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Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 da Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma LLC, già Zoetis Products LLC, avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016, causa T-471/13, Xellia Pahamaceuticals ApS, Alpharma / Commissione europea

(Causa C-611/16 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma LLC, già Zoetis Products LLC (rappresentante: D. W. Hull, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata;

annullare, in tutto o in parte, la decisione;

annullare oppure ridurre in modo sostanziale l’ammenda;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché questo statuisca conformemente alla sentenza della Corte di giustizia;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce a sostegno della sua impugnazione nove motivi fondati su errori di diritto commessi dal Tribunale.

Il Tribunale ha applicato un criterio giuridico erroneo nel valutare se la Alpharma fosse un concorrente potenziale in un contesto in cui i suoi prodotti violavano i brevetti della Lundbeck. In mancanza di elementi probanti che i brevetti della Lundbeck sono deboli, si deve presumere che i brevetti siano validi e che un ingresso nel mercato con un prodotto che viola il brevetto sia illegale.

Pur riconoscendo che la Alpharma aveva scoperto soltanto poco tempo prima della transazione che il brevetto della Lundbeck sarebbe stato rilasciato e che i suoi prodotti violavano i brevetti della Lundbeck, il Tribunale non ha valutato se la Commissione avesse fornito la prova che l’ingresso nel mercato della Alpharma restava una strategia economicamente realizzabile alla luce di tali ostacoli all’ingresso nel mercato. Il Tribunale invece si è basato su elementi di prova non citati nella decisione e ha erroneamente spostato a carico delle ricorrenti l’onere della prova al fine di confutare l’affermazione della Commissione secondo la quale la Alpharma era un potenziale concorrente.

Il Tribunale ha applicato un criterio giuridico erroneo per valutare se l’Accordo di transazione configurasse una restrizione della concorrenza “per oggetto”, non avendo valutato se la Commissione avesse dimostrato che l’Accordo di transazione, con sufficiente probabilità, poteva avere effetti negativi e non avendo tenuto conto del fatto che la Commissione non aveva alcuna esperienza precedente con tale genere di accordi di transazione in materia di brevetti.

Il Tribunale non ha esaminato se la Commissione avesse comprovato la sua affermazione secondo la quale la restrizione nell’Accordo di transazione andava oltre l’ambito dei brevetti della Lundbeck.

Il Tribunale ha applicato un criterio giuridico erroneo per esaminare se la durata dell’indagine della Commissione fosse eccessiva e violasse i diritti della difesa delle ricorrenti.

Il Tribunale è incorso in errore nel confermare la decisione della Commissione di rendere la Zoetis (divenuta Alpharma LLC), ma non anche la Merck Generics Holding GmbH, destinataria della decisione, nonostante la Commissione nella decisione non avesse fornito alcun elemento per distinguere le situazioni di tali due società.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il contesto normativo fosse sufficientemente chiaro alla data dell’Accordo di transazione perché le ricorrenti potessero conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza.

Il Tribunale è incorso in errore nel confermare la decisione nonostante la chiara incapacità della Commissione di tener conto della gravità della presunta infrazione per fissare l’importo dell’ammenda conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 1 .

Il Tribunale ha applicato un criterio giuridico erroneo per determinare l’anno di riferimento per il calcolo del limite del 10% all’importo dell’ammenda inflitta alla A.L. Industrier.

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1 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1)