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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 27 gennaio 2017 – The Scotch Whisky Association, The Registered Office / Michael Klotz

(Causa C-44/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: The Scotch Whisky Association, The Registered Office

Resistente: Michael Klotz

Questioni pregiudiziali

Se un «impiego commerciale (…) indiretto [di un’indicazione geografica registrata per bevande spiritose]» ai sensi dell’articolo 16, lettera a), del regolamento (CE) n. 110/20081 postuli che l’indicazione geografica registrata sia usata in forma identica o simile sul piano fonetico e/o visivo ovvero se sia sufficiente che l’elemento controverso del segno susciti nel pubblico di riferimento un’associazione di idee di qualsiasi tipo con l’indicazione geografica registrata ovvero con la zona geografica.

In tale ultimo caso: se ai fini dell’accertamento dell’eventuale esistenza di un «impiego commerciale indiretto» rilevi altresì il contesto in cui sia inserito l’elemento controverso del segno, oppure se detto contesto non possa escludere un impiego commerciale indiretto dell’indicazione geografica registrata neanche qualora all’elemento controverso del segno si aggiunga un’indicazione della provenienza reale del prodotto stesso.

Se un’«evocazione» dell’indicazione geografica registrata di cui all’articolo 16, lettera b) del regolamento (CE) n. 110/2008 postuli la sussistenza di una somiglianza fonetica e/o visiva tra l’indicazione geografica registrata e l’elemento controverso del segno ovvero se sia sufficiente che tale elemento susciti nel pubblico di riferimento un’associazione di idee di qualsiasi tipo con l’indicazione geografica registrata oppure con la zona geografica.

In tale ultimo caso: se ai fini dell’accertamento dell’eventuale esistenza di un’«evocazione» rilevi altresì il contesto in cui sia inserito l’elemento controverso del segno oppure se detto contesto non possa escludere un’evocazione illegittima dell’indicazione geografica registrata neanche qualora all’elemento controverso del segno si aggiunga un’indicazione della provenienza reale del prodotto stesso.

Se, ai fini dell’accertamento dell’eventuale esistenza di un’«altra indicazione falsa o ingannevole» di cui all’articolo 16, lettera c), del regolamento (CE) n. 110/2008, rilevi altresì il contesto in cui sia inserito l’elemento controverso del segno oppure se detto contesto non possa escludere un’indicazione ingannevole neanche qualora all’elemento controverso del segno si aggiunga un’indicazione della provenienza reale del prodotto stesso.

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1     Regolamento (CE) n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; GU L 39, pag. 16.