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Ricorso proposto il 16 settembre 2016 – Digital Rights Ireland / Commissione

(Causa T-670/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Irlanda) (rappresentante: E. McGarr, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il ricorso;

dichiarare che la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, costituisce un manifesto errore di valutazione della Commissione nella parte in cui afferma che negli USA sussiste un livello adeguato di protezione, per i dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE1 ;

dichiarare la decisione impugnata nulla e disporre l’annullamento della decisione impugnata concernente l’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C—362/14, Schrems.

Terzo motivo, vertente sul fatto che i “principi in materia di privacy” e/o le “dichiarazioni e impegni ufficiali” (degli USA), contenuti agli allegati I e da III a VII della decisione impugnata non costituiscono “impegni internazionali” ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le disposizioni del Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008 [legge del 2008 di modifica della legge del 1978 relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna; in prosieguo: la «legge del 2008 di modifica del FISA»] costituiscono norme di legge volte a consentire alle amministrazioni pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto delle comunicazioni elettroniche e, di conseguenza, non sono compatibili con l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Quinto motivo, vertente sul fatto che le disposizioni della legge del 2008 di modifica del FISA costituiscono norme di legge volte a consentire alle amministrazioni pubbliche di accedere segretamente e in maniera generalizzata al contenuto delle comunicazioni elettroniche e, di conseguenza, non sono compatibili con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Sesto motivo, vertente sul fatto che, avendo omesso di recepire integralmente le disposizioni contenute nella direttiva 95/46 (segnatamente nell’articolo 28, paragrafo 3), la decisione impugnata, prima facie, omette di assicurare in modo adeguato che i diritti dei cittadini dell’Unione europea ai sensi del diritto UE siano pienamente garantiti quando i loro dati sono trasferiti agli Stati Uniti d’America.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è in contrasto con gli articoli 7 e 8 e con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ottavo motivo, in cui si deduce che, nella parte in cui la decisione impugnata consente, o in alternativa omette o ha omesso la protezione nei confronti dell’accesso indiscriminato alle comunicazioni elettroniche da parte di autorità di contrasto straniere, è invalida in quanto viola il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla protezione dei dati, la libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e tutelati dai principi generali del diritto UE.

Nono motivo, in cui si deduce che, nella parte in cui la decisione impugnata consente l’accesso indiscriminato alle comunicazioni elettroniche da parte di autorità di contrasto straniere, o in alternativa omette o ha omesso di proteggere nei confronti di tale accesso, nonché omette di istituire un mezzo di ricorso adeguato in favore dei cittadini dell’UE i cui dati personali siano in tal modo oggetto di accesso, nega agli individui il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a una buona amministrazione, in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi generali del diritto UE.

Decimo motivo, vertente sul fatto che, avendo omesso di recepire integralmente i diritti contenuti nella direttiva 95/46 (segnatamente negli articoli 14 e 15), la decisione impugnata, prima facie, omette di assicurare in modo adeguato che i diritti dei cittadini dell’Unione europea ai sensi del diritto UE siano pienamente garantiti quando i loro dati sono trasferiti agli Stati Uniti d’America.

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1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).