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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat (Austria) l'8 giugno 2011 - Sky Österreich GmbH / Österreichischer Rundfunk

(Causa C-283/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundeskommunikationssenat

Parti

Ricorrente: Sky Österreich GmbH

Resistente: Österreichischer Rundfunk

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 15, n. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 marzo 2010, 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (in prosieguo: la "direttiva sui servizi di media audiovisivi") 1, sia compatibile con gli artt. 17 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ovvero con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: il "protocollo addizionale alla CEDU").

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1 - GU L 95, pag. 1.