Language of document : ECLI:EU:C:2013:509

Causa C‑545/10

Commissione europea

contro

Repubblica ceca

«Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Articolo 10, paragrafo 7 — Organismo di regolamentazione — Competenze — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria — Articolo 4, paragrafo 1 — Quadro per l’imposizione dei diritti di utilizzo — Articolo 6, paragrafo 2 — Misure volte ad incentivare il gestore dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti di accesso — Articolo 7, paragrafo 3 — Determinazione dei diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea — Costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario — Articolo 11 — Sistema di prestazioni — Articolo 30, paragrafo 5 — Organismo di regolamentazione — Competenze — Ricorso amministrativo avverso le decisioni dell’organismo di regolamentazione»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013

1.        Trasporti — Trasporti ferroviari — Direttiva 2001/14 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione — Imposizione dell’infrastruttura — Obblighi degli Stati membri — Rispetto dell’indipendenza del gestore dell’infrastruttura — Portata — Determinazione da parte dello Stato membro di una tariffa massima per l’utilizzo dell’infrastruttura — Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, artt. 4, § 1, e 8, § 2)

2.        Trasporti — Trasporti ferroviari — Direttiva 2001/14 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione — Obblighi degli Stati membri — Istituzione di meccanismi che incentivino il gestore dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e a ridurre il livello dei diritti di accesso — Compatibilità dei meccanismi con le condizioni in materia di sicurezza e con il livello di qualità di servizio dell’infrastruttura

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 6, §§ 2 e 3)

3.        Trasporti — Trasporti ferroviari — Direttiva 2001/14 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione — Imposizione dell’infrastruttura — Fissazione dei diritti sulla base dei costi diretti — Costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario — Nozione — Trasposizione ed applicazione — Potere discrezionale degli Stati membri

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, artt. 7, §§ 3‑5, e 8)

4.        Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Presunzioni — Inammissibilità

(Art. 258 TFUE)

5.        Trasporti — Trasporti ferroviari — Direttiva 2001/14 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione — Imposizione dell’infrastruttura — Obblighi degli Stati membri — Istituzione di un sistema di prestazioni — Portata

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 11, § 1)

6.        Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 258, secondo comma, TFUE)

7.        Trasporti — Trasporti ferroviari — Direttiva 2001/14 — Obblighi degli Stati membri — Istituzione di un organismo di regolamentazione del mercato ferroviario — Sindacato giurisdizionale delle decisioni dell’organismo di regolamentazione — Previo ricorso amministrativo — Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 30)

8.        Ricorso per inadempimento — Atto introduttivo del giudizio — Esposizione delle censure e dei motivi — Requisiti di forma — Formulazione non equivoca delle conclusioni

[Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)]

9.        Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Successivo ampliamento — Inammissibilità

(Art. 258 TFUE)

1.        Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, uno Stato membro che determini il livello massimo dei diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria.

Infatti, la determinazione, con decisione annuale, di una tariffa massima applicabile all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria ha l’effetto di restringere il margine di manovra del gestore dell’infrastruttura in una misura incompatibile con gli obiettivi della direttiva 2001/14. In particolare, conformemente a quanto prevede l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2001/14, il gestore dell’infrastruttura dev’essere in grado di stabilire o mantenere diritti più elevati, sulla base dei costi a lungo termine di taluni progetti di investimento.

(v. punti 36, 37, 40)

2.        Se è vero che, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, gli Stati membri sono tenuti a tenere conto dello stato dell’infrastruttura ferroviaria in sede di applicazione dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, e che la scelta degli incentivi da adottare, e più particolarmente gli obiettivi concreti perseguiti dagli Stati membri attraverso i medesimi, devono essere compatibili con le condizioni in materia di sicurezza e con il livello di qualità di servizio dell’infrastruttura ferroviaria, tuttavia essi sono tenuti altresì a garantire la conclusione di contratti pluriennali di finanziamento che contemplino incentivi a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti di accesso oppure a stabilire all’uopo un quadro normativo.

(v. punti 50, 52, 54)

3.        Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, i diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 di tale articolo 7 o dell’articolo 8 di detta direttiva.

Quanto alla nozione di «costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario», nozione derivante dalla scienza economica la cui applicazione solleva considerevoli problemi pratici, è giocoforza constatare che la direttiva non ne contiene alcuna definizione e che nessuna disposizione del diritto dell’Unione determina i costi che rientrano o quelli che non rientrano in tale nozione. Di conseguenza, si deve considerare che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità ai fini del recepimento e dell’applicazione di detta nozione nel diritto interno.

(v. punti 62, 64, 65)

4.        V. il testo della decisione.

(v. punti 70, 72, 116, 123)

5.        Dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, deriva, da un lato, che gli Stati membri devono includere nei sistemi di imposizione dei diritti dell’infrastruttura un sistema di prestazioni diretto a incentivare sia le imprese ferroviarie sia il gestore dell’infrastruttura a migliorare le prestazioni della rete. Dall’altro, per quanto riguarda il tipo di incentivi che possono essere attuati dagli Stati membri, questi ultimi conservano la libertà di scelta delle misure concrete facenti parte di detto sistema purché costituiscano un insieme coerente e trasparente che possa essere qualificato come «sistema di prestazioni».

Non può essere considerato come attuazione completa ed adeguata dell’articolo 11 della direttiva 2001/14 un regime di compensazione finanziaria sotto forma di reciproche penalità contrattuali i cui principi debbono essere definiti contrattualmente, poiché un regime siffatto ha solo carattere facoltativo in quanto la sua applicazione è rimessa alla scelta delle parti contraenti. Parimenti, una disposizione nazionale che si limiti a prevedere l’inflizione di ammende in caso di mancato rispetto degli obblighi diretti a garantire la gestione della rete o in caso di assenza di misure adottate per rimediare alla sua carenza, non può essere considerata come istitutiva di un sistema di prestazioni nell’ambito del sistema di imposizione dei diritti dell’infrastruttura, ai sensi dell’articolo 11. Lo stesso vale, infine, per una disposizione che prevede soltanto la concessione di finanziamenti per la manutenzione o il miglioramento dello stato delle infrastrutture ferroviarie.

(v. punti 80, 82‑84)

6.        V. il testo della decisione.

(v. punti 85, 86)

7.        L’articolo 30 della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, dev’essere interpretato nel senso che le decisioni amministrative adottate dall’organismo di regolamentazione che deve essere istituito dagli Stati membri in virtù del paragrafo 1 del medesimo articolo possono essere assoggettate soltanto ad un sindacato giurisdizionale. Di conseguenza, l’articolo 30 di detta direttiva osta a che le decisioni dell’organismo di regolamentazione siano obbligatoriamente soggette, prima di un eventuale sindacato giurisdizionale, al controllo di un altro organo amministrativo.

(v. punti 100, 102‑104)

8.        V. il testo della decisione.

(v. punti 108, 109)

9.        V. il testo della decisione.

(v. punti 125, 132)