Language of document : ECLI:EU:C:2009:418

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 luglio 2009 (*)

«Regolamento (CE) n. 6/2002 – Disegni o modelli comunitari – Artt. 14 e 88 – Titolarità del diritto al disegno o modello comunitario – Disegno o modello non registrato – Disegno o modello creato su commissione»

Nel procedimento C‑32/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria (Spagna) con decisione 18 gennaio 2008, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2008, nella causa

Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

contro

Cul de Sac Espacio Creativo SL,

Acierta Product & Position SA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), A. Tizzano, A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2009,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA), dall’avv. M.J. Sanmartín Sanmartín, abogada;

–        per la Cul de Sac Espacio Creativo SL, dall’avv. O.L. Herreros Chico, abogado;

–        per l’Acierta Product & Position SA, dall’avv. T. Sánchez Morgado, abogada;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra I. Rao, in qualità di agente, assistita dal sig. S. Malynicz, barrister;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra I. Martínez del Peral e dal sig. H. Krämer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 14, nn. 1 e 3, nonché 88, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (in prosieguo: la «FEIA») alle società Cul de Sac Espacio Creativo SL (in prosieguo: la «Cul de Sac») e Acierta Product & Position SA (in prosieguo: l’«Acierta»), in merito alla titolarità di disegni o modelli comunitari per orologi da parete.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        Come risulta dal suo primo ‘considerando’, il regolamento ha l’obiettivo di istituire «disegni o modelli comunitari che fruisca[no] di una protezione uniforme ed abbia[no] efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità».

4        L’ottavo ‘considerando’ del regolamento prevede quanto segue:

«Un sistema di protezione dei disegni e dei modelli più accessibile e adeguato alle esigenze del mercato interno risulta di fondamentale importanza per l’industria comunitaria».

5        Il nono ‘considerando’ del regolamento così enuncia:

«Le disposizioni sostanziali di questo regolamento nel campo della disciplina dei disegni e modelli dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva [del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998], 98/71/CE, [sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28)]».

6        Ai sensi del sedicesimo ‘considerando’ del regolamento:

«Alcuni dei [settori economici della Comunità] realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un’importanza secondaria (…)».

7        Il ventunesimo ‘considerando’ del regolamento dichiara quanto segue:

«(…) la protezione del disegno o modello comunitario non registrato dovrebbe (…) concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello».

8        Il venticinquesimo ‘considerando’ del regolamento è così formulato:

«I settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale ha buone probabilità di rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo alcuni di essi verranno commercializzati, usufruiranno dei vantaggi del disegno o modello comunitario [non] registrato. Per questi settori sussiste anche l’esigenza di un ricorso più agevole al disegno o modello comunitario registrato, esigenza che la possibilità di combinare più disegni in una domanda multipla renderà possibile soddisfare. I disegni o modelli contenuti in una domanda multipla tuttavia possono essere considerati indipendenti l’uno dall’altro per quanto riguarda (…) la cessione (…)».

9        Il trentunesimo ‘considerando’ del regolamento così dispone:

«Il presente regolamento non esclude che ai disegni e modelli che fruiscono della protezione comunitaria possano applicarsi altre norme nazionali in tema di proprietà industriale o comunque pertinenti, quali la legge sulla protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni o modelli non registrati (…)».

10      A termini dell’art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento:

«Un disegno o modello comunitario è protetto:

a)      come “disegno o modello comunitario non registrato” se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento».

11      Invece, ai sensi del n. 3 di detto articolo:

«Il disegno o modello comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità. Non può essere oggetto di (…) trasferimento (…) se non per la totalità della Comunità. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento».

12      Il titolo II del regolamento, rubricato «Diritto dei disegni e modelli», contiene, in particolare, una sezione 1, rubricata «Requisiti per la protezione», costituita dagli artt. 3‑9, una sezione 3, rubricata «Diritto al disegno o modello comunitario», che raggruppa gli artt. 14‑18, e una sezione 5, rubricata «Nullità», composta dagli artt. 24‑36.

13      L’art. 3, lett. a), del regolamento definisce il «disegno o modello» come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

14      L’art. 11 del regolamento, rubricato «Durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati», al suo n. 1 così dispone:

«Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità».

15      L’art. 14 del regolamento, rubricato «Diritto al disegno o modello comunitario», ai suoi nn. 1 e 3 prevede quanto segue:

«1.      Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all’autore o ai suoi aventi causa.

(…)

3.      Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell’esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile».

16      L’art. 19 del regolamento, rubricato «Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario», al suo n. 2 prevede quanto segue:

«Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto».

17      L’art. 25 del regolamento, rubricato «Cause di nullità», prevede, al suo n. 1, lett. c), che un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo soltanto «se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario a norma dell’articolo 14».

18      L’art. 27, rubricato «Assimilazione del disegno o modello comunitario al disegno o modello nazionale», al suo n. 1 enuncia quanto segue:

«Fatte salve eventuali disposizioni contrarie degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, il disegno o modello comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, al disegno o modello nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare:

a)      aveva la sede o il domicilio alla data di riferimento, ovvero

b)      quando la lettera a) non sia applicabile, aveva una stabile organizzazione alla data di riferimento».

19      Il titolo IX del regolamento, rubricato «Competenza e procedura nelle azioni giudiziarie relative a disegni o modelli comunitari», include una sezione 2, rubricata «Controversie in tema di contraffazione e validità dei disegni o modelli comunitari», in cui figura l’art. 88.

20      Quest’ultimo articolo, rubricato «Diritto applicabile», così dispone, ai suoi nn. 1 e 2:

«1.      I tribunali dei disegni e modelli comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.

2.      Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica la propria legge nazionale, compreso il proprio diritto internazionale privato».

21      L’art. 96, rubricato «Relazioni con altre forme di protezione previste dal diritto nazionale», al suo n. 1 prevede quanto segue:

«Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati (…)».

22      Ai sensi del suo terzo ‘considerando’, la direttiva 98/71 mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di protezione dei disegni e dei modelli.

23      Tale direttiva specifica, al suo art. 2, che essa si applica ai disegni o modelli registrati presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri oppure presso l’ufficio dei disegni e modelli del Benelux.

24      Ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva 98/71:

«Al disegno o modello è negata la registrazione ovvero, se è stato registrato, il relativo diritto è dichiarato nullo:

(…)

c)      se colui che richiede la registrazione ovvero il titolare del disegno o modello non è legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato (…)».

 La normativa nazionale

25      La legge 7 luglio 2003, n. 20, sulla tutela giuridica dei disegni industriali (ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial) (BOE n. 162 dell’8 luglio 2003, pag. 26348; in prosieguo: la «LPJDI»), contempla unicamente i disegni o modelli registrati.

26      L’art. 14, n. 1, della LPJDI prevede che «[i]l diritto di registrare il disegno spetta all’autore o ai suoi aventi causa».

27      L’art. 15 della LPJDI, rubricato «Disegni o modelli sviluppati nell’ambito di una prestazione di lavoro o di servizi», così dispone:

«Qualora il disegno [o modello] sia stato sviluppato da un dipendente nell’esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, ovvero in esecuzione di un incarico nell’ambito di una prestazione di servizi, il diritto di registrare il disegno o modello spetta al datore di lavoro o al contraente che abbia commissionato la realizzazione del disegno, salvo che nel contratto sia diversamente stabilito».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

28      La FEIA concepiva un progetto denominato «D’ARTES», nel cui ambito cinquanta laboratori artigianali di diversi settori potevano creare, in base a una bozza di disegno o modello realizzato da un professionista della materia, una collezione di oggetti ai fini della loro commercializzazione.

29      La società AC&G SA (in prosieguo: l’«AC&G»), in qualità di delegata responsabile del progetto, stabiliva i parametri materiali del progetto ed era incaricata di selezionare i disegnatori e di stipulare accordi con questi ultimi.

30      Così, la AC&G stipulava con la Cul de Sac un contratto non scritto, non soggetto al codice del lavoro spagnolo, in base al quale quest’ultima era incaricata della realizzazione di un disegno o modello e dell’assistenza tecnica ad un artigiano ai fini della creazione, ad opera di quest’ultimo, di una nuova collezione di prodotti. La Cul de Sac percepiva, a titolo di remunerazione della sua prestazione, la somma di EUR 1 800 tasse escluse.

31      La Cul de Sac disegnava una serie di orologi a cucù che venivano realizzati, nell’ambito del progetto D’ARTES, dall’artigiana Verónica Palomares e presentati nell’aprile 2005 sotto il nome di collezione «Santamaría».

32      In seguito, la Cul de Sac e l’Acierta fabbricavano ed immettevano sul mercato taluni orologi a cucù, sotto il nome di collezione «TIMELESS».

33      La FEIA, ritenendo che questi orologi a cucù rappresentassero una copia dei disegni e modelli comunitari non registrati che costituivano la collezione «Santamaría», disegni e modelli di cui essa si reputava titolare in virtù della sua qualità di promotore e principale finanziatore del progetto D’ARTES ed in virtù della cessione ad essa, da parte dell’AC&G, dei diritti esclusivi di sfruttamento dei prodotti realizzati nell’ambito della prima edizione di tale progetto, citava in giudizio la Cul de Sac e l’Acierta, in via principale, per contraffazione dei disegni e modelli comunitari in questione e, in subordine, per atti di concorrenza sleale.

34      La FEIA sosteneva, in particolare, di essere titolare dei disegni e modelli comunitari non registrati relativi agli orologi della collezione «Santamaría», ai sensi dell’art. 15 della LPJDI, in quanto tali disegni e modelli erano stati realizzati dalla Cul de Sac in esecuzione di una commessa da parte dell’AC&G, a sua volta agente in qualità di delegata «apparente» della FEIA, nell’ambito di una prestazione di servizi remunerata.

35      La Cul de Sac e l’Acierta negavano che l’AC&G e/o la FEIA fossero state, o fossero, titolari dei suddetti disegni e modelli e, di conseguenza, che la FEIA fosse legittimata ad agire in giudizio.

36      Il Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria riteneva che la FEIA potesse rivendicare la titolarità dei disegni e modelli oggetto della causa principale soltanto se l’AC&G, che glieli aveva ceduti, era a sua volta la titolare del diritto ai detti disegni e modelli.

37      In tale contesto, il Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 14, n. 3, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che contempla solo i disegni e modelli comunitari realizzati nell’ambito di un rapporto di lavoro che presenta i caratteri della dipendenza e della subordinazione e in cui il creatore-autore è vincolato da un contratto soggetto alla normativa in materia di lavoro, o

2)      se i termini «dipendente» e «datore di lavoro» di cui all’art. 14, n. 3, del regolamento n. 6/2002 debbano essere interpretati estensivamente nel senso che includono ipotesi diverse dal rapporto di lavoro, come quelle nelle quali una persona (l’autore) si impegni, in forza di un contratto di diritto civile o commerciale (e quindi senza che sussistano dipendenza, subordinazione e stabilità), ad eseguire un disegno/modello (disegno) per un’altra persona dietro pagamento di un prezzo determinato e, di conseguenza, si debba ritenere che la titolarità di detto disegno/modello spetti alla persona che lo ha commissionato, salvo che nel contratto sia diversamente stabilito.

3)      Qualora la seconda questione venga risolta in senso negativo, in quanto i disegni/modelli creati nell’ambito di un rapporto di lavoro e i disegni/modelli creati nell’ambito di un rapporto di diversa natura costituiscono elementi di fatto diversi,

a)      se si debba applicare la regola generale di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 6/2002 e pertanto si debba ritenere che la loro titolarità spetti all’autore, salvo che le parti abbiano stabilito diversamente nel contratto, o

b)      se il tribunale dei disegni [e modelli] comunitari debba tenere conto della normativa nazionale relativa ai disegni e modelli per effetto del rinvio di cui all’art. 88, n. 2, del regolamento n. 6/2002.

4)      Qualora occorra fare riferimento alla normativa nazionale, e nel caso in cui quest’ultima equipari (come avviene nel diritto spagnolo) i disegni/modelli creati nell’ambito di un rapporto di lavoro (la cui titolarità spetta al datore di lavoro, salvo patto contrario) ai disegni/modelli creati su commissione (la cui titolarità spetta al committente, salvo patto contrario), se la normativa nazionale sia applicabile nel caso di specie.

5)      In caso di soluzione affermativa della quarta questione, se tale soluzione (titolarità spettante al committente, salvo patto contrario) non sia in contrasto con la soluzione negativa della seconda questione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda, relative all’ambito di applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento

38      Attraverso tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 14, n. 3, del regolamento si applichi anche ai disegni e modelli comunitari creati su commissione, e dunque al di fuori di un rapporto di lavoro.

 Osservazioni presentate alla Corte

39      La FEIA e il governo del Regno Unito si sono espressi in favore di un’applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento anche ai disegni e modelli creati su commissione, rilevando che tale disposizione e, in particolare, le nozioni di «datore di lavoro» e «dipendente» a cui essa si riferisce devono essere interpretate non esclusivamente con riferimento all’enunciato di detta disposizione, ma anche alla luce dell’economia generale e degli obiettivi del sistema nel quale si inseriscono.

40      La Commissione delle Comunità europee, la Cul de Sac e l’Acierta suggeriscono, invece, di rispondere nel senso che la regola prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento si applica esclusivamente ai disegni e modelli creati nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

41      L’Acierta e la Commissione sottolineano, inoltre, che l’art. 14, n. 3, contiene una regola derogatoria ovvero un’eccezione rispetto alla norma generale enunciata al n. 1 del medesimo articolo, che, in quanto tale, non consente né un’interpretazione estensiva né un’applicazione analogica a fattispecie non espressamente contemplate.

42      La Commissione ritiene, infine, che l’interpretazione proposta sia confermata dai lavori preparatori e dalla procedura di adozione del regolamento e sia coerente con la disciplina comunitaria e internazionale relativa agli altri diritti di proprietà industriale.

 Risposta della Corte

43      Come risulta dall’art. 14, n. 1, del regolamento, il diritto al disegno o modello comunitario spetta all’autore o ai suoi aventi causa.

44      Risulta invece dal n. 3 del medesimo articolo che, qualora un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente nell’esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto al disegno o modello spetta al datore di lavoro salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile.

45      Deve pertanto respingersi l’argomento della FEIA e del governo del Regno Unito secondo cui, in particolare, le nozioni di «datore di lavoro» e «dipendente» contenute in detto n. 3 devono essere interpretate in modo estensivo al fine di poterle applicare anche ai disegni e modelli creati su commissione.

46      A tal proposito occorre rilevare che nel menzionato n. 3 il legislatore comunitario ha previsto un regime speciale per i disegni o modelli comunitari creati nell’ambito di un rapporto di lavoro.

47      Ciò si evince in particolare dal fatto che, nel redigere detto numero, esso abbia optato, al fine d’indicare il titolare del disegno o modello comunitario creato nell’ambito di un rapporto di lavoro, per l’espressione «datore di lavoro» e non già per quella di «committente», decisamente più ampia.

48      Risulta altresì dall’enunciato dell’art. 14, n. 3, del regolamento che il «datore di lavoro» diviene il titolare del disegno o modello comunitario qualora quest’ultimo sia stato sviluppato da un «dipendente» nell’esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro.

49      Ancora, per quanto concerne il termine «dipendente», occorre osservare che nella disposizione in parola il legislatore comunitario non ha optato, riferendosi al soggetto che sviluppa un disegno o modello, per l’espressione «prestatore dell’opera», decisamente più ampia. Pertanto, la nozione di «dipendente» contempla la persona che è subordinata al suo «datore di lavoro» all’atto della creazione di un disegno o modello comunitario nell’ambito di un rapporto di lavoro.

50      Per quanto riguarda la parte di detto n. 3 che prevede «salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile», occorre precisare che essa consente, da un lato, alle parti di un contratto di lavoro di designare il «dipendente» quale titolare di un disegno o modello comunitario e, dall’altro, agli Stati membri di prevedere nella loro legislazione nazionale il «dipendente» quale titolare di un disegno o modello comunitario, purché, in entrambi i casi menzionati, tale disegno o modello sia stato realizzato nell’ambito di un rapporto di lavoro.

51      Ne deriva che il legislatore comunitario ha inteso definire il regime speciale previsto dall’art. 14, n. 3, del regolamento attraverso un tipo specifico di rapporto contrattuale, segnatamente il rapporto di lavoro, il che esclude l’applicabilità di detto n. 3 agli altri rapporti contrattuali, come quello relativo a un disegno o modello comunitario creato su commissione.

52      Questa interpretazione, inoltre, è confermata dai lavori preparatori del regolamento.

53      A tale proposito la Commissione deduce che, come precisato nell’esposizione dei motivi della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari [COM (93) 342 def. del 3 dicembre 1993], qualora un disegno o modello comunitario sia stato sviluppato da un dipendente nell’espletamento delle proprie mansioni derivanti da un contratto di lavoro, il datore di lavoro diviene titolare di tale disegno o modello comunitario.

54      Del resto, ad avviso della Commissione, e così come risulta dai paragrafi 27‑32 delle conclusioni dell’avvocato generale, sebbene il primo progetto preliminare di proposta di regolamento della Commissione contenesse, oltre ad una disposizione relativa alla titolarità di un disegno o modello comunitario realizzato da un dipendente, una disposizione espressa relativa alla titolarità di un disegno o modello comunitario creato su commissione, quest’ultima disposizione non è stata mantenuta nel regolamento.

55      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima e la seconda questione nel senso che l’art. 14, n. 3, del regolamento non si applica al disegno o modello comunitario creato su commissione.

 Sulla terza questione, sub a), relativa all’interpretazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento

56      Attraverso tale questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’art. 14, n. 1, del regolamento debba essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetti all’autore, salvo che quest’ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto.

 Osservazioni presentate alla Corte

57      La FEIA ritiene che l’art. 14 vada interpretato nel suo insieme alla luce degli obiettivi del regolamento e tenendo conto dell’intenzione del legislatore di limitarsi a predisporre una regolamentazione minima della materia. Essa richiama in particolare, da un lato, gli artt. 27, 88 e 96 del regolamento, che contengono un rinvio alle legislazioni nazionali e consentono a queste ultime di prevedere una tutela dei disegni e modelli comunitari più ampia rispetto a quella prevista dal regolamento, e, dall’altro, il sesto, ottavo e nono ‘considerando’ del regolamento, che richiamano le esigenze collegate al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e definiscono l’obiettivo dell’allineamento delle disposizioni sostanziali del regolamento con le corrispondenti disposizioni della direttiva 98/71.

58      La FEIA suggerisce inoltre di interpretare la nozione di «avente causa» di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento come un riferimento alle diverse possibili modalità di acquisizione del diritto al disegno o modello previste dalle legislazioni degli Stati membri, inclusa quella contemplata dalla LPJDI in favore del committente.

59      Secondo la Commissione, l’Acierta e la Cul de Sac, l’art. 14, n 1, del regolamento contiene una disposizione generale in favore dell’attribuzione del diritto al disegno o modello al suo creatore. L’unica eccezione a tale regola figurerebbe al successivo n. 3 e riguarderebbe la sola ipotesi dei disegni e modelli realizzati dal dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. Non vi sarebbe dunque alcuna lacuna nel regolamento in merito alla determinazione del titolare del diritto al disegno o modello comunitario.

60      L’Acierta e la Cul de Sac specificano che il diritto al disegno o modello comunitario può essere trasferito a mezzo di un contratto.

61      Il governo del Regno Unito afferma che l’art. 14, n. 1, del regolamento non prevede l’ipotesi del titolare di un disegno o modello comunitario creato su commissione. Pertanto, esso ritiene che gli Stati membri possano, conformemente al trentunesimo ‘considerando’ nonché all’art. 88, n. 2, del regolamento, applicare la loro normativa nazionale relativa ai disegni o modelli non registrati.

 Risposta della Corte

62      Si deve innanzitutto ricordare che, nell’ambito del presente procedimento, la Corte è investita unicamente di un caso in cui, da un lato, si tratta di disegni o modelli comunitari non registrati che sono stati creati su commissione e, dall’altro, la LPJDI non assimila siffatti disegni o modelli a quelli realizzati nell’ambito di un rapporto di lavoro.

63      In tal modo, dall’imperativo tanto dell’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Comunità, di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11; 19 settembre 2000, causa C‑287/98, Linster, Racc. pag. I‑6917, punto 43, e 14 dicembre 2006, causa C‑316/05, Nokia, Racc. pag. I‑12083, punto 21).

64      Ciò è quanto si verifica con riguardo alle nozioni di «autore» e «aventi causa» di cui all’art. 14 del regolamento.

65      Orbene, se le suddette nozioni dovessero essere interpretate diversamente nei vari Stati membri, le stesse circostanze potrebbero dar luogo a una situazione in cui il diritto al disegno o modello comunitario appartiene in taluni Stati all’autore ed in altri al suo avente causa. In tal modo, la tutela garantita a detti disegni e modelli comunitari non sarebbe uniforme su tutto il territorio della Comunità (v., per analogia, sentenza Nokia, cit., punto 27).

66      Pertanto, è essenziale che le suddette nozioni ricevano un’interpretazione uniforme nell’ordinamento giuridico comunitario.

67      Una siffatta affermazione è corroborata dal primo ‘considerando’ del regolamento, secondo cui «[il] regime unificato per la concessione di disegni o modelli comunitari [fruisce] di una protezione uniforme e [ha] efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità».

68      Inoltre, dall’art. 1, n. 3, del regolamento risulta che detto disegno o modello non può essere oggetto di trasferimento se non per la totalità della Comunità, salvo disposizione contraria del regolamento.

69      Per quanto riguarda, più in particolare, il trasferimento del diritto a un disegno o modello comunitario dall’autore al suo avente causa ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento, occorre osservare, al pari, sostanzialmente, della FEIA, della Cul de Sac e dell’Acierta, che la possibilità di un siffatto trasferimento si evince implicitamente dalla formulazione di detto articolo.

70      Peraltro, una siffatta interpretazione deriva espressamente da talune versioni linguistiche della nozione di «avente causa», come quella tedesca, polacca, slovena, svedese ed inglese, che menzionano, rispettivamente, «Rechtsnachfolger», «następcy prawnemu», «den till vilken rätten har övergått», «pravni naslednik» e «successor in title».

71      Un trasferimento di questo tipo include quello che avviene a mezzo di un contratto.

72      Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 46‑50 delle sue conclusioni, dai lavori preparatori del regolamento risulta che l’autore può trasferire al suo avente causa il diritto al disegno o modello comunitario a mezzo di un contratto.

73      Questa interpretazione è confermata dall’ottavo e quindicesimo ‘considerando’ del regolamento, i quali sottolineano la necessità di adeguare la tutela dei disegni o modelli comunitari alle esigenze di tutti i settori economici della Comunità.

74      Del resto è essenziale, in particolare al fine della tutela dei disegni o modelli comunitari non registrati, far rispettare il diritto di vietare la riproduzione di tali disegni o modelli, ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ nonché dell’art. 19, n. 2, del regolamento.

75      Infatti, fatti salvi i singoli disegnatori annoverati al settimo ‘considerando’ del regolamento, risulta dai successivi sedicesimo e venticinquesimo ‘considerando’ che anche taluni settori dell’economia della Comunità possono essere produttori di disegni o modelli comunitari non registrati.

76      In tale contesto non può escludersi che, come osservato sostanzialmente dal governo del Regno Unito, l’avente causa sia la parte economicamente più forte rispetto all’autore e disponga di mezzi più consistenti per poter esperire un’azione giudiziaria volta ad impedire la riproduzione di tali disegni o modelli.

77      Ne consegue che l’adeguamento, ai sensi dell’ottavo e quindicesimo ‘considerando’ del regolamento, della tutela dei disegni o modelli comunitari alle esigenze di tutti i settori economici della Comunità attraverso un trasferimento contrattuale del diritto al disegno o modello comunitario è idoneo a contribuire all’obiettivo essenziale dell’esercizio effettivo dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario su tutto il territorio della Comunità, come risulta dal ventinovesimo ‘considerando’ del regolamento.

78      Del resto, ai sensi del settimo ‘considerando’ del regolamento, una migliore protezione dei disegni e modelli non solo promuove il contributo dei singoli disegnatori all’eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi, l’emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.

79      Ne deriva che la possibilità di trasferire, a mezzo di un contratto, il diritto al disegno o modello comunitario dall’autore al suo avente causa ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento è conforme sia all’enunciato di detto articolo, sia agli obiettivi perseguiti dal detto regolamento.

80      Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare il contenuto di un tale contratto e, al riguardo, determinare se, eventualmente, il diritto al disegno o modello comunitario non registrato sia stato effettivamente trasferito dall’autore al suo avente causa.

81      Le suesposte considerazioni non ostano, ovviamente, a che il giudice nazionale, nell’ambito del suddetto esame, applichi la legislazione relativa ai contratti al fine di determinare a chi spetti il diritto al disegno o modello comunitario non registrato ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento.

82      Alla luce di quanto precede occorre risolvere la terza questione, sub a), dichiarando che, in circostanze come quelle della causa principale, l’art. 14, n. 1, del regolamento in parola dev’essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all’autore, salvo che quest’ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto.

 Sulla terza questione, sub b), nonché sulle questioni quarta e quinta

83      Alla luce della soluzione data alla terza questione, sub a), non vi è luogo a statuire sulla terza questione, sub b), né nelle questioni quarta e quinta.

 Sulle spese

84      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, non si applica al disegno o modello comunitario creato su commissione.

2)      In circostanze come quelle della causa principale, l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 6/2002 dev’essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all’autore, salvo che quest’ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.