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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf - Germania l'11 aprile 2011 - FRA.BO SpA / Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) - Technisch-Wissenschaftlicher Verein

(Causa C-171/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Fra.bo S.p.A.

Resistente: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) - Technisch-Wissenschaftlicher Verein

Altra parte: DVGW-Cert GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 28 CE (divenuto art. 34 TFUE), eventualmente in combinato disposto con l'art. 86, n. 2, CE (= art. 106, n. 2, TFUE), debba essere interpretato nel senso che gli organismi di diritto privato costituti al fine di elaborare norme tecniche in un determinato settore, nonché di certificare i prodotti sulla scorta di tali norme tecniche, siano assoggettati, nell'elaborazione delle norme tecniche e nel processo di certificazione, alle summenzionate disposizioni, qualora il legislatore nazionale consideri espressamente conformi alla legge i prodotti provvisti di certificati, cosicché, nella prassi, la distribuzione di prodotti sprovvisti di tale certificato sia perlomeno resa notevolmente più difficoltosa.

In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se l'art. 81 CE (= art. 101 TFUE) debba essere interpretato nel senso che l'attività di un organismo di diritto privato - descritto in dettaglio sub 1 - nel settore dell'elaborazione di norme tecniche e della certificazione di prodotti sulla scorta di tali norme tecniche debba essere considerata "economica", qualora detto organismo sia detenuto da imprese.

In caso di soluzione affermativa della questione precedente:

Se l'art. 81 CE debba essere interpretato nel senso che l'elaborazione di norme tecniche e la certificazione sulla scorta di tali norme da parte di un'associazione di imprese sia idonea ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri, qualora un prodotto realizzato e distribuito legalmente in un altro Stato membro non possa essere distribuito nello Stato membro d'importazione o possa esserlo solo con notevole difficoltà, in quanto esso non soddisfa i requisiti della norma tecnica e la distribuzione senza un siffatto certificato è praticamente impossibile, avuto riguardo alla preponderanza sul mercato della norma tecnica e ad una disposizione del legislatore nazionale secondo la quale un certificato dell'associazione di imprese attesta l'osservanza dei requisiti di legge, e qualora la norma tecnica, se fosse stata emessa direttamente dal legislatore nazionale, sarebbe inapplicabile perché in contrasto con i principi di libera circolazione delle merci.

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