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Ricorso proposto il 15 febbraio 2012 - Cisco Systems e Messagenet / Commissione

(Causa T-79/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Cisco Systems, Inc. (San José, Stati Uniti d'America), Messagenet SpA (Milano) (rappresentanti: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo e K. Jörgens, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2011) 7279 def. della Commissione, del 7 ottobre 2011 (GU C 341, pag. 2) di non opporsi alla concentrazione notificata tra la Microsoft Corporation e la Skype Sarl e di dichiararla compatibile con il mercato comune (caso COMP/M.6281), per violazione degli articoli 2 e 6 del regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 (regolamento comunitario sulle concentrazioni) o, in subordine, dell'articolo 296 TFUE;

condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti ai fini della presente causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che:

la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione, avendo dichiarato che la concentrazione non darebbe luogo a riserve in merito ad effetti anticoncorrenziali orizzontali nei mercati delle comunicazioni unificate per consumatori. A tale riguardo, le ricorrenti evidenziano che la concentrazione determina quote di mercato congiunte superiori all'80% nel mercato più ristretto possibile esaminato nella decisione (servizi di video-chiamata per consumatori su PC basati su Windows). La combinazione fra, da un lato, i forti effetti di rete nei confronti della più ampia base consolidata di utenti e, dall'altro, il pieno controllo, da parte della società incorporante, del sistema operativo Windows e di altre applicazioni collegate rafforzerà la posizione dominante ed eliminerà qualunque incentivo in capo alla società incorporante ad offrire l'interoperabilità con i prodotti concorrenti;

Secondo motivo, vertente sul fatto che:

la Commissione europea ha inoltre commesso un errore manifesto di valutazione nel dichiarare che la concentrazione, indubbiamente, non determinava effetti conglomerati anticoncorrenziali nel mercati delle comunicazioni unificate per imprese. A tale riguardo, le ricorrenti sottolineano che, data la crescente popolarità dei servizi di comunicazione unificata per consumatori, i clienti aziendali desiderano connettersi con i propri clienti utilizzando tali strumenti. Ampliando la propria base consolidata di clienti delle comunicazioni unificate per consumatori, la società incorporante avrà sia l'accresciuta capacità sia gli incentivi per negare l'interoperabilità con i prodotti concorrenti destinati alle comunicazioni fra imprese. Gli effetti di preclusione saranno rafforzati dalla preesistente situazione dominante o di leadership di cui già gode detta società in mercati contigui, come quelli dei sistemi operativi e dei prodotti software applicativi per imprese, ad esempio Office e Outlook. In particolare, la decisione impugnata non è conforme alla prassi decisionale della Commissione europea e della Corte di giustizia dell'Unione europea, in relazione all'importanza degli effetti di rete nei mercati IT ed alla necessità di garantire l'interoperabilità allo scopo di preservare un'effettiva possibilità di scelta da parte del consumatore, quando simili effetti di rete sono operanti.

Terzo motivo, vertente, in via subordinata, sul fatto che:

la Commissione europea non ha ottemperato al proprio obbligo di fornire adeguati motivi per giustificare l'autorizzazione alla concentrazione nella prima fase, senza considerare che era necessario che le parti assumessero impegni.

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