Language of document : ECLI:EU:C:2006:201

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PHILIPPE LÉGER

presentate il 23 marzo 2006 1(1)

Causa C‑519/04 P

David Meca-Medina,

Igor Majcen

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Regole per il controllo antidoping adottate dal Comité international olympique (CIO) – Incompatibilità con gli artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE – Denuncia – Rigetto»





1.        Oggetto del presente procedimento è il ricorso presentato dai sigg. Meca‑Medina e Majcen (2) contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 settembre 2004, Meca-Medina e Majcen/Commissione (3), con la quale è stato respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 1° agosto 2002 (4), che respinge la denuncia depositata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 17 (5) contro il Comité international olympique (6).

2.        Nella loro denuncia i ricorrenti hanno messo in discussione la compatibilità di alcune disposizioni regolamentari adottate dal CIO ed applicate dalla Fédération internationale de natation amateur (7), oltre che di alcune prassi relative al controllo antidoping, con la normativa comunitaria sulla concorrenza (artt. 81 CE e 82 CE) e sulla libera prestazione dei servizi (art. 49 CE).

I –    Fatti della controversia (8)

3.        In seguito ad un controllo antidoping risultato positivo al nandrolone (9), i ricorrenti, con una decisione del Doping Panel (comitato antidoping) della FINA 8 agosto 1999, sono stati sospesi per un periodo di quattro anni. Il tribunale arbitrale sportivo, investito di un ricorso proposto dai ricorrenti contro tale decisione, ha confermato tale sospensione il 29 febbraio 2000, prima di riesaminarla e poi ridurla a due anni, con sentenza arbitrale 23 maggio 2001.

4.        Con lettera del 30 maggio 2001, i ricorrenti hanno depositato una denuncia presso la Commissione, a norma dell’art. 3 del regolamento n. 17, lamentando la violazione degli artt. 81 CE e/o 82 CE. Essi hanno sostenuto in particolare che la fissazione della soglia di tolleranza al nandrolone a 2 ng/ml di urina (in prosieguo: la «regolamentazione controversa») costituiva una pratica concordata tra il CIO ed i 27 laboratori da esso accreditati. Secondo loro, l’anticoncorrenzialità di tale prassi era peraltro rafforzata dalla mancanza di indipendenza, nei confronti del CIO, delle istanze incaricate della soluzione arbitrale delle controversie sportive.

5.        Con la decisione contestata, la Commissione ha respinto la denuncia dei ricorrenti, considerando che la regolamentazione controversa non ricadeva nell’ambito del divieto previsto dagli artt. 81 CE e 82 CE (10).

II – Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

6.        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2002, i ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento contro la decisione contestata, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE.

7.        A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti hanno dedotto tre motivi relativi ad errori manifesti di valutazione commessi dalla Commissione, in primo luogo, nel qualificare il CIO, in secondo luogo, nell’esame della regolamentazione controversa alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza Wouters e a. (11) e, in terzo luogo, nell’applicazione dell’art. 49 CE.

8.        Il Tribunale ha respinto tale ricorso, dichiarando che tali tre motivi erano irrilevanti e ha condannato i ricorrenti a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

III – Il procedimento dinanzi alla Corte e le conclusioni del ricorso d’impugnazione

9.        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 dicembre 2004, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso d’impugnazione.

10.      Essi chiedono l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna della Commissione alle spese dei due gradi di giudizio. Inoltre chiedono alla Corte di accogliere le conclusioni che hanno presentato al Tribunale.

11.      La Commissione, convenuta, chiede, in via principale, il rigetto dell’impugnazione e, in subordine, il rigetto del ricorso di annullamento proposto contro la decisione contestata. Chiede inoltre la condanna dei ricorrenti alle spese dei due gradi di giudizio.

12.      La Repubblica di Finlandia, interveniente in primo grado, chiede il rigetto dell’impugnazione.

IV – Sull’impugnazione

13.      Nonostante i precisi riferimenti ai punti della sentenza impugnata, il ricorso d’impugnazione è particolarmente confuso. Dopo averlo letto, credo di capire che i ricorrenti deducono quattro motivi.

14.      In primo luogo, essi addebitano al Tribunale di aver interpretato in modo erroneo la giurisprudenza della Corte originata dalle sentenze Walrave e Koch (12), Bosman (13) e Deliège (14), sull’applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE alle regolamentazioni sportive. In secondo luogo, contestano la valutazione operata dal Tribunale secondo cui una regolamentazione antidoping costituisce una regola puramente sportiva che, per questo motivo, si sottrae all’ambito di applicazione del Trattato CE. In terzo luogo, i ricorrenti considerano che il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che la regolamentazione in questione era estranea a qualsiasi considerazione economica e non rientrava nell’ambito di applicazione degli artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE. In quarto luogo, essi addebitano al Tribunale di aver considerato che l’esame della regolamentazione controversa effettuato dalla Commissione secondo il metodo di analisi stabilito nella citata sentenza Wouters e a., non era necessario.

A –    Sul primo motivo

15.      Nell’ambito di tale primo motivo(15), i ricorrenti criticano l’interpretazione fornita dal Tribunale, ai punti 40 e 41 della sentenza impugnata, relativamente alla giurisprudenza della Corte originata dalle citate sentenze Walrave e Koch, Bosman nonché Deliège, concernente l’applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE alle regolamentazioni sportive.

16.      I ricorrenti contestano, innanzitutto, la valutazione del Tribunale secondo cui i divieti sanciti dagli artt. 39 CE e 49 CE non riguardano le regole puramente sportive, per natura estranee a qualsiasi considerazione economica. Secondo loro, la Corte non avrebbe mai sancito una tale esclusione generale nella citata sentenza Walrave e Koch. Essa, al contrario, avrebbe limitato tale eccezione alla composizione e alla formazione delle squadre sportive. I ricorrenti sostengono poi che soltanto le regole che attengano al carattere e all’ambito specifici degli incontri sportivi, e quindi che siano inerenti all’organizzazione e al corretto svolgimento della competizione sportiva, potrebbero essere considerate come puramente sportive.

17.      Al pari della Commissione e della Repubblica di Finlandia, penso che il Tribunale abbia applicato correttamente la giurisprudenza della Corte (16).

18.      Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte, considerati gli obiettivi della Comunità europea, l’attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 CE. Così, quando un’attività del genere riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita (come nel caso, per esempio, dell’attività dei giocatori di calcio professionisti o semiprofessionisti) essa ricade in particolare nell’ambito di applicazione degli artt. 39 CE‑42 CE o 49 CE‑55 CE (17).

19.      La Corte ha invece ammesso più volte una restrizione dell’ambito di applicazione delle dette disposizioni, quando la regolamentazione sportiva controversa era giustificata da «motivi non economici, attinenti al carattere e all’ambito specifici [delle] competizioni [sportive] e che (…) hanno natura prettamente sportiva» (18). In tali sentenze, penso che la Corte abbia stabilito un’eccezione di portata generale che non può essere limitata, come sostengono i ricorrenti, alla composizione e alla formazione delle squadre sportive.

20.      Ciò premesso, ritengo che il Tribunale abbia giustamente considerato, ai punti 40 e 41 della sentenza impugnata, che i divieti sanciti dagli artt. 39 CE e 49 CE si applicano alle regole che riguardano l’aspetto economico che l’attività sportiva può rivestire, ma «non riguardano le regole puramente sportive, cioè quelle regole che riguardano le questioni che interessano esclusivamente lo sport e che, come tali, sono estranee all’attività economica» (19).

21.      Ritengo quindi che il primo motivo sia infondato e vada pertanto respinto.

B –    Sul secondo motivo

22.      Con il loro secondo motivo, i ricorrenti contestano il ragionamento del Tribunale secondo cui una regolamentazione antidoping costituisce una regola estranea, per natura, all’attività economica e si sottrae, di conseguenza, all’ambito di applicazione del Trattato. Essi deducono due argomenti a sostegno di tale motivo.

23.       Da un lato, il ragionamento del Tribunale poggerebbe su una motivazione contraddittoria o avrebbe una motivazione insufficiente. Infatti, quest’ultimo affermerebbe, ai punti 44 e 47 della sentenza impugnata, che le regole antidoping non perseguono alcun obiettivo economico. Esso ammetterebbe invece, al punto 57 di tale sentenza, che, adottando una simile regolamentazione, il CIO abbia potuto aver presente la preoccupazione di preservare il potenziale economico dei Giochi olimpici. Inoltre, il Tribunale, al punto 45 della detta sentenza, avrebbe proceduto ad una distinzione artificiale tra la dimensione economica e quella non economica dell’attività sportiva.

24.      Dall’altro, il Tribunale avrebbe commesso un errore fondandosi sulla giurisprudenza originata dalle citate sentenze Walrave e Koch, Donà nonché Deliège al fine di considerare che una normativa antidoping esula dall’ambito di applicazione degli artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE. I ricorrenti considerano, infatti, che le regole antidoping si distinguono dalle regolamentazioni relative alla composizione delle squadre nazionali di calcio (citate sentenze Walrave e Koch nonché Donà) e da quelle relative alla selezione degli atleti per le competizioni di alto livello (citata sentenza Deliège).

25.      Alla stregua della Commissione e della Repubblica di Finlandia, ritengo che anche tale motivo debba essere respinto (20).

26.      Quanto all’argomento dei ricorrenti secondo il quale il Tribunale si sarebbe contraddetto tra, da un lato i punti 44 e 47 della sentenza impugnata e, dall’altro, il punto 57 di tale sentenza, ritengo che non sia fondato.

27.      Il Tribunale, dopo aver rilevato, al punto 44 della sentenza impugnata, che «lo sport di alto livello è divenuto in larga misura un’attività economica», ha precisato che la lotta al doping è intesa prima di tutto a preservare lo spirito sportivo e la salute degli atleti. Il riferimento, al punto 57 della sentenza impugnata, agli obiettivi economici che il CIO avrebbe potuto eventualmente perseguire non è sufficiente, a mio avviso, a dimostrare una contraddizione nel ragionamento del Tribunale.

28.      Infatti, tenuto conto degli interessi commerciali e finanziari che circondano lo sport di alto livello, penso che una normativa puramente sportiva, come una regolamentazione antidoping, può non essere priva di qualsiasi interesse economico. Tuttavia, tale interesse è meramente accessorio, a mio parere, e non può privare le regolamentazioni antidoping della loro natura puramente sportiva. Come la Commissione ha giustamente osservato, la tesi dei ricorrenti in realtà privilegia, sotto la facciata dell’indivisibilità dell’attività sportiva, un aspetto secondario, la dimensione economica, al fine di assicurare un’applicabilità integrale delle norme del Trattato alla pratica dello sport professionistico o semiprofessionistico (21).

29.      Quanto all’argomento dei ricorrenti secondo il quale il Tribunale non poteva validamente far riferimento alle citate sentenze Walrave e Koch, Donà nonché Deliège, ritengo che anch’esso sia infondato. Infatti, sembra che i ricorrenti operino una lettura particolarmente restrittiva di tali sentenze poiché la Corte, secondo me, ha escluso, in tali sentenze e in termini generali, le regole puramente sportive dall’ambito di applicazione degli articoli artt. 39 CE e 49 CE. I ricorrenti cercano così di stabilire una distinzione artificiosa tra le norme esaminate nelle dette sentenze e la regolamentazione controversa.

30.      Propongo dunque alla Corte di respingere il secondo motivo in quanto infondato.

C –    Sul terzo motivo

31.      Nell’ambito del terzo motivo (22), i ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore dichiarando, al punto 48 della sentenza impugnata, che la regolamentazione controversa era estranea a qualunque considerazione economica e, di conseguenza, non rientrava nell’ambito di applicazione degli artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE.

32.      Mi sembra di capire che i ricorrenti avanzino due argomenti a sostegno di questo motivo.

33.      Essi contestano innanzitutto l’analisi effettuata dal Tribunale ai punti 49 e 55 della sentenza impugnata, secondo la quale il carattere eccessivo della regolamentazione controversa, qualora fosse dimostrato, non le farebbe perdere la sua natura puramente sportiva. Secondo i ricorrenti, tale analisi non soltanto sarebbe fondata su una motivazione contraddittoria e insufficiente, ma sarebbe anche contraria alla giurisprudenza della Corte stabilita nelle citate sentenze Deliège e Wouters e a. (23).

34.      I ricorrenti sostengono poi che il Tribunale ha effettuato una constatazione di fatto inesatta dal punto di vista sostanziale considerando, alla seconda frase del punto 55 della sentenza impugnata, che la regolamentazione controversa è una regola antidoping mentre, secondo loro, il tasso fissato da tale regolamentazione può anche risultare da uno sforzo fisico e/o dal consumo di prodotti non dopanti, come la carne di maiale maschio non castrato.

35.      Al pari della Commissione, penso che occorra respingere tale motivo (24).

36.      È sufficiente constatare che i ricorrenti contestano in realtà la soglia di tolleranza a 2 ng/ml di urina fissata dalla regolamentazione controversa e cercano di far riesaminare dalla Corte la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale.

37.      Ora, ai sensi degli artt. 225, n. 1, CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, un ricorso di impugnazione può essere fondato unicamente su motivi riguardanti la violazione di regole di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Si evince, infatti, da una costante giurisprudenza che non spetta alla Corte, nell’ambito di un ricorso di impugnazione, pronunciarsi sulla valutazione degli elementi di fatto e di prova effettuata dal Tribunale, salvo il caso di snaturamento manifesto di questi elementi da parte di tale giudice (25).

38.      Inoltre, ritengo che non spetti alla Corte, che si pronuncia su un ricorso di impugnazione contro una sentenza del Tribunale, pronunciarsi sul carattere scientificamente giustificato o meno di una regola adottata dal CIO nell’ambito della lotta al doping.

39.      Ciò premesso, e dato che i ricorrenti non hanno dimostrato, né invero fatto valere, uno snaturamento degli elementi di fatto, propongo alla Corte di dichiarare il terzo motivo manifestamente irricevibile e di respingerlo.

D –    Sul quarto motivo

40.      Nell’ambito del quarto motivo (26), i ricorrenti contestano i punti 61, 62 e 64 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha considerato che non era necessario l’esame della regolamentazione controversa effettuato dalla Commissione secondo il metodo di analisi stabilito nella citata sentenza Wouters e a.

41.      A sostegno di tale motivo, i ricorrenti fanno valere tre censure relative, in primo luogo, ad un’erronea valutazione della pertinenza dell’applicazione del metodo di analisi stabilito nella citata sentenza Wouters e a., in secondo luogo, allo snaturamento della decisione contestata e, in terzo luogo, alla violazione dei diritti della difesa.

1.      Sull’erronea valutazione del Tribunale quanto alla pertinenza dell’applicazione del metodo di analisi stabilito dalla Corte nella citata sentenza Wouters e a.

42.      I ricorrenti, in sostanza, addebitano al Tribunale di aver considerato, ai punti 65 e 66 della sentenza impugnata, che il presente caso di specie si distingue dalla causa che ha dato luogo alla citata sentenza Wouters e a. in quanto la regolamentazione controversa riguarda un comportamento, il doping, che non potrebbe essere equiparato ad un comportamento di mercato e in quanto essa si applicherebbe ad un’attività, quella sportiva, per essenza estranea ad ogni considerazione economica. Infatti, secondo i ricorrenti, i criteri stabiliti dalla Corte nella detta sentenza erano perfettamente trasferibili al caso di specie.

43.      Ritengo che questa censura sia infondata.

44.      Infatti, è sufficiente ricordare che la regolamentazione in questione nella citata sentenza Wouters e a. riguardava un comportamento di mercato, ossia la costituzione di reti tra avvocati e ragionieri, e si applicava ad un’attività per essenza economica, quella dell’avvocato. Ora, poiché la regolamentazione controversa è puramente sportiva e si sottrae a qualsiasi considerazione di ordine economico, secondo me è a giusto titolo che il Tribunale ha considerato che non era necessario l’esame di tale regolamentazione in base criteri elaborati in tale sentenza.

2.      Sullo snaturamento della decisione contestata da parte del Tribunale

45.      I ricorrenti addebitano al Tribunale di aver giudicato che l’esame della regolamentazione controversa svolto dalla Commissione alla luce delle regole sulla concorrenza era stato effettuato soltanto «in subordine» o «ad abundantiam». Ciò facendo il Tribunale avrebbe snaturato la decisione contestata.

46.      Si deve ricordare che, sebbene spetti unicamente al Tribunale valutare gli elementi di fatto che gli sono sottoposti, la questione dello snaturamento di tali elementi o quella dello snaturamento dell’atto impugnato può essere sottoposta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (27). Un motivo fondato sullo snaturamento dell’atto impugnato è diretto a far constatare che il Tribunale ha alterato il senso, il contenuto o la portata dell’atto contestato. Lo snaturamento può così risultare da una modifica del contenuto dell’atto (28) o dalla mancata presa in considerazione di suoi aspetti essenziali (29) o del suo contesto (30). 

47.      La censura in esame, fondandosi su uno snaturamento della decisione contestata è dunque ricevibile in applicazione della giurisprudenza della Corte.

48.      Tuttavia ritengo che tale censura non sia fondata.

49.      Occorre ricordare che uno snaturamento del genere deve risultare evidente in base alla documentazione agli atti, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (31). Orbene, la valutazione operata dal Tribunale, ai punti 61, 62 e 64 della sentenza impugnata, per quanto riguarda la decisione contestata, non configura, a mio parere, uno snaturamento manifesto della medesima.

50.      Infatti, una semplice lettura di tale decisione consente di accorgersi che la Commissione ha giustamente considerato, in via principale, che l’adozione della regolamentazione controversa non rientrava nella sfera delle attività economiche del CIO (32). Secondo me, come sostiene la Commissione (33), è solo in subordine che quest’ultima ha esaminato se le eventuali restrizioni causate da tale regolamentazione potevano essere giustificate in applicazione dei criteri elaborati nella citata sentenza Wouters e a. (34).

51.      Constato, inoltre, che i ricorrenti si limitano a contestare la valutazione operata dal Tribunale e non forniscono alcun elemento tale da rivelare la sussistenza di un errore manifesto.

3.      Sulla violazione dei diritti della difesa dei ricorrenti da parte del Tribunale

52.      I ricorrenti sostengono che il Tribunale, considerando che l’esame della regolamentazione controversa alla luce delle regole in materia di concorrenza non fosse necessario, non ha permesso loro di esprimere la propria opinione sulla questione se tale regolamentazione costituisse una regola puramente sportiva che esulava dall’ambito di applicazione degli artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE.

53.      Ritengo che anche tale censura sia infondata e che vada respinta. Infatti, alla stregua della Commissione, ritengo che i ricorrenti siano stati messi in grado di presentare i loro argomenti non soltanto nel corso del procedimento avviato dinanzi alla Commissione, ma anche in occasione delle fasi scritta e orale del procedimento che si è svolto dinanzi al Tribunale (35).

54.      Alla luce di quanto precede, propongo dunque alla Corte di respingere il quarto motivo in quanto infondato.

V –    Conclusione

55.      In base a tutte le considerazioni sopra esposte, propongo quindi alla Corte di respingere il ricorso d’impugnazione e condannare David Meca-Medina e Igor Majcen alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dalla parte interveniente, conformemente agli artt. 69 e 118 del regolamento di procedura della Corte.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – In prosieguo: i «ricorrenti».


3 – Causa T‑313/02, Racc. pag. I‑0000, in prosieguo: la «sentenza impugnata».


4 – Procedimento COMP/38158 Meca-Medina e Majcen/CIO, in prosieguo: la «decisione contestata», disponibile sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38158/fr.pdf.


5 – Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204).


6 – Comitato olimpico internazionale; in prosieguo: il «CIO».


7 – Federazione internazionale nuoto; in prosieguo: la «FINA».


8 – Per maggiori informazioni riguardanti i fatti della controversia, rinvio alla descrizione effettuata dal Tribunale ai punti 1‑34 della sentenza impugnata.


9 – Il nandrolone è una sostanza anabolizzante vietata dal codice antidoping del Movimento olimpico.


10 – Punti 72 e 73.


11 – Sentenza 19 febbraio 2002, causa C‑309/99 (Racc. pag. I‑1577).


12 – Sentenza 12 dicembre 1974, causa 36/74 (Racc. pag. 1405).


13 – Sentenza 15 dicembre 1995, causa C‑415/93 (Racc. pag. I‑4921).


14 – Sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C‑51/96 e C‑191/97 (Racc. pag. I‑2549).


15 – Ricorso d’impugnazione (punti 21‑32).


16 – V. comparsa di risposta della Commissione (punti 16‑28) nonché memoria di intervento della Repubblica di Finlandia (punto 8).


17 – V., in particolare, citate sentenze Walrave e Koch (punti 4 e 5) nonché Bosman (punto 73), e sentenza 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà (Racc. pag. 1333, punti 12 e 13).


18 – V., in particolare, citate sentenze Donà (punti 14 e 15) nonché Bosman, (punti 76 e 127), e sentenza 13 aprile 2000, causa C‑176/96, Lehtonen e Castors Braine (Racc. pag. I‑2681, punto 34).


19 – Punto 41, prima frase, della sentenza impugnata.


20 – V. comparsa di risposta della Commissione (punti 29‑41) e memoria d’intervento della Repubblica di Finlandia (punti 11‑13).


21 – Comparsa di risposta (punto 35).


22 – Ricorso d’impugnazione (punti 40‑53).


23 – I ricorrenti si riferiscono, in particolare, al punto 69 della citata sentenza Deliège, nonché ai punti 97‑109 e 123 della citata sentenza Wouters e a.


24 – Comparsa di risposta (punti 42‑56).


25 – V., in tal senso, in particolare, sentenza 29 aprile 2004, causa C‑470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a. (Racc. pag. I‑4167, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).


26 – Ricorso d’impugnazione (punti 54‑64).


27 – V., in tal senso, sentenze 28 maggio 1998, causa C‑8/95 P, New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. I‑3175, punto 26), e 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione (Racc. pag. I‑5251, punti 45‑47), nonché ordinanze 27 gennaio 2000, causa C‑341/98 P, Proderec/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 28), e 9 luglio 2004, causa C‑116/03 P, Fichtner/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 33).


28 – V., in tal senso, in particolare, sentenza 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑8461, punto 67).


29 – V., in tal senso, in particolare, ordinanza 11 aprile 2001, causa C‑459/00 P(R), Commissione/Trenker (Racc. pag. I‑2823, punto 71).


30 – V., in tal senso, in particolare, sentenza 3 aprile 2003, causa C‑277/01 P, Parlamento/Samper (Racc. pag. I‑3019, punto 40).


31 – V., in particolare, sentenza New Holland Ford/Commissione, cit. (punti 72 e 73).


32 – Decisione contestata (punto 38).


33 – Comparsa di risposta (punto 62).


34 – Decisione contestata (punti 42‑55).


35 – Comparsa di risposta, punti (65‑72).