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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof - Austria) - Compass-Datenbank GmbH / Republik Österreich

(Causa C-138/11)

(Concorrenza - Articolo 102 TFUE - Nozione di 'impresa' - Dati del registro delle imprese memorizzati in una banca dati - Attività di raccolta e di messa a disposizione di tali dati dietro corrispettivo - Incidenza del rifiuto, da parte delle pubbliche autorità, di autorizzare il riutilizzo di tali detti - Diritto 'sui generis' previsto dall'articolo 7 della direttiva 96/9/CE)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Compass-Datenbank GmbH

Convenuta: Republik Österreich

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Oberster Gerichtshof - Interpretazione dell'articolo 102 TFUE - Normativa nazionale che prevede un corrispettivo per la consultazione del registro pubblico delle imprese (Firmenbuch) e che vieta qualsiasi altro impiego commerciale di detto registro - Nozione di attività economica - Abuso di posizione dominante - Portata della dottrina delle infrastrutture essenziali (essential facilities doctrine)

Dispositivo

L'attività di una pubblica autorità consistente nel memorizzare, in una banca dati, dati che le imprese sono tenute a comunicare in forza di obblighi legali, nel consentire agli interessati di consultare tali dati e/o nel fornire loro copie degli stessi su supporto cartaceo non costituisce un'attività economica e, di conseguenza, nell'ambito di una siffatta attività, tale pubblica autorità non deve essere considerata un'impresa ai sensi dell'articolo 102 TFUE. La circostanza che tale consultazione e/o tale fornitura di copie vengano effettuate dietro pagamento di un corrispettivo previsto dalla legge e non determinato, direttamente o indirettamente, dall'ente di cui trattasi non è atta a modificare la qualificazione giuridica di tale attività. Inoltre, nei limiti in cui tale pubblica autorità vieta qualsiasi impiego ulteriore dei dati in tal modo raccolti e messi a disposizione del pubblico, avvalendosi della tutela sui generis concessale in quanto costitutore della banca dati in questione, a norma dell'articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, essa non svolge neppure sotto questo profilo un'attività economica e non deve dunque essere considerata, nell'ambito di tale attività, un'impresa ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

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1 - GU C 186 del 25.6.2011.