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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso presentato il 25 agosto 2005 - AstraZeneca AB e AstraZeneca plc / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-321/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: AstraZeneca AB (Sodertalje, Svezia) e AstraZeneca plc (Londra, Regno Unito) [Rappresentanti: sigg. M. Brealey, QC, M. Hoskins, barrister, F. Murphy, solicitor ]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 15 luglio 2005 relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 82 CE e dell'art. 54 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (procedimento COMP/A. 37.507/F3 - AstraZeneca);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha inflitto ad entrambe le ricorrenti una sanzione di EUR 46 000 000 ed un'ulteriore sanzione di EUR 14 000 000 alla prima di esse per alcune infrazioni a titolo dell'art. 82 CE e dell'art. 54 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. La Commissione ha dichiarato che, a partire dal 1993, le ricorrenti hanno sistematicamente reso dichiarazioni scientemente false a consulenti in proprietà industriale, giudici nazionali e uffici brevetti al fine di ottenere certificati di protezione complementare, cui esse sapevano di non avere diritto, per il loro prodotto brevettato "omeprazole", principio attivo del farmaco delle ricorrenti "Losec". Essa ha dichiarato inoltre che negli anni 1998/1999 le ricorrenti avevano messo in atto una strategia di ritiro selettivo delle loro capsule "Losec", sostituendole con compresse "Losec, e chiedendo il ritiro delle autorizzazioni di immissione sul mercato per le capsule in Danimarca, Norvegia e Svezia. La decisione considera che entrambe le violazioni sono state commesse con l'intento di restringere abusivamente la concorrenza derivante da farmaci generici e importazioni parallele.

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione su più livelli. Esse sostengono anzitutto che la Commissione ha erroneamente definito il mercato rilevante come limitato a quello degli inibitori della pompa protonica, utilizzati per il trattamento di disturbi dovuti a iperacidità gastrica, ed escluso dal mercato rilevante gli antistaminici. Tale conclusione influenza altresì la valutazione della Commissione della posizione dominante, poiché, secondo le ricorrenti, la decisione impugnata non considera se le ricorrenti si sarebbero trovate in una posizione dominante qualora gli antistaminici fossero stati inclusi nel mercato rilevante.

Le ricorrenti inoltre contestano la constatazione di infrazioni della Commissione per motivi di fatto e di diritto. Con riferimento alle presunte false dichiarazioni relative ai brevetti, le ricorrenti sostengono che siffatte dichiarazioni fuorvianti rese nell'ambito di domande di diritti di proprietà intellettuale non possono giuridicamente costituire un abuso senza che o fin quando ai diritti fraudolentemente ottenuti non venga data esecuzione o non sia possibile dare esecuzione. Esse ritengono inoltre che l'art. 82 CE, correttamente interpretato, non imponeva loro l'obbligo di mantenere un'autorizzazione di mercato per un prodotto che le stesse non commercializzavano più, soltanto perché ciò avrebbe reso più facile la concorrenza dei farmaci generici e degli importatori paralleli.

Le ricorrenti contestano altresì le constatazioni di fatto della Commissione relative ad entrambe le infrazioni. Esse sostengono che la Commissione ha omesso di produrre prove che dimostrino, in modo giuridicamente soddisfacente, il presunto abuso di diritti di proprietà intellettuale e che, inoltre, non vi era nessuna strategia alla base della sostituzione selettiva di capsule "Losec" con compresse o del ritiro selettivo di autorizzazioni di immissione sul mercato per le capsule.

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