Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat (Austria) l'8 giugno 2011 - Sky Österreich GmbH / Österreichischer Rundfunk
(Causa C-283/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundeskommunikationssenat
Parti
Ricorrente: Sky Österreich GmbH
Resistente: Österreichischer Rundfunk
Questioni pregiudiziali
Se l'art. 15, n. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 marzo 2010, 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (in prosieguo: la "direttiva sui servizi di media audiovisivi")
1, sia compatibile con gli artt. 17 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ovvero con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: il "protocollo addizionale alla CEDU").
____________1 - GU L 95, pag. 1.