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DECISIONE DELLA CORTE (Sezione del riesame)

9 settembre 2014

«Riesame»

Nella causa C‑417/14 RX,

avente ad oggetto una proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale, ai sensi dell’articolo 62 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 9 agosto 2014,

LA CORTE (Sezione del riesame),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda, giudici,

emette la presente

Decisione

1        La proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale riguarda la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni), Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625). Con tale sentenza, il Tribunale ha annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, EU:F:2011:55), che ha respinto il ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione proposto dal sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano e diretto, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione europea, del 3 febbraio 2009, con la quale quest’ultima ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’assassinio di suo figlio Alessandro, funzionario dell’Unione europea, vittima di un assassinio, e, dall’altro, alla condanna della Commissione a versare a lui, nonché agli aventi causa di suo figlio, diversi importi a risarcimento dei danni materiali e morali derivanti da tale assassinio.

2        Tale ricorso era fondato su un inadempimento, da parte della Commissione, dell’obbligo di quest’ultima di garantire la protezione dei propri funzionari ed era diretto al risarcimento del danno morale sofferto dallo stesso funzionario, fatto valere dal ricorrente in nome dei figli del funzionario deceduto nella loro qualità di aventi causa, nonché al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente e dai figli del funzionario deceduto nella loro qualità di familiari di quest’ultimo.

3        Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni sofferti dal ricorrente e dai figli del funzionario deceduto, il Tribunale dell’Unione europea ha concluso che il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea avrebbe dovuto considerare che non era competente a conoscere di tale domanda, in quanto essa rientrava nella competenza del Tribunale dell’Unione europea. Di conseguenza, esso avrebbe dovuto rinviarla al suddetto Tribunale, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

4        Quanto alla domanda di risarcimento dei danni sofferti dal funzionario prima del suo decesso, il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, sebbene fosse competente a conoscerne, l’aveva erroneamente respinta in quanto irricevibile alla luce della regola di «concordanza» tra la domanda ed il reclamo amministrativo. Poiché, rispetto a tale domanda, la controversia non era ancora matura per la decisione, il Tribunale dell’Unione europea ha constatato che si sarebbe dovuto normalmente rinviare al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea tale aspetto del ricorso. Tuttavia, tale Tribunale sarebbe stato tenuto a constatare che il Tribunale dell’Unione europea ed esso stesso erano investiti di cause aventi il medesimo oggetto ed avrebbe quindi dovuto, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato I dello statuto della Corte, declinare la propria competenza affinché il Tribunale dell’Unione europea potesse statuire su tali cause.

5        Di conseguenza, avendo considerato di essere competente a statuire sull’insieme delle domande, il Tribunale dell’Unione europea ha deciso di rinviare tutta la causa a sé stesso, in qualità di giudice di primo grado.

6        Risulta dall’articolo 256, paragrafo 2, TFUE che le decisioni emesse dal Tribunale dell’Unione europea su impugnazione proposta avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse.

7        La proposta di riesame del primo avvocato generale del 9 agosto 2014 si fonda sull’articolo 62 dello statuto della Corte, in forza del quale il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale dell’Unione europea.

8        Risulta, al riguardo, dall’articolo 193, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte che, investita di una siffatta proposta di riesame, la Sezione del riesame decide se occorra riesaminare la decisione del Tribunale dell’Unione europea, e che, in tal caso, nella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale dell’Unione europea sono indicate solo le questioni oggetto del riesame.

9        Nel caso di specie, la Sezione del riesame considera che occorre procedere al riesame della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (EU:T:2014:625).

10      La questione sulla quale verterà detto riesame è riportata al punto 2 del dispositivo della presente decisione.

Per questi motivi, la Corte (Sezione del riesame) così decide:

1)      Occorre procedere al riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni), Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625).

2)      Il riesame verterà sulla questione se la sentenza del Tribunale dell’Unione europea, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione nella parte in cui il Tribunale dell’Unione europea, in quanto giudice dell’impugnazione, ha dichiarato di essere competente a statuire, in qualità di giudice di primo grado, su un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione

–        fondato su un inadempimento, da parte di un’istituzione, del suo obbligo di garantire la protezione dei propri funzionari,

–        proposto da terzi nella loro qualità di aventi causa di un funzionario deceduto nonché nella loro qualità di familiari di un siffatto funzionario e

–        diretto al risarcimento del danno sofferto dallo stesso funzionario deceduto nonché dei danni materiali e morali subiti da tali terzi.

3)      Gli interessati di cui all’articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e le parti del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sono invitati a depositare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione, le loro osservazioni scritte in merito a suddetta questione.

Firme