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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 23 settembre 2016 – Deister Holding, quale successore a titolo universale della ditta Traxx Investments N.V. / Bundeszentralamt für Steuern

(Causa C-504/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Deister Holding AG, quale successore a titolo universale della ditta Traxx Investments N.V.

Resistente: Bundeszentralamt für Steuern

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 48 del Trattato CE (divenuto l’articolo 49 in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE), osti a una disposizione tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista risieda sul territorio nazionale, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale rispetto alle distribuzioni di utili,

qualora sia riconducibile a persone cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbero se avessero maturato i redditi direttamente e

(1)    l’intervento della società madre non residente non risulti giustificato da motivi economici o da altri motivi rilevanti, oppure

(2)    nell’esercizio di riferimento, la società madre non residente non consegua più del 10% dei propri ricavi lordi complessivi dalla propria attività commerciale (condizione questa non ricorrente, in particolare, quando la società non residente tragga i propri ricavi lordi dall’amministrazione di beni economici), oppure

(3)    la società madre non residente non partecipi all’attività economica generale attraverso un’impresa strutturata in maniera adeguata al proprio oggetto sociale,

laddove detti presupposti non rilevano ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale alle società madri residenti.

2.    Se l’articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE 1 , osti a una disposizione tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista risieda sul territorio nazionale, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili

qualora sia riconducibile a persone cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbero se avessero maturato i redditi direttamente e

(1)    l’intervento della società madre non residente non risulti giustificato da motivi economici o da altri motivi rilevanti, oppure

(2)    nell’esercizio di riferimento, la società madre non residente non consegua più del 10% dei propri ricavi lordi complessivi dalla propria attività commerciale (condizione questa non ricorrente, in particolare, laddove la società non residente tragga i propri ricavi lordi dall’amministrazione di beni economici), oppure

(3)    la società madre non residente non partecipi all’attività economica generale attraverso un’impresa strutturata in maniera adeguata al proprio oggetto sociale,

laddove detti presupposti non rilevano ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale alle società madri residenti.

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1 Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).