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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 13 luglio 2016 – Marcu Dumitru / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

(Causa C-392/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Marcu Dumitru

Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Questione pregiudiziale

Se la direttiva IVA 77/388/CEE 1 e la direttiva 2006/112/CE 2 ostino, in circostanze come quelle della controversia di cui al procedimento principale, a una normativa nazionale o prassi fiscale secondo cui non sarebbe applicabile a un soggetto sottoposto a verifica e registrato successivamente a tale controllo, d’ufficio, ai fini dell’IVA, il meccanismo di inversione contabile (misure di semplificazione) - previsto all’epoca in modo inderogabile per le operazioni, relative a terreni, tra soggetti passivi ai fini dell’IVA - adducendo a motivo la circostanza che il soggetto controllato non ha chiesto e non ha ottenuto, prima dell’effettuazione delle operazioni o alla data di superamento del massimale, la registrazione ai fini dell’IVA.

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1 Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977 L 145, pag. 1).

2 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).