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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 5 agosto 2016 – Procedimento penale a carico di Emil Milev

(Causa C-439/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nella causa principale

Emil Milev

Questione pregiudiziale

Se sia conforme agli articoli 3 e 6 della direttiva (UE) 2016/343 1 , del 9 marzo 2016 (riguardanti la presunzione di innocenza e l’onere della prova nei procedimenti penali) una giurisprudenza nazionale – in particolare, un parere vincolante del Varhoven Sad [Corte suprema di cassazione] (reso dopo l’adozione della suddetta direttiva, ma prima della scadenza del termine per il suo recepimento) conformemente al quale il Varhoven Sad [Corte suprema di cassazione], avendo constatato un conflitto tra l’articolo 5, paragrafo 4, letto in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera c), del medesimo articolo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la normativa nazionale (articolo 270, paragrafo 2, NPK), in merito alla presa in considerazione o meno di motivi plausibili per presumere la commissione di un reato (nell’ambito del procedimento di controllo di un’estensione di una misura coercitiva di «custodia cautelare» durante la fase contenziosa del procedimento penale), ha concesso in sostanza ai giudici la libertà di decidere se rispettare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

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1 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65, pag. 1).