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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 14 luglio 2014 – R.L. Trijber, imprenditore con denominazione sociale Amstelboats, altra parte: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

(Causa C-340/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: R.L. Trijber, imprenditore con denominazione sociale Amstelboats

Altra parte nel procedimento: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Questioni pregiudiziali

1)    Se il trasporto di passeggeri con un’imbarcazione a motore senza cabina (open sloep) per le vie navigabili di Amsterdam, con l’obiettivo principale di offrire dietro pagamento escursioni in barca e la locazione della stessa per feste, come avviene nella fattispecie, configuri un servizio al quale si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), in considerazione della deroga prevista all’articolo 2, paragrafo 2, parte iniziale e lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), con riferimento ai servizi nel settore dei trasporti.

2)    In caso di soluzione affermativa della questione 1):

Se il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), sia applicabile a situazioni puramente interne o se, al fine di rispondere alla questione se detto capo sia applicabile, sia rilevante la giurisprudenza della Corte di giustizia vertente sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi in situazioni puramente interne.

3)    Qualora la seconda questione sia risolta nel senso che la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle disposizioni del trattato sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi risulta applicabile in una situazione puramente interna al fine di valutare se trovi applicazione il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36):

a)    Se il giudice nazionale debba applicare le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), in una situazione come quella in esame, in cui il prestatore non si è stabilito in un altro Stato membro, né offre servizi transfrontalieri, e ciononostante invoca dette disposizioni.

b)    Se ai fini della risposta a detta questione sia rilevante il fatto che i servizi saranno presumibilmente prestati principalmente a residenti nei Paesi Bassi.

c)    Se ai fini della risposta a detta domanda occorra accertare se imprese stabilite in altri Stati membri abbiano effettivamente mostrato o mostreranno interesse a prestare i medesimi servizi o servizi analoghi.

4)    Se dall’articolo 11, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), discenda che, se il numero delle autorizzazioni è limitato per motivi imperativi di interesse generale, debba essere parimenti limitata la durata delle autorizzazioni, anche in considerazione della finalità della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), di realizzare il libero accesso al mercato, oppure se detta valutazione spetti all’autorità competente dello Stato membro.