Language of document : ECLI:EU:C:2011:607

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

22 settembre 2011 (*)

«Direttiva 89/552/CEE – Attività di trasmissione televisiva – Facoltà per uno Stato membro di vietare sul suo territorio l’attività di un’emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro – Motivo fondato su un pregiudizio alla comprensione fra i popoli»

Nei procedimenti riuniti C‑244/10 e C‑245/10,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) con decisioni del 24 febbraio 2010, pervenute in cancelleria il 19 maggio 2010, nella causa

Mesopotamia Broadcast A/S METV (C‑244/10),


Roj TV A/S (C‑245/10)

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 aprile 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Mesopotamia Broadcast A/S METV e Roj TV A/S, dall’avv. R. Marx, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, dai sigg. T. Henze e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e S. Menez, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, dalle sig.re C. Vrignon e S. La Pergola nonché dal sig. G. von Rintelen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 maggio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva»).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito della controversia che vede opposte, da una parte, la Mesopotamia Broadcast A/S METV (in prosieguo: la «Mesopotamia Broadcast») e, dall’altra, la Roj TV A/S (in prosieguo: la «Roj TV»), due società danesi, alla Repubblica federale di Germania riguardo alla decisione di divieto dell’attività in ragione della natura delle trasmissioni televisive prodotte da tali società.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        Ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva, per «emittente» si intende «la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi (…) e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi».

4        L’art. 2 della direttiva dispone quanto segue:

«1.      Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla sua giurisdizione rispettino le norme dell’ordinamento giuridico applicabili alle trasmissioni destinate al pubblico nel suo territorio.

2.      Ai fini della presente direttiva, sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro:

–        le emittenti televisive stabilite nel suo territorio a norma del paragrafo 3;

(...) 3. Ai fini della presente direttiva un’emittente televisiva si considera stabilita in uno Stato membro nei seguenti casi:

a)      l’emittente televisiva ha la sede principale in quello Stato membro e le decisioni editoriali in merito al palinsesto sono prese sul suo territorio;

(…)».

5        Ai sensi dell’art. 2 bis della direttiva:

«1.      Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

2.      Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a)      una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l’articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o l’articolo 22 bis;

b)      nel corso dei dodici mesi precedenti l’emittente televisiva abbia già violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);

c)      lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all’emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni;

d)      le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista la pretesa violazione.

Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato.

3.      Il paragrafo 2 fa salva l’applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull’emittente televisiva interessata».

6        L’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

2.      Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell’ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva».

7        Gli artt. 22 e 22 bis della direttiva fanno parte del capitolo V di quest’ultima, intitolato «Tutela dei minori e ordine pubblico». L’art. 22, nn. 1 e 2, della direttiva enuncia quanto segue:

«1.      Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.

2.      I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi».

8        L’art. 22 bis della direttiva recita come segue:

«Gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità».

 La normativa nazionale

9        L’art. 9 della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland; in prosieguo: la «Legge fondamentale») garantisce, al n. 1, la libertà di associazione e definisce, al n. 2, le circostanze in cui un’associazione è vietata. Quest’ultimo paragrafo recita come segue:

«Le associazioni i cui scopi o la cui attività violano le leggi penali o che sono contrarie all’ordinamento costituzionale o al principio della comprensione fra i popoli sono vietate».

10      La legge sulle associazioni 5 agosto 1964 (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts, BGBl. I 1964, pag. 593), come modificata dall’art. 6 della legge 21 dicembre 2007 (BGBl. I 2007, pag. 3198; in prosieguo: il «Vereinsgesetz»), all’art. 1 dispone quanto segue:

«1.      La costituzione di associazioni è libera (…)

2.      Nessuna misura di mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico può essere presa al di fuori della presente legge nei confronti delle associazioni che abusano della libertà di associazione».

11      Tale legge definisce, all’art. 2, la nozione di associazione nella maniera seguente:

«1.      Le associazioni contemplate dalla presente legge comprendono tutte le associazioni, senza considerazione della loro forma giuridica, alle quali una maggioranza di persone fisiche o giuridiche hanno volontariamente aderito a lungo termine per uno scopo comune sottoponendosi ad un processo decisionale organizzato.

2.      Ai sensi della presente legge non costituiscono associazioni:

1.      i partiti politici (…)

2.      i gruppi politici del Bundestag e dei parlamenti dei Länder;

3.      (…)».

12      L’art. 3 della suddetta legge disciplina i divieti che possono colpire le associazioni nei termini seguenti:

«1.      Un’associazione può considerarsi vietata (…) solo quando le autorità che hanno facoltà di vietarle hanno stabilito per decreto che i suoi scopi o la sua attività violano le leggi penali o che essa è contraria all’ordinamento costituzionale o al principio della comprensione fra i popoli; il decreto deve ordinare lo scioglimento dell’associazione (…) Il divieto comporta in linea di principio il sequestro e la confisca:

1.      del patrimonio dell’associazione;

2.      di crediti verso terzi (…), e

3.      di effetti di terzi nella misura in cui il titolare ha deliberatamente favorito le mire anticostituzionali dell’associazione rimettendogli gli effetti oppure se tali effetti sono destinati a favorire le stesse mire;

(...) 3. Il divieto si estende, salvo limitazione espressa, a tutte le organizzazioni integrate all’associazione al punto di avere il ruolo di branca di quest’ultima dato l’insieme dei rapporti effettivamente intrattenuti (sotto-organizzazioni). Il divieto si estende alle sotto‑organizzazioni diverse da quelle territoriali aventi una personalità giuridica autonoma solo se esse sono espressamente contemplate nel decreto di divieto.

(…)

5.      Le autorità che hanno facoltà di emettere un divieto possono fondare quest’ultimo anche su atti di membri dell’associazione se:

1.      esiste un nesso con l’attività dell’associazione o col suo oggetto;

2.      gli atti procedono da una decisione concertata, e

3.      le circostanze permettono di considerare che sono tollerati dall’associazione».

13      A norma dell’art. 14 del Vereinsgesetz:

«1.      Le associazioni i cui membri o dirigenti sono per la totalità o la grande maggioranza cittadini stranieri possono essere vietate (…) con riserva del n. 2. Le associazioni i cui membri o i dirigenti sono per la totalità o la grande maggioranza cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea non sono considerate quali associazioni di cittadini stranieri (…)».

14      L’art. 15 del Vereinsgesetz recita come segue:

«1.      L’art. 14 si applica per analogia alle associazioni con sede all’estero la cui organizzazione o attività si estende all’ambito di applicazione territoriale della presente legge. La responsabilità per il divieto spetta al Ministro federale dell’Interno.

(...)».

15      L’art. 18 del Vereinsgesetz così dispone:

«I divieti che colpiscono associazioni aventi sede fuori dall’ambito di applicazione geografico della presente legge ma con sotto‑organizzazioni che vi rientrano si applicano unicamente a queste ultime. Qualora l’associazione non abbia alcuna organizzazione nell’ambito di applicazione geografico di tale legge, il divieto riguarda (…) la sua attività in detto ambito di applicazione».

 Fatti e questioni pregiudiziali

16      La Mesopotamia Broadcast, società holding di diritto danese con sede in Danimarca, è titolare di diverse autorizzazioni danesi di emittenza televisiva. Essa gestisce, fra l’altro, l’emittente televisiva Roj TV, anch’essa una società danese. Quest’ultima diffonde via satellite, essenzialmente, programmi in lingua curda in tutta Europa e nel Medio Oriente, soprattutto in Turchia. La Roj TV fa produrre trasmissioni, tra l’altro, da una società stabilita in Germania.

17      Nel 2006 e nel 2007 autorità facenti capo allo Stato turco hanno adito il comitato radiotelevisivo danese responsabile in tale Stato membro per l’applicazione della normativa nazionale di trasposizione delle disposizioni della direttiva. Le suddette istanze imputano alla Roj TV di promuovere, con le proprie trasmissioni, le finalità del «Partito dei lavoratori del Kurdistan» (in prosieguo: il «PKK»), classificato come organizzazione terroristica dall’Unione europea.

18      Il comitato radiotelevisivo danese ha statuito sui reclami in parola con decisioni del 3 maggio 2007 e del 23 aprile 2008, stabilendo che la Roj TV non aveva violato la normativa danese di trasposizione degli artt. 22 e 22 bis della direttiva. Il suddetto comitato ha rilevato, in particolare, che i programmi della Roj TV non incitavano all’odio per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità. Esso ha considerato che i programmi di tale società si limitavano a trasmettere informazioni ed opinioni e che le immagini violente trasmesse riflettevano la violenza esistente in Turchia e nei territori curdi.

19      Con una decisione del 13 giugno 2008, indirizzata alla Mesopotamia Broadcast e alla Roj TV, il Ministero federale dell’Interno tedesco, ritenendo che la gestione della catena televisiva Roj TV da parte della Mesopotamia Broadcast fosse contraria al «principio della comprensione fra i popoli» ai sensi del Vereinsgesetz, letto in combinato disposto con la Legge fondamentale, ha vietato alla Mesopotamia Broadcast di attendere, tramite la Roj TV, a qualsiasi attività rientrante nell’ambito di applicazione del Vereinsgesetz. Esso ha del pari imposto alla Roj TV un divieto di attività.

20      Il 9 luglio 2008, la Mesopotamia Broadcast e la Roj TV hanno adito entrambe il Bundesverwaltungsgericht al fine di ottenere l’annullamento della suddetta decisione.

21      Dinanzi a tale giudice le ricorrenti hanno sostenuto che le loro attività nel settore della televisione transfrontaliera rientravano nelle disposizioni della direttiva. In applicazione della normativa in parola, soltanto il Regno di Danimarca, quale Stato membro in cui sono stabilite la Mesopotamia Broadcast e la Roj TV, potrebbe esercitare un controllo sulle suddette attività. Qualsiasi altro controllo sarebbe, in linea di principio, vietato. È vero che la direttiva permetterebbe, grazie a misure di deroga, di procedere ad un doppio controllo. Tuttavia, nelle cause principali, non sarebbero riuniti i presupposti per l’applicazione di misure siffatte.

22      Il governo federale tedesco ha fatto valere, dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, che le attività di trasmissione televisiva della Mesopotamia Broadcast e della Roj TV rientravano nell’ambito di applicazione del Vereinsgesetz. Si sarebbe dovuto considerare che tali due società attendevano, grazie alle loro attività, alla promozione del PKK in Germania.

23      Il governo federale tedesco ha del pari sostenuto che il motivo del divieto in parola nella causa principale, fondato sul pregiudizio arrecato al «principio della comprensione fra i popoli», poggiava sul fatto che i programmi della Roj TV inciterebbero a risolvere le divergenze tra i Curdi e i Turchi attraverso la violenza, ivi compreso in Germania, e sosterrebbero gli sforzi del PKK per reclutare giovani Curdi nella guerriglia contro la Repubblica di Turchia.

24      Inoltre il governo federale tedesco ha sottolineato che le disposizioni della direttiva non prendevano in considerazione le regole generali degli Stati membri in materia penale o di polizia né il settore del diritto delle associazioni, anche se tali regole sono idonee a produrre effetti su attività di trasmissione televisiva.

25      Il Bundesverwaltungsgericht, dopo aver deciso di visionare una selezione di sequenze del programma televisivo della Roj TV, ha ritenuto che quest’ultimo rappresenta manifestamente una posizione di partito preso nei confronti del PKK, di cui ripercuote in maniera molto ampia l’approccio militarista e violento, e ciò con l’assenso dei dirigenti della Mesopotamia Broadcast. Tale società farebbe l’apologia, tramite il suo canale Roj TV, della lotta armata condotta dal PKK. Il canale in parola non darebbe conto del conflitto in maniera neutra, ma sosterrebbe il ricorso del PKK ad unità di guerriglia e ad attentati adottando il punto di vista di quest’ultimo e diffondendo un culto di eroi e di martiri nei confronti dei combattenti caduti. La Mesopotamia Broadcast e la Roj TV contribuirebbero in tal modo ad attizzare gli scontri violenti tra le persone di etnia turca e curda in Turchia e ad esacerbare le tensioni tra i Turchi ed i Curdi che vivono in Germania.

26      Il Bundesverwaltungsgericht ha ritenuto che il divieto in parola nella causa principale poteva fondarsi sul motivo attinente al pregiudizio alla comprensione fra i popoli ai sensi dell’art. 3, n. 1, del Vereinsgesetz, letto in combinato disposto con l’art. 9, n. 2, della Legge fondamentale. Questo giudice pone di conseguenza un interrogativo sul punto se e, all’occorrenza, a quali condizioni l’applicazione del motivo stesso rientri nei settori coordinati dalla direttiva.

27      Sulla scorta di tali premesse, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, identica nei procedimenti C‑244/10 e C‑245/10:

«Se – ed eventualmente a quali condizioni – l’applicazione di una norma nazionale relativa ad un divieto di associazione per pregiudizio al principio della comprensione fra i popoli rientri nei settori coordinati dalla direttiva e, pertanto, sia esclusa a norma dell’art. 2 bis della medesima».

 Sulla questione pregiudiziale

28      Con la sua questione, il Bundesverwaltungsgericht chiede, in sostanza, se l’art. 22 bis della direttiva debba interpretarsi nel senso che osta a che uno Stato membro prenda, in applicazione di una normativa generale, quale il Vereinsgesetz in combinato disposto con la Legge fondamentale, misure nei confronti di un’emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro, per il motivo che le attività e gli obiettivi dell’emittente in questione violano il divieto di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli.

 Osservazioni preliminari

29      Risulta dal titolo della direttiva che quest’ultima riguarda il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive ai fini dell’eliminazione degli ostacoli alla libera diffusione all’interno dell’Unione.

30      Secondo il primo ‘considerando’ della direttiva 97/36, la direttiva 89/552 costituisce il contesto giuridico nel quale sono esercitate le attività televisive nel mercato interno, mentre il suddetto contesto, conformemente al quarto ‘considerando’ della prima direttiva, deve assicurare la libera circolazione di tali servizi all’interno dell’Unione.

31      Emerge peraltro dall’ottavo, dal nono e dal decimo ‘considerando’ della direttiva che gli ostacoli che il legislatore comunitario ha inteso abolire sono quelli che risultano dalle disparità esistenti tra le disposizioni degli Stati membri per quanto riguarda l’esercizio dell’attività di diffusione e di distribuzione dei programmi televisivi.

32      Ne consegue che i settori coordinati dalla direttiva lo sono solo per quanto riguarda la trasmissione televisiva vera e propria, come definita nell’art. 1, lett. a) (v. sentenza 9 luglio 1997, cause riunite C‑34/95, C‑35/95 e C‑36/95, De Agostini e TV-Shop, Racc. pag. I‑3843, punto 26).

33      Risulta infine dall’ottavo ‘considerando’ della direttiva 89/552 che il diritto riconosciuto alla diffusione e alla distribuzione di servizi di televisione rappresenta anche una specifica manifestazione, nel diritto comunitario, del principio più generale della libertà di espressione qual è sancito dall’art. 10, n. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Risulta peraltro dal tenore del quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 che l’art. F, n. 2, del Trattato UE (divenuto art. 6, n. 2, UE) dispone che l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea cosicché qualsiasi provvedimento volto a limitare la ricezione e/o a sospendere la ritrasmissione di emittenti televisive deve essere compatibile con tali principi.

34      Si deve anche ricordare che la direttiva non ha come obiettivo un’armonizzazione completa delle norme relative ai settori da essa coperti, ma stabilisce prescrizioni minime per le trasmissioni che sono trasmesse dalla Comunità europea e che devono essere captate nella medesima (v. sentenza 5 marzo 2009, causa C‑222/07, UTECA, Racc. pag. I‑1407, punto 19 e giurisprudenza citata).

35      La direttiva stabilisce quindi il principio del riconoscimento, da parte dello Stato membro di ricezione, della funzione di controllo dello Stato membro di origine rispetto alle trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla sua giurisdizione. L’art. 2 bis, n. 1, della direttiva dispone infatti che gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima.

36      La Corte ha sottolineato in proposito che il controllo sull’applicazione del diritto dello Stato membro di origine che si applica alle trasmissioni televisive e sull’osservanza delle disposizioni della direttiva compete solo allo Stato membro dal quale partono le trasmissioni e che lo Stato membro di ricezione non è autorizzato ad esercitare un proprio controllo per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva (v., in tal senso, sentenze 10 settembre 1996, causa C‑11/95, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑4115, punti 34 e 86, nonché De Agostini e TV-Shop, cit., punto 27).

37      Tuttavia, deriva dal carattere non esaustivo della direttiva rispetto a settori rientranti nell’ordine pubblico, nei buoni costumi o nella pubblica sicurezza che uno Stato membro conserva la facoltà di applicare alle attività intraprese sul suo territorio da organismi di trasmissione televisiva regole generalmente applicabili ai settori in parola, nei limiti in cui le stesse non ostacolino la ritrasmissione propriamente detta, sul suo territorio, delle trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro e non istituiscano un controllo previo di queste ultime.

 Sull’interpretazione dell’art. 22 bis della direttiva

38      Data la questione sottoposta alla Corte, all’occorrenza il punto se il motivo di divieto, desunto dal pregiudizio alla comprensione fra i popoli, debba considerarsi incluso nella nozione di «incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità» ai sensi della direttiva e, conseguentemente, rientri nei settori coordinati da quest’ultima, è opportuno osservare anzitutto che la direttiva non contiene alcuna definizione dei termini di cui all’art. 22 bis della stessa.

39      Inoltre e come rilevato al punto 63 delle conclusioni dell’avvocato generale, i lavori preparatori delle direttive 89/552 e 97/36 non contengono indicazioni pertinenti circa il senso e la portata della nozione di «incitamento all’odio» e confermano che all’art. 22 bis della direttiva il legislatore dell’Unione ha voluto prevedere un motivo di divieto basato sull’ordine pubblico diverso da quelli intesi, in particolar modo, alla tutela dei minori.

40      Ne consegue che la portata dell’art. 22 bis della direttiva deve essere determinata conformemente al senso abituale nel linguaggio corrente dei termini impiegati in tale articolo, tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla direttiva (v. sentenza 10 marzo 2005, causa C‑336/03, easyCar, Racc. pag. I‑1947, punto 21 e giurisprudenza citata).

41      Per quanto concerne le parole «incitamento» e «odio», occorre rilevare che esse prendono in considerazione, da una parte, un’azione destinata ad orientare un determinato comportamento e, dall’altra, un sentimento di animosità o di ripulsa contro un insieme di persone.

42      Così la direttiva, attraverso l’impiego della nozione di «incitamento all’odio», ha per scopo di prevenire qualsiasi ideologia irrispettosa dei valori umani, segnatamente iniziative che praticano l’apologia della violenza con atti terroristici contro una comunità determinata di persone.

43      Circa la nozione di pregiudizio alla «comprensione fra i popoli», come rilevato al punto 25 della presente sentenza, la Mesopotamia Broadcast e la Roj TV contribuiscono, secondo il giudice del rinvio, ad attizzare gli scontri violenti tra le persone di etnia turca e curda in Turchia e ad esacerbare le tensioni tra i Turchi e i Curdi che vivono in Germania ed arrecano quindi pregiudizio alla comprensione fra i popoli.

44      Di conseguenza si deve constatare che un comportamento siffatto è riconducibile alla nozione di «incitamento all’odio».

45      Pertanto, come ha sottolineato l’avvocato generale ai punti 88 e 89 delle sue conclusioni, il rispetto della regola di ordine pubblico enunciata all’art. 22 bis della direttiva dovrà essere verificato dalle autorità competenti dello Stato membro nella cui competenza rientra l’emittente in parola, a prescindere dalla presenza sul territorio di tale Stato membro delle comunità etniche o culturali interessate. Invero, l’applicazione del divieto di cui al suddetto articolo dipende non dai potenziali effetti della trasmissione di cui trattasi nello Stato membro di origine o in uno Stato membro in particolare, ma soltanto dal ricorrere delle due condizioni previste da tale disposizione, ossia l’incitamento all’odio e motivi di razza, sesso, religione o nazionalità.

46      Risulta quindi da quanto precede che l’art. 22 bis della direttiva deve essere interpretato nel senso che fatti come quelli di cui trattasi nelle cause principali, rientranti in una regola di diritto nazionale che vieta di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, devono considerarsi coperti dalla nozione di «incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità» sancita da tale articolo.

 Sulla decisione di cui trattasi nella causa principale in rapporto alla sentenza De Agostini e TV-Shop

47      Al fine di porre il giudice del rinvio in grado di risolvere la controversia deferita dinanzi ad esso alla luce dell’interpretazione dell’art. 22 bis desunta supra, occorre riferirsi alla citata sentenza De Agostini e TV‑Shop, tenendo conto del rapporto tra le disposizioni della direttiva stessa in materia di pubblicità televisiva e sponsorizzazione e le regole nazionali diverse da quelle che contemplano specificamente la diffusione e la distribuzione dei programmi.

48      Invero, secondo quanto sottolineato dalla Corte ai punti 33 e 34 della suddetta sentenza, la direttiva, anche se prevede che gli Stati membri garantiscano la libertà di ricezione e non ostacolino la ritrasmissione sul loro territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni relative alla pubblicità televisiva e alla sponsorizzazione, non ha tuttavia l’effetto di escludere completamente ed automaticamente l’applicazione delle regole in parola. Così, la direttiva non osta in linea di principio all’applicazione di una normativa nazionale che persegua in generale un obiettivo di tutela dei consumatori, senza tuttavia istituire un secondo controllo delle trasmissioni televisive oltre a quello che lo Stato membro da cui proviene la trasmissione è tenuto ad effettuare.

49      La Corte ha del pari precisato, al punto 38 della medesima sentenza, che la direttiva non osta a che uno Stato membro, applicando una normativa generale relativa alla tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole, adotti provvedimenti nei confronti di un inserzionista a motivo di una pubblicità televisiva trasmessa da un altro Stato membro, purché tali provvedimenti non impediscano la ritrasmissione in sé e per sé sul suo territorio delle trasmissioni televisive provenienti dall’altro Stato membro suddetto.

50      Tale ragionamento è ugualmente applicabile a normative di uno Stato membro che non vertono specificamente sulla diffusione e sulla distribuzione dei programmi e che, in maniera generale, perseguono un obiettivo di ordine pubblico, senza tuttavia impedire la ritrasmissione propriamente detta sul suo territorio delle trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro.

51      Emerge in proposito dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio e dalle spiegazioni fornite dal governo tedesco nel dibattimento orale dinanzi alla Corte che il Vereinsgesetz non riguarda in modo speciale gli enti di radiodiffusione televisiva, né la diffusione o la distribuzione di programmi televisivi in quanto tali, ma concerne in maniera generale le attività delle associazioni. Inoltre il dispositivo della decisione del Ministero federale dell’Interno del 13 giugno 2008, fondata sulla legge in parola letta in combinato disposto con la Legge fondamentale, comporta undici elementi. In particolare, risulta da tale decisione che l’utilizzo dell’antenna televisiva Roj TV da parte della Mesopotamia Broadcast poneva in non cale il principio della comprensione tra i popoli, che la Mesopotamia Broadcast non poteva più agire nell’ambito di applicazione territoriale del Vereinsgesetz tramite l’antenna della Roj TV, che l’attività di quest’ultima disconosceva il principio della comprensione fra i popoli, che l’emittente televisiva Roj TV non poteva più agire nell’ambito di applicazione territoriale del Vereinsgesetz e che la suddetta emittente era vietata nell’ambito di applicazione territoriale della medesima legge.

52      Il governo tedesco ha segnatamente precisato, nelle sue osservazioni scritte nonché nella sua difesa orale dinanzi alla Corte, che, se è vero che tutte le attività dell’ente di radiodiffusione di cui trattasi nella causa principale erano vietate in Germania, tuttavia tale Stato membro non sarebbe in grado di prevenire le eventuali ripercussioni in Germania delle trasmissioni televisive realizzate all’estero. Così, la ricezione e l’uso privato del programma della Roj TV non sarebbero vietati e rimarrebbero in pratica effettivamente possibili. In particolare, il suddetto Stato membro ha indicato che, se è vero che esso non impedisce le ritrasmissioni sul suo territorio in provenienza dalla Danimarca delle trasmissioni televisive realizzate dall’ente di cui trattasi, è però illegittima qualsiasi attività organizzata dalla Roj TV o a suo vantaggio esercitata sul territorio della Repubblica federale di Germania per effetto del divieto di attività emesso con la decisione del Ministero federale dell’Interno del 13 giugno 2008. Sarebbero pertanto vietate, in Germania, la produzione di trasmissioni nonché l’organizzazione di manifestazioni consistenti in proiezioni di trasmissioni della Roj TV in uno spazio pubblico, segnatamente in uno stadio, al pari delle attività di sostegno che si svolgessero nel territorio tedesco.

53      Misure del tipo di quelle menzionate al punto precedente non costituiscono un ostacolo alla ritrasmissione propriamente detta, ma spetta al giudice del rinvio determinare gli effetti concreti derivanti dalla decisione di divieto di cui trattasi nella causa principale quanto alle trasmissioni televisive realizzate dalle ricorrenti nella causa principale a partire da un altro Stato membro, verificando se la suddetta decisione non impedisca la ritrasmissione propriamente detta sul territorio dello Stato membro di ricezione delle trasmissioni suddette.

54      Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 22 bis della direttiva deve essere interpretato nel senso che fatti come quelli di cui trattasi nelle cause principali, rientranti in una regola di diritto nazionale che vieta di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, devono considerarsi riconducibili alla nozione di «incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità». Tale articolo non osta a che uno Stato membro prenda, in applicazione di una normativa generale quale il Vereinsgesetz, misure nei confronti di un ente di radiodiffusione televisiva stabilito in un altro Stato membro, per il motivo che le attività e gli obiettivi del medesimo ente violano il divieto di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, purché le suddette misure non impediscano, il che deve essere verificato dal giudice nazionale, la ritrasmissione propriamente detta sul territorio dello Stato membro di ricezione delle trasmissioni televisive realizzate dal suddetto ente a partire dall’altro Stato membro.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 22 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, deve essere interpretato nel senso che fatti come quelli di cui trattasi nelle cause principali, rientranti in una regola di diritto nazionale che vieta di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, devono considerarsi riconducibili alla nozione di «incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità». Tale articolo non osta a che uno Stato membro prenda, in applicazione di una normativa generale quale la legge sulle associazioni (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts) 5 agosto 1964, come modificata dall’art. 6 della legge 21 dicembre 2007, misure nei confronti di un ente di radiodiffusione televisiva stabilito in un altro Stato membro, per il motivo che le attività e gli obiettivi del medesimo ente violano il divieto di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli, purché le suddette misure non impediscano, il che deve essere verificato dal giudice nazionale, la ritrasmissione propriamente detta sul territorio dello Stato membro di ricezione delle trasmissioni televisive realizzate dal suddetto ente a partire dall’altro Stato membro.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.