettivo esercizio dei diritti procedurali per l’intera durata dei procedimenti dinanzi alla Commissione ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, e in particolare il diritto a essere sentiti.

41      A tale riguardo, dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2011/695 risulta che, quando la Commissione intende rendere pubbliche informazioni che possono costituire un segreto aziendale o altre informazioni riservate di qualsiasi impresa o persona, queste ultime sono informate per iscritto di tale intenzione e viene fissato un termine entro il quale l’impresa o la persona interessata può presentare eventuali osservazioni scritte.

42      L’interessato, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale decisione, qualora si tratti di informazioni che a suo avviso possono costituire un segreto aziendale o altre informazioni riservate, può allora opporsi alla loro divulgazione rivolgendosi al consigliere-auditore. Qualora quest’ultimo ritenga che le informazioni di cui trattasi possano essere divulgate, o perché non costituiscono un segreto aziendale o altre informazioni riservate oppure perché esiste un interesse prevalente alla loro divulgazione, egli deve adottare una decisione motivata che specifichi il termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate, che non può essere inferiore a una settimana a decorrere dalla data della notifica.

43      Infine, l’articolo 8, paragrafo 3, di detta decisione prevede che tali disposizioni si applichino altresì alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

44      L’articolo 8 della medesima decisione ha quindi lo scopo, come dichiarato dal Tribunale al punto 41 della sentenza impugnata, di attuare, sul piano procedurale, la protezione offerta dal diritto dell’Unione per le informazioni di cui la Commissione è venuta a conoscenza nell’ambito dei procedimenti di applicazione delle regole di concorrenza, ora prevista dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

45      In particolare, l’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2011/695 ha lo scopo di precisare le ragioni che consentono al consigliere-auditore di ritenere che le informazioni delle quali l’interessato richiede il trattamento riservato possano essere divulgate. Da tale disposizione risulta, infatti, che detto consigliere-auditore può ritenere che le informazioni possano essere divulgate qualora non costituiscano, in realtà, un segreto aziendale o altre informazioni riservate o esista un interesse prevalente alla loro divulgazione.

46      Tuttavia, sebbene detta disposizione precisi le ragioni che consentono al consigliere-auditore di ritenere che un’informazione possa essere divulgata, la stessa disposizione non limita, per contro, i motivi vertenti su norme o su principi del diritto dell’Unione che l’interessato può far valere al fine di opporsi alla pubblicazione prevista.

47      Nella specie, la ricorrente ha sostenuto dinanzi al Tribunale, in sostanza, che il rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento costituisce un motivo legittimo che potrebbe giustificare il fatto che le informazioni controverse beneficino della tutela del diritto dell’Unione contro la divulgazione e che il consigliere-auditore, astenendosi dal pronunciarsi sulle obiezioni fondate su tali principi, ha commesso un errore di diritto.

48      A tale riguardo, il Tribunale ha, innanzitutto, constatato, al punto 33 della sentenza impugnata, che quando il consigliere-auditore adotta una decisione ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695, è tenuto non soltanto ad esaminare se la versione di una decisione che sanziona un’infrazione all’articolo 101 TFUE, sottoposta al suo esame, contenga segreti aziendali o altre informazioni riservate che godono di un’analoga protezione, ma altresì a verificare se tale versione contenga altre informazioni che non possono essere divulgate al pubblico perché protette specificamente da norme di diritto dell’Unione o perché rientrano tra quelle informazioni che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.

49      Il Tribunale ha poi considerato, in sostanza, ai punti 42 e 43 della sentenza impugnata, che i principi del rispetto del legittimo affidamento e della parità di trattamento, fatti valere dalla ricorrente dinanzi al consigliere‑auditore, non si configurano quali regole volte a proteggere specificamente dalla divulgazione al pubblico delle informazioni come quelle comunicate alla Commissione dalla ricorrente al fine di ottenere il trattamento favorevole da parte di quest’ultima e che, pertanto, tali principi non rientrano, in quanto tali, nella protezione prevista dal diritto dell’Unione per le informazioni di cui la Commissione è venuta a conoscenza nell’ambito dei procedimenti di applicazione dell’articolo 101 TFUE.

50      Il Tribunale ha pertanto concluso, al punto 43 della sentenza impugnata, nel senso che tali principi eccedono la portata del compito affidato al consigliere‑auditore ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695.

51      Tuttavia, come ricordato al punto 44 della presente sentenza, l’articolo 8 della decisione 2011/695 ha lo scopo di attuare, sul piano procedurale, la protezione prevista dal diritto dell’Unione per le informazioni di cui la Commissione è venuta a conoscenza nell’ambito dei procedimenti di applicazione delle regole di concorrenza. Detta protezione deve intendersi come riferita a qualsiasi motivo che possa giustificare la tutela della riservatezza delle informazioni di cui trattasi.

52      Tale interpretazione è avvalorata, da un lato, dalla prima frase dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2011/695, che dispone, senza ulteriori restrizioni, che, qualora si opponga alla divulgazione delle informazioni, l’impresa o la persona interessata può deferire la questione al consigliere-auditore.

53      Dall’altro lato, sarebbe contrario allo scopo del mandato del consigliere-auditore, come definito all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/695, nonché al considerando 9 della stessa, di garantire l’effettivo esercizio dei diritti procedurali, se quest’ultimo potesse pronunciarsi solo su una parte dei motivi che possono opporsi alla divulgazione di una determinata informazione.

54      La portata dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2011/695 sarebbe significativamente ridotta se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso di consentire, come dichiarato dal Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, la presa in considerazione da parte del consigliere-auditore esclusivamente delle regole volte a proteggere specificamente talune informazioni dalla divulgazione al pubblico, come quelle contenute nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), o nel regolamento n. 1049/2001.

55      Ne consegue che i motivi che possono limitare la divulgazione di informazioni come quelle che sono state comunicate dalla ricorrente alla Commissione al fine di ottenere il trattamento favorevole da parte di quest’ultima non si limitano a quelli derivanti esclusivamente dalle regole volte a proteggere specificamente tali informazioni dalla divulgazione al pubblico, e che il consigliere-auditore deve quindi esaminare ogni obiezione fondata su un motivo, basato su regole o principi del diritto dell’Unione, invocato dall’interessato per rivendicare la tutela della riservatezza delle informazioni di cui trattasi.

56      Pertanto, nel dichiarare, al punto 44 della sentenza impugnata, che il consigliere-auditore aveva, nella specie, correttamente declinato la propria competenza a rispondere alle obiezioni alla pubblicazione prevista sollevate dalla ricorrente sul fondamento del rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

57      Di conseguenza, si deve accogliere la prima parte del primo motivo dell’impugnazione, senza che occorra esaminare la seconda parte dello stesso.

 Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 339 TFUE, dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, dell’articolo 8 della CEDU nonché dell’articolo 7 della Carta

58      Con le quattro parti del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel ritenere che le informazioni controverse non fossero né riservate né tutelate da un’eventuale pubblicazione in forza di ragioni diverse dal loro carattere riservato.

 Sulla prima parte del secondo motivo

–       Argomenti delle parti

59      Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha constatato erroneamente, ai punti da 84 a 86 e 162 della sentenza impugnata, che le informazioni controverse avevano perso il loro carattere riservato per il solo fatto che esse risalivano a più di cinque anni addietro. Secondo la ricorrente, tali informazioni sono e restano elementi essenziali della sua posizione commerciale, nei limiti in cui, come peraltro rilevato dal Tribunale, la loro pubblicazione potrebbe arrecarle un danno grave.

60      La giurisprudenza citata dal Tribunale al punto 84 della sentenza impugnata e sulla quale esso si è fondato per corroborare tale constatazione non sarebbe trasponibile alla presente causa, poiché detta giurisprudenza riguarderebbe non già la pubblicazione su Internet di informazioni comunicate dai richiedenti il trattamento favorevole, bensì la divulgazione di informazioni segrete o riservate relative ad altre parti nell’ambito di procedimenti pendenti dinanzi ai giudici dell’Unione.

61      Dall’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001, inoltre, risulterebbe che gli interessi economici possono ostare alla pubblicazione di informazioni per un periodo anche eccedente i 30 anni.

62      Infine, ammettere una presunzione di perdita del carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati al trattamento favorevole alla fine di un periodo di cinque anni avrebbe l’effetto di vanificare la tutela delle dichiarazioni effettuate da tali candidati, poiché, generalmente, i procedimenti della Commissione in materia di intese durano più di cinque anni.

63      La Commissione chiede il rigetto della prima parte del secondo motivo dell’impugnazione.

–       Giudizio della Corte

64      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento con il quale la ricorrente contesta al Tribunale di aver applicato alla pubblicazione di informazioni comunicate al fini di ottenere il trattamento favorevole una regola che non è trasponibile a tale contesto, occorre rilevare che informazioni che sono state segrete o riservate, ma che risalgono a cinque anni addietro o più, devono, a causa del decorso del tempo, essere considerate, in linea di principio, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto o riservato, salvo che, in via eccezionale, la parte che si avvale di tale carattere non dimostri che, malgrado siano datate, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della sua posizione commerciale o di quelle di terzi interessati. Tali considerazioni, che conducono a una presunzione relativa, sono valide sia nel contesto di richieste di trattamento riservato nei confronti di parti intervenienti nell’ambito di ricorsi dinanzi ai giudici dell’Unione sia nel contesto di richieste di riservatezza in vista della pubblicazione da parte della Commissione di una decisione che accerta un’infrazione al diritto della concorrenza.

65      Nella specie, dopo aver esposto tale regola al punto 84 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, al punto 85 della stessa, che, sebbene le informazioni controverse risalissero tutte a più di cinque anni prima e la maggior parte di esse risalissero addirittura a più di dieci anni prima, la ricorrente non aveva dedotto argomenti specifici al fine di dimostrare che, nonostante fossero datate, dette informazioni costituivano ancora elementi essenziali della sua posizione commerciale o di quella di un terzo. La ricorrente si sarebbe limitata ad affermare che numerosi passaggi della versione estesa della decisione perossido di idrogeno e perborato, pur descrivendo i fatti costitutivi dell’infrazione, contenevano informazioni relative ai suoi rapporti d’affari e alla sua politica dei prezzi.

66      Infine, il Tribunale ha concluso, al punto 86 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che alcune delle informazioni controverse avessero potuto costituire segreti aziendali in una determinata epoca, esse dovevano essere ritenute in ogni caso storiche. Inoltre, la ricorrente non avrebbe dimostrato il motivo per cui sarebbe ancora giustificato concedere loro, in via eccezionale, la protezione offerta a tale titolo dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

67      Ne consegue che il ragionamento del Tribunale ai punti da 84 a 86 della sentenza impugnata non è inficiato da alcun errore di diritto.

68      In secondo luogo, occorre constatare che la ricorrente, nell’ambito di tale prima parte del secondo motivo dell’impugnazione, invoca una contraddizione tra la valutazione, al punto 85 della sentenza impugnata, della natura non riservata delle informazioni considerate, a motivo del loro carattere storico, e la valutazione, al punto 105 di detta sentenza, secondo cui la pubblicazione di tali informazioni avrebbe potuto arrecarle un danno grave.

69      A tale riguardo occorre tuttavia rilevare che detto argomento si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata. Al punto 85 di tale sentenza, infatti, il Tribunale si è limitato a constatare il carattere storico delle informazioni controverse al fine di respingere la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la tutela di tali informazioni a titolo di segreti aziendali o di informazioni commerciali di natura riservata, mentre l’affermazione del Tribunale, al punto 105 di detta sentenza, secondo la quale la divulgazione delle informazioni controverse sarebbe stata tale da arrecare alla ricorrente un danno grave, si inserisce nell’esame della seconda delle tre condizioni alle quali è subordinata la tutela della riservatezza di informazioni, nella specie, comunicate alla Commissione in forza del programma di trattamento favorevole.

70      In terzo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe ammesso una presunzione generale di perdita di riservatezza delle informazioni fornite dai richiedenti il trattamento favorevole al termine di un periodo di cinque anni, presunzione che avrebbe l’effetto di vanificare la tutela delle dichiarazioni effettuate nell’ambito del programma di trattamento favorevole, deriva anch’esso da una lettura erronea della sentenza impugnata. Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 136 a 139 delle sue conclusioni, un siffatto argomento non tiene conto del fatto che il Tribunale, ai punti da 84 a 86 della sentenza impugnata, si è limitato ad applicare tale presunzione per respingere l’affermazione della ricorrente secondo cui la pubblicazione prevista conteneva informazioni commerciali sensibili, e che l’applicazione di tale presunzione non pregiudicava, pertanto, l’esame da parte del Tribunale, ai punti da 88 a 122 della sentenza impugnata, della distinta censura della ricorrente vertente sul fatto che le informazioni controverse provenivano da una dichiarazione di trattamento favorevole. Detto argomento deve essere, quindi, parimenti respinto in quanto infondato.

71      In considerazione di quanto precede, la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte del secondo motivo

–       Argomenti delle parti

72      Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che il Tribunale, ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, ha travisato la portata del regolamento n. 1049/2001 e la giurisprudenza ad esso relativa. Una presunzione generale di rischio per l’obiettivo delle attività d’indagine della Commissione e degli interessi commerciali delle parti di un procedimento in materia di intese, come elaborata dalla Corte nella sentenza del 27 febbraio 2014, Commissione/EnBW (C‑365/12 P, EU:C:2014:112), dovrebbe applicarsi anche alla pubblicazione di passaggi tratti da dichiarazioni effettuate dai candidati al trattamento favorevole in versioni non riservate di decisioni della Commissione.

73      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le constatazioni figuranti ai punti 93 e 117 della sentenza impugnata sono inficiate da un errore di diritto, nei limiti in cui il Tribunale ha in esse operato una distinzione tra la pubblicazione di documenti comunicati dai candidati al trattamento favorevole, che sarebbe per definizione illecita, e la pubblicazione di informazioni tratte da tali documenti, quali estratti di dichiarazioni effettuate da detti candidati, che sarebbe lecita.

74      In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la pubblicazione delle informazioni controverse sarebbe contraria alle rassicurazioni che la Commissione ha dato, rispettivamente, ai punti 32 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 e 40 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.

75      In quarto luogo, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto il Tribunale ha constatato al punto 119 della sentenza impugnata, essa vanta, in quanto candidato al trattamento favorevole, un interesse proprio e specifico alla tutela dell’efficacia del programma di trattamento favorevole.

76      La Commissione chiede il rigetto della seconda parte del secondo motivo dell’impugnazione.

–       Giudizio della Corte

77      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui le regole giurisprudenziali limitano le condizioni alle quali la Commissione, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, può divulgare a terzi documenti contenuti nel fascicolo amministrativo relativo a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 TFUE, occorre subito sottolineare che il regolamento n. 1049/2001 è inapplicabile nell’ambito della presente causa, che riguarda la pubblicazione di informazioni in una decisione della Commissione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE. Si pone quindi la questione se, nonostante l’inapplicabilità di tale regolamento nella specie, occorra tuttavia trasporre alla pubblicazione delle decisioni in materia di infrazioni agli articoli 101 e 102 TFUE la giurisprudenza, elaborata sulla base di tale regolamento, mediante la quale la Corte ha riconosciuto l’esistenza di una presunzione generale tale da giustificare il diniego di divulgazione dei documenti contenuti in un fascicolo relativo all’applicazione dell’articolo 101 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Commissione/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punti 92 e 93).

78      A tale riguardo, occorre rilevare che la pubblicazione di una versione non riservata di una decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE è prevista all’articolo 30 del regolamento n. 1/2003. Tale disposizione risponde a considerazioni di efficacia dell’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione nei limiti in cui, in particolare, una siffatta pubblicazione consente di fornire alle vittime di infrazioni all’articolo 101 TFUE un sostegno nelle loro azioni risarcitorie nei confronti degli autori di tali infrazioni. Tali diversi interessi devono tuttavia essere bilanciati con la tutela di diritti conferiti dal diritto dell’Unione, segnatamente, alle imprese interessate, come il diritto alla tutela del segreto professionale o del segreto aziendale, o ai singoli interessati, come il diritto alla protezione dei dati personali.

79      Tenuto conto di tali differenze tra il regime relativo all’accesso dei terzi al fascicolo della Commissione e quello relativo alla pubblicazione delle decisioni in materia di infrazioni, la giurisprudenza scaturita dall’interpretazione del regolamento n. 1049/2001 invocata dalla ricorrente non può essere trasposta nell’ambito della pubblicazione delle decisioni in materia di infrazioni.

80      In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la pubblicazione delle informazioni controverse comporta quella di informazioni tratte da dichiarazioni effettuate da un candidato al trattamento favorevole. A suo avviso, una siffatta pubblicazione equivale a pubblicare «citazioni letterali» e «estratti» ricavati da dette dichiarazioni, possibilità che non può essere consentita.

81      A tale riguardo, è pacifico, come indicato dal Tribunale ai punti 5 e 6 della sentenza impugnata, che la ricorrente ha trasmesso alla Commissione, in forza del programma di trattamento favorevole, numerose informazioni al fine di vedersi accordare il beneficio della totale immunità dalle ammende. La Commissione, con lettera del 15 marzo 2012, ha accettato di eliminare dalla versione non riservata più dettagliata della decisione perossido di idrogeno e perborato, che intendeva pubblicare, tutte le informazioni che consentivano di individuare, direttamente o indirettamente, la fonte delle informazioni comunicate ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, nonché i nomi dei collaboratori della ricorrente.

82      Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha sostenuto, come risulta dal punto 88 della sentenza impugnata, che le informazioni controverse dovevano beneficiare di un trattamento riservato per il solo fatto di essere state da essa spontaneamente comunicate alla Commissione al fine di beneficiare del programma di trattamento favorevole.

83      In risposta a tale argomento, il Tribunale ha dichiarato, in particolare, al punto 93 della sentenza impugnata, che la pubblicazione delle informazioni relative ai fatti costituitivi dell’infrazione, che non erano contenute nella versione non riservata della decisione perossido di idrogeno e perborato pubblicata nel corso del 2007, qualora avesse avuto luogo, non avrebbe comportato la comunicazione a terzi di richieste di trattamento favorevole presentate dalla ricorrente alla Commissione, di verbali che riportano dichiarazioni orali della ricorrente formulate in forza del programma di trattamento favorevole o di documenti che quest’ultima avrebbe presentato spontaneamente alla Commissione nel corso dell’indagine.

84      Infine, al punto 139 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che la Commissione aveva deciso di eliminare, nella versione estesa della decisione perossido di idrogeno e perborato, tutte le informazioni che potevano consentire di individuare direttamente o indirettamente la fonte delle informazioni che le erano state comunicate dalla ricorrente al fine di beneficiare del programma di trattamento favorevole.

85      Da tali diversi passaggi della sentenza impugnata discende che l’argomento elaborato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale relativo alla riservatezza delle informazioni controverse ha riguardato, in modo generale, tutte queste informazioni per il motivo che le stesse erano state comunicate spontaneamente alla Commissione nell’ambito del programma di trattamento favorevole. Da tali stessi passaggi risulta che il Tribunale non ha, in nessun momento, dichiarato che la Commissione aveva il diritto, con la pubblicazione della versione estesa della decisione perossido di idrogeno e perborato, di pubblicare citazioni letterali estrapolate dalle dichiarazioni effettuate dalla ricorrente al fine di ottenere il trattamento favorevole.

86      In tali circostanze, l’argomento addotto dalla ricorrente nell’ambito di questa seconda parte del secondo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe ammesso che la Commissione pubblicasse una versione estesa della decisione perossido di idrogeno e perborato contenente citazioni letterali della sua dichiarazione effettuata al fine di ottenere il trattamento favorevole da parte della Commissione, è fondato su una lettura erronea della sentenza impugnata e deve essere respinto.

87      A tale riguardo, occorre sottolineare che la pubblicazione, sotto forma di citazioni letterali, di informazioni tratte dai documenti forniti alla Commissione da un’impresa a sostegno di una dichiarazione effettuata al fine di ottenere il trattamento favorevole si distingue dalla pubblicazione di citazioni letterali di tale stessa dichiarazione. Mentre la prima deve essere autorizzata nel rispetto della tutela dovuta, in particolare, ai segreti aziendali, al segreto professionale o alle altre informazioni riservate, la seconda non è in nessun caso consentita.

88      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha il diritto di pubblicare le informazioni controverse, le quali provengono dalle dichiarazioni che ha effettuato al fine di ottenere il trattamento favorevole, poiché una siffatta pubblicazione sarebbe contraria alle rassicurazioni date dalla Commissione nelle comunicazioni sul trattamento favorevole del 2002 e del 2006, e metterebbe in pericolo l’efficacia del programma di trattamento favorevole.

89      A tale riguardo, dai punti da 3 a 7 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, vigente al momento in cui la ricorrente ha presentato la sua richiesta di tale trattamento, risulta che detta comunicazione ha lo scopo unicamente di stabilire le condizioni alle quali un’impresa può ottenere o l’immunità da un’ammenda o la riduzione del suo importo.

90      Così, al punto 4 di tale comunicazione è indicato che è nell’interesse dell’Unione accordare un trattamento favorevole alle imprese che offrono la loro cooperazione. Inoltre, il punto 6 di detta comunicazione precisa che un contributo decisivo all’avvio di un’indagine può giustificare la concessione dell’immunità dall’ammenda all’impresa che la richiede.

91      Peraltro, le regole enunciate ai punti da 8 a 27 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 riguardano esclusivamente l’imposizione di ammende e la determinazione del loro importo.

92      Una siffatta interpretazione è espressamente confermata dal titolo di tale comunicazione, nonché dal suo punto 31, ai sensi del quale la concessione dell’immunità da un’ammenda o della riduzione del suo importo non sottrae l’impresa alle conseguenze sul piano del diritto civile derivanti dalla sua partecipazione ad un’infrazione dell’articolo 101 TFUE.

93      Per quanto concerne il trattamento, da parte della Commissione, delle informazioni fornite da un’impresa partecipante al programma di trattamento favorevole, vero è che, al punto 29 di detta comunicazione, la Commissione ammette di essere consapevole del fatto che la stessa comunicazione crei aspettative legittime sulle quali faranno affidamento le imprese che intendono informarla dell’esistenza di un’intesa.

94      A tale riguardo, la comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 prevede, da un lato, al punto 32, che in generale la divulgazione, in qualsiasi momento, di documenti ricevuti nel quadro della stessa possa arrecare pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 e, dall’altro, al suo punto 33, che qualsiasi dichiarazione scritta fatta alla Commissione in relazione alla medesima comunicazione fa parte del fascicolo della Commissione, e non può essere divulgata né utilizzata a fini diversi dall’applicazione dell’articolo 101 TFUE.

95      È quindi allo scopo di tutelare le dichiarazioni effettuate al fine di ottenere il trattamento favorevole che la Commissione, adottando la comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, si è imposta regole per quanto riguarda le dichiarazioni scritte da essa ricevute, conformemente a tale comunicazione, e la cui divulgazione è, in generale, considerata dalla Commissione come arrecante pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, come indicato ai punti 32 e 33 della stessa comunicazione.

96      Tuttavia, dette regole non hanno né per oggetto né per effetto di vietare alla Commissione la pubblicazione delle informazioni relative agli elementi costitutivi dell’infrazione all’articolo 101 TFUE che le sono state sottoposte nell’ambito del programma di trattamento favorevole e che non beneficiano di una tutela dalla pubblicazione ad altro titolo.

97      Pertanto, la sola tutela alla quale ha diritto un’impresa che ha cooperato con la Commissione nell’ambito di un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE è quella riguardante, da un lato, l’immunità o la riduzione dell’ammenda in cambio della fornitura alla Commissione di prove della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione e, dall’altro, la non divulgazione, da parte della Commissione, dei documenti e delle dichiarazioni scritte da essa ricevuti conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

98      Così, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, una pubblicazione quale quella prevista, effettuata in applicazione dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003 nel rispetto del segreto professionale, non pregiudica la tutela alla quale può aver diritto la stessa in forza della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, poiché, com’è stato constatato al punto precedente della presente sentenza, tale tutela può riguardare solo la determinazione dell’ammenda e il trattamento dei documenti e delle dichiarazioni a cui si riferisce specificamente tale comunicazione.

99      Ne deriva che il Tribunale, ai punti 93 e 117 della sentenza impugnata, non ha commesso alcun errore di diritto nell’analisi del trattamento da riservare alle informazioni comunicate dalla ricorrente alla Commissione nell’ambito del programma di trattamento favorevole. L’argomento addotto dalla ricorrente a tale titolo deve quindi essere respinto.

100    Infine, in quarto luogo, neanche l’argomento della ricorrente secondo cui essa vanta un interesse proprio e specifico alla tutela dell’efficacia del programma di trattamento favorevole può rimettere in discussione le considerazioni precedenti.

101    A tale riguardo, è sufficiente constatare che, come dichiarato a giusto titolo dal Tribunale al punto 119 della sentenza impugnata, la tutela dell’efficacia del programma di trattamento favorevole non costituisce un interesse proprio e specifico della ricorrente.

102    Alla luce delle precedenti considerazioni, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta.

 Sulla terza parte del secondo motivo

–       Argomenti delle parti

103    Con la terza parte di tale secondo motivo, la ricorrente sostiene, in subordine, che, contrariamente a quanto il Tribunale ha affermato ai punti da 107 a 111 della sentenza impugnata, le informazioni controverse dovrebbero essere tutelate dalla pubblicazione prevista, nei limiti in cui sono soddisfatte le condizioni poste dalla sentenza del Tribunale del 30 maggio 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commissione (T‑198/03, EU:T:2006:136). Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che i suoi interessi erano meritevoli di tutela.

104    Secondo la ricorrente, il suo interesse sarebbe non già di evitare una condanna al pagamento di un risarcimento o la divulgazione delle constatazioni della Commissione sullo svolgimento dell’infrazione di cui trattasi, bensì piuttosto di dissuadere la Commissione dall’azzerare la tutela, prevista dalle comunicazioni sul trattamento favorevole del 2002 e del 2006, riservata alle dichiarazioni rese ai soli fini del programma di trattamento favorevole, facendo affidamento sul fatto che la loro riservatezza sarebbe stata mantenuta.

105    Inoltre, contrariamente a quanto il Tribunale ha constatato al punto 149 della sentenza impugnata, la pubblicazione prevista sfavorirebbe palesemente la ricorrente rispetto ad altre partecipanti all’intesa che non hanno cooperato con la Commissione in forza del programma di trattamento favorevole. Nei limiti in cui i passaggi pertinenti della decisione perossido di idrogeno e perborato costituirebbero non già constatazioni proprie della Commissione, bensì soltanto la riproduzione letterale di dichiarazioni dei candidati al trattamento favorevole, la divulgazione di tali passaggi pregiudicherebbe in modo significativamente più rilevante i richiedenti il trattamento favorevole rispetto ai partecipanti all’intesa che non hanno cooperato con la Commissione. Il Tribunale avrebbe violato, quindi, al punto 164 della sentenza impugnata, il principio di parità di trattamento.

106    La Commissione chiede il rigetto della terza parte del secondo motivo dell’impugnazione.

–       Giudizio della Corte

107    Occorre subito constatare che la ricorrente non rimette in discussione le considerazioni enunciate dal Tribunale al punto 94 della sentenza impugnata, secondo le quali, affinché informazioni quali quelle controverse ricadano nell’ambito della tutela del segreto professionale e beneficino così della protezione a tale titolo, devono essere cumulativamente soddisfatte tre condizioni.

108    Per contro, la ricorrente contesta, nell’ambito di tale parte, l’applicazione al caso di specie, operata dal Tribunale, dell’ultima di tali condizioni e, pertanto, la constatazione, enunciata al punto 110 della sentenza impugnata, che i suoi interessi non sono meritevoli di tutela.

109    A tale riguardo, com’è stato rilevato ai punti 82 e 85 della presente sentenza, l’argomento elaborato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale per far valere che il suo interesse alla non divulgazione delle informazioni controverse fosse meritevole di tutela ha riguardato tutte le informazioni per il motivo che esse erano state comunicate alla Commissione nell’ambito di una richiesta di trattamento favorevole. Tale argomento non era affatto concentrato su eventuali citazioni letterali direttamente estrapolate dalla sua dichiarazione effettuata al fine di ottenere un siffatto trattamento favorevole.

110    In tali circostanze, la valutazione effettuata dal Tribunale ai punti da 107 a 111 della sentenza impugnata, in particolare al punto 110 della stessa, quanto alla mancanza, in capo alla ricorrente, di un interesse meritevole di tutela rispetto alle informazioni che aveva comunicato alla Commissione, deve necessariamente essere intesa come non riguardante siffatte citazioni e come attinente esclusivamente alle informazioni, tratte da documenti prodotti dalla ricorrente a sostegno della sua richiesta di trattamento favorevole, che fornivano dettagli sugli elementi costitutivi dell’infrazione e sulla partecipazione della ricorrente alla stessa.

111    Tale lettura della valutazione del Tribunale è avvalorata dal punto 107 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha sottolineato che l’interesse di un’impresa sanzionata da un’ammenda a che «i dettagli del comportamento illecito contestatole» non siano divulgati al pubblico non merita alcuna particolare tutela, nonché dal punto 108 di detta sentenza, in cui il Tribunale ha indicato che la ricorrente non può legittimamente opporsi alla pubblicazione, da parte della Commissione, «di informazioni che rivelano in modo dettagliato la sua partecipazione all’infrazione sanzionata nella decisione [perossido di idrogeno e perborato]».

112    Ne consegue che l’argomento della ricorrente menzionato al punto 108 della presente sentenza riposa su una lettura erronea dei punti da 107 a 111 della sentenza impugnata. Tale argomento deve, pertanto, essere respinto.

113    Quanto all’argomento della ricorrente vertente su una violazione del principio di parità di trattamento, il suo esame porterebbe la Corte a pregiudicare quello, che spetterà al consigliere-auditore effettuare, dell’argomento analogo sviluppato dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo e sul quale il consigliere-auditore si è erroneamente astenuto dal pronunciarsi, come risulta dall’esame della prima parte del primo motivo dell’impugnazione. In tali circostanze, non vi è luogo per la Corte a pronunciarsi su detto argomento nell’ambito della presente impugnazione.

114    Alla luce delle precedenti considerazioni, la terza parte del secondo motivo deve essere respinta.

 Sulla quarta parte del secondo motivo

–       Argomenti delle parti

115    Con la quarta parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che i passaggi tratti da dichiarazioni dei richiedenti il trattamento favorevole sono tutelati dall’articolo 8 della CEDU e dall’articolo 7 della Carta, e ne deduce che il Tribunale ha erroneamente respinto, ai punti da 121 a 126 della sentenza impugnata, il suo argomento vertente su una violazione di dette disposizioni. A tale riguardo, la ricorrente sottolinea che le dichiarazioni da cui sono tratte le informazioni controverse che la Commissione intende divulgare sono state effettuate in forza del programma di trattamento favorevole e non esisterebbero senza la sua partecipazione a tale programma. La divulgazione di siffatte dichiarazioni, in violazione delle comunicazioni sul trattamento favorevole del 2002 e del 2006 nonché della prassi consolidata della Commissione, non potrebbe essere considerata, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 125 e seguenti della sentenza impugnata, come una conseguenza prevedibile della partecipazione all’intesa.

116    La Commissione chiede il rigetto della quarta parte del secondo motivo dell’impugnazione.

–       Giudizio della Corte

117    Occorre rilevare che il Tribunale ha dichiarato, ai punti 125 e 126 della sentenza impugnata, che il diritto alla tutela della vita privata garantito dall’articolo 8 della CEDU e dall’articolo 7 della Carta non può ostare alla divulgazione di informazioni che, come quelle di cui è prevista la pubblicazione nella fattispecie, attengono alla partecipazione di un’impresa a un’infrazione al diritto dell’Unione in materia di intese, constatata in una decisione della Commissione adottata sul fondamento dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e destinata a essere pubblicata in conformità all’articolo 30 del medesimo regolamento, poiché un soggetto non può, secondo una costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, far valere l’articolo 8 della CEDU per lamentare un danno alla sua reputazione che risulterebbe prevedibilmente da proprie azioni.

118    Orbene, sebbene la ricorrente sostenga, nell’ambito della presente impugnazione, che la divulgazione delle informazioni controverse non può essere considerata come una conseguenza prevedibile della sua partecipazione all’intesa di cui trattasi, essa non adduce però alcun elemento idoneo a circostanziare una siffatta affermazione. Come sostenuto dalla Commissione, se le informazioni controverse hanno una rilevanza diretta riguardo agli elementi costitutivi dell’infrazione e alla partecipazione della ricorrente alla stessa, questa doveva aspettarsi, in un caso come quello di cui trattasi nella specie, che tali informazioni potessero essere oggetto di una decisione pubblica, a meno che le medesime non fossero tutelate ad altro titolo.

119    Inoltre, la ricorrente non indica, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 172 delle sue conclusioni, in quale misura la divulgazione delle informazioni controverse avrebbe conseguenze sul suo diritto al rispetto della vita privata.

120    Dal momento che la quarta parte del secondo motivo è infondata, deve essere respinta.

121    Ne consegue che il secondo motivo dell’impugnazione deve essere integralmente respinto.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto

122    L’esame di tale terzo motivo porterebbe la Corte a pregiudicare quello, che spetterà al consigliere-auditore effettuare, dell’argomento, vertente sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, che la ricorrente ha sviluppato nel corso del procedimento amministrativo e sul quale il consigliere-auditore si è, erroneamente, astenuto dal pronunciarsi, come risulta dall’esame della prima parte del primo motivo dell’impugnazione. In tali circostanze, non vi è luogo per la Corte a pronunciarsi su detto argomento nell’ambito della presente impugnazione.

123    Come risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono, poiché la prima parte del primo motivo dell’impugnazione è fondata, occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che il consigliere-auditore ha correttamente declinato la propria competenza a rispondere alle obiezioni alla prevista pubblicazione sollevate dalla ricorrente sul fondamento del rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento.

124    L’impugnazione dev’essere respinta quanto al resto.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

125    Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, quando l’impugnazione è accolta, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

126    Nella specie, lo stato degli atti consente la decisione della causa.

127    Alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 39 a 57 della presente sentenza, occorre annullare la decisione controversa nella parte in cui, nella stessa, il consigliere-auditore ha declinato la propria competenza a rispondere alle obiezioni della ricorrente alla pubblicazione prevista dalla Commissione della versione estesa della decisione perossido di idrogeno e perborato, che erano fondate sul rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento.

 Sulle spese

128    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

129    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

130    Poiché tale ipotesi ricorre nel caso di specie, la Evonik Degussa e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 gennaio 2015, Evonik Degussa/Commissione (T‑341/12, EU:T:2015:51) è annullata nella parte in cui, con la stessa, il Tribunale ha dichiarato che il consigliere-auditore ha correttamente declinato la propria competenza a rispondere alle obiezioni, sollevate dalla Evonik Degussa GmbH sul fondamento del rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento, alla prevista pubblicazione di una versione non riservata e dettagliata della decisione C (2006) 1766 definitivo della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti delle società Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (caso COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato)

2)      L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)      La decisione C (2012) 3534 final della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge la richiesta di trattamento riservato proposta dalla Evonik Degussa GmbH è annullata nella parte in cui, con essa, il consigliere-auditore ha declinato la propria competenza a rispondere alle obiezioni menzionate al punto 1 del dispositivo della presente sentenza.

4)      La Evonik Degussa GmbH e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Firme


1* Lingua processuale: il tedesco.