Language of document : ECLI:EU:C:2010:80

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

23 febbraio 2010 (*)

«Libera circolazione delle persone – Diritto di soggiorno di una cittadina di uno Stato terzo, coniugata con un cittadino di uno Stato membro e dei loro figli, anch’essi cittadini di uno Stato membro – Cessazione dell’attività lavorativa subordinata del cittadino di uno Stato membro seguita dalla sua partenza dallo Stato membro ospitante – Iscrizione dei figli in un istituto scolastico – Mancanza di mezzi di sostentamento – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Art. 12 – Direttiva 2004/38/CE»

Nel procedimento C‑310/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) con decisione 21 aprile 2008, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2008, nella causa

London Borough of Harrow

contro

Nimco Hassan Ibrahim,

Secretary of State for the Home Department,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Lenaerts, J.-C. Bonichot e dalla sig.ra P. Lindh, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann, P. Kūris, E. Juhász, L. Bay Larsen, T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il London Borough of Harrow, dal sig. K. Rutledge, barrister;

–        per la sig.ra Ibrahim, dalla sig.ra N. Rogers, barrister, con mandato conferito dalla sig.ra S. Morshead, solicitor;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. C. Lewis, QC;

–        per il governo danese, dal sig. R. Holdgaard, in qualità di agente;

–        per l’Irlanda, dai sigg. D. O’Hagan e B. O’Moore, in qualità di agenti, assistiti dal sig. D. Conlan Smyth, barrister;

–        per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Maidani e dai sig. M. Wilderspin, in qualità di agenti;

–        per l’Autorità di sorveglianza dell’AELS, dal sig. N. Fenger nonché dalle sig.re F. Simonetti e I. Hauger, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 ottobre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e – rettifiche – GU 2004, L 229, pag. 35; GU 2005, L 197, pag. 34, nonché GU 2007, L 204, pag. 28).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il London Borough of Harrow (Comune di Harrow in Londra), da un lato, e la sig.ra Ibrahim nonché il Secretary of State for the Home Department (Ministro dell’Interno), dall’altro, in merito al rigetto della domanda della sig.ra Ibrahim volta ad ottenere un sussidio all’alloggio.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        Il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1612/68 è del seguente tenore:

«considerando che il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che sia assicurata di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all’esercizio stesso di un’attività subordinata e all’accesso all’alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d’integrazione della famiglia nella società del paese ospitante».

4        L’art. 10 del regolamento n. 1612/68 enunciava quanto segue:

«1.      Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza:

a)      il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;

b)      gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

2.      Gli Stati membri favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non goda delle disposizioni del paragrafo 1 se è a carico o vive, nel paese di provenienza, sotto il tetto del lavoratore di cui al paragrafo 1.

3.      Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 il lavoratore deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato, senza che tale disposizione possa provocare discriminazioni tra i lavoratori nazionali ed i lavoratori provenienti da altri Stati membri».

5        L’art. 11 del regolamento n. 1612/68 disponeva quanto segue:

«Il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro un’attività subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro».

6        Gli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68 sono stati abrogati con effetto dal 30 aprile 2006 in forza dell’art. 38, n. 1, della direttiva 2004/38.

7        L’art. 12, primo comma, del regolamento n. 1612/68 così prevede:

«I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono».

8        Il terzo e il sedicesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/38 sono redatti nei seguenti termini:

«(3)      La cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione.

(…)

(16)      I beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Pertanto una misura di allontanamento non dovrebbe essere la conseguenza automatica del ricorso al sistema di assistenza sociale. Lo Stato membro ospitante dovrebbe esaminare se si tratta di difficoltà temporanee e tener conto della durata del soggiorno, della situazione personale e dell’ammontare dell’aiuto concesso prima di considerare il beneficiario un onere eccessivo per il proprio sistema di assistenza sociale e procedere all’allontanamento. In nessun caso una misura di allontanamento dovrebbe essere presa nei confronti di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o richiedenti lavoro, quali definiti dalla Corte di giustizia, eccetto che per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».

9        Ai termini dell’art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva in parola:

«1.      Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a)      di essere lavoratore subordinato o autonomo dello Stato membro ospitante; o

b)      di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi dello Stato membro ospitante; o

c)      –        di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale e

         –       di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi dello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

d)      di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2.      Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda alla condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c)».

10      L’art. 12 della direttiva 2004/38, intitolato «Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione», al suo n. 3 enuncia quanto segue:

«La partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l’effettivo affidamento, indipendentemente dalla sua cittadinanza, se essi risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi».

11      L’art. 24 di tale direttiva, intitolato «Parità di trattamento», al suo n. 1 così recita:

«Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato [CE] e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

 La normativa nazionale

12      A norma dell’art. 6 del regolamento del 2006 in materia di immigrazione nel Regno Unito (Spazio economico europeo) [Immigration (European Economic Area) Regulations 2006], un «soggetto avente diritto» ai fini del predetto regolamento è un cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo che si trovi nel Regno Unito come persona in cerca di occupazione, lavoratore subordinato, lavoratore autonomo, persona economicamente autosufficiente o studente.

13      In forza dell’art. 19, n. 3, lett. a), del suddetto regolamento, una persona può essere espulsa dal Regno Unito se non è o non è più un soggetto avente diritto ai sensi del medesimo regolamento.

14      Ai sensi della legge del 1996 in materia di alloggi (Housing Act 1996) e del regolamento del 2006 relativo all’assegnazione di alloggi e ai senzatetto [Allocation of Housing and Homelessness (Eligibility) Regulations 2006], un soggetto è legittimato a presentare domanda di sussidio all’alloggio soltanto se gode di un diritto di soggiorno nel Regno Unito conferito dal diritto dell’Unione.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

15      La sig.ra Ibrahim è una cittadina somala coniugata con un cittadino danese, il sig. Yusuf.

16      Il sig. Yusuf è giunto nel Regno Unito nell’autunno del 2002 e vi ha lavorato da ottobre 2002 a maggio 2003. Da giugno 2003 a marzo 2004 ha chiesto di beneficiare di sussidi per inabilità al lavoro. Dopo essere stato dichiarato idoneo al lavoro al termine di tale periodo, il sig. Yusuf ha lasciato il Regno Unito, per poi ritornarvi nel dicembre 2006.

17      È pacifico che, tra il momento in cui ha smesso di lavorare e quello in cui ha lasciato il Regno Unito, il sig. Yusuf ha cessato di essere un «soggetto avente diritto» a norma dell’art. 6 del regolamento del 2006 in materia d’immigrazione (Spazio economico europeo). Al suo ritorno nel Regno Unito, il sig. Yusuf non ha riacquisito lo status di «soggetto avente diritto» titolare di un diritto di soggiorno in forza del diritto dell’Unione.

18      La sig.ra Ibrahim è giunta nel Regno Unito con l’autorizzazione dei servizi competenti in materia di immigrazione, nel febbraio 2003, al fine di raggiungere il marito.

19      La coppia ha quattro figli di cittadinanza danese, di età compresa tra uno e nove anni. I tre figli maggiori sono giunti nel Regno Unito con la madre e il quarto figlio è nato nel Regno Unito. I due figli maggiori frequentano le scuole pubbliche fin dal loro arrivo sul territorio dello Stato membro di cui trattasi.

20      La sig.ra Ibrahim si è separata dal marito dopo la partenza di quest’ultimo dal Regno Unito nel 2004. Essa non è mai stata economicamente autosufficiente. Non lavora e dipende interamente dall’assistenza sociale per coprire le proprie spese correnti e di alloggio. Non dispone di un’assicurazione malattia completa ed è beneficiaria del National Health Service (servizio sanitario nazionale).

21      Nel gennaio 2007, la sig.ra Ibrahim ha chiesto di fruire del sussidio all’alloggio per se stessa e per i figli. Con decisione 1° febbraio 2007, il funzionario competente del London Borough of Harrow ha respinto tale domanda. Egli ha ritenuto che né la sig.ra Ibrahim né il suo coniuge risiedessero nel Regno Unito in forza del diritto dell’Unione. Il 29 marzo 2007, tale decisione di rigetto è stata confermata dal funzionario incaricato di esaminare i ricorsi contro le decisioni di diniego del sussidio all’alloggio.

22      La sig.ra Ibrahim ha impugnato tali decisioni dinanzi alla Clerkenwell and Shoreditch County Court (Tribunale di primo grado di Clerkenwell e Shoreditch), che ha accolto il ricorso con decisione 18 ottobre 2007, dichiarando che la sig.ra Ibrahim, quale madre che ha l’effettivo affidamento dei figli, gode di un diritto di soggiorno nel Regno Unito in base all’art. 12 del regolamento n. 1612/68, poiché questi ultimi frequentano la scuola e suo marito è un cittadino dell’Unione che ha lavorato in tale Stato membro.

23      Il London Borough of Harrow ha impugnato la detta decisione dinanzi al giudice del rinvio.

24      Atteso quanto procede, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Nel caso in cui

–        il coniuge, non avente la cittadinanza UE, e i figli, cittadini UE, abbiano accompagnato un cittadino UE che sia giunto nel Regno Unito,

–        il cittadino UE abbia lavorato nel Regno Unito,

–        il cittadino UE abbia poi smesso di lavorare e abbia successivamente lasciato il Regno Unito,

–        il cittadino UE, il coniuge non avente la cittadinanza UE e i figli non siano economicamente autosufficienti e dipendano dall’assistenza sociale nel Regno Unito,

–        i figli abbiano incominciato a frequentare la scuola elementare nel Regno Unito poco dopo esservi giunti, nel periodo in cui il cittadino UE lavorava:

1)      se il coniuge e i figli godano del diritto di soggiorno nel Regno Unito solo qualora posseggano i requisiti di cui alla direttiva 2004/38 (…)

oppure

2)      a)     se essi godano del diritto di soggiorno in forza dell’art. 12 del regolamento (...) n. 1612/68 (...), come interpretato dalla Corte di giustizia, senza dover necessariamente possedere i requisiti di cui alla direttiva 2004/38 (…), e

b)      se, in tal caso, occorra che essi dispongano di risorse sufficienti, in modo da non divenire un onere per il sistema assistenziale dello Stato membro ospitante per il periodo in cui intendono soggiornarvi, e che posseggano una copertura assicurativa sanitaria completa nello Stato membro ospitante;

3)      in caso di risposta affermativa alla prima questione, se la situazione sia diversa qualora, come nel caso di specie, i figli abbiano incominciato a frequentare la scuola elementare e il lavoratore cittadino dell’Unione abbia smesso di lavorare prima della data entro la quale la direttiva 2004/38 (…) doveva essere recepita negli Stati membri».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima e seconda questione

25      Con le prime due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, in circostanze come quelle della causa principale, i figli e il genitore che ne ha l’effettivo affidamento possano godere del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante sul solo fondamento dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, senza essere tenuti a soddisfare le condizioni definite nella direttiva 2004/38, o se un diritto di soggiorno possa essere loro riconosciuto unicamente se rispondono alle suddette condizioni. Nel caso in cui il diritto di soggiorno derivi dal solo fondamento dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, il giudice del rinvio chiede altresì se i figli e il genitore che ne abbia l’effettivo affidamento debbano disporre di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa nello Stato membro ospitante.

26      Conformemente all’art. 12 del regolamento n. 1612/68, i figli di un cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro sono ammessi ai corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato se i figli stessi risiedono sul suo territorio.

27      L’art. 10 del regolamento n. 1612/68 sanciva il diritto del coniuge e dei discendenti di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, occupato sul territorio di un altro Stato membro, di stabilirsi con il medesimo in quest’ultimo Stato.

28      Dall’art. 7, nn. 1, lett. b) e d), e 2, della direttiva 2004/38 discende che, qualunque sia la loro cittadinanza, i familiari di un cittadino dell’Unione che risiede sul territorio di un altro Stato membro senza esercitarvi un’attività lavorativa subordinata o autonoma hanno il diritto di accompagnare o di raggiungere tale cittadino, purché questi disponga, per se stesso e per i propri familiari, di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa nello Stato membro ospitante.

29      La Corte ha già statuito che i figli di un cittadino dell’Unione, che si siano stabiliti in uno Stato membro mentre il genitore si avvaleva del diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante nello Stato membro medesimo, godono del diritto di soggiornare in tale Stato al fine di seguirvi corsi di insegnamento generale, conformemente all’art. 12 del regolamento n. 1612/68. La circostanza che i genitori dei figli di cui trattasi abbiano medio tempore divorziato, la circostanza che solamente uno dei genitori sia cittadino dell’Unione e che tale genitore non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante non hanno alcuna rilevanza al riguardo (v., in tal senso, sentenza 17 settembre 2002, causa C‑413/99, Baumbast e R, Racc. pag. I‑7091, punto 63).

30      La Corte ha altresì statuito che, qualora i figli godano, ex art. 12 del regolamento n. 1612/68, del diritto di proseguire il proprio percorso scolastico nello Stato membro ospitante, mentre i genitori affidatari rischiano di perdere il loro diritto di soggiorno, il diniego nei confronti di tali genitori della possibilità di risiedere nello Stato membro ospitante per il periodo della frequenza scolastica dei figli potrebbe risultare tale da privare questi ultimi di un diritto loro riconosciuto dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Baumbast e R, cit., punto 71).

31      Dopo aver inoltre rammentato, al punto 72 della suddetta sentenza Baumbast e R, che il regolamento n. 1612/68 va interpretato alla luce dell’esigenza del rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, al punto 73 della medesima sentenza la Corte è giunta alla conclusione che il diritto riconosciuto al figlio di un lavoratore migrante, ex art. 12 del regolamento in parola, di proseguire, nelle migliori condizioni possibili, la carriera scolastica nello Stato membro ospitante implica necessariamente il diritto di tale figlio di essere accompagnato dalla persona che ne sia effettivamente affidataria e, quindi, che tale persona sia in grado di risiedere con il medesimo nel detto Stato membro per la durata degli studi.

32      Il giudice del rinvio intende sapere se la citata sentenza Baumbast e R sia fondata sull’applicazione del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del regolamento n. 1612/68 oppure unicamente su quest’ultimo articolo. Più precisamente, tale giudice chiede se il diritto di soggiorno dei figli di un cittadino di uno Stato membro che lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante, nonché quello del genitore che abbia l’effettivo affidamento dei figli, derivino implicitamente dal suddetto art. 12.

33      In primo luogo, il diritto dei figli dei lavoratori migranti alla parità di trattamento nell’accesso all’insegnamento, a norma dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, spetta unicamente ai figli che «risiedono» sul territorio dello Stato membro in cui uno dei loro genitori è o è stato occupato.

34      L’accesso all’insegnamento dipende quindi dal fatto che il figlio si sia previamente stabilito nello Stato membro ospitante.

35      L’art. 12 del regolamento n. 1612/68, quale interpretato dalla Corte nella citata sentenza Baumbast e R, consente di riconoscere al figlio, in correlazione con il suo diritto di accesso all’insegnamento, un diritto di soggiorno autonomo. In particolare, l’esercizio del diritto di accesso all’insegnamento non era subordinato alla condizione che il figlio conservasse, per tutta la durata dei suoi studi, un diritto di soggiorno specifico in base all’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento in parola, quando tale disposizione era ancora in vigore.

36      Ai punti 21‑24 della sentenza 4 maggio 1995, causa C‑7/94, Gaal (Racc. pag. I‑1031), la Corte ha espressamente respinto l’argomentazione del governo tedesco secondo il quale sussisteva uno stretto collegamento tra gli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68, da un lato, e l’art. 12 del medesimo regolamento, dall’altro, sicché quest’ultima disposizione avrebbe conferito il diritto alla parità di trattamento per l’accesso all’insegnamento nello Stato membro ospitante soltanto ai figli in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11. Al punto 23 della citata sentenza Gaal la Corte ha esplicitamente rilevato che l’art. 12 del regolamento n. 1612/68 non contiene alcun riferimento ai suddetti artt. 10 e 11.

37      Infatti, subordinare l’esercizio del diritto di accesso all’insegnamento all’esistenza di un diritto di soggiorno distinto del figlio, valutato alla luce di altre disposizioni del regolamento n. 1612/68, sarebbe in contrasto con il contesto in cui s’inscrive l’art. 12 dello stesso regolamento nonché con le finalità perseguite da tale articolo (v., in tal senso, sentenza Gaal, cit., punto 25).

38      Ne consegue che, una volta che sia acquisito il diritto per il figlio di accedere all’insegnamento in forza dell’art. 12 del suddetto regolamento per il fatto di risiedere nello Stato membro ospitante, il diritto di soggiorno rimane fermo in capo al figlio e non può più essere rimesso in discussione perché non ricorrono i requisiti che erano enunciati all’art. 10 del medesimo regolamento.

39      In secondo luogo, come emerge dal tenore stesso dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, il diritto alla parità di trattamento per quanto concerne l’accesso all’insegnamento non è limitato ai figli dei lavoratori migranti. Esso trova applicazione anche nei confronti dei figli degli ex lavoratori migranti.

40      Il diritto derivante ai figli dall’art. 12 del regolamento n. 1612/68 non è inoltre subordinato al diritto di soggiorno dei loro genitori nello Stato membro ospitante. Secondo una giurisprudenza costante, il predetto art. 12 esige unicamente che il figlio abbia vissuto con i suoi genitori o con uno di essi in uno Stato membro mentre almeno uno dei genitori vi risiedeva in qualità di lavoratore (sentenze 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown, Racc. pag. 3205, punto 30, e Gaal, cit., punto 27).

41      Riconoscere che i figli degli ex lavoratori migranti possono proseguire i loro studi nello Stato membro ospitante mentre i loro genitori non vi risiedono più equivale a riconoscere loro un diritto di soggiorno indipendente da quello attribuito ai loro genitori, trovando tale diritto il suo fondamento nel predetto art. 12.

42      L’art. 12 del regolamento n. 1612/68 deve dunque essere applicato autonomamente rispetto alle disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano le condizioni di esercizio del diritto di soggiorno in un altro Stato membro. Una siffatta autonomia di detto art. 12 rispetto all’art. 10 dello stesso regolamento ha costituito il fondamento della giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 29‑31 della presente sentenza e non può che permanere in relazione alle disposizioni della direttiva 2004/38.

43      La soluzione contraria sarebbe tale da compromettere l’obiettivo d’integrazione della famiglia del lavoratore migrante nella società dello Stato membro ospitante, quale previsto dal quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1612/68. Ai sensi di una giurisprudenza costante, affinché una siffatta integrazione possa avvenire, è indispensabile che il figlio del lavoratore cittadino di uno Stato membro abbia la possibilità di intraprendere studi di ogni livello nello Stato membro ospitante e, eventualmente, di portarli a termini con successo (v., in tal senso, sentenze 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punto 21, nonché Baumbast e R, cit., punto 69).

44      Il London Borough of Harrow, i governi del Regno Unito e danese nonché l’Irlanda sostengono che, dalla sua entrata in vigore, la direttiva 2004/38 costituisce l’unico fondamento delle condizioni che disciplinano l’esercizio del diritto di soggiorno negli Stati membri per i cittadini dell’Unione e i loro familiari e che, di conseguenza, non può ormai essere dedotto alcun diritto di soggiorno dall’art. 12 del regolamento n. 1612/68.

45      A tal riguardo, nessun elemento induce a ritenere che, adottando la direttiva 2004/38, il legislatore dell’Unione abbia inteso modificare la portata del detto art. 12, quale interpretato dalla Corte, per limitarne d’ora innanzi il contenuto normativo ad un mero diritto di accesso all’insegnamento.

46      Nello stesso senso va rilevato che, contrariamente a quanto è avvenuto per gli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68, la direttiva 2004/38 non ha abrogato l’art. 12 del suddetto regolamento. Una scelta del genere non può che rivelare l’intenzione del legislatore dell’Unione di non introdurre restrizioni all’ambito di applicazione di tale articolo, quale interpretato dalla Corte.

47      L’interpretazione adottata al punto precedente è corroborata dal fatto che dai lavori preparatori della direttiva 2004/38 emerge che questa è stata concepita in modo tale da essere coerente con la citata sentenza Baumbast e R [COM(2003) 199 def., pag. 7].

48      Qualora l’art. 12 del regolamento n. 1612/68 si fosse limitato a conferire il diritto alla parità di trattamento per quanto concerne l’accesso all’insegnamento senza tuttavia prevedere alcun diritto di soggiorno a favore dei figli dei lavoratori migranti, esso sarebbe divenuto superfluo con l’entrata in vigore della direttiva 2004/38. Infatti, l’art. 24, n. 1, di quest’ultima prevede che ogni cittadino dell’Unione che risiede nel territorio dello Stato membro ospitante goda di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del Trattato, ove non vi è peraltro alcun dubbio che l’accesso all’insegnamento rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier, Racc. pag. 593, punto 19).

49      D’altronde, ai sensi del suo terzo ‘considerando’, la direttiva 2004/38 ha segnatamente lo scopo di semplificare e di rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione (v., in tal senso, sentenza 25 luglio 2008, causa C‑127/08, Metock e a., Racc. pag. I‑6241, punto 59). Orbene, l’applicazione degli artt. 12 del regolamento n. 1612/68 nonché 7, nn. 1, lett. b) e d), e 2, della direttiva 2004/38 ai figli dei lavoratori migranti avrebbe come conseguenza che il diritto di soggiorno di tali figli nello Stato membro ospitante al fine di iniziarvi o di proseguirvi gli studi sarebbe soggetto a condizioni più restrittive di quelle loro applicabili prima dell’entrata in vigore della direttiva 2004/38.

50      Ne consegue che i figli di un cittadino di uno Stato membro che lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante, al pari del genitore che ne abbia l’effettivo affidamento, possono fruire in quest’ultimo Stato di un diritto di soggiorno sul solo fondamento dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, senza che siano tenuti a soddisfare le condizioni stabilite nella direttiva 2004/38.

51      Rimane da determinare se l’esercizio di tale diritto di soggiorno sia subordinato alla condizione che gli interessati dispongano di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa nello Stato membro ospitante.

52      Va anzitutto precisato che una condizione del genere non compare nell’art. 12 del regolamento n. 1612/68 e che, come già statuito dalla Corte, tale articolo non può essere interpretato in modo restrittivo né, in ogni caso, essere privato del suo effetto utile (sentenza Baumbast e R, cit., punto 74).

53      Il requisito dell’autosufficienza economica dei familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro e della loro copertura assicurativa nello Stato membro ospitante in caso di malattia non si evince neppure dalla giurisprudenza della Corte.

54      La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione se i figli residenti nello Stato membro in cui il loro padre, cittadino di un altro Stato membro, aveva esercitato un’attività lavorativa subordinata prima di ritornare nel suo paese d’origine avessero diritto, ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, agli aiuti statali per coprire le spese di studio, quelle per il proprio mantenimento e per il mantenimento delle persone a loro carico nonché i costi dell’assicurazione malattia, ha dichiarato, senza pronunciarsi sulla situazione economica degli studenti in questione, che lo status di figli di un lavoratore cittadino di uno Stato membro ai sensi del regolamento n. 1612/68 comporta, in modo particolare, il riconoscimento da parte del diritto dell’Unione della necessità di fruire degli aiuti statali per gli studi al fine dell’integrazione di questi figli nella vita sociale dello Stato membro ospitante e che tale esigenza s’impone tanto più quando i beneficiari delle disposizioni del regolamento in parola sono studenti giunti in questo Stato ancor prima di avere l’età per la frequenza scolastica (sentenza Echternach e Moritz, cit., punto 35).

55      Nella citata sentenza Baumbast e R, il sig. Baumbast, padre dei figli del cui diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, si controverteva, disponeva sicuramente di risorse che consentivano a lui nonché alla sua famiglia di non dipendere dall’assistenza sociale. Tuttavia, le soluzioni date alle questioni pregiudiziali, riguardanti il diritto di soggiorno dei figli e della madre affidataria, non si sono fondate sull’autosufficienza economica dei medesimi, bensì sul fatto che l’obiettivo del regolamento n. 1612/68, ossia la libera circolazione dei lavoratori, richiede condizioni ottimali di integrazione della famiglia del lavoratore nello Stato membro ospitante e che il diniego nei confronti dei genitori affidatari della possibilità di risiedere nello Stato membro ospitante per il periodo della frequenza scolastica dei figli avrebbe potuto risultare tale da privare i figli stessi di un diritto loro riconosciuto dal legislatore dell’Unione (sentenza Baumbast e R, cit., punti 50 e 71).

56      La direttiva 2004/38 non fa neanch’essa dipendere, in determinate situazioni, il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante dei figli che seguono gli studi e del genitore che ne ha l’effettivo affidamento dal fatto che questi ultimi dispongano di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa.

57      L’interpretazione secondo cui il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante dei figli che vi seguono gli studi e del genitore che ne ha l’effettivo affidamento non è subordinato alla condizione di disporre di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa è confortata dall’art. 12, n. 3, della direttiva 2004/38, che dispone che la partenza del cittadino dell’Unione o il suo decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l’effettivo affidamento, indipendentemente dalla loro cittadinanza, purché essi risiedano nello Stato membro ospitante e siano iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi.

58      Tale disposizione, pur non essendo applicabile alla controversia principale, illustra la particolare importanza che la direttiva 2004/38 attribuisce alla situazione dei figli che seguono gli studi nello Stato membro ospitante e dei genitori che ne hanno l’affidamento.

59      Alla luce delle considerazioni che precedono, le prime due questioni vanno risolte nel senso che, in circostanze come quelle della controversia principale, i figli del cittadino di uno Stato membro che lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore che ne abbia l’effettivo affidamento possono avvalersi, in quest’ultimo Stato, di un diritto di soggiorno sul solo fondamento dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, senza che siffatto diritto sia soggetto alla condizione che essi dispongano di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa in tale Stato.

 Sulla terza questione

60      In considerazione della soluzione apportata alle prime due questioni, non occorre risolvere la terza questione.

 Sulle spese

61      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

In circostanze come quelle della controversia principale, i figli del cittadino di uno Stato membro che lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore che ne abbia l’effettivo affidamento possono avvalersi, in quest’ultimo Stato, di un diritto di soggiorno sul solo fondamento dell’art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434, senza che siffatto diritto sia soggetto alla condizione che essi dispongano di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa in tale Stato.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.