Language of document : ECLI:EU:C:2012:600

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 2 ottobre 2012 (1)

Causa C‑399/11

Procedimento penale

a carico di

Stefano Melloni

[Domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal Constitucional (Spagna)]

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Procedura di consegna tra Stati membri – Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente – Esecuzione di una pena comminata in absentia – Possibilità di una revisione della sentenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 53»





1.        Con il presente rinvio pregiudiziale viene chiesto alla Corte di interpretare e, se del caso, di esaminare la validità dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (3), che rafforza i diritti processuali delle persone e promuove l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo. Con esso si invita altresì la Corte a precisare, per la prima volta, la portata dell’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2.        La presente controversia costituisce un ottimo esempio del modo in cui deve essere esaminata la coesistenza dei differenti strumenti a tutela dei diritti fondamentali. Essa trae origine da una giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Spagna) in forza della quale l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una sentenza pronunciata in absentia deve essere sempre subordinata alla condizione che la persona condannata possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente. Orbene, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro prevede, in particolare, che quando una siffatta persona è al corrente del processo fissato e ha conferito un mandato a un difensore per patrocinarla in giudizio, la consegna non può essere sottoposta ad una condizione di tal sorta.

3.        Il Tribunal Constitucional invita la Corte, con le tre questioni pregiudiziali che ha deciso di sottoporle, a pronunciarsi sulle differenti possibilità che gli consentirebbero di mantenere la sua giurisprudenza anche nell’ambito dell’attuazione della decisione quadro. Si rende pertanto necessario valutare molteplici ipotesi.

4.        È possibile che da un’interpretazione del tenore letterale, della sistematica e degli obiettivi dell’articolo 4 bis della decisione quadro derivi un’applicazione generale della condizione secondo cui l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini di eseguire una sentenza contumaciale presuppone che la persona condannata possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente?

5.        Se così non è, il suddetto articolo è compatibile con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta, che garantiscono all’imputato, rispettivamente, il diritto ad un processo equo e il rispetto dei diritti della difesa? Il diritto dell’Unione accorda inoltre a questi diritti fondamentali una protezione più estesa rispetto al livello di tutela loro accordato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»)?

6.        Qualora l’esame delle prime due questioni dimostri che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro, confrontato con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta, osta al mantenimento da parte del Tribunal Constitucional della sua giurisprudenza in materia di mandato d’arresto europeo, l’articolo 53 della Carta gli offre una simile possibilità?

I –    Contesto normativo

A –    Il diritto primario dell’Unione

7.        L’articolo 47, secondo comma, della Carta così recita:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare».

8.        L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, stabilisce quanto segue:

«Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».

9.        Secondo l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta:

«Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».

10.      L’articolo 53 della Carta enuncia quanto segue:

«Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla [CEDU], e dalle costituzioni degli Stati membri».

B –    Il diritto derivato dell’Unione

11.      L’articolo 1 della decisione quadro dispone quanto segue:

«(…)

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

12.      A norma dell’articolo 5 della decisione quadro 2002/584:

«L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

1)      Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata “in absentia”, e se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio.

(…)».

13.      Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della decisione quadro 2009/299:

«all’articolo 5 [della decisione quadro 2002/548], il paragrafo 1 è soppresso».

14.      Al posto della suddetta disposizione soppressa, l’articolo 2, punto 1, della decisione quadro 2009/299 introduce nella decisione quadro 2002/584 l’articolo 4 bis.

15.      La decisione quadro 2009/299 ha lo scopo, come indica il suo articolo 1, paragrafo 1, di «rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri».

16.      L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/299 prevede inoltre che «[l]’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato, incluso il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato».

17.      L’articolo 4 bis della decisione quadro è redatto come segue:

«1.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

a)      a tempo debito:

i)      è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;

e

ii)      è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

b)      essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

c)      dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

i)      ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

ii)      non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

o

d)      non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

i)      riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

e

ii)      sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente.

(…)».

II – Controversia principale e questioni pregiudiziali

18.      Con ordinanza del 1° ottobre 1996, la prima sezione della Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (camera penale del Tribunale penale centrale, Spagna) ha concesso l’estradizione verso l’Italia del sig. Melloni (in prosieguo: il «ricorrente»), affinché questi potesse essere ivi giudicato per i fatti esposti nei mandati di arresto nn. 554/1993 e 444/1993, emessi, rispettivamente, il 13 maggio e il 15 giugno 1993 dal Tribunale di Ferrara. Dopo aver beneficiato del rilascio dietro una cauzione di 5 000 000 ESP, da lui versata il giorno seguente, il ricorrente si è dato alla fuga, sottraendosi così all’estradizione in Italia.

19.      Con decisione del 27 marzo 1997, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato la contumacia del ricorrente e ha autorizzato l’esecuzione delle successive notifiche presso gli avvocati di fiducia da lui precedentemente nominati. Con sentenza del Tribunale di Ferrara del 21 giugno 2000, confermata poi dalla sentenza della Corte d’appello di Bologna del 14 marzo 2003, il ricorrente è stato condannato in contumacia per bancarotta fraudolenta a dieci anni di reclusione. Con sentenza del 7 giugno 2004, la quinta sezione penale della Corte suprema di cassazione ha respinto il ricorso proposto dai legali del ricorrente. L’8 giugno 2004 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna ha spiccato il mandato d’arresto europeo n. 271/2004 ai fini dell’esecuzione della condanna pronunciata dal Tribunale di Ferrara.

20.      In seguito all’arresto del ricorrente da parte della polizia spagnola, il Juzgado Central de Instrucción n. 6 (Spagna) ha disposto, con ordinanza del 2 agosto 2008, la trasmissione degli atti relativi al mandato di arresto europeo n. 271/2004 alla prima sezione della Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

21.      Il ricorrente si è opposto alla consegna alle autorità italiane, sostenendo, in primo luogo, che, sebbene in fase di appello egli avesse nominato un altro avvocato e avesse revocato le nomine dei due legali precedenti, le notifiche erano state ancora effettuate presso questi ultimi. In secondo luogo, egli affermava che il diritto processuale italiano non prevede la possibilità di impugnare le condanne pronunciate in absentia e che l’emissione del mandato di arresto europeo avrebbe dovuto essere subordinata, se del caso, alla condizione che l’Italia garantisse la possibilità di ricorrere contro la sentenza.

22.      Con ordinanza del 12 settembre 2008, la prima Sezione della Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha autorizzato la consegna del ricorrente alle autorità italiane ai fini dell’esecuzione della condanna inflittagli dal Tribunale di Ferrara per il reato di bancarotta fraudolenta, sulla base del fatto che non era stato dimostrato che gli avvocati nominati dal ricorrente avevano cessato di rappresentarlo a partire dal 2001 e del fatto che i suoi diritti della difesa erano stati rispettati: egli era infatti venuto previamente a conoscenza della celebrazione del processo, si era volontariamente reso contumace e aveva nominato due avvocati ai fini della sua rappresentanza e difesa, i quali erano intervenuti, a tale titolo, nel procedimento di primo grado, in quello di appello e in cassazione, esaurendo così i mezzi di ricorso.

23.      Il ricorrente ha proposto, dinanzi al Tribunal Constitucional, un «recurso de amparo» (4) contro l’ordinanza della prima sezione della Sala de lo Penal dell’Audiencia Nacional del 12 settembre 2008. A fondamento del suo ricorso, egli deduce una violazione delle esigenze assolute connesse al diritto a un processo equo sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Costituzione spagnola. Concedendo l’estradizione verso paesi che, in caso di reati molto gravi, considerano valide le condanne pronunciate in absentia, senza subordinare la consegna alla condizione che il condannato possa impugnare dette sentenze per tutelare i suoi diritti della difesa, sarebbe stato infatti violato il contenuto essenziale dell’equo processo in modo tale da ledere la dignità umana. Il ricorrente sostiene altresì che il suo ricorso presenta una particolare rilevanza costituzionale, in quanto l’ordinanza del 12 settembre 2008 si sarebbe discostata dalla giurisprudenza costante del Tribunal Constitucional secondo cui, in caso di condanne per gravi reati comminate in assenza dell’interessato, la consegna deve essere subordinata alla condizione che la sentenza possa essere riesaminata (5).

24.      Con ordinanza del 18 settembre 2008, la prima sezione del Tribunal Constitucional ha dichiarato ricevibile il «recurso de amparo» e ha disposto la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza del 12 settembre 2008. Con ordinanza del 1° marzo 2011, la sezione plenaria del Tribunal Constitucional ha deciso, su proposta della prima sezione, di esaminare essa stessa il «recurso de amparo».

25.      Il giudice del rinvio osserva di aver riconosciuto, nella sua citata sentenza 91/2000, che il contenuto vincolante dei diritti fondamentali è più limitato quando essi vengono applicati ad extra, vale a dire in un contesto internazionale, dato che solo le esigenze più basilari ed elementari possono essere ricollegate all’articolo 24 della Costituzione spagnola e rivelare un’incostituzionalità «indiretta». Tuttavia, costituisce una violazione «indiretta» delle esigenze del diritto a un processo equo, in quanto viola il contenuto essenziale di un processo siffatto in modo da ledere la dignità umana, la decisione dei giudici spagnoli di concedere l’estradizione verso Stati che, in caso di reati molto gravi, considerano valide le condanne pronunciate in absentia, senza subordinare la consegna alla condizione che il condannato possa impugnare dette sentenze per tutelare i suoi diritti della difesa.

26.      Il giudice del rinvio ricorda ancora che la suddetta giurisprudenza si applica anche nel quadro della procedura di consegna istituita con la decisione quadro 2002/584 per due ordini di ragioni, vale a dire perché la condizione posta per la consegna di una persona condannata è inerente al contenuto essenziale del diritto costituzionale a un processo equo e perché l’articolo 5 della decisione quadro 2002/584 contemplava la possibilità che l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per dare esecuzione ad una condanna pronunciata in absentia fosse subordinata «dalla legge dello Stato membro di esecuzione», tra l’altro, alla condizione che «l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio» (sentenza del Tribunal Constitucional 177/2006, cit.).

27.      Il giudice del rinvio ricorda infine che, con la sua sentenza 199/2009 del 28 settembre 2009, ha accolto il «recurso de amparo» proposto contro un’ordinanza con la quale l’Audiencia Nacional aveva autorizzato la consegna della persona interessata alla Romania in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una condanna a quattro anni di reclusione pronunciata in sua assenza, senza fare riferimento all’esigenza che la condanna in questione potesse essere oggetto di revisione. Nella specie, il Tribunal Constitucional ha respinto l’argomento dell’Audiencia Nacional secondo cui la condanna non sarebbe stata effettivamente pronunciata in absentia, avendo il ricorrente conferito procura a un avvocato, il quale era comparso in giudizio in qualità di suo difensore.

28.      Secondo il Tribunal Constitucional, le difficoltà derivano dal fatto che la decisione quadro 2009/299 ha soppresso l’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584 e ha introdotto un nuovo articolo 4 bis. Orbene, il suddetto articolo 4 bis impedisce di «rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione» quando l’interessato «essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato [da lui] o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore». Il giudice del rinvio osserva che, nell’ambito della controversia sfociata nella procedura di controllo della legittimità costituzionale di cui trattasi, il ricorrente risulta aver dato mandato a due avvocati di sua fiducia ai quali il Tribunale di Ferrara ha notificato la data del processo, cosicché egli ne aveva conoscenza. È stato altresì accertato che il ricorrente è stato effettivamente difeso da tali due avvocati durante il processo che ne è seguito in primo grado e nei successivi ricorsi in appello e in cassazione.

29.      Secondo il giudice del rinvio, si pone dunque la questione se la decisione quadro impedisca ai giudici spagnoli di subordinare la consegna del ricorrente alla possibilità di revisione della condanna in parola.

30.      Tra l’altro, il Tribunal Constitucional respinge l’argomento del Ministerio Fiscal secondo cui il rinvio pregiudiziale non sarebbe necessario, in quanto la decisione quadro 2009/299 non sarebbe applicabile ratione temporis al procedimento principale. Il procedimento principale non è volto infatti a determinare se l’ordinanza del 12 settembre 2008 abbia violato la decisione quadro 2009/299, quanto piuttosto se abbia o meno violato indirettamente il diritto ad un processo equo quale tutelato dall’articolo 24, paragrafo 2, della Costituzione spagnola. Orbene, la decisione quadro 2009/299 dovrebbe essere presa in considerazione per determinare il contenuto di tale diritto che produce effetti ad extra, poiché essa rappresenta il diritto dell’Unione applicabile al momento della valutazione della costituzionalità. Il principio dell’interpretazione del diritto nazionale conforme alle decisioni quadro impone di prenderla in considerazione (6).

31.      Tanto premesso, il Tribunal Constitucional ha deciso, il 9 giugno 2011, di sospendere la sua decisione sul «recurso de amparo» e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro (...) debba essere interpretato nel senso che vieta alle autorità giudiziarie nazionali, nei casi indicati dalla medesima disposizione, di subordinare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la sentenza di condanna di cui trattasi possa essere riesaminata al fine di garantire i diritti della difesa dell’interessato.

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro (...) sia compatibile con le esigenze derivanti dal diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo, previsto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con i diritti della difesa garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, della medesima Carta.

3)      In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l’articolo 53 della Carta, interpretato sistematicamente in relazione ai diritti riconosciuti dagli articoli 47 e 48 della stessa, consenta ad uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere riesaminata nello Stato richiedente, riconoscendo così a tali diritti un livello di protezione più elevato rispetto a quello derivante dal diritto dell’Unione (...), al fine di evitare un’interpretazione limitativa o lesiva di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione di tale Stato membro».

32.      Il Ministerio Fiscal, i governi spagnolo, belga, tedesco, italiano, dei Paesi Bassi, austriaco, polacco, portoghese e del Regno Unito, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte nell’ambito del presente procedimento.

33.      Il ricorrente, il Ministerio Fiscal, i governi spagnolo, tedesco e dei Paesi Bassi, il Consiglio e la Commissione hanno svolto osservazioni orali all’udienza del 3 luglio 2012.

III – Analisi

34.      Prima di esaminare le suddette tre questioni, è necessario rispondere alle eccezioni sollevate dal Ministerio Fiscal, dai governi belga, tedesco e del Regno Unito, nonché dal Consiglio, i quali hanno sostenuto che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe essere considerata irricevibile.

A –    Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

35.      Due sono gli argomenti principali invocati per sostenere l’irricevibilità del presente rinvio pregiudiziale.

36.      In primo luogo, la decisione quadro 2009/299 sarebbe inapplicabile ratione temporis alla procedura di consegna oggetto del procedimento principale, cosicché la Corte non sarebbe competente, nel quadro della presente controversia, ad interpretarla e valutarne la validità. In effetti, sia la data in cui il mandato d’arresto europeo n. 271/2004 è stato spiccato (l’8 giugno 2004) sia la data in cui l’Audiencia Nacional ha deciso di consegnare il ricorrente alle autorità italiane (il 12 settembre 2008) sono precedenti alla data di adozione della decisione quadro 2009/299.

37.      In secondo luogo, il fatto che la Repubblica italiana si sia avvalsa della possibilità offerta all’articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299 di rimandare fino al 1° gennaio 2014 la sua applicazione al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo che sono emesse dalle autorità italiane competenti (7), deporrebbe nel senso di un carattere ipotetico delle questioni sottoposte, essendo una risposta a tali questioni priva di alcuna utilità ai fini della risoluzione della controversia principale.

38.      Ricordiamo che, secondo la Corte, la presunzione di pertinenza che inerisce alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte. Fatte salve tali ipotesi, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire sulle questioni pregiudiziali che le vengono sottoposte (8).

39.      Non ricorre qui nessuna delle ipotesi che possono, eccezionalmente, giustificare l’irricevibilità di un rinvio pregiudiziale.

40.      Occorre, anzitutto, respingere il primo argomento dedotto, relativo all’inapplicabilità ratione temporis della decisione quadro 2009/299 alla procedura di consegna di cui al procedimento principale.

41.      Dalla lettera dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/299 si evince infatti che essa «si applica a decorrere [dal 28 marzo 2011] al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo». La suddetta disposizione deve essere intesa nel senso che, a decorrere dal 28 marzo 2011, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve decidere sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo, essa deve applicare le disposizioni previste in materia dalla decisione quadro 2009/299 a prescindere dal fatto che tali decisioni siano anteriori o posteriori a tale data.

42.      Una simile soluzione è coerente con la giurisprudenza costante della Corte, secondo cui le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, in linea di principio, non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore (9).

43.      Dato che l’articolo 4 bis della decisione quadro si limita a indicare le condizioni che impediscono di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata in assenza dell’interessato al processo, le disposizioni del suddetto articolo 4 bis vanno considerate norme di procedura (10).

44.      L’articolo 4 bis della decisione quadro si applica pertanto alla procedura di consegna oggetto del procedimento principale, che è tuttora in corso.

45.      Per quanto attiene alla dichiarazione con la quale la Repubblica italiana si è avvalsa della possibilità offerta dall’articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299 di rinviare al 1° gennaio 2014 al più tardi l’applicazione, da parte delle autorità italiane, della suddetta decisione al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo, non ritengo che essa sia idonea a determinare l’irricevibilità del presente rinvio pregiudiziale in quanto renderebbe, di per sé, inutile una risposta della Corte al fine di dirimere la controversia principale.

46.      È pacifico, infatti, che l’articolo 4 bis della decisione quadro è destinato, da un punto di vista materiale, a disciplinare il tipo di situazioni oggetto del procedimento principale. La data del 1° gennaio 2014 costituisce peraltro un termine ultimo che non impedisce alla Repubblica italiana di optare per una data più vicina, o addirittura di ritornare sulla sua dichiarazione.

47.      Una risposta della Corte alle questioni poste dal Tribunal Constitucional sarà quindi certamente utile, al più tardi al 1° gennaio 2014, per permettere non soltanto al Tribunal Constitucional di decidere sul «recurso de amparo» che gli è stato sottoposto, ma anche all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di decidere in merito alla procedura di consegna.

48.      Anche la particolare natura del «recurso de amparo» con cui è stato adito il Tribunal Constitucional depone a favore della ricevibilità del presente rinvio. Con detto ricorso, infatti, la suddetta autorità giurisdizionale deve procedere a un controllo di costituzionalità che deve necessariamente tener conto del diritto dell’Unione e, in particolare, della Carta, come imposto dall’articolo 10, paragrafo 2, della Costituzione spagnola. Come precisato dal Tribunal Constitucional nella sua decisione di rinvio, nel determinare il contenuto costituzionalmente protetto del diritto a un processo equo è indispensabile tener conto del diritto dell’Unione (11).

49.      Il controllo che il Tribunal Constitucional è chiamato a compiere è analogo a quello che potrebbe effettuare un giudice costituzionale nel quadro di un controllo ex ante di costituzionalità di una legge di trasposizione della decisione quadro 2009/299. Ora, se, ai fini di un tale controllo, il suddetto giudice chiedesse alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità della suddetta decisione quadro, la Corte verosimilmente accetterebbe di rispondere quand’anche il termine previsto per la trasposizione della suddetta decisione quadro non fosse ancora scaduto (12).

50.      Dal momento che il presente rinvio pregiudiziale deve, a mio avviso, essere considerato ricevibile, procedo nel prosieguo ad esaminare le tre questioni sottoposte dal Tribunal Constitucional.

B –    Sulla prima questione

51.      Con la sua prima questione pregiudiziale, il Tribunal Constitucional desidera essenzialmente sapere se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che vieta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, di subordinare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente.

52.      Il Tribunal Constitucional espone, nel modo seguente, i dubbi da esso nutriti in merito alla risposta da dare a tale questione. In primo luogo, a suo parere, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro potrebbe essere interpretato letteralmente nel senso che impedisce all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, ma non necessariamente di subordinarla a condizioni, quali la possibilità di un nuovo processo. In secondo luogo, anche se una simile interpretazione letterale dovesse essere respinta, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro potrebbe condurre ad un risultato analogo.

53.      Non condivido i dubbi espressi dal Tribunal Constitucional circa il significato da attribuire all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro. L’esame del tenore letterale, del contesto sistematico e della ratio della suddetta disposizione dimostra infatti che, nei casi da essa previsti, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può subordinare in termini generali l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente.

54.      Dal tenore letterale dell’articolo 4 bis della decisione quadro risulta che esso prevede un motivo di non esecuzione facoltativo di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione. Detta facoltà è accompagnata da quattro eccezioni che prevedono i casi in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è privata della possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo in parola.

55.      Come indicato al sesto considerando della decisione quadro 2009/299, il legislatore dell’Unione ha inteso «[fissare] le condizioni in base alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati. Si tratta di condizioni alternative: quando una di esse è soddisfatta, l’autorità di emissione, completando la sezione pertinente del mandato d’arresto europeo (...), garantisce che i requisiti sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente al fine dell’esecuzione della decisione in base al principio del reciproco riconoscimento».

56.      Le fattispecie previste all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a)‑d), della decisione quadro possono essere suddivise in due categorie.

57.      La prima categoria raggruppa le lettere a) e b) della suddetta disposizione. Se ne evince che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo quando l’interessato è stato citato personalmente o è stato in altro modo informato della data e del luogo fissati per il suo processo ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio, o quando l’interessato, essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato membro, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore.

58.      Alla luce della descrizione dei fatti del procedimento principale tratta dalla decisione di rinvio, la situazione del ricorrente corrisponde, più in particolare, all’ipotesi prevista all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro. Ricordo infatti che il ricorrente aveva dato mandato a due avvocati di sua fiducia, ai quali il Tribunale di Ferrara ha poi notificato la data dell’udienza, cosicché egli ne era a conoscenza. È altresì certo che il ricorrente è stato effettivamente difeso dai suddetti due avvocati nel corso del successivo processo in primo grado e anche nell’ambito degli ulteriori ricorsi in appello e in cassazione.

59.      Dalla lettura dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro, va constatato che il testo di questi due punti non menziona in alcun modo l’esigenza che l’interessato debba, in tali casi, poter beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente.

60.      Dall’esame dell’insieme delle disposizioni dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro emerge che le fattispecie previste alle lettere c) e d) della suddetta disposizione, che costituiscono la seconda categoria, sono in realtà le sole nell’ambito delle quali l’interessato può beneficiare di un nuovo processo.

61.      Il modo in cui il legislatore dell’Unione ha inteso considerare tali ipotesi diverge profondamente dalla logica che soggiaceva all’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584. Ricordo che detta norma permetteva, in determinati casi, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare la consegna alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisse assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio. Era rimesso all’autorità giudiziaria dell’esecuzione valutare se tali assicurazioni fossero sufficienti.

62.      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere c) e d), della decisione quadro priva invece di potere discrezionale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, la quale deve fondarsi sulle informazioni contenute nel mandato d’arresto europeo. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione è così tenuta a eseguire il mandato d’arresto europeo quando esso indica, in sostanza, che l’interessato, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito, o che l’interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna e sarà espressamente informato del suo diritto a un nuovo processo e del termine entro cui deve richiederlo.

63.      Il contesto dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro rivela così che le lettere c) e d) della suddetta disposizione sono le sole a disciplinare l’ipotesi nella quale l’interessato può beneficiare di un nuovo processo e che, invece, le lettere a) e b) della succitata norma elencano le fattispecie nelle quali l’interessato non può rivendicare un simile diritto. Occorre osservare che, per quanto attiene a questi due ultimi punti, la posizione del legislatore dell’Unione è più precisa, ma non differisce essenzialmente da quella che si riscontrava nel quadro dell’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584. Infatti, una lettura a contrario di detta disposizione mostra che essa escludeva già la possibilità di subordinare la consegna alla previsione di un nuovo processo nel caso in cui la persona interessata era stata citata personalmente o era stata informata in altro modo della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia.

64.      Alle lettere a) e b) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro, il legislatore ha, essenzialmente, confermato che quando la persona interessata ha avuto conoscenza del processo fissato ed è stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio o quando, essendo al corrente della data fissata, questa aveva conferito un mandato ad un difensore di assisterla, si deve ritenere che tale persona abbia rinunciato a comparire al processo a suo carico, con la conseguenza che essa non può vantare un diritto ad un nuovo processo.

65.      Permettere, in termini generali, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare, in un simile caso, la consegna dell’interessato alla possibilità di godere di un nuovo processo significherebbe prevedere un ulteriore motivo che può comportare il rifiuto dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Ciò contrasterebbe con la volontà espressa chiaramente dal legislatore dell’Unione di prevedere in modo esaustivo, per ragioni di certezza giuridica, i casi nei quali si deve ritenere che i diritti processuali di una persona che non è comparsa personalmente al processo a suo carico non siano stati lesi e che pertanto il mandato d’arresto europeo deve essere eseguito.

66.      Gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione nell’adottare l’articolo 4 bis della decisione quadro confermano che questi non ha inteso lasciare alle autorità giudiziarie dell’esecuzione alcuna possibilità di subordinare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto benefici di un nuovo processo nello Stato membro emittente.

67.      Adottando la decisione quadro 2009/299, il legislatore dell’Unione ha inteso porre rimedio ai difetti della disciplina prevista all’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584 e perfezionarla, così da conseguire un migliore equilibrio tra l’obiettivo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale e quello di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare migliorando il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri (13).

68.      Come indicato al terzo considerando della decisione quadro 2009/299, il legislatore dell’Unione si è fondato sul rilievo che la decisione quadro 2002/584, nella sua versione precedente, consentiva, a determinate condizioni «all’autorità di esecuzione di esigere che l’autorità di emissione fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio». Il legislatore dell’Unione osserva che, nell’ambito di tale previsione, «[s]petta all’autorità di esecuzione decidere se le assicurazioni fornite siano sufficienti ed è pertanto difficile sapere con esattezza quando l’esecuzione possa essere rifiutata».

69.      A fronte delle suddette incertezze che potevano ridurre l’efficacia del meccanismo di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie rese in absentia, il legislatore dell’Unione ha ritenuto necessario «prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente» (14). La decisione quadro 2009/299 mira quindi «a precisare la definizione di tali motivi comuni consentendo all’autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l’interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell’interessato» (15).

70.      Tutte queste indicazioni dimostrano che, eliminando la possibilità di una consegna subordinata a condizioni prevista all’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584, il legislatore dell’Unione ha voluto agevolare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie rese in absentia, rafforzando allo stesso tempo i diritti processuali delle persone. La soluzione da lui adottata, che consiste nel prevedere in maniera esaustiva le fattispecie nelle quali l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini di eseguire una decisione resa in absentia vada considerata come non lesiva dei diritti della difesa, non è compatibile con il mantenimento della possibilità, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di subordinare tale esecuzione alla condizione che la condanna in parola possa essere oggetto di revisione per garantire i diritti della difesa dell’interessato.

71.      Nella sua decisione di rinvio, il Tribunal Constitucional ipotizza che gli articoli 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/299 possano permettere il mantenimento di una simile possibilità.

72.      Ricordo che dai due articoli citati, che presentano un contenuto sostanzialmente identico, si ricava che le suddette decisioni quadro non hanno per effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE, tra i quali rientra il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale. La tesi del giudice del rinvio si risolve nel ritenere che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali possa autorizzare le autorità giudiziarie dell’esecuzione a rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, anche nei casi previsti all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a)‑d), della decisione quadro, quando la persona interessata non può beneficiare di un nuovo processo. Questa tesi porta, di fatto, a chiedersi se tale disposizione sia valida con riguardo ai diritti fondamentali protetti nel quadro dell’ordinamento giuridico dell’Unione, dal momento che offrirebbe una protezione insufficiente del diritto a un processo equo e dei diritti della difesa, aspetto questo che è oggetto della seconda questione.

C –    Sulla seconda questione

73.      Con la sua seconda questione, il Tribunal Constitucional chiede alla Corte di statuire se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sia compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta.

74.      In base alle spiegazioni relative alle suddette due norme (16), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta corrisponde, più in particolare, all’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU. A norma dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, qualora essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione, non precludendo tale disposizione che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. Passo quindi ad esaminare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa alle garanzie che devono accompagnare le decisioni rese in absentia, prima di verificare se il diritto dell’Unione debba o meno accordare, in tale ambito, una protezione più elevata.

75.      I principi generali in materia di sentenze rese in absentia sono stati riassunti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sua sentenza Sejdovic c. Italia del 1° marzo 2006 (17) e recentemente ribaditi nelle sue sentenze Haralampiev c. Bulgaria del 24 aprile 2012 e Idalov c. Russia del 22 maggio 2012.

76.      Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, «la facoltà per l’imputato di comparire in udienza deriva dall’oggetto e dall’obiettivo dell’insieme dell’intero articolo [6 della CEDU]» (18). Essa ritiene che «[s]e un procedimento si svolge senza la presenza dell’imputato non è di per sé incompatibile con l’articolo 6 della [CEDU], tuttavia resta il fatto che si verifica un’ipotesi di diniego di giustizia laddove un individuo condannato in absentia non possa pretendere che un giudice valuti nuovamente, dopo averlo sentito, la fondatezza dell’accusa in fatto ed in diritto, quando non si sia accertato che questi abbia rinunciato al suo diritto a comparire e a difendersi (...) o che abbia intenzione di sottrarsi alla giustizia» (19).

77.      Non solo, la suddetta Corte ritiene che «l’obbligo di permettere all’imputato di presenziare all’udienza – durante il primo procedimento a suo carico o durante un nuovo processo – è uno degli elementi essenziali dell’articolo 6 [della CEDU] (…). Il rifiuto di riaprire un procedimento che si è svolto in contumacia in assenza di elementi indicanti che l’imputato ha rinunciato al suo diritto di comparire viene considerato un “manifesto diniego di giustizia”, che corrisponde alla nozione di procedimento “manifestamente contrario alle disposizioni dell’articolo 6 [della CEDU] o ai principi ivi sanciti» (20).

78.      Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si evince inoltre che «[n]é la lettera, né lo spirito dell’articolo 6 della [CEDU] impediscono ad una persona di rinunciare di sua spontanea volontà alle garanzie di un processo equo in modo espresso o tacito (...). Tuttavia, per poter essere presa in considerazione dal punto di vista della [CEDU], la rinuncia al diritto a comparire all’udienza deve essere dimostrata in modo univoco e accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità (...). Essa non deve inoltre contrastare con un interesse pubblico importante» (21). La Corte europea dei diritti dell’uomo ha altresì statuito che «si può ritenere che un imputato abbia rinunciato implicitamente, con il suo comportamento, a un diritto importante derivante dall’articolo 6 della [CEDU] solo quando è stato provato che egli poteva ragionevolmente prevedere le conseguenze del suo comportamento a tal proposito» (22).

79.      Nel valutare se la procedura nazionale in esame soddisfi le esigenze di un processo equo ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce grande importanza al fatto che la mancata comparizione dell’imputato al processo a suo carico non venga sanzionata in deroga al diritto all’assistenza di un difensore (23). Infatti, «[s]ebbene non assoluto, il diritto di ogni imputato ad essere effettivamente difeso da un avvocato, se necessario nominato d’ufficio, figura tra gli elementi fondamentali del processo equo e un imputato non perde il beneficio di tale diritto per il solo fatto di non essere comparso al dibattimento» (24). Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, «è (...) d’importanza fondamentale per l’equità del sistema penale che l’imputato sia adeguatamente difeso sia in primo grado che in appello» (25). Pertanto, «[b]enché il legislatore debba poter disincentivare le assenze ingiustificate, egli non può sanzionarle in violazione del diritto all’assistenza di un difensore» (26), e «[s]petta alle autorità giudiziarie garantire l’equità del processo e vigilare di conseguenza che un avvocato, presente evidentemente per assistere il proprio cliente non comparso, abbia la possibilità di farlo» (27).

80.      Alla luce dei succitati elementi, ritengo che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro non solo rispetti le esigenze così elaborate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ma proceda altresì a codificarle al fine di garantirne l’applicazione in caso di un mandato d’arresto europeo emanato ai fini di eseguire una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente.

81.      Le lettere a) e b) di detta disposizione fissano così i presupposti per ritenere che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e in modo non equivoco a comparire nel processo a suo carico, con la conseguenza che egli non può rivendicare il beneficio di un nuovo processo. L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro rappresenta una variante dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), della stessa, riferita al caso in cui la persona interessata, avuta conoscenza della data fissata, ha volutamente scelto di essere rappresentata da un difensore invece di comparire personalmente al processo (28), circostanza questa che dimostra che tale persona ha rinunciato a partecipare di persona al processo a suo carico, al tempo stesso garantendo i suoi diritti della difesa. Le lettere c) e d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sono volte, da ultimo, a disciplinare i casi in cui la persona interessata, non rilevando le lettere a) o b) della suddetta disposizione, ha diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello.

82.      Conformemente agli obiettivi fissati all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/299, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro permette quindi di rafforzare i diritti processuali delle persone che sono sottoposte a un procedimento penale, allineando il diritto dell’Unione allo standard di protezione definito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sua giurisprudenza, facilitando allo stesso tempo la cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare migliorando il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.

83.      Ritengo che lo standard di protezione fissato dal legislatore dell’Unione sia sufficiente e idoneo a raggiungere gli obiettivi summenzionati e che il rispetto degli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta non gli impongano di adottare una protezione più estesa del diritto a un processo equo e dei diritti della difesa, ad esempio stabilendo che il diritto a un nuovo processo costituisce un’esigenza assoluta a prescindere dalla condotta adottata dalla persona interessata.

84.      Oltre a non ravvisare alcuna ragione per andare al di là della posizione equilibrata assunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ritengo che la Corte non possa fondarsi sulle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri per applicare un livello di protezione più esteso. La circostanza che la decisione quadro 2009/299 sia frutto dell’iniziativa di sette Stati membri e che sia stata adottata dalla totalità di essi, permette infatti di presumere, con un sufficiente grado di certezza, che la grande maggioranza degli Stati membri non condivide l’opinione sostenuta dal Tribunal Constitucional nella sua giurisprudenza (29).

85.      A mio parere, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro non può quindi essere sottoposto ad alcuna censura quanto alla valutazione della sua validità alla luce degli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta.

86.      Ritengo peraltro che, nella misura in cui l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro disciplina in modo esaustivo, e soddisfacente dal punto di vista della protezione dei diritti fondamentali, la questione del diritto a un nuovo processo nel quadro dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini di eseguire una decisione pronunciata al termine di un processo nel quale l’interessato non è comparso personalmente, gli articoli 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, e 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/299 non possono permettere che le autorità giudiziarie dell’esecuzione eludano l’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro a favore di una concezione più rigorosa del diritto ad un processo equo, esigendo sistematicamente la possibilità di un nuovo processo nello Stato membro emittente, nei casi in cui dal mandato d’arresto europeo si evince che l’interessato rientra in una delle ipotesi previste alle lettere a)‑d) di quest’ultima disposizione.

87.      Occorre ora valutare se l’articolo 53 della Carta offra al Tribunal Constitucional la possibilità di mantenere, nel quadro dell’attuazione della decisione quadro, la sua interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, della Costituzione spagnola, secondo cui la consegna di una persona condannata in absentia dovrebbe essere condizionata alla possibilità di sottoporre la condanna a revisione nello Stato membro emittente.

D –    Sulla terza questione

88.      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente alla Corte di statuire se l’articolo 53 della Carta permetta ad un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare, in applicazione del suo diritto costituzionale nazionale, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente, quando l’applicazione di una simile condizione non è autorizzata dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro.

89.      Con la presente questione, la Corte viene inoltre invitata a precisare il contenuto e la portata giuridica che occorre riconoscere all’articolo 53 della Carta.

90.      Nella sua decisione di rinvio, il Tribunal Constitucional prospetta tre interpretazioni possibili di detto articolo.

91.      La prima interpretazione consiste nell’equiparare l’articolo 53 della Carta ad una clausola che prevede un livello minimo di protezione, tipico degli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell’uomo, come quello previsto all’articolo 53 della CEDU (30). La Carta imporrebbe così uno standard minimo, lasciando gli Stati membri liberi di applicare lo standard di protezione più alto derivante dalle loro Costituzioni ed evitando allo stesso tempo una riduzione del livello di protezione dei diritti fondamentali.

92.      In questa ipotesi, l’articolo 53 della Carta permetterebbe a uno Stato membro di subordinare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso per eseguire una decisione pronunciata in absentia a condizioni volte ad evitare un’interpretazione che riduce o viola i diritti fondamentali riconosciuti dalla sua Costituzione, e questo senza che il grado di protezione più elevato vigente in quello Stato membro debba necessariamente essere esteso agli altri Stati attraverso la Corte che li fa propri. Questa posizione equivale ad affermare che, in un caso in cui la Corte non ritiene necessario che il diritto dell’Unione accordi a un diritto fondamentale una protezione più ampia rispetto allo standard stabilito dalla CEDU, l’articolo 53 della Carta permetterebbe a uno Stato membro di garantire a tale diritto fondamentale un livello superiore di protezione applicando la sua Costituzione (31).

93.      La seconda interpretazione dell’articolo 53 della Carta consiste nel ritenere che il suo obiettivo sia quello di delimitare i rispettivi ambiti di applicazione della Carta e delle Costituzioni degli Stati membri, ricordando che, analogamente all’articolo 51 della suddetta Carta, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione il grado di protezione dei diritti fondamentali che deve essere applicato è quello desumibile dalla Carta. Di contro, al di fuori del campo di applicazione del diritto dell’Unione, la Carta non impedirebbe di applicare gli standard di protezione dei diritti fondamentali previsti nella Costituzione di uno Stato membro. Secondo il Tribunal Constitucional, questa lettura dell’articolo 53 della Carta, che si giustifica sulla base dell’esigenza di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione, presenterebbe l’inconveniente, da una parte, di privare il suddetto articolo di un contenuto normativo proprio, con l’effetto che esso diventerebbe ridondante rispetto all’articolo 51 della Carta e, dall’altra, di riconoscere che la Carta può determinare, negli Stati membri, una riduzione del livello di protezione dei diritti fondamentali derivanti dalle loro norme costituzionali.

94.      Una siffatta lettura dell’articolo 53 della Carta comporterebbe per il Tribunal Constitucional di dover adattare la sua giurisprudenza in materia di interpretazione dell’articolo 24 della Costituzione spagnola nel quadro dell’applicazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro. Diversamente, al di fuori dell’ambito di applicazione della decisione quadro, questi sarebbe libero di applicare un livello di protezione dei diritti fondamentali più elevato.

95.      La terza interpretazione dell’articolo 53 della Carta proposta dal Tribunal Constitucional consiste nell’adottare l’una o l’altra delle prime due interpretazioni a seconda del problema concreto di protezione dei diritti fondamentali in esame e del contesto nel quale va valutato il livello di protezione che deve prevalere (32).

96.      Occorre, a mio avviso, rigettare risolutamente la prima interpretazione proposta dal Tribunal Constitucional.

97.      Una simile interpretazione violerebbe, infatti, il principio del primato del diritto dell’Unione, dal momento che porterebbe, in ciascun caso specifico, a dare priorità alle norme di diritto che accordano la maggior protezione al diritto fondamentale in parola. In determinati casi verrebbe così riconosciuta la preminenza delle Costituzioni nazionali sul diritto dell’Unione.

98.      Ora, per giurisprudenza costante il ricorso alle norme di diritto nazionale, quand’anche di ordine costituzionale, al fine di limitare la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione, avrebbe come conseguenza quella di menomare l’unità e l’efficacia del suddetto diritto e non può pertanto essere ammessa (33).

99.      A mio avviso, l’articolo 53 della Carta non può essere letto come una clausola volta a disciplinare un conflitto tra, da un lato, una norma di diritto derivato che, interpretata alla luce della Carta, fisserebbe un determinato standard di protezione di un diritto fondamentale e, dall’altro, una norma tratta da una Costituzione nazionale che prevedrebbe un livello di protezione più elevato per lo stesso diritto fondamentale. In una simile fattispecie, il suddetto articolo non ha né per oggetto né per effetto di accordare priorità alla norma più tutelante tratta da una Costituzione nazionale. Ammettere il contrario significherebbe misconoscere la costante giurisprudenza della Corte in materia di primato del diritto dell’Unione.

100. Osservo, a tal proposito, che dal tenore letterale dell’articolo 53 della Carta non emerge in alcun modo che esso debba essere letto come un’eccezione al principio del primato del diritto dell’Unione. Al contrario, si può ritenere che l’espressione «nel rispettivo ambito di applicazione» sia stata scelta dai redattori della Carta proprio per non ledere tale principio (34). D’altronde, detto principio, come sviluppato dalla giurisprudenza della Corte, ha trovato conferma nelle dichiarazioni allegate all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona sottoscritto il 13 dicembre 2007 (35).

101. La prima interpretazione proposta dal Tribunal Constitucional lederebbe altresì l’applicazione uniforme ed efficace del diritto dell’Unione nei suoi Stati membri.

102. Per quanto attiene alla presente controversia, essa avrebbe in particolare l’effetto di mettere seriamente in discussione l’uniformità dello standard di protezione stabilito all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro e potrebbe ostacolare l’esecuzione dei mandati di arresto europei emessi per eseguire le decisioni pronunciate in contumacia.

103. Una tale interpretazione avrebbe, infatti, l’effetto di accordare agli Stati membri un significativo margine di discrezionalità per opporsi alla consegna in caso di sentenze rese in absentia. Alla luce dello standard di protezione del diritto a un processo equo in caso di sentenza contumaciale sviluppato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e dell’adozione stessa della decisione quadro 2009/299, la maggior parte degli Stati membri non accorderebbe verosimilmente a una persona condannata in absentia il diritto di beneficiare di un nuovo processo laddove tale persona abbia inequivocabilmente rinunciato a comparire nel processo a suo carico. L’interpretazione proposta porterebbe così a bloccare l’esecuzione, da parte delle autorità giudiziarie spagnole, di mandati di arresto europei emanati per eseguire sentenze contumaciali, non potendo gli Stati membri di emissione garantire alle persone interessate un nuovo processo. La creazione di un sistema a geometria variabile di questo tipo incoraggerebbe peraltro i delinquenti a rifugiarsi negli Stati membri nei quali le norme costituzionali accordano maggiore protezione rispetto agli altri, pregiudicando così l’efficacia della decisione quadro (36).

104. La suddetta prima interpretazione dell’articolo 53 della Carta metterebbe ugualmente in dubbio il principio della certezza del diritto, dal momento che una norma di diritto derivato, benché conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, potrebbe non essere applicata da uno Stato membro in quanto lesiva di una delle sue disposizioni costituzionali.

105. In termini più generali, la prima interpretazione suggerita dal Tribunal Constitucional contrasta con le tecniche tradizionali di valutazione del grado di protezione che deve essere garantito ai diritti fondamentali in seno all’Unione.

106. Infatti, se è vero che l’interpretazione dei diritti tutelati dalla Carta deve tendere verso un livello elevato di protezione, come si evince dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e dalle spiegazioni relative all’articolo 52, paragrafo 4, della stessa, si deve tuttavia precisare che deve trattarsi di un livello di protezione consono al diritto dell’Unione, come specificano peraltro dette stesse spiegazioni.

107. Si tratta di un richiamo di un principio che da molto tempo guida l’interpretazione dei diritti fondamentali all’interno dell’Unione, vale a dire che la salvaguardia dei diritti fondamentali in seno all’Unione va garantita entro l’ambito della struttura e delle finalità di essa (37). A tal proposito, non è irrilevante che il preambolo della Carta faccia menzione degli obiettivi principali dell’Unione, tra i quali rientra la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

108. Non è quindi possibile ragionare soltanto in termini di livello più o meno elevato di protezione dei diritti fondamentali senza tener conto delle esigenze legate all’attività dell’Unione e della specificità del diritto dell’Unione.

109. I diritti fondamentali oggetto di protezione e il grado di protezione che deve essere loro accordato riflettono le scelte di una determinata società in relazione al giusto equilibrio tra gli interessi degli individui e quelli della collettività cui essi appartengono. Tale determinazione è strettamente collegata a valutazioni proprie dell’ordinamento giuridico considerato, in particolare in funzione del suo contesto sociale, culturale e storico, e non può dunque essere trasferita automaticamente ad altri contesti (38).

110. Interpretare l’articolo 53 della Carta nel senso che permette agli Stati membri di far ricorso, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, a norme costituzionali interne che garantiscono un livello di protezione più elevato del diritto fondamentale in parola equivarrebbe, di conseguenza, a ignorare che la determinazione del livello di protezione dei diritti fondamentali da conseguire dipende strettamente dal contesto nel quale essa viene compiuta.

111. Così, benché l’obiettivo sia di sviluppare un livello elevato di protezione dei diritti fondamentali, la specificità del diritto dell’Unione implica che il livello di protezione derivante dall’interpretazione di una Costituzione nazionale non possa essere automaticamente trasposto a livello di Unione e non sia opponibile in sede di applicazione del diritto dell’Unione.

112. Per quanto attiene alla valutazione del livello di protezione dei diritti fondamentali che deve essere garantito nell’ordinamento giuridico dell’Unione, occorre tener conto degli interessi specifici che muovono l’azione dell’Unione. Si tratta, in particolare, della necessaria uniformità di applicazione del diritto dell’Unione e delle esigenze legate alla costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questi interessi specifici portano a graduare il livello di protezione dei diritti fondamentali in funzione dei differenti interessi coinvolti.

113. La decisione quadro 2009/299 dimostra proprio che il livello di protezione dei diritti fondamentali deve essere stabilito non in astratto, ma in modo consono alle esigenze collegate alla costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

114. Esiste, a tal proposito, un collegamento evidente tra il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di diritti individuali nei procedimenti penali e il rafforzamento della fiducia reciproca tra tali Stati.

115. Come indica il decimo considerando della decisione quadro, «[i]l meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri». Inoltre, la Corte ha avuto occasione di precisare che la decisione quadro tende a facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria e che essa mira così a contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondato su un elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (39).

116. In questa prospettiva, la definizione a livello di Unione di uno standard comune ed elevato di protezione dei diritti della difesa è idonea a incrementare la fiducia che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione nutre nella qualità della procedura in vigore nello Stato membro emittente.

117. Come correttamente osservato dal governo spagnolo, la decisione quadro 2009/299 mira a superare i problemi posti dalla presenza di differenti livelli di protezione nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo in caso di condanna in contumacia. La suddetta decisione quadro rientra tra le misure che hanno come obiettivo di creare un ordinamento processuale europeo, indispensabile al fine di rendere più efficienti i meccanismi di cooperazione giudiziaria in seno all’Unione. In assenza di un’armonizzazione delle garanzie procedurali, infatti, difficilmente l’Unione potrà progredire nell’applicazione del principio di reciproco riconoscimento e nella costruzione di un vero spazio di libertà, sicurezza e giustizia. È questa, inoltre, la ragione per cui l’articolo 82, paragrafo 2, TFUE prevede che «[l]addove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime (…)», che possono riguardare, in particolare, i diritti della persona nella procedura penale.

118. La decisione quadro 2009/299 s’inserisce all’interno di questa logica, mirando non soltanto a garantire l’esecuzione dei mandati di arresto europei nel quadro delle condanne in contumacia, ma anche a far sì che i diritti fondamentali delle persone interessate, quali il diritto ad un processo equo e i diritti della difesa, siano adeguatamente tutelati.

119. Al fine di conciliare questi obiettivi, il legislatore dell’Unione ha fissato il livello di protezione dei diritti fondamentali in questione in modo tale da non compromettere l’efficacia del meccanismo del mandato d’arresto europeo.

120. Condivido, a tal proposito, l’opinione del governo spagnolo, il quale afferma che, benché sia necessario garantire l’esecuzione delle decisioni giudiziarie adottate negli Stati membri nel pieno e integrale rispetto dei diritti fondamentali degli imputati nell’ambito del procedimento penale, cionondimeno le garanzie processuali di cui questi ultimi beneficiano non possono essere utilizzate per il solo fine di sottrarsi all’azione della giustizia. Si tratta, certamente, di rispettare i diritti fondamentali, ma allo stesso tempo di fare in modo che, nel quadro di quella dimensione transfrontaliera che è lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le garanzie processuali non siano utilizzate per ostacolare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie.

121. L’articolo 4 bis della decisione quadro risponde proprio a questa necessità di garantire una migliore esecuzione dei mandati di arresto europei emessi al fine di eseguire una sentenza contumaciale, rafforzando allo stesso tempo, con modalità adeguate a tale obiettivo, i diritti processuali delle persone interessate.

122. Un’interpretazione dell’articolo 53 della Carta che permetta ad un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, in applicazione di una norma costituzionale nazionale, di subordinare in maniera generale l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso al fine di eseguire una sentenza contumaciale alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente romperebbe l’equilibrio così raggiunto dall’articolo 4 bis della decisione quadro e non è pertanto ammissibile.

123. Preciso ugualmente che il dodicesimo considerando della decisione quadro non può essere inteso come una conferma della prima interpretazione proposta dal Tribunal Constitucional. Secondo detto considerando, la decisione quadro in parola «non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo». Il suddetto considerando deve, a mio avviso, essere letto congiuntamente all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro. Orbene, ho osservato in precedenza che tale disposizione è stata privata di gran parte del suo effetto utile dal momento che, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso per eseguire una sentenza contumaciale, lo standard di protezione del diritto ad un processo equo ha formato oggetto di una definizione comune in seno all’Unione con l’adozione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro.

124. Al di là dell’interpretazione dell’articolo 53 della Carta, la terza questione posta dal Tribunal Constitucional induce, in realtà, a interrogarsi sul margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nel fissare il livello di protezione dei diritti fondamentali che essi vogliono garantire nel quadro dell’attuazione del diritto dell’Unione. Occorre, a tal proposito, distinguere i casi in cui esiste, a livello di Unione, una definizione del grado di protezione che deve essere accordato a un diritto fondamentale in sede di attuazione di un’azione dell’Unione rispetto a quelli in cui detto livello di protezione non è oggetto di una definizione comune.

125. Nel primo caso, la determinazione del livello di protezione è, come abbiamo visto, strettamente legato agli obiettivi dell’azione dell’Unione considerata. Essa è l’espressione di un equilibrio tra la necessità di garantire l’azione dell’Unione e quella di proteggere adeguatamente i diritti fondamentali. In una simile situazione è evidente che la pretesa, a posteriori, di uno Stato membro di mantenere il livello di protezione più elevato da esso accordato romperebbe di conseguenza l’equilibrio raggiunto dal legislatore dell’Unione e comprometterebbe così l’applicazione del diritto dell’Unione.

126. Nel contesto della decisione quadro, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, di quest’ultima è l’espressione di un accordo tra tutti gli Stati membri per determinare quando una persona condannata in contumacia debba essere consegnata senza che vengano lesi il suo diritto ad un processo equo e i suoi diritti della difesa. Questo accordo tra gli Stati membri non lascia spazio per l’applicazione di standard nazionali di protezione divergenti.

127. Diversamente, nel secondo caso, gli Stati membri beneficiano di un margine di discrezionalità più ampio nell’accordare, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, il livello di protezione dei diritti fondamentali che essi intendono garantire all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale, fintantoché tale livello di protezione è conciliabile con la corretta attuazione del diritto dell’Unione e non lede altri diritti fondamentali protetti in forza del diritto dell’Unione (40).

128. Fatte tali precisazioni, occorre ora chiarire la funzione svolta dall’articolo 53 della Carta all’interno di quest’ultima.

129. Nel farlo, a mio avviso, non si deve sottovalutare il valore politico e simbolico di detta norma (41). Ritengo inoltre che detto articolo debba essere letto in stretto collegamento con gli articoli 51 e 52 della Carta, di cui esso rappresenta l’estensione.

130. In base alle spiegazioni relative all’articolo 53 della Carta, «[q]uesta disposizione mira a salvaguardare il livello di protezione attualmente offerto, nei rispettivi campi d’applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto degli Stati membri e dal diritto internazionale. Data la sua importanza, viene citata la CEDU».

131. I redattori della Carta non potevano non tener conto dell’esistenza di una pluralità di fonti di protezione dei diritti fondamentali che vincolavano gli Stati membri e dovevano pertanto prevedere modalità per permettere alla Carta di coesistere con esse. Questo è l’obiettivo principale del titolo VII della Carta, che contiene le disposizioni generali che disciplinano la sua interpretazione e la sua applicazione. In questa prospettiva, l’articolo 53 della Carta completa i principi enunciati agli articoli 51 e 52 della medesima, ricordando, da un lato, che in un sistema in cui domina il pluralismo delle fonti di protezione dei diritti fondamentali la Carta non è destinata a divenire lo strumento esclusivo di protezione dei suddetti diritti e, dall’altro, che essa non può avere per effetto, in sé, di pregiudicare o ridurre il livello di protezione che risulta da tali differenti fonti nei loro rispettivi campi di applicazione.

132. La Carta non costituisce uno strumento isolato e avulso dalle altre fonti di protezione dei diritti fondamentali. Essa stessa prevede che l’interpretazione delle sue disposizioni deve essere effettuata tenendo debitamente conto delle altre fonti del diritto, sia nazionali sia internazionali. È così che l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta riconosce che la CEDU rappresenta uno standard minimo che il diritto dell’Unione non può violare e l’articolo 52, paragrafo 4, della Carta prevede che, nella misura in cui essa riconosce i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni (42).

133. Nel completare queste disposizioni, l’articolo 53 della Carta precisa che, nel quadro della coesistenza di differenti fonti di tutela dei diritti fondamentali, la Carta non potrà portare essa stessa a una riduzione del livello di protezione di detti diritti nei differenti ordinamenti giuridici. Detto articolo mira così a confermare che la Carta impone un livello di protezione dei diritti fondamentali solo nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

134. La Carta non può così condurre a obbligare gli Stati membri ad abbassare il livello di protezione dei diritti fondamentali garantiti nella loro Costituzione nazionale nei casi che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. L’articolo 53 della Carta esprime anche l’idea che la sua adozione non deve rappresentare un pretesto, per uno Stato membro, per ridurre la protezione dei diritti fondamentali all’interno dell’ambito di applicazione del diritto nazionale.

135. A tal proposito, l’espressione «nel rispettivo ambito di applicazione» mira in particolare a rassicurare gli Stati membri quanto al fatto che la Carta non è destinata a sostituire la loro Costituzione nazionale per quanto attiene al livello di protezione che essa garantisce nell’ambito di applicazione del diritto nazionale (43). Allo stesso tempo, l’inserimento di tale espressione chiarisce che l’articolo 53 della Carta non può ledere il primato del diritto dell’Unione quando la valutazione del livello di protezione dei diritti fondamentali da garantire è compiuta nel quadro dell’attuazione del diritto dell’Unione.

136. Tenuto conto della lettura da me compiuta dell’articolo 53 della Carta, propongo quindi alla Corte di statuire che il suddetto articolo deve essere interpretato nel senso che non permette all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare, in applicazione del suo diritto nazionale, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente, quando l’applicazione di una condizione siffatta non è autorizzata dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro.

137. Preciso che la posizione proposta alla Corte nella presente causa non porta a negare la necessità di tener conto dell’identità nazionale degli Stati membri, di cui l’identità costituzionale fa certamente parte (44).

138. Riconosco che l’Unione è tenuta, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, a rispettare l’identità nazionale degli Stati membri, «insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale» (45). Rilevo altresì che il preambolo della Carta ricorda che, nella sua azione, l’Unione deve rispettare l’identità nazionale degli Stati membri.

139. Uno Stato membro che ritenga che una norma di diritto derivato leda la sua identità nazionale potrà così contestarla sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE (46).

140. Nella fattispecie non ci troviamo, tuttavia, di fronte ad una simile ipotesi. A tale proposito, le discussioni che si sono tenute sia in seno al Tribunal Constitucional sia dinanzi alla Corte mi convincono del fatto che la determinazione della portata del diritto ad un processo equo e dei diritti della difesa in caso di sentenza contumaciale non è tale da ledere l’identità nazionale del Regno di Spagna.

141. Infatti, non solo la determinazione del significato dell’espressione «contenuto assoluto» del diritto della difesa è dibattuta all’interno dello stesso Tribunal Constitucional, ma anche il Regno di Spagna stesso ha affermato in udienza che, alla luce in particolare delle eccezioni previste nel diritto spagnolo rispetto alla previsione di un nuovo processo a seguito di una sentenza pronunciata in contumacia, la partecipazione dell’accusato al processo a suo carico non rientra nell’identità costituzionale del Regno di Spagna.

142. Non si deve peraltro, a mio avviso, confondere ciò che rientra in una concezione esigente della tutela di un diritto fondamentale con una lesione dell’identità nazionale o, più in particolare, dell’identità costituzionale di uno Stato membro. Si tratta certamente, nel caso di specie, di un diritto fondamentale protetto dalla Costituzione spagnola la cui importanza non può essere sottovalutata, ma questo non significa per ciò stesso che debba essere presa in considerazione l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE.

143. Occorre inoltre precisare che la considerazione degli elementi distintivi che caratterizzano gli ordinamenti giuridici nazionali fa parte dei principi che devono guidare la costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

144. L’articolo 67, paragrafo 1, TFUE prevede, infatti, che «[l]’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri». L’articolo 82, paragrafo 2, TFUE prevede inoltre che le norme minime che possono essere adottate dal Parlamento e dal Consiglio, in particolare per quanto attiene ai diritti della persona nella procedura penale, devono tener conto «delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri». Osservo altresì che l’articolo 82, paragrafo 3, TFUE prevede che, «[q]ualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione», e che in tal caso la procedura legislativa è sospesa e, in caso di persistente disaccordo, può sfociare nella cooperazione rafforzata.

145. L’adozione da parte del legislatore dell’Unione dell’articolo 4 bis della decisione quadro dimostra che gli Stati membri hanno inteso prevedere un approccio comune all’esecuzione dei mandati di arresto europei emessi per eseguire le sentenze rese in absentia e che detto approccio comune era compatibile con la diversità delle tradizioni e dei sistemi giuridici degli Stati membri.

IV – Conclusione

146. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nella maniera seguente al Tribunal Constitucional:

1)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che vieta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, di subordinare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente.

2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3)      L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non permette all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare, in applicazione del suo diritto costituzionale nazionale, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente, quando l’applicazione di una simile condizione non è autorizzata dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.


1 – Lingua originale: il francese.


2 –      GU L 190, pag. 1.


3 –      GU L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro».


4 – Si tratta di un ricorso volto a garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Il suddetto ricorso tutela altresì da attacchi da parte dei poteri pubblici (articolo 53, paragrafo 2) i diritti sanciti alle sezioni I e II del capo II del titolo I della Costituzione spagnola, come il diritto alla parità di trattamento (articolo 14), i diritti fondamentali e le libertà pubbliche previste agli articoli 15‑29 della stessa, e il diritto all’obiezione di coscienza (articolo 30, paragrafo 2).


5 – Il ricorrente cita, a tal proposito, le sentenze del Tribunal Constitucional 91/2000, del 30 marzo 2000, e 177/2006, del 5 giugno 2006.


6 –      V. sentenza del 16 giugno 2005, Pupino (C‑105/03, Racc. pag. I‑5285, punto 43).


7 – V. dichiarazione ai fini dell’articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299 (GU 2009, L 97, pag. 26).


8 – V., in particolare, sentenza del 28 giugno 2007, Dell’Orto (C‑467/05, Racc. pag. I‑5557, punto 40), e, per quanto attiene alla verifica della validità di una norma di diritto dell’Unione, sentenza dell’8 luglio 2010, Afton Chemical (C‑343/09, Racc. pag. I‑7027, punti 13 e 14).


9 –      V., in particolare, sentenza del 12 agosto 2008, Santesteban Goicoechea (C‑296/08 PPU, Racc. pag. I‑6307, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).


10 – V., per analogia, sentenza del 1° luglio 2004, Tsapalos e Diamantakis (C‑361/02 e C‑362/02, Racc. pag. I‑6405, punto 20). Per riprendere la terminologia impiegata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la procedura del mandato d’arresto europeo «non verte sulla fondatezza di un’accusa penale» e «la consegna del ricorrente alle autorità [competenti] [non è] una pena inflitta all’interessato per la commissione di un reato, ma una procedura volta a permettere l’esecuzione della sentenza» (v. Corte eur. D.U., decisione Monedero Angora c. Spagna del 7 ottobre 2008). In altre parole, la procedura del mandato d’arresto europeo non incide sulla responsabilità penale individuale, ma è volta a facilitare l’esecuzione di una decisione assunta nei confronti della persona condannata.


11 – V., su questo aspetto, Guillén López, E., «The impact of the European Convention of Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union on Spanish Constitutional law: make a virtue of necessity», Human rights protection in the European legal order: the interaction between the European and the national courts, Intersentia, 2011, pag. 309, il quale precisa in particolare che «with the authorisation for the ratification of the Lisbon Treaty, organic law 1/2008 (…) states in Article 2 that: “Under the provisions of paragraph 2 of Article 10 of the Spanish constitution and paragraph 8 of Article 1 of the Treaty of Lisbon, the rules relating to fundamental rights and freedoms recognized by the constitution shall be interpreted in accordance with the provisions of the Charter of Fundamental Rights”» (pag. 334).


12 – V., per analogia, per quanto attiene a un ricorso per controllo di legittimità proposto dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) e volto a contestare la trasposizione di una direttiva benché, al momento della proposizione del ricorso, il termine previsto per la trasposizione di tale direttiva non fosse ancora scaduto e non fosse stato adottato alcun provvedimento nazionale per la trasposizione della direttiva in questione, sentenze del 3 giugno 2008, Intertanko e a. (C‑308/06, Racc. pag. I‑4057, punti 33‑35), e Afton Chemical, cit. (punti 15‑17).


13 –      V. articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/299.


14 –      V. il quarto considerando della decisione quadro 2009/299.


15 –      Idem.


16 –      V. spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17).


17 –      Recueil des arrêts et décisions 2006‑II.


18 – V. Corte eur. D.U., citate sentenze Sejdovic c. Italia (punto 81) e Haralampiev c. Bulgaria (punto 30).


19 – V. Corte eur. D.U., sentenza Sejdovic c. Italia, cit. (punto 82).


20 – V. Corte eur. D.U., citate sentenze Sejdovic c. Italia (punto 84) e Haralampiev c. Bulgaria (punto 31).


21 – V. Corte eur. D.U., citate sentenze Sejdovic c. Italia (punto 86) e Haralampiev c. Bulgaria (punto 32). V. altresì Corte eur. D.U., sentenza Idalov c. Russia, cit. (punto 172).


22 – V. Corte eur. D.U., sentenza Idalov c. Russia, cit. (punto 173). V. altresì, nello stesso senso, Corte eur. D.U., citate sentenze Sejdovic c. Italia (punto 87) e Haralampiev c. Bulgaria (punto 33).


23 – V., in particolare, Corte eur. D.U., sentenza del 14 giugno 2001, Medenica c. Svizzera, Recueil des arrêts et décisions 2001‑VI, nella quale la suddetta Corte osserva, riguardo all’interessato che era stato informato in tempo utile dei procedimenti aperti a suo carico e della data del processo, che «durante il dibattimento, [la sua] difesa è stata garantita da due avvocati di sua scelta» (punto 56).


24 – V., in particolare, Corte eur. D.U., sentenza del 13 febbraio 2001, Krombach c. Francia, Recueil des arrêts et décisions 2001‑II, punto 89. V. altresì Corte eur. D.U., sentenza Sejdovic c. Italia, cit. (punto 91).


25 – V. in particolare Corte eur. D.U., sentenza Sejdovic c. Italia, cit. (punto 91).


26 – V. in particolare Corte eur. D.U., sentenze del 21 gennaio 1999, Van Geyseghem c. Belgio, Recueil des arrêts et décisions 1999‑I, punto 34, e Krombach c. Francia, cit. (punto 89), nonché, nello stesso senso, Corte eur. D.U.,Sejdovic c. Italia, cit. (punto 92).


27 – V., in particolare, Corte eur. D.U., sentenza Sejdovic c. Italia, cit. (punto 93).


28 – V. decimo considerando della decisione quadro 2009/299.


29 – In altre parole, per riprendere la terminologia adottata dalla Corte al punto 74 della sua sentenza del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (C‑550/07 P, Racc. pag. I‑8301), le discussioni tenutesi davanti alla Corte nell’ambito del presente procedimento non hanno evidenziato «alcuna tendenza preponderante» negli ordinamenti giuridici dei 27 Stati membri a favore dell’interpretazione proposta dal Tribunal Constitucional.


30 –      Ai sensi dell’articolo 53 della CEDU «[n]essuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi».


31 – Il Tribunal Constitucional richiama, a tal proposito, le sentenze del 12 giugno 2003, Schmidberger (C‑112/00, Racc. pag. I‑5659, punto 74); dell’11 dicembre 2007, International Transport Workers’ Federation e Finnish Seamen’s Union (C‑438/05, Racc. pag. I‑10779, punto 45), nonché del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri (C‑341/05, Racc. pag. I‑11767, punto 93). Dagli aspetti affrontati in tali sentenze si evince che la protezione dei diritti fondamentali costituisce un interesse legittimo idoneo a giustificare, in linea di principio, una restrizione degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, anche in forza di una libertà fondamentale garantita dal Trattato, quale la libera circolazione delle merci o la libera prestazione dei servizi.


32 – Il Tribunal Constitucional cita, a tal proposito, le sentenze del 14 ottobre 2004, Omega (C‑36/02, Racc. pag. I‑9609, punti 37 e 38), e Pupino, cit. (punto 60).


33 – V. in particolare sentenze del 17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft (11/70, Racc. pag. 1125, punto 3); del 2 luglio 1996, Commissione/Lussemburgo (C‑473/93, Racc. pag. I‑3207, punto 38), e dell’8 settembre 2010, Winner Wetten (C‑409/06, Racc. pag. I‑8015, punto 61).


34 – V., in questo senso, Ladenburger, C., «European Union Institutional Report», The Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Convention on Human Rights and National Constitutions, Tartu University Press, relazioni del XXV Congresso FIDE, Tallinn, 2012, vol. 1, pag. 141, in particolare pag. 175 e nota a piè di pagina 124.


35 –      V. la dichiarazione 17 relativa al primato.


36 – V. Tinsley, A., «Note on the reference in case C‑399/11 Melloni», New Journal of European Criminal Law, vol. 3, ed. 1, 2012, pag. 19, in particolare pag. 28. L’autore si riferisce all’articolo del sig. Arroyo Jiménez, dal titolo «Sobre la primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional – Bases, contenido y consecuencias», Revista Para el Análisis del Derecho, Barcellona, ottobre 2011.


37 –      Sentenza Internationale Handelsgesellschaft, cit. (punto 4).


38 – V. Widmann, A.–M., «Article 53: undermining the impact of the Charter of Fundamental Rights», Columbia journal of European law, vol. 8, 2002, n. 2, pag. 342, in particolare pag. 353, e Van De Heyning, C., «No place like home – Discretionary space for the domestic protection of fundamental rights», Human rights protection in the European legal order: the interaction between the European and the national courts, op. cit., pag. 65, in particolare pag. 81.


39 –      V., in particolare, sentenza del 28 giugno 2012, West (C‑192/12 PPU, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).


40 – Alcuni esempi di diritti fondamentali che beneficiano di un grado di protezione più elevato all’interno di determinati Stati membri rispetto al grado di protezione accordato dalla CEDU e dal diritto dell’Unione sono rinvenibili in Besselink, L.F.M., «General Report», The Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Convention on Human Rights and National Constitutions, op. cit., pag. 63, in particolare pag. 70. V. altresì, Ladenburger, C., op. cit., il quale ritiene che «where Union law leaves several ways of implementation without its effectiveness being undermined, then it is hard to see why the national authority should not be authorised to select only such modes of implementation that respect its own constitution» (pag. 173).


41 – V. Bering Liisberg, J., «Does the EU Charter of Fundamental Rights Threaten the Supremacy of Community Law? – Article 53 of the Charter: a fountain of law or just an inkblot?», Jean Monnet Working Paper n. 4/01, pagg. 18 e 50.


42 – Il messaggio trasmesso dall’articolo 52, paragrafo 4, della Carta viene così riassunto da Ladenburger, C., op. cit., pag. 179:


      «[T]he step of incorporating a written catalogue into primary law should not lead to construing Union fundamental rights in complete abstraction from the Member States’ constitutional traditions and laws».


      L’articolo 52, paragrafo 6, della Carta, il quale stabilisce che «[s]i tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta», condivide la suddetta medesima logica.


43 – V. Bering Liisberg, J., op. cit., pagg. 16 e 35. All’interno degli Stati membri, i giudici nazionali sono in grado di distinguere quale standard di protezione debba essere applicato a seconda dei casi loro sottoposti e del diritto applicabile. V., a questo proposito, Besselink, L.F.M., op. cit., il quale osserva che «in federal states courts are acquainted with the distinction between areas of competence and the differentiated standards which accompany each. At the same time there is little doubt that the various “layers” overlap» (pag. 77).


44 – V., in particolare, a tal proposito, Simon, D., «L’identité constitutionnelle dans la jurisprudence de l’Union européenne», L’identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe, Éditions A. Pedone, Parigi, 2011, pag. 27; Constantinesco, V., «La confrontation entre identité constitutionnelle européenne et identités constitutionnelles nationales, convergence ou contradiction? Contrepoint ou hiérarchie?», L’Union européenne: Union de droit, Union des droits – Mélanges en l’honneur de Philippe Manin, Éditions A. Pedone, Parigi, 2010, pag. 79, e, nella stessa opera, Mouton, J.–D., «Réflexions sur la prise en considération de l’identité constitutionnelle des États membres de l’Union européenne», pag. 145.


45 – La Corte si è richiamata alla suddetta norma nelle sue sentenze del 22 dicembre 2010, Sayn‑Wittgenstein (C‑208/09, Racc. pag. I‑13693, punto 92); del 12 maggio 2011, Runevič‑Vardyn e Wardyn (C‑391/09, Racc. pag. I‑3787, punto 86), e del 24 maggio 2011, Commissione/Lussemburgo (C‑51/08, Racc. pag. I‑4231, punto 124). V. altresì, paragrafo 59 delle conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Las (C‑202/11, pendente dinanzi alla Corte) nonché i punti 60 e segg. della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa JS (C‑253/12, pendente dinanzi alla Corte).


46 – V. Besselink, L.F.M., op. cit., il quale osserva che «divergent fundamental rights standards may not be resolved explicitly via provisions like Article 53 of the Charter and of the ECHR, but by reference to Article 4(2) EU. Reliance on divergent fundamental rights standards is then made dependent on whether it forms part of the constitutional identity of a Member State» (pag. 136).