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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 6 febbraio 2017 – Ángel Somoza Hermo e Ilunión Seguridad S.A. / Esabe Vigilancia S.A. e Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

(Causa C-60/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrenti: Ángel Somoza Hermo e Ilunión Seguridad S.A.

Resistenti: Esabe Vigilancia S.A. e Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti1 , sia applicabile nell’ipotesi in cui un’impresa cessi la prestazione dei servizi appaltati da un committente a seguito della risoluzione del contratto di prestazione d’opera la cui esecuzione è fondata prevalentemente sulla manodopera (vigilanza delle installazioni), e la nuova aggiudicataria dell’appalto riassuma una parte essenziale dei lavoratori destinati alla sua esecuzione, qualora tale subentro nei contratti di lavoro sia imposto dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il settore della vigilanza privata.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, atteso che la legislazione dello Stato membro adottata al fine di trasporre la direttiva 2001/23/CE prevede, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, che, in seguito al trasferimento, il cedente e il cessionario rispondono in solido degli obblighi, compresi quelli retributivi, sorti prima della data di tale trasferimento dai contratti di lavoro esistenti alla medesima data, se sia conforme al citato articolo 3, paragrafo 1, della menzionata direttiva un’interpretazione secondo cui la regola della responsabilità in solido per gli obblighi pregressi non si applica quando l’assunzione della parte essenziale della manodopera sia stata imposta al nuovo appaltatore dalle disposizioni del contratto collettivo di settore e tale contratto escluda siffatta responsabilità in solido per gli obblighi sorti prima del trasferimento.

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1 GU 2001, L 82, pag. 16.