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Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 - FIFA / Commissione

(Causa T-385/07) 1

("Attività di trasmissione televisiva - Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE - Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società belga - Coppa del mondo di calcio - Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario - Motivazione - Artt. 43 CE e 49 CE - Diritto di proprietà")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fédération internationale de football association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente R. Denton, E. Batchelor, F. Young, solicitors, e A. Barav, avvocato, successivamente E. Batchelor, A. Barav, D. Reymond, avvocato, e F. Carlin, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e N. Yerrell, agenti, assistiti da J. Flynn, QC, e L. Maya, barrister)

Parti intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck e C. Pochet, agenti, assistiti da J. Stuyck, A. Berenboom e A. Joachimowicz, avvocati); Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Möller, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer, E. Jenkinson e L. Seeboruth, agenti, assistiti inizialmente da T. de la Mare, successivamente da B. Kennelly, barristers)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 25 giugno 2007, 2007/479/CE, che dichiara compatibile con il diritto comunitario talune misure adottate dal Belgio a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 180, pag. 24).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Fédération internationale de football association (FIFA) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 315 del 22.12.2007.