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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons (Belgio) il 28 ottobre 2016 – Stato belga / Biologie Dr Antoine SPRL

(Causa C-548/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Mons

Parti

Ricorrente: Stato belga

Convenuto: Biologie Dr Antoine SPRL

Questioni pregiudiziali

«Se sia compatibile con le norme in materia di bilancio contenute nella quarta direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (direttiva 78/660/CEE, GU L 222 del 14 agosto 1978, pag. 11), secondo cui:

–    i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società (articolo 2, paragrafo 3, della direttiva);

–    gli accantonamenti per rischi ed oneri hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza (articolo 20, paragrafo 1, della direttiva);

–    occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare:

› possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;

› occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell’esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione [articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punti aa) e bb), della direttiva];

–    si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all’esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell’incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi [articolo 31, paragrafo 1, lettera d), della direttiva];

–    gli elementi delle voci dell’attivo e del passivo devono essere valutati separatamente [articolo 31, paragrafo 1, lettera e), della direttiva];

il fatto che una società emittente di un’opzione su azioni possa contabilizzare come ricavo il prezzo della cessione di detta opzione nel corso dell’esercizio contabile nel quale l’opzione in questione è esercitata o alla scadenza della sua validità al fine di tener conto del rischio accollatosi dall’emittente dell’opzione con l’impegno da esso assunto [e non] nel corso dell’esercizio in cui l’opzione è concessa e il relativo prezzo è definitivamente acquisito, fermo restando che il rischio assunto dall’emittente dell’opzione è valutato separatamente mettendo a bilancio un accantonamento».

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