Language of document : ECLI:EU:C:2003:175

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

F.G. JACOBS

presentate il 20 marzo 2003 (1)

Causa C-361/01 P

Eredi di Christina Kik (deceduta)

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI)

1.
    La presente impugnazione riguarda la sentenza con cui il Tribunale di primo grado (2) ha respinto il ricorso proposto da Christina Kik contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo l'«Ufficio»), volto sostanzialmente a mettere in discussione le regole che disciplinano l'uso delle lingue dinanzi all'Ufficio.

Normativa pertinente

2.
    L'art. 290 CE (ex art. 217 del Trattato CE), così dispone:

«Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità» (3).

3.
    Il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (4) ha come fondamento giuridico quello che è divenuto l'art. 290 CE. Nel preambolo del detto regolamento si legge:

«[V]isto l'art. 217 del Trattato, ai termini del quale il regime linguistico delle Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel Regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio che delibera all'unanimità».

4.
    La versione vigente dell'art. 1 del regolamento n. 1 prevede quanto segue:

«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca».

5.
    A tenore dell'art. 2 del regolamento n. 1:

«I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua».

6.
    L'art. 5 prevede che la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (attualmente, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) venga pubblicata nelle undici lingue ufficiali.

7.
    L'Ufficio è stato istituito con regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (5) (in prosieguo: il «regolamento» o il «regolamento n. 40/94»).

8.
    L'undicesimo ‘considerando’ del regolamento recita come segue:

«(...) il diritto dei marchi creato dal presente regolamento richiede, per ogni marchio, misure amministrative di esecuzione a livello della Comunità; (...) è pertanto indispensabile, pur conservando l'attuale struttura istituzionale della Comunità e l'equilibrio dei poteri, istituire un Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) indipendente sul piano tecnico e dotato di sufficiente autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; (...) a questo scopo è necessario e opportuno conferire a tale Ufficio la forma di un organismo della Comunità che abbia personalità giuridica ed eserciti i poteri esecutivi che gli vengono attribuiti dal presente regolamento, nel quadro del diritto comunitario e senza pregiudicare le competenze esercitate dalle istituzioni della Comunità».

9.
    L'uso delle lingue per quanto riguarda i procedimenti dinanzi all'Ufficio è disciplinato dall'art. 115 del regolamento, che dispone come segue:

«1. Le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

2. Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco.

3. Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.

Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all'art. 26, paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente.

4. Laddove il richiedente di un marchio comunitario sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.

5. L'opposizione e la domanda di decadenza o di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.

6. Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di marchio comunitario o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua.

Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio, né la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del marchio comunitario deve presentare a sue spese una traduzione della sua istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché questa sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione viene presentata entro il periodo previsto nel regolamento di esecuzione. La lingua in cui è stata eseguita la traduzione diviene quindi la lingua procedurale.

7. Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale della Comunità europea sia la lingua procedurale».

10.
    L'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j) del Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (6) ripete il requisito di cui all'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 prescrivendo che la domanda di registrazione debba indicare una «seconda lingua».

Fatti

11.
    Il 15 maggio 1996 la ricorrente, avvocato ed agente per i marchi nei Paesi Bassi operante in seno ad un'impresa specializzata in materia di proprietà industriale, ha presentato all'Ufficio una domanda di marchio comunitario a norma del regolamento. Il marchio del quale veniva chiesta la registrazione è il vocabolo KIK. Nella sua domanda, redatta in lingua olandese, la ricorrente ha indicato l'olandese come «seconda lingua».

12.
    Con decisione 20 marzo 1998 l'Ufficio ha respinto la domanda con il motivo che non era stato soddisfatto un requisito formale, ossia il requisito in base al quale il richiedente deve indicare il francese, il tedesco, l'inglese, l'italiano o lo spagnolo come «seconda lingua». La ricorrente ha presentato un ricorso contro la detta decisione, eccependo, tra l'altro, l'illegittimità di tale atto, in quanto basato su una normativa illegittima. Il ricorso è stato respinto dalla commissione di ricorso dell'Ufficio con decisione 19 marzo 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con il motivo che, avendo la ricorrente indicato come «seconda lingua» la stessa lingua utilizzata per il deposito della domanda di registrazione, la domanda era viziata da un'irregolarità formale, distinta dall'altra irregolarità, che la ricorrente aveva commesso quando non aveva indicato come «seconda lingua» una delle cinque lingue dell'Ufficio. Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso faceva inoltre presente che l'Ufficio, ivi comprese le commissioni di ricorso, può solo applicare il regolamento n. 40/94, anche nel caso in cui possa essere dell'opinione che il regolamento non sia compatibile con il diritto comunitario primario.

13.
    La ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado con il quale ha chiesto l'annullamento o la riforma della decisione impugnata, sostenendo che l'Ufficio aveva violato il principio di non discriminazione sancito dall'art. 12 CE, in particolare, poiché non aveva disapplicato l'art. 115 del regolamento e l'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95 - in quanto discriminatori e perciò contrari all'art. 12 CE nonché all'art. 1 del regolamento n. 1 -, e, in subordine, poiché la decisione impugnata poneva l'obbligo di indicare come seconda lingua una delle lingue dell'Ufficio. A sostegno della ricorrente è intervenuta la Grecia; a sostegno dell'Ufficio sono intervenuti il Consiglio e la Spagna.

La sentenza del Tribunale di primo grado

14.
    In primo luogo, il Tribunale di primo grado ha esaminato l'eccezione sollevata dall'Ufficio in ordine alla ricevibilità del motivo relativo all'asserita illegittimità dell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, sul quale si fondava la decisione impugnata. L'Ufficio ha fatto valere che, anche se il Tribunale avesse accertato l'illegittimità della limitazione della scelta linguistica contenuta nell'art. 115, ciò non avrebbe potuto comportare l'annullamento della decisione impugnata, in quanto l'Ufficio aveva respinto la domanda di registrazione della ricorrente, non già per il fatto che non vi era indicata una delle lingue dell'Ufficio come «seconda lingua», ma poiché la ricorrente non aveva affatto scelto una «seconda lingua». L'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente doveva pertanto essere considerata irricevibile, poiché mancava un nesso giuridico tra la decisione impugnata e la disposizione contro la quale veniva sollevata l'eccezione.

15.
    Il Tribunale di primo grado ha respinto tale argomento, sostenendo che era appunto la norma contenuta nell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 - secondo la quale il richiedente deve accettare di non avere automaticamente il diritto di partecipare a tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio nella lingua di deposito - che stava direttamente a fondamento della decisione della commissione di ricorso nei confronti della quale era stata sollevata l'eccezione di illegittimità da parte della ricorrente. A conclusione del giudizio sulla ricevibilità del ricorso, il Tribunale ha affermato quanto segue:

«32 Risulta da tutto quanto precede che l'eccezione di illegittimità, sollevata dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso per l'annullamento o la riforma della decisione impugnata, in quanto riguarda l'obbligo imposto dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 e dall'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, è ricevibile. Entro tali limiti, l'oggetto dell'eccezione di illegittimità si estende all'obbligo espresso dalle dette disposizioni, quale chiarito, per quanto riguarda la sua portata ed i suoi effetti giuridici, da taluni degli altri paragrafi dell'art. 115 del regolamento n. 40/94.

    33 Invece, in quanto l'eccezione d'illegittimità sollevata dalla ricorrente riguarda il resto dell'art. 115 del regolamento n. 40/94, essa è irricevibile. Infatti, le disposizioni contenute nel resto dell'art. 115 non sono affatto state a fondamento della decisione impugnata, dato che quest'ultima riguardava solo una domanda di registrazione e l'obbligo per il richiedente di indicare una seconda lingua che esso accetta quale lingua procedurale alternativa per i procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità che potranno essere proposti contro di lui».

16.
    Nel merito, il Tribunale ha considerato che il ricorso fosse fondato su un unico motivo, ossia la violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 12 CE.

17.
    In primo luogo, il Tribunale ha affermato che, contrariamente a quanto sosteneva la ricorrente, l'esaminatore e la commissione di ricorso non erano competenti a decidere di disapplicare le disposizioni previste dall'art. 115, n. 3 del regolamento e dall'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95.

18.
    Riguardo all'asserito conflitto tra l'art. 115 del regolamento n. 40/94, da un lato, e il combinato disposto dell'art. 12 CE e dell'art. 1 del regolamento n. 1, dall'altro, il Tribunale ha così statuito:

«(...) il regolamento n. 1 è solo un atto di diritto derivato, che trova il suo fondamento giuridico nell'art. 217 del Trattato. Sostenere, come fa la ricorrente, che il regolamento n. 1 esprime precisamente un principio di diritto comunitario di parità delle lingue al quale non si può derogare, neppure con un successivo regolamento del Consiglio, equivarrebbe a disconoscere la sua natura di diritto derivato. In secondo luogo, si deve rilevare che gli Stati membri non hanno stabilito, nel Trattato, un regime linguistico per le istituzioni e gli organi della Comunità, ma che l'art. 217 del Trattato lascia la possibilità al Consiglio, che delibera all'unanimità, di fissare e modificare il regime linguistico delle istituzioni e di stabilire regimi linguistici differenziati. Tale articolo non dispone che, una volta che sia stato decretato dal Consiglio, tale regime non possa più essere successivamente modificato. Ne consegue che il regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1 non può essere equiparato ad un principio di diritto comunitario» (7).

19.
    Il Tribunale ha poi proseguito:

«60     Per quanto riguarda l'obbligo, imposto a colui che richiede la registrazione di un marchio comunitario dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, nonché dall'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, d'“indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità”, risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e dal governo greco, esso non comporta alcuna violazione del divieto di discriminazione.

61     Anzitutto, come risulta dalla stessa formulazione dell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, con l'indicazione della seconda lingua il richiedente accetta l'uso alternativo di tale lingua come lingua procedurale solo per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità. Ne consegue che, come è peraltro confermato dall'art. 115, n. 4, prima frase, del regolamento n. 40/94, laddove il richiedente sia parte unica nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua in cui è stata presentata la domanda di registrazione sarà la lingua procedurale. Di conseguenza, in tali procedimenti, il regolamento n. 40/94 non può in alcun modo, di per sé, implicare un trattamento differenziato della lingua, dato che esso assicura precisamente l'uso della lingua di deposito in quanto lingua procedurale e, perciò, in quanto lingua nella quale gli atti del procedimento aventi carattere decisorio devono essere redatti.

62     In quanto poi l'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 impone al richiedente di indicare una seconda lingua in considerazione dell'uso alternativo di quest'ultima in quanto lingua procedurale per i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità, si deve constatare che tale principio è stato adottato con il legittimo scopo di trovare una soluzione linguistica per i casi in cui un procedimento di opposizione, decadenza o nullità si svolga tra parti che non esprimono preferenza per la stessa lingua e che non riescono ad accordarsi di propria iniziativa su quale sarà la lingua procedurale. A quest'ultimo proposito, si deve osservare che in forza dell'art. 115, n. 7, del regolamento n. 40/94, le parti di un procedimento di opposizione, decadenza e nullità possono indicare, di comune accordo, qualsiasi lingua ufficiale della Comunità europea come lingua procedurale, possibilità che può convenire, in particolare, alle parti che esprimono preferenza per la stessa lingua.

63     Si deve ritenere che, perseguendo lo scopo di definire quale sia la lingua procedurale in mancanza di accordo tra le parti che non esprimono preferenza per la stessa lingua, il Consiglio, anche se ha operato un trattamento differenziato delle lingue ufficiali della Comunità, ha effettuato una scelta adeguata e proporzionata. Da una parte, l'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 offre l'occasione a colui che richiede la registrazione di un marchio di stabilire, tra le lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea, quale sarà la lingua del procedimento di opposizione, decadenza o nullità per il caso in cui la prima lingua che ha scelto non sia gradita dalla controparte nel procedimento. Dall'altra, limitando tale scelta alle lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea ed evitando in tal modo che la lingua procedurale sia particolarmente lontana rispetto alle conoscenze linguistiche della controparte nel procedimento, il Consiglio è rimasto nei limiti di quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 38, e 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Kreil, Racc. pag. I-69, punto 23).

64     La ricorrente ed il governo greco, infine, non possono avvalersi del comma aggiunto dal Trattato di Amsterdam all'art. 8 D del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 21 CE) secondo il quale “ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 [CE] in una delle lingue menzionate all'art. 314 [CE] e ricevere una risposta nella stessa lingua”. L'art. 21 CE si riferisce al Parlamento e al mediatore, e l'art. 7 CE menziona il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti nonché il Comitato economico sociale e il Comitato delle Regioni. Benché il comma citato sia applicabile, ratione temporis, alla fattispecie, l'Ufficio non si trova, in ogni caso, tra le istituzioni e gli organi di cui all'art. 7 CE ed all'art. 21 CE».

20.
    Il Tribunale di primo grado ha di conseguenza respinto il ricorso.

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale

21.
    Con il ricorso in esame la ricorrente chiede alla Corte, rispettivamente, di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado, di annullare la decisione impugnata e di condannare l'Ufficio a sopportare le spese di ambedue i procedimenti. A sostegno dell'impugnazione vengono dedotti due motivi: in primo luogo, il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in un errore diritto, avendo dato un'interpretazione dell'art. 115 del regolamento n. 40/94 che non teneva conto della seconda frase contenuta nell'art. 115, n. 4 e, in secondo luogo, il Tribunale sarebbe ulteriormente incorso in un errore di diritto avendo respinto il motivo secondo cui il regime linguistico stabilito dall'art. 115 del regolamento sarebbe stato illegittimo.

22.
    La Grecia è intervenuta a sostegno della ricorrente, in particolare, allorché essa afferma che esiste un principio secondo cui tutte le lingue ufficiali della Comunità sarebbero poste su un piano di parità. L'Ufficio, sostenuto dalla Spagna, dal Consiglio e dalla Commissione, ritiene che il ricorso (8) debba essere respinto.

23.
    L'atto di impugnazione è stato depositato il 21 settembre 2001. Il 25 gennaio 2002 il legale della ricorrente ha informato la Corte che la sua assistita era deceduta e che gli eredi intendevano proseguire il procedimento di impugnazione. Nelle presenti conclusioni utilizzo i termini «ricorrente in primo grado» e «ricorrente» riferendomi indistintamente sia alla defunta sig.ra Kik, sia ai suoi eredi.

24.
    Con lettera inviata alla Corte, l'Ufficio ha posto la questione riguardo a se gli eredi della ricorrente fossero legittimati a proseguire il procedimento di impugnazione, considerato in particolare che la defunta aveva presentato il ricorso nell'esercizio della propria funzione professionale come agente per i marchi.

25.
    All'udienza, in cui erano rappresentati la ricorrente, l'Ufficio, la Spagna, il Consiglio e la Commissione, il legale degli eredi della ricorrente ha sostenuto che i suoi assistiti erano legittimati ad agire. L'Ufficio non ha insistito su questo punto ed io, di conseguenza, non intendo prenderlo in esame.

Primo motivo di ricorso in sede di impugnazione

26.
    Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha interpretato in maniera errata l'art. 115 del regolamento, poiché non ha tenuto conto dell'art. 115, n. 4, seconda frase, in cui è stabilito che, se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, quest'ultimo può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua da questi indicata nella domanda. La ricorrente sostiene, come ha asserito nel ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado e come il rappresentante dell'Ufficio ha espressamente riconosciuto all'udienza svoltasi dinanzi al detto Tribunale, che l'Ufficio si avvale sempre (9) della facoltà di usare la seconda lingua nella corrispondenza con i richiedenti qualora la domanda sia stata depositata in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio. Ogni successivo stadio del procedimento dinanzi all'Ufficio si tiene nella seconda lingua, compresa la fase che consiste nell'esame automatico degli impedimenti assoluti e relativi, nonché qualsiasi controversia che nasca tra il richiedente e l'Ufficio. L'unica comunicazione che il richiedente riceve nella prima lingua indicata consiste nella prova dell'iscrizione nel registro dei marchi comunitari che, in forza dell'art. 116, n. 2, del regolamento, viene effettuata in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea.

27.
    La ricorrente ritiene che, di conseguenza, il Tribunale di primo grado abbia a torto affermato, al punto 61 della sentenza impugnata, che con l'indicazione della seconda lingua il richiedente accetta l'uso alternativo di tale lingua come lingua procedurale solo per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità. Se è vero che questo principio è indubbiamente sotteso all'art. 115, n. 3, tuttavia il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'art. 115, n. 4, seconda frase, consente all'Ufficio di derogare al suddetto principio quando la domanda è stata depositata in una lingua diversa dalle lingue di lavoro dell'Ufficio. Sarebbe pertanto errata la conclusione cui è giunto il Tribunale, in base alla quale, laddove la richiedente sia parte unica in un procedimento dinanzi all'Ufficio, il regolamento non può implicare, di per sé, un trattamento differenziato per quanto riguarda la lingua. Per effetto del regolamento, tutte le domande vengono trattate in una delle lingue di lavoro dell'Ufficio.

28.
    Inoltre, ai punti 62 e 63 della sentenza, il Tribunale di primo grado non avrebbe tenuto conto delle implicazioni dell'art. 115, n. 4, seconda frase. Il fatto che, quando le domande sono redatte in una lingua diversa dalle lingue di lavoro dell'Ufficio, l'indicazione di una seconda lingua comporti l'uso di questa seconda lingua durante l'esame della domanda, non contribuisce a risolvere il problema linguistico nell'ambito dei procedimenti in contraddittorio e non può pertanto essere considerata una soluzione adeguata e proporzionata.

29.
    L'Ufficio invece sostiene che il primo motivo di ricorso è irricevibile, in quanto basato sull'art. 115, n. 4. Esso rileva che il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile l'argomento della ricorrente relativo all'illegittimità dell'intero art. 115 nei limiti in cui tale eccezione riguardava le disposizioni diverse dall'art. 115, n. 3, sul quale si fondava la decisione impugnata, e ritiene che la Corte non debba capovolgere tale verdetto, tenuto conto, in particolare, che, in sede di impugnazione, la ricorrente non deduce su questo punto controargomenti specifici. Anche il Consiglio e la Spagna ritengono che il primo motivo sia irricevibile: come rileva il Tribunale di primo grado ai punti 32 e 33 della sentenza, l'art. 115, n. 3, era alla base della decisione impugnata; la ricorrente non poteva quindi eccepire l'illegittimità delle altre disposizioni dell'art. 115. Dato che la ricorrente non contesta questi punti della sentenza, essa non può in sede di impugnazione mettere in discussione la legittimità delle citate altre disposizioni contenute nell'art. 115.

30.
    Non concordo con questa tesi. Mi pare che la ricorrente non stia sollevando lo stesso argomento che aveva dedotto dinanzi al Tribunale di primo grado, da quest'ultimo dichiarato parzialmente irricevibile. Nell'impugnazione, la ricorrente si concentra piuttosto sull'analisi svolta dal Tribunale al punto 61 della sentenza, in cui viene esaminato il merito del ricorso e non la sua ricevibilità. In questo punto della sentenza il Tribunale di primo grado deduce dalla lettera dell'art. 115, n. 3, che «laddove il richiedente sia parte unica nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua in cui è stata presentata la domanda di registrazione sarà la lingua procedurale». Sulla base di questa considerazione, esso conclude che «in tali procedimenti, il regolamento n 40/94 non può in alcun modo, di per sé, implicare un trattamento differenziato della lingua, dato che esso assicura precisamente l'uso della lingua di deposito in quanto lingua procedurale e, perciò, in quanto lingua nella quale gli atti del procedimento aventi carattere decisorio devono essere redatti». Secondo la ricorrente, queste due affermazioni sono errate in diritto poiché contrarie all'art. 115, n. 4, seconda frase. A mio parere, il primo motivo di impugnazione dedotto dalla ricorrente è ricevibile.

31.
    Per quanto riguarda il merito del primo motivo di ricorso, l'Ufficio, sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione, ritiene che, in ogni caso, il Tribunale di primo grado non abbia in alcun modo ignorato l'art. 115, n. 4, seconda frase: sebbene tale disposizione non sia esplicitamente menzionata nei punti 61-63 della sentenza impugnata, l'analisi giuridica ivi svolta si applica all'intero art. 115; inoltre, da un'attenta lettura della sentenza risulta chiaramente che il Tribunale di primo grado ha preso in considerazione la portata e l'effetto dell'art. 115 nel suo insieme.

32.
    L'Ufficio aggiunge che i richiedenti, i quali presentino domanda in una lingua diversa dalle sue lingue di lavoro, conservano il diritto di usare la lingua di deposito della domanda per le loro comunicazioni scritte e orali con l'Ufficio, nel caso in cui siano parte unica in un procedimento. L'art. 115, n. 4, seconda frase dà all'Ufficio una facoltà di scelta, nell'esercitare la quale lo stesso deve tenere conto di tutte le circostanze rilevanti ed in particolare dell'eventuale richiesta da parte del richiedente di usare nel procedimento soltanto la lingua in cui è stata presentata la domanda, laddove il richiedente sia parte unica nel procedimento. Ciò è esattamente quanto è avvenuto nel caso che ci occupa: la ricorrente ha comunicato all'Ufficio che desiderava ricevere la corrispondenza in olandese e l'Ufficio ha immediatamente accolto tale richiesta. La possibilità conferita all'Ufficio dall'art. 115, n. 4, seconda frase non può pertanto invalidare la conclusione cui è giunto il Tribunale di primo grado al punto 61 della sentenza.

33.
    L'Ufficio considera tuttavia che la detta possibilità di scelta, contrariamente a quanto sostiene il Tribunale di primo grado, non sia limitata ai documenti diversi dagli atti del procedimento aventi carattere decisorio, ma riguardi tutte le comunicazioni scritte.

34.
    Il Consiglio sostiene che, nell'applicare l'art. 115, n. 4, seconda frase, l'Ufficio deve rispettare il principio che disciplina i procedimenti in cui il richiedente è parte unica, vale a dire che la lingua procedurale deve essere la lingua in cui è stata presentata domanda. Pertanto, gli atti del procedimento aventi carattere decisorio devono essere redatti nella lingua della domanda. L'interpretazione dell'art. 115, n. 4, seconda frase, suggerita dalla ricorrente avrebbe l'effetto di vanificare il suddetto principio. Il Consiglio aggiunge che le modalità con cui l'Ufficio applica la disposizione in oggetto non possono inficiarne la validità.

35.
    La Spagna sposa quest'ultima tesi, esprimendo l'opinione secondo cui, quando il richiedente è parte unica nel procedimento, l'art. 115 assicura l'uso della lingua di deposito della domanda come lingua procedurale e quindi come la lingua in cui devono essere redatti i documenti aventi carattere decisorio. Tuttavia, ciò non impedisce all'Ufficio di usare la seconda lingua indicata per le comunicazioni di altra natura. La ricorrente non ha asserito né tentato di dimostrare che le fossero stati trasmessi documenti di carattere decisorio in una lingua diversa da quella procedurale o che l'Ufficio si fosse rifiutato di usare la lingua del procedimento a fronte di una sua richiesta in tal senso.

36.
    A mio parere, il fatto che l'art. 115, n. 4, seconda frase non abbia direttamente pregiudicato l'interessata, in quanto l'Ufficio ha sempre comunicato con essa in lingua olandese, non inficia la validità dell'argomento della ricorrente, secondo cui il Tribunale ha errato in diritto nel concludere che il regolamento non implica un trattamento differenziato della lingua nei procedimenti in cui il richiedente sia parte unica. Merita ricordare che con il primo motivo di impugnazione la ricorrente non contesta direttamente la legittimità dell'art. 115, n. 4, seconda frase (10); la ricorrente censura piuttosto il fatto che il Tribunale di primo grado non abbia tenuto conto della detta disposizione allorché ha concluso a favore della legittimità dell'art. 115, n. 3. Occorre tenere presente che è il requisito contenuto nell'art. 115, n. 3, che impone al richiedente di un marchio comunitario di indicare una seconda lingua compresa tra le lingue di lavoro dell'Ufficio, ad avere pregiudicato la ricorrente, in quanto la domanda di registrazione di marchio comunitario da essa presentata è stata respinta poiché non si conformava a tale requisito.

37.
    Risulta implicitamente dal punto 61 della sentenza, ed in particolare dalle conclusioni ivi illustrate, che il Tribunale di primo grado ha ritenuto che l'Ufficio potesse legittimamente redigere documenti diversi dagli atti del procedimento aventi carattere decisorio in una lingua diversa da quella procedurale. Tale facoltà riconosciuta all'Ufficio può derivare unicamente dall'art. 115, n. 4. Il Tribunale deve avere pertanto interpretato tale disposizione nel senso che essa consente all'Ufficio di usare la seconda lingua indicata dal richiedente ai fini dell'invio di documenti diversi dagli atti del procedimento aventi carattere decisorio. Sotto questo profilo, l'affermazione del Tribunale secondo cui il regolamento «non può in alcun modo implicare, di per sé, un trattamento differenziato della lingua» è errata. Tuttavia, come verrà esposto in seguito, ritengo che attraverso la semplice constatazione che il regolamento opera una differenziazione tra le varie lingue, non si possa concludere che tale differenziazione risulti illegittima in assoluto.

Secondo motivo di impugnazione

38.
    Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha errato in diritto avendo respinto la censura secondo cui il regime linguistico previsto dall'art. 115 del regolamento sarebbe illegittimo.

Argomento principale

39.
    La ricorrente sostiene in via principale che il detto regime è contrario all'art. 12 CE poiché favorisce alcune lingue ufficiali e quindi una parte dei cittadini dell'Unione. In particolare essa rileva che (i) il detto regime linguistico opera una discriminazione in base alla lingua che è contraria al principio fondamentale della parità delle lingue sancito in particolare dall'art. 12 CE; (ii) tale discriminazione non può essere giustificata per motivi di opportunità pratica e, (iii) anche qualora il regime potesse essere giustificato su queste basi, esso non sarebbe tuttavia proporzionato. Inoltre, la Grecia aggiunge che il regolamento motiva in modo insufficiente la scelta di tale regime.

Violazione del principio fondamentale della parità delle lingue

40.
    Secondo quanto espone il Tribunale di primo grado, la ricorrente avrebbe asserito l'esistenza di un conflitto tra l'art. 115 del regolamento, da un lato, e il combinato disposto dell'art. 12 CE e dell'art. 1 del regolamento n. 1, dall'altro, in quanto l'art. 115 sarebbe incompatibile con un presunto principio di diritto comunitario che sancisce il divieto di discriminazione delle lingue ufficiali delle Comunità europee (11).

41.
    Il Tribunale di primo grado ha al riguardo rilevato, in primo luogo, che il regolamento n. 1 era solo un atto di diritto derivato e che gli Stati membri non avevano stabilito, nel Trattato, norme regolanti il regime linguistico, ma che, al contrario, l'art. 290 CE attribuiva al Consiglio la competenza di fissare, all'unanimità, il regime linguistico delle istituzioni. Ne consegue che il regime linguistico istituito dal regolamento n. 1 non poteva essere equiparato ad un principio del diritto comunitario e la ricorrente non poteva pertanto avvalersi del combinato disposto dell'art. 12 CE e del regolamento n. 1 allo scopo di dimostrare l'illegittimità dell'art. 115 (12).

42.
    Tale conclusione sembra corretta, fino a questo punto. E' possibile, tuttavia, notare come essa non risolva completamente la questione sollevata. Sebbene gli argomenti addotti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale di primo grado siano laconici, si può pensare che la stessa abbia invocato il regolamento n. 1 soltanto come argomento aggiuntivo a sostegno della tesi principale, secondo cui il regime linguistico sarebbe discriminatorio, in contrasto con il disposto dell'art. 12 CE. Tale tesi sembra basarsi sul presupposto che lo stesso art. 12 inglobi un principio fondamentale che pone su un piano di parità tutte le lingue ufficiali - e ciò è confermato dal più consistente argomento dedotto in sede di impugnazione. La Grecia sostiene la tesi della ricorrente su questo punto.

43.
    Non trovo tuttavia convincenti gli argomenti dedotti dinanzi a questa Corte a sostegno della suddetta tesi.

44.
    In primo luogo, tanto la ricorrente quanto la Grecia asseriscono semplicemente che la parità delle lingue costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, e la ricorrente aggiunge che tale principio trova espressione, soprattutto, nell'art. 314 CE. Tuttavia la parità linguistica non è un principio fondamentale; come vedremo, la ricorrente non fornisce argomenti atti a dimostrare che lo sia, né può servire a tal fine il richiamo all'art. 314 CE. Tale articolo dichiara solamente che tutte le versioni del Trattato sono ugualmente facenti fede; un principio che stabilisca la parità di trattamento di tutte le lingue ufficiali comunitarie in ogni circostanza non può derivare da tale dichiarazione. Ciò risulta ancora più evidente per il fatto che l'irlandese è compreso tra le versioni linguistiche del Trattato dichiarate facenti fede. Tuttavia, per la maggior parte degli scopi, la lingua irlandese non è lingua ufficiale della Comunità. In particolare, essa non figura tra le «lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione» elencate all'art. 1 del regolamento n. 1 (13).

45.
    In secondo luogo, la ricorrente fa osservare come la Corte abbia affermato che a tutte le versioni linguistiche debba essere, in via di principio, riconosciuto lo stesso valore, a prescindere dal numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una determinata lingua (14). La Grecia svolge un'osservazione analoga (15). Tuttavia, tale principio è stato affermato in rapporto all'esigenza di assicurare l'interpretazione uniforme del diritto comunitario e riguarda il ricorso alla tecnica della comparazione della varie versioni linguistiche, di cui la Corte talvolta si serve qualora ravvisi divergenze tra alcune di esse, ma non vale e non potrebbe valere, di per sé, a sostegno della tesi secondo la quale le lingue ufficiali devono tutte occupare lo stesso rango in ogni circostanza e a tutti gli effetti.

46.
    La ricorrente asserisce inoltre che il regolamento n. 1 sancisce e sviluppa il principio della parità delle lingue ufficiali. Tale regolamento, che ha come base l'attuale art. 290 CE (16), stabilisce il regime linguistico delle istituzioni della Comunità (17). In nessun punto del regolamento, tuttavia, è previsto che tutte le lingue comunitarie debbano essere utilizzate per tutti gli scopi come lingue di lavoro di tutte le istituzioni comunitarie, né una tale affermazione potrebbe essere dedotta dal regolamento. In ogni caso, occorre precisare che l'Ufficio non è un'istituzione. Esso non figura infatti né all'art. 7, n. 1, CE che enumera le istituzioni, né all'interno della Parte Quinta del Trattato, intitolata «Le istituzioni della Comunità». Inoltre, il fatto che l'Ufficio non sia un'istituzione e non sia stato creato con l'intenzione di essere trattato come tale, trova conferma nel preambolo del regolamento n. 40/94 (18).

47.
    La ricorrente e la Grecia invocano poi l'art. 21 CE. Tale articolo stabilisce che «[o]gni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7» in una delle lingue ufficiali e ricevere una risposta nella stessa lingua. L'art. 21 riguarda il Parlamento europeo e il Mediatore. L'art. 7 riguarda il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti (indicati collettivamente come “istituzioni”), il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni. L'Ufficio non figura quindi tra le istituzioni né tra gli organi cui si applica l'art. 21 e, al riguardo, la conclusione cui è giunto il Tribunale di primo grado al punto 64 della sentenza impugnata è indubbiamente corretta. Occorre comunque precisare che il caso in esame non riguarda i diritti dei cittadini dell'Unione che agiscono in quanto tali, bensì le attività professionali di un agente per i marchi che ha presentato una domanda di registrazione di marchio.

48.
    Infine, la ricorrente asserisce che l'importanza del principio di uguaglianza delle lingue è stata sottolineata dalla giurisprudenza della Corte, essendo stato spesso affermato che l'art. 12 CE impone la completa parità di trattamento dei soggetti la cui situazione è disciplinata dal diritto comunitario, rispetto ai cittadini dello Stato membro interessato (19) e altresì che la tutela dei diritti e delle prerogative dei singoli in materia linguistica riveste un'importanza particolare (20).

49.
    Tuttavia, tra i casi citati, gli unici riguardanti il diritto di usare una lingua in particolare sono, rispettivamente, il caso Mutsch e il caso Bickel e Franz, nessuno dei quali può venire in aiuto della ricorrente. In nessuno di questi due casi è stato asserito o affermato che la limitazione del diritto del ricorrente di usare la propria lingua madre violava un principio fondamentale in base al quale tutte le lingue comunitarie sono uguali. La causa Mutsch verteva sulla legittimità di alcune norme dell'ordinamento belga riguardanti l'uso delle lingue dinanzi ai giudici nazionali. Tali norme prevedevano che qualora l'imputato, essendo cittadino belga, risiedesse in un comune di lingua tedesca, il procedimento dinanzi al tribunale penale competente si sarebbe dovuto svolgere in lingua tedesca. Il sig. Mutsch, cittadino lussemburghese, aveva tentato di avvalersi di tale disposizione; il pubblico ministero negò che l'interessato potesse avvalersi di tale possibilità in quanto non era un cittadino belga. La Corte ha affermato sostanzialmente che il fatto di privare il sig. Mutsch del vantaggio offerto da tale disposizione in ragione della nazionalità dell'interessato equivaleva ad operare una discriminazione. Analogamente, la causa Bickel e Franz verteva sulla questione se l'Italia potesse legittimamente rifiutare di estendere al sig. Bickel, cittadino austriaco, e al sig. Franz, cittadino tedesco, il diritto di chiedere che il procedimento penale a loro carico si svolgesse in lingua tedesca, diritto conferito alle persone residenti nella provincia di Bolzano, in Italia. Secondo la pronuncia della Corte, una normativa che subordina il diritto dell'interessato di ottenere che il procedimento si svolga nella propria lingua alla condizione che lo stesso risieda in quella stessa zona, favorisce i cittadini dello Stato ospitante rispetto ai cittadini degli altri Stati membri ed è quindi contraria al principio di non discriminazione. Di conseguenza, i casi citati dalla ricorrente non affermano un principio di parità delle lingue.

50.
    Per le ragioni suesposte, ritengo che la ricorrente non abbia dimostrato che l'art. 12 stabilisce un principio fondamentale di diritto comunitario in base al quale tutte le lingue ufficiali devono ricevere lo stesso trattamento in ogni circostanza e a tutti gli effetti. Pertanto, il giudizio del Tribunale di primo grado richiamato sopra, al paragrafo 41, deve essere confermato e, per di più, avrebbe potuto legittimamente essere espresso in termini più generali.

Trattamento differenziato delle lingue

51.
    Dopo essere giunto alla conclusione che la ricorrente non poteva avvalersi dell'art. 12 in combinato disposto con l'art. 1 del regolamento n. 1, al fine di dimostrare l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento, il Tribunale di primo grado si è occupato della questione più generale di stabilire se l'obbligo di «indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità», imposto dall'art. 115, n. 3, del regolamento a colui che richiede la registrazione di marchio comunitario, sia contrario al principio di non discriminazione.

52.
    Al punto 62 della sentenza, il Tribunale di primo grado ha implicitamente ammesso che, per quanto riguarda i procedimenti in contraddittorio, l'art. 115, n. 3, opera una differenziazione tra le lingue ufficiali delle Comunità, in quanto limita la scelta delle lingue che possono essere usate in tali procedimenti (nella maggior parte dei casi) ad una delle lingue dell'Ufficio. Il Tribunale ha tuttavia concluso (21) nel senso che la condizione posta dall'art. 115, n. 3, si rivela adeguata e proporzionata. Poiché, a quanto pare, la ricorrente contesta tale conclusione, prenderò in esame gli argomenti da essa dedotti in proposito.

Fondatezza e proporzionalità

53.
    Il Tribunale di primo grado dichiara che il requisito imposto dall'art. 115, n. 3, in conformità del quale il richiedente deve indicare una seconda lingua che possa essere utilizzata in quanto lingua procedurale per i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità, è stato adottato con il legittimo scopo di trovare una soluzione linguistica per i casi in cui un procedimento di opposizione, decadenza o nullità si svolga tra parti che non esprimono preferenza per la stessa lingua e che non riescono ad accordarsi di propria iniziativa sulla scelta della lingua procedurale (22). Esso afferma che «perseguendo lo scopo di definire quale sia la lingua procedurale in mancanza di accordo tra le parti che non esprimono preferenza per la stessa lingua, il Consiglio (...) ha effettuato una scelta adeguata e proporzionata (...) ed è rimasto nei limiti di quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito» (23).

54.
    Il Tribunale di primo grado ha implicitamente accolto gli argomenti avanzati in tale contesto dal Consiglio e li ha riassunti nella sentenza nel seguente modo:

«(...) il regime linguistico introdotto dal regolamento n. 40/94 (...) ha lo scopo di consentire alle imprese, al termine di un procedimento unitario, rapido, praticabile ed accessibile, di ottenere la registrazione di un marchio comunitario. Per quanto riguarda l'aspetto della praticabilità del procedimento, il Consiglio osserva che, in considerazione della struttura dell'Ufficio e del fabbisogno di traduttori, un procedimento dinanzi ad una commissione di ricorso dell'Ufficio non può, ad esempio, svolgersi in più lingue. La scelta operata dal Consiglio, al momento dell'adozione del regolamento n. 40/94, sarebbe stata basata sul bilanciamento, da un lato, degli interessi delle imprese e, dall'altro, degli eventuali svantaggi, quali quelli richiamati dalla ricorrente (...). Il Consiglio spiega, infine, che la sua scelta è stata anche ispirata da considerazioni di bilancio. Al proposito esso fa osservare che, in assenza del regime linguistico scelto, si dovrebbe prevedere per l'Ufficio un bilancio aggiuntivo di diverse decine di milioni di euro» (24).

55.
    La ricorrente asserisce che, da svariati anni, la Corte respinge costantemente gli argomenti addotti dagli Stati membri nel tentativo di giustificare violazioni del principio fondamentale della parità di trattamento sulla base di ragioni di convenienza pratica. Il Consiglio non può pertanto far valere le ripercussioni finanziarie negative che si verrebbero a creare qualora tutte le lingue ufficiali dovessero essere ugualmente ammesse come lingue di lavoro dell'Ufficio. Tutte le istituzioni e gli altri organi dell'Unione hanno dato vita ad una consolidata prassi in materia di comunicazione con i cittadini che prevede l'utilizzo di tutte le lingue ufficiali. Così, ogni anno la DG Concorrenza si occupa di numerose concentrazioni che possono essere notificate in qualsiasi lingua e lo stesso accade nel caso della notifica dei progetti di aiuti di Stato. Anche l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (25) opera in tutte le lingue ufficiali.

56.
    L'Ufficio, la Spagna, il Consiglio e la Commissione concordano nel ritenere che il trattamento differenziato delle lingue nei procedimenti inter partes risultante dall'applicazione dell'art. 115 sia giustificato in base a motivi oggettivi e che il Tribunale di primo grado sia correttamente giunto a questa conclusione. La Spagna e il Consiglio aggiungono che la ricorrente non ha addotto argomenti atti a confutare la detta conclusione. All'udienza, l'Ufficio ha fornito cifre precise allo scopo di evidenziare le conseguenze inaccettabili che deriverebbero dal fatto di considerare tutte le lingue ufficiali come lingue di lavoro. Il Consiglio aggiunge che, quando ha adottato il regolamento, ha dovuto ponderare, da un lato, gli interessi delle imprese, richiedenti o terzi, e dall'altro, le conseguenze eventuali e indirette che avrebbero inciso sulla posizione concorrenziale di taluni agenti per i marchi.

57.
    Risulta chiaramente dai lavori preparatori del regolamento che la disposizione di cui all'art. 115, n. 3, è stata effettivamente introdotta, come afferma il Tribunale di primo grado, per il legittimo scopo di trovare una soluzione al problema linguistico nei procedimenti in contraddittorio.

58.
    L'art. 103, intitolato [Lingue], nella versione contenuta nella proposta originale del regolamento (26) (redatta nel 1980), era del seguente tenore: «[L]a lingua procedurale dell'Ufficio è (...)». Vi era quindi l'intenzione di ammettere l'uso di una sola lingua procedurale da parte dell'Ufficio. Dalla relazione illustrativa della proposta risulta chiaramente che la Commissione aveva accuratamente ponderato la scelta di un regime linguistico appropriato.

59.
    In particolare, la Commissione rilevava in primo luogo che «l'istituzione di un Ufficio per i marchi solleva un problema completamente nuovo per la Comunità, a proposito di quale regime linguistico debba essere adottato, considerato che l'Ufficio sarà il primo organo comunitario a dover emettere decisioni amministrative sulla base di una procedura formale, precisamente definita, che consta di molteplici fasi». In seguito, la Commissione richiamava il «problema rappresentato dal semplice numero delle domande di marchio comunitario che perverranno all'Ufficio, stimate nella misura di 10 000 all'anno». Si osservi che la media annuale supera attualmente le 40 000 domande.

60.
    La Commissione faceva osservare che, ai fini del successo del marchio comunitario, era fondamentale trovare una procedura meno dispendiosa rispetto alle allora vigenti sette procedure di registrazione nazionali. Se fosse stato applicato il normale regime linguistico comunitario, i relativi costi di traduzione e di interpretazione si sarebbero aggirati intorno ai BEF 100 milioni; ciascuna domanda di marchio comunitario avrebbe comportato un costo pari ad almeno BEF 10 000 (27) per spese di traduzione in una Comunità di sei lingue. Perciò i costi a carico degli utenti sarebbero stati talmente alti che il marchio comunitario avrebbe perso attrattiva e non sarebbe stato utilizzato. Inoltre, la Commissione faceva notare che l'Ufficio non sarebbe stato in grado di gestire entro i termini prescritti migliaia di procedimenti in sette lingue (a partire dal 1981), destinate a divenire otto e poi nove.

61.
    Oggi, come sappiamo, le lingue ufficiali sono 11, e presto diventeranno 20. Pertanto, le preoccupazioni espresse dalla Commissione appaiono, oggi, ancora più giustificate.

62.
    La versione definitiva del regolamento non ha previsto in realtà l'uso di una sola lingua: è stato infatti scelto un regime assai più sofisticato. La relazione illustrativa della proposta mostra ciononostante come sia stata preponderante la preoccupazione di assicurare il buon funzionamento del sistema del marchio comunitario. Tale preoccupazione ha ispirato anche la scelta del Consiglio, come risulta dalle osservazioni da quest'ultimo presentate dinanzi al Tribunale di primo grado, sintetizzate nei paragrafi che precedono (28).

63.
    Il confronto, proposto dalla ricorrente, con gli Stati membri che invocano ragioni di carattere finanziario per difendersi dalle accuse di violazione delle libertà fondamentali del Trattato, non è, a mio giudizio, appropriato. Nel momento in cui ha adottato la normativa che istituiva l'Ufficio, compreso il regime linguistico in cui esso avrebbe operato, il Consiglio si è giustamente attenuto all'imperativo di instaurare un sistema capace di funzionare. Il buon senso suggerisce che imporre all'Ufficio un obbligo di operare a tutti i fini in tutte le lingue ufficiali avrebbe seriamente compromesso tale obiettivo, tanto più in previsione del fatto che il numero delle lingue ufficiali sarebbe cresciuto in futuro (29). Risulta che le organizzazioni imprenditoriali, - che normalmente rappresentano la grande maggioranza dei potenziali beneficiari del marchio comunitario - avevano espresso la stessa opinione (30). Se il Consiglio avesse imposto all'Ufficio di utilizzare obbligatoriamente tutte le lingue comunitarie, a prescindere dal fine, tale misura sarebbe stata a mio parere ingiustificata e sproporzionata.

64.
    Analogamente, considero fuori luogo i confronti effettuati dalla ricorrente con l'operato della Commissione nell'ambito delle concentrazioni o degli aiuti di Stato e con l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, foss'anche solo per le notevoli differenze quanto alla mole di lavoro da smaltire: mentre all'udienza l'Ufficio ha dichiarato di aver esaminato, dagli inizi del 1996 alla fine dell'ottobre 2002, ben 288 946 domande (per una media di oltre 40 000 domande all'anno), con 55 889 procedimenti di opposizione registrati nello stesso lasso di tempo (per una media di 8 000 procedimenti all'anno), nel 2001 la Commissione ha emanato soltanto 340 decisioni riguardanti operazioni di concentrazione e (alla DG Concorrenza) 451 decisioni in materia di aiuti di Stato (31). Per quanto riguarda l'Ufficio delle varietà vegetali, nel 2001 sono stati conferiti 1518 diritti di privativa comunitaria su varietà vegetali (32) e nelle osservazioni scritte il Consiglio ha dichiarato che in sei anni si sono registrati soltanto dodici procedimenti di opposizione.

65.
    Queste ultime cifre mostrano un'ulteriore debolezza del tentativo di addurre a sostegno del ricorso in esame l'argomento secondo cui il regime linguistico dell'Ufficio, messo a confronto con il regime in cui operano gli altri organi comunitari, sarebbe illegittimo. Quando è stato istituito, l'Ufficio era l'unico di tali organi a doversi occupare di controversie tra persone che non necessariamente avrebbero avuto una lingua in comune. In seguito, la giurisdizione del Tribunale di primo grado è stata estesa alle controversie di questo tipo che vengono presentate nella forma di impugnazioni delle decisioni dell'Ufficio. E' interessante osservare che il regime linguistico ordinario della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado non si applica a tali ricorsi di impugnazione. Proprio in quanto le parti in tali procedimenti sarebbero state persone che non necessariamente avrebbero avuto una lingua in comune, si è ritenuto necessario stabilire norme specifiche sull'uso delle lingue (33).

66.
    Infine, riguardo alla proporzionalità, la ricorrente ritiene che il Consiglio avrebbe potuto ottenere lo stesso esito con effetti meno discriminatori se avesse designato un'unica lingua ufficiale, ad esempio l'inglese, per tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio. Tale argomento sembra contraddittorio: è difficile vedere sotto quale aspetto la decisione di privilegiare una lingua possa essere considerata meno discriminatoria della decisione di sceglierne cinque. Tuttavia, non ritengo necessario esprimere un'opinione al riguardo, dato che, con questo argomento, la ricorrente ha sollevato un motivo interamente nuovo, che non era stato dedotto dinanzi al Tribunale di primo grado. Poiché nei procedimenti di impugnazione la Corte è competente solo a riesaminare la valutazione in diritto effettuata dal Tribunale di primo grado dei motivi dinanzi ad esso dedotti, il ricorrente non può introdurre nuovi argomenti inerenti al merito della causa.

Violazione dell'obbligo di motivazione

67.
    Nel controricorso, la Grecia rileva che, nonostante essa avesse censurato dinanzi al Tribunale di primo grado il fatto che il regolamento non motivava la decisione di limitare l'uso delle lingue, il Tribunale non aveva preso in considerazione tale argomento, né lo aveva sollevato d'ufficio. Per quanto nei punti 62 e 63 della sentenza impugnata il Tribunale sembri avere esaminato se esistessero validi motivi che giustificavano il regime linguistico istituito con il regolamento, la Grecia sostiene tuttavia che il Tribunale non ha adeguatamente valutato i motivi esposti nel regolamento ed anzi ha, in realtà, aggiunto una motivazione laddove essa mancava del tutto. Tuttavia, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che il Tribunale di primo grado non può, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell'autore dell'atto impugnato (34).

68.
    L'intervento presentato dalla Grecia al Tribunale di primo grado contiene due frasi che si riferiscono alla questione della motivazione, secondo le quali il regolamento non motiva l'introduzione di una deroga tanto consistente alla norma che stabilisce l'uguaglianza di tutte le lingue, norma che fino ad allora non aveva subito eccezioni. Pertanto, è chiaro che l'osservazione della Grecia secondo la quale il regolamento avrebbe dovuto motivare la scelta del regime linguistico era basata sul presupposto che esistesse un principio del diritto comunitario primario che stabiliva l'uguaglianza delle lingue. In tal senso il Tribunale di primo grado ha interpretato l'osservazione della Grecia e l'ha così riassunta:

«Tale deroga rispetto al diritto comunitario primario sarebbe tanto più grave per il fatto che non è in alcun modo motivata nel regolamento» (35).

69.
    Effettivamente, nella sentenza il Tribunale di primo grado non ha affrontato questo argomento; tuttavia, poiché esso ha concluso - a mio parere correttamente - che non sussisteva l'asserita deroga rispetto al diritto comunitario primario, non vi era la necessità di esaminare ulteriormente questo argomento.

70.
    In ogni caso, secondo una giurisprudenza consolidata, non è necessario motivare ogni singola disposizione di un provvedimento normativo. In particolare, la Corte ha affermato che, nel caso degli strumenti di applicazione generale come i regolamenti, non si richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto, a volte assai numerosi e complessi, che costituiscono oggetto del provvedimento, fintantoché tali elementi rientrino nell'ambito dell'insieme normativo di cui fanno parte. Il preambolo può limitarsi ad indicare la situazione generale che ha portato all'adozione della normativa e precisare gli obiettivi cui essa mira. Se l'atto di cui trattasi dà conto dell'obiettivo essenziale perseguito, sarà superfluo richiedere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche operate dal legislatore (36).

71.
    Nella fattispecie, il regime linguistico istituito dal regolamento è l'oggetto di un solo articolo su un totale di 143; a mio parere, i principi esposti nel precedente paragrafo sono manifestamente applicabili. Gli obiettivi generali ed essenziali del regolamento n. 40/94 sono chiaramente indicati nei suoi 18 ‘considerando’. Sarebbe sproporzionato pretendere che venisse data la motivazione esplicita e individuale di ogni singolo articolo riguardante i particolari specifici del sistema del marchio comunitario istituito con il regolamento.

72.
    Infine, non ritengo ci siano elementi che dimostrino il tentativo da parte del Tribunale di sostituire la propria motivazione a quella del legislatore. Come afferma la stessa Grecia, il Tribunale non ha espressamente affrontato l'argomento da essa sollevato riguardo ad un difetto di motivazione del regolamento. Ai punti 62 e 63 della sentenza, richiamati dalla Grecia, il Tribunale ha esaminato la diversa questione se il trattamento differenziato delle lingue nei procedimenti in contraddittorio potesse essere considerato giustificato e proporzionato.

L'argomento dedotto in subordine

73.
    In subordine, nell'ambito del secondo motivo di impugnazione, la ricorrente fa valere che, anche qualora si concludesse nel senso che l'art. 115 non è totalmente illegittimo, la seconda frase dell'art. 115, n. 4 lo sarebbe, poiché è incompatibile non soltanto con il divieto di discriminazione ma anche con il principio che sottende l'art. 115, n. 1 e n. 4, prima frase, cioè con il principio secondo cui la lingua del procedimento è la lingua in cui è stata presentata la domanda.

74.
    Concordo con l'Ufficio, con la Spagna, con il Consiglio e con la Commissione nel considerare tale argomento manifestamente irricevibile, in quanto la decisione impugnata non ha avuto come base l'art. 115, n. 4, seconda frase. Né, per di più, si potrebbe dire che la ricorrente sia stata pregiudicata da tale disposizione, poiché risulta che l'Ufficio ha comunicato con la ricorrente in lingua olandese fin dall'inizio del procedimento. Infine, la censura secondo la quale l'art. 115, n. 4, seconda frase, è di per sé illegittimo costituisce un motivo del tutto nuovo, che la ricorrente non aveva sollevato dinanzi al Tribunale di primo grado. Di conseguenza, l'argomento dedotto dalla ricorrente in subordine è irricevibile.

Conclusione

75.
    Sono pertanto del parere che la Corte debba:

1)    respingere il ricorso;

2)    condannare la ricorrente a sopportare le spese dell'impugnazione.


1: -     Lingua originale: l'inglese.


2: -    Sentenza 12 luglio 2001, causa T-120/99 (Racc. pag. II-2235).


3: -    L'art. 290 CE è stato modificato con il Trattato di Nizza in modo da includere il riferimento allo Statuto della Corte e non più al regolamento di procedura.


4: -    GU n. B 17 del 6 ottobre 1958, pag. 385; modificato dai vari trattati di adesione, e più recentemente, dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21), nella versione risultante dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea 1° gennaio 1995, 95/1/CE, Euratom, CECA, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU 1995, L 1, pag. 1).


5: -    GU 1994, L 11, pag. 1.


6: -    GU 1995 L 303, pag. 1.


7: -    Punto 58 della sentenza.


8: -    La Commissione è intervenuta solo nel procedimento di impugnazione.


9: -    Si può osservare, tuttavia, come nel caso in esame risulti che l'Ufficio ha in effetti derogato a questa prassi, avendo usato la lingua olandese nelle comunicazioni con la richiedente.


10: -    Essa intende tuttavia eccepire direttamente l'illegittimità dell'art. 115, n. 4, seconda frase nella censura formulata in subordine nel contesto del secondo motivo di impugnazione; come espongo oltre, nel paragrafo 74 di queste conclusioni, considero tale motivo irricevibile.


11: -    Punto 57 della sentenza.


12: -    Punti 58 e 59 della sentenza.


13: -    Riportato sopra, paragrafo 4.


14: -    Sentenza 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tobacco (Racc. pag. I-1605, punto 36).


15: -    La Grecia si riferisce alla sentenza 27 marzo 1990, causa C-372/88, Cricket St Thomas (Racc. pag. I-1345).


16: -    Riportato sopra, paragrafo 2.


17: -    V. citazione all'interno del preambolo riportata sopra, paragrafo 3.


18: -    V. undicesimo 'considerando' riportato sopra, al paragrafo 8.


19: -    Sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan (Racc. pag. 195, punto 10); sentenza 26 settembre 1996, causa C-43/95, Data Delecta e Forsberg (Racc. pag. I-4661, punto 16), e sentenza 24 novembre 1998, causa C-274/96, Bickel e Franz (Racc. pag. I-7637, punto 14).


20: -    Sentenza 11 luglio 1985, causa 137/84, Mutsch (Racc. pag. 2681, punto 11).


21: -    Punti 62 e 63.


22: -    Punto 62 della sentenza.


23: -    Punto 63 della sentenza.


24: -    Punti 53 e 54 della sentenza.


25: -    Istituito con regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).


26: -    Proposta di regolamento del Consiglio sul marchio comunitario, presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 novembre 1980 (GU 1980, C 315, pag. 5).


27: -    Cifre del 1980.


28: -    V. paragrafo 54.


29: -    Occorre tenere presente che ogni volta in cui viene aggiunta una lingua ufficiale, il numero delle possibili combinazioni linguistiche - che determina la struttura dell'intervento di traduzione e di interpretazione - cresce in maniera esponenziale. Perciò, se esistevano 12 combinazioni possibili delle originali quattro lingue ufficiali della Comunità, esistono oggi ben 110 combinazioni delle attuali 11 lingue, se ne prevedono 380 per le probabili 20 lingue future.


30: -    V., per esempio, E. Armitage, «The Community Trade Mark - an assessment after the hearing of interested organisations», in European Intellectual Property Review, 1979, pag. 133 e W. Mak, «The advantages and disadvantages of the Community Trade Mark as seen by industry and the consumer», in European Intellectual Property Review, 1979, pag. 312.


31: -    Cifre ottenute dal sito web della Commissione.


32: -    Dati tratti dalla Relazione annuale 2001 dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.


33: -    V. art. 131 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (tale articolo, analogamente alle altre disposizioni del regolamento di procedura della Corte di giustizia e del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado sui regimi linguistici, continueranno ad applicarsi in forza dell'art. 64 dello Statuto della Corte, fintanto che le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte ed al Tribunale verranno adottate nello Statuto).


34: -    Sentenza 27 gennaio 2000, causa C-164/98 P, DIR International Film/Commissione (Racc. pag. I-447, punto 38).


35: -    Punto 45 della sentenza.


36: -    Sentenza 13 marzo 1968, causa 5/67, Beus (Racc. pag. 114, a pag. 130); sentenza 11 maggio 1983, causa 244/81, Klöckner-Werke/Commissione (Racc. pag. 1451, punto 33), e sentenza 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-881, punto 29).