Language of document : ECLI:EU:C:2013:240

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 aprile 2013 (*)

«Brevetto unitario – Decisione che autorizza una cooperazione rafforzata ai sensi dell’articolo 329, paragrafo 1, TFUE – Ricorso di annullamento per incompetenza, sviamento di potere e violazione dei Trattati – Presupposti stabiliti agli articoli 20 TUE nonché 326 TFUE e 327 TFUE – Competenza non esclusiva – Decisione adottata “in ultima istanza” – Protezione degli interessi dell’Unione»

Nelle cause riunite C‑274/11 e C‑295/11,

aventi ad oggetto ricorsi di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposti rispettivamente il 30 ed il 31 maggio 2011,

Regno di Spagna, rappresentato da N. Díaz Abad, in qualità di agente,

ricorrente,

sostenuto da:

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

interveniente,

e

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Regno di Spagna, rappresentato da N. Díaz Abad, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da T. Middleton, F. Florindo Gijón e A. Lo Monaco, successivamente da T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta e K. Pellinghelli, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet, J.‑C. Halleux e T. Materne, in qualità di agenti;

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, D. Hadroušek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

Irlanda, rappresentata da D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito da N.J. Travers, BL;

Repubblica francese, rappresentata da E. Belliard, G. de Bergues e A. Adam, in qualità di agenti;

Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér e K. Molnár, in qualità di agenti;

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da C. Wissels e M. de Ree, in qualità di agenti;

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, E. Gromnicka e M. Laszuk, in qualità di agenti;

Regno di Svezia, rappresentato da A. Falk e C. Meyer‑Seitz, in qualità di agenti;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da L. Seeboruth, in qualità di agente, assistito da T. Mitcheson, barrister;

Parlamento europeo, rappresentato da I. Díez Parra, G. Ricci e M. Dean, in qualità di agenti;

Commissione europea, rappresentata da I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders, F. Bulst e L. Prete, in qualità di agenti,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, M. Ilešič (relatore), T. von Danwitz, J. Malenovský, presidenti di sezione, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e C. Toader, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 settembre 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 dicembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con i loro ricorsi, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana chiedono l’annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76, pag. 53; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 La decisione impugnata

2        La decisione impugnata è così formulata:

«visto il [Trattato FUE], in particolare l’articolo 329, paragrafo 1,

(…)

considerando quanto segue:

(1)      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, [TUE], l’Unione instaura un mercato interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata, e ne promuove il progresso scientifico e tecnologico. (...) Un brevetto unitario con effetti uniformi in tutta l’Unione dovrebbe essere tra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.

(...)

(3)      Il 5 luglio 2000 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario per l’istituzione di un brevetto unitario che conferisca una tutela uniforme in tutta l’Unione. Il 30 giugno 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea (in prosieguo: “la proposta di regolamento sul regime di traduzione”) che stabilisce il regime di traduzione applicabile al brevetto dell’Unione europea.

(4)      Nella sessione del Consiglio del 10 novembre 2010 è stato preso atto della mancanza di unanimità per portare avanti la proposta di regolamento sul regime di traduzione. Il 10 dicembre 2010 è stata confermata l’esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile adottare una decisione all’unanimità allora e in un prossimo futuro. Poiché il consenso unanime sulla proposta di regolamento sul regime di traduzione è necessario per un accordo definitivo sulla tutela brevettuale unitaria nell’Unione, è stabilito che l’obiettivo di istituire una tutela brevettuale unitaria per l’Unione non può essere conseguito entro un termine ragionevole applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

(5)      In tali circostanze, dodici Stati membri, vale a dire Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, hanno trasmesso alla Commissione, con lettere del 7, 8 e 13 dicembre 2010, richieste con le quali manifestano l’intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, sulla base delle proposte esistenti sostenute da questi Stati membri durante i negoziati, e chiedono alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine. Le richieste sono state confermate nella sessione del Consiglio del 10 dicembre 2010. Nel frattempo, altri tredici Stati membri, vale a dire Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia, hanno scritto alla Commissione manifestando l’intenzione di partecipare anch’essi alla cooperazione rafforzata prevista. Sono dunque venticinque gli Stati membri che hanno chiesto una cooperazione rafforzata.

(6)      La cooperazione rafforzata dovrebbe fornire il necessario quadro giuridico per l’instaurazione della tutela brevettuale unitaria negli Stati membri partecipanti e garantire la possibilità per le imprese in tutta l’Unione di migliorare la propria competitività, potendo scegliere di acquisire una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri partecipanti (…)

(7)      La cooperazione rafforzata dovrebbe mirare a istituire un brevetto unitario, che fornisca una tutela uniforme in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti, e che dovrebbe essere rilasciato per tutti i suddetti Stati membri dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Quale parte necessaria del brevetto unitario, il regime di traduzione applicabile dovrebbe essere semplice ed efficiente in termini di costi, e corrispondere a quello previsto nella proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea, presentata dalla Commissione il 30 giugno 2010, in combinazione con gli elementi di compromesso proposti dalla presidenza nel novembre 2010 che hanno riscosso un ampio sostegno in seno al Consiglio. Il regime di traduzione manterrebbe la possibilità di depositare le domande di brevetto presso l’UEB in tutte le lingue dell’Unione e garantirebbe una compensazione dei costi relativi alla traduzione delle domande presentate in lingue diverse da una lingua ufficiale dell’UEB. Il brevetto con effetto unitario dovrebbe essere rilasciato unicamente in una delle lingue ufficiali dell’UEB (…). Non sarebbero necessarie ulteriori traduzioni, fatto salvo un regime transitorio (…)

(...)

(9)      Il settore in cui si dovrebbe realizzare la cooperazione rafforzata, l’adozione di misure per l’istituzione di un brevetto unitario che fornisca tutela in tutta l’Unione e di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione, è individuato dall’articolo 118 TFUE come uno dei settori contemplati dai trattati.

(10)      Nella sessione del Consiglio del 10 novembre 2010 è stato stabilito, e successivamente confermato il 10 dicembre 2010, che l’obiettivo di istituire una tutela brevettuale unitaria all’interno dell’Unione non può essere conseguito entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme, soddisfacendo così il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 2 TUE, secondo cui la cooperazione rafforzata deve essere adottata solo in ultima istanza.

(11)      La cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria mira a promuovere il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno. L’istituzione della tutela brevettuale unitaria per un gruppo di Stati membri migliorerebbe il livello di tutela dei brevetti, offrendo la possibilità di ottenere una tutela brevettuale uniforme in tutti i territori degli Stati membri partecipanti, ed eliminerebbe i costi e la complessità per questi territori. Essa promuove così la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, ne protegge gli interessi e ne rafforza il processo di integrazione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1 TUE.

(...)

(14)      La cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. La possibilità di ottenere la tutela brevettuale unitaria nei territori degli Stati membri partecipanti non pregiudica la disponibilità o le condizioni di tutela dei brevetti nei territori degli Stati membri non partecipanti. Inoltre, le imprese degli Stati membri non partecipanti dovrebbero avere la possibilità di ottenere la tutela brevettuale unitaria nei territori degli Stati membri partecipanti alle stesse condizioni delle imprese degli Stati membri partecipanti. Le norme vigenti degli Stati membri non partecipanti che stabiliscono le condizioni per ottenere la tutela brevettuale nel loro territorio rimangono inalterate.

(...)

(16)      (...) la cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri che intendano rispettare gli atti già adottati in tale ambito, conformemente all’articolo 328 TFUE,

(...)

Articolo 1

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica d’Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione».

 Procedimento dinanzi alla Corte

3        Con ordinanze del presidente della Corte del 27 ottobre 2011, la Repubblica italiana è stata ammessa ad intervenire, nella causa C‑274/11, a sostegno delle conclusioni del Regno di Spagna e, nella stessa causa, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento europeo nonché la Commissione sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

4        Con ordinanza del presidente della Corte del 13 ottobre 2011, il Regno di Spagna è stato ammesso a intervenire, nella causa C‑295/11, a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana e, nella stessa causa, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento nonché la Commissione sono stati ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

5        Tutti gli Stati membri – ad eccezione della Repubblica di Lettonia – e tutte le istituzioni intervenuti nella controversia (in prosieguo: gli «intervenienti») hanno depositato osservazioni scritte.

6        Con ordinanza del presidente della Corte del 10 luglio 2012, le cause C‑274/11 e C‑295/11 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

 Sui ricorsi

7        A sostegno del proprio ricorso, il Regno di Spagna deduce, in via principale, che la decisione impugnata è viziata da uno sviamento di potere e da una violazione del sistema giurisdizionale dell’Unione. In subordine, esso lamenta una violazione dei requisiti stabiliti agli articoli 20 TUE nonché 326 TFUE e 327 TFUE, in particolare di quelli relativi al carattere non esclusivo della competenza di cui è autorizzato l’esercizio a titolo di cooperazione rafforzata, alla necessità di ricorrere a questa solamente in ultima istanza e all’assenza di pregiudizio per il mercato interno.

8        A sostegno del proprio ricorso, la Repubblica italiana deduce che la decisione impugnata è viziata, anzitutto, dall’incompetenza del Consiglio ad instaurare una cooperazione rafforzata per l’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (in prosieguo: la «cooperazione rafforzata controversa»), inoltre, da uno sviamento di potere e da una violazione delle forme sostanziali – ossia, segnatamente, da un difetto di motivazione nonché da una violazione della condizione prevista all’articolo 20, paragrafo 2, TUE, secondo cui la decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata dev’essere adottata in ultima istanza – e, infine, da varie violazioni del citato articolo 20 TUE nonché degli articoli 118 TFUE e 326 TFUE.

9        Poiché le cause C‑274/11 e C‑295/11 sono state riunite, gli argomenti esposti a sostegno di questi due ricorsi possono essere raggruppati in cinque motivi, vertenti, rispettivamente, sull’incompetenza del Consiglio ad instaurare la cooperazione rafforzata controversa, su uno sviamento di potere, su una violazione della condizione secondo cui una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata dev’essere adottata in ultima istanza, su violazioni degli articoli 20, paragrafo 1, TUE, 118 TFUE, 326 TFUE nonché 327 TFUE e su una violazione del sistema giurisdizionale dell’Unione.

 Sul primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad autorizzare la cooperazione rafforzata controversa

 Argomenti delle parti

10      Il Regno di Spagna e la Repubblica italiana sostengono che la materia interessata, vale a dire quella relativa alla creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale, contemplata all’articolo 118 TFUE, non si ricollega ad una delle competenze concorrenti tra gli Stati membri e l’Unione, ma rientra nella competenza esclusiva di quest’ultima prevista all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE, riguardante la «definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno».

11      Il Consiglio non sarebbe dunque competente ad autorizzare la cooperazione rafforzata controversa. L’articolo 20, paragrafo 1, TUE esclude infatti qualsiasi cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze esclusive dell’Unione.

12      I ricorrenti sottolineano che la normativa relativa al brevetto unitario definirà la portata ed i limiti del monopolio conferito da tale titolo di proprietà intellettuale. Detta normativa riguarderà, quindi, la definizione di regole essenziali per il mantenimento di una concorrenza non falsata.

13      Peraltro, la qualificazione delle competenze attribuite dall’articolo 118 TFUE come competenze concorrenti sarebbe contraddetta dal fatto che tale articolo, pur facendo riferimento al mercato interno e pur figurando nel capo del Trattato FUE dedicato al ravvicinamento delle legislazioni, conferisce all’Unione non un potere di armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma una competenza specifica ad istituire titoli europei.

14      La Repubblica italiana aggiunge che gli articoli da 3 TFUE a 6 TFUE si limitano a tracciare una classificazione indicativa dei settori di competenza dell’Unione. Sarebbe dunque possibile per la Corte, senza basarsi sull’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, TFUE, qualificare come esclusive le competenze attribuite dall’articolo 118 TFUE.

15      Il Consiglio e gli intervenienti a suo sostegno fanno valere che le norme in materia di proprietà intellettuale rientrano nell’ambito del mercato interno e che, in tale settore, l’Unione dispone di una competenza concorrente in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

 Giudizio della Corte

16      La decisione impugnata è volta ad autorizzare i 25 Stati membri menzionati al suo articolo 1 ad esercitare tra loro, con riferimento all’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, le competenze attribuite dall’articolo 118 TFUE.

17      Per determinare se tali competenze abbiano carattere non esclusivo e possano quindi, conformemente all’articolo 20 TUE e nel rispetto dei requisiti enunciati in detto articolo nonché negli articoli da 326 TFUE a 334 TFUE, essere esercitate a titolo di cooperazione rafforzata, occorre rilevare, anzitutto, che è «[n]ell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno» che l’articolo 118, primo comma, TFUE conferisce la competenza a creare titoli europei di proprietà intellettuale nonché ad istituire, per quanto riguarda detti titoli, regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

18      La competenza a stabilire i regimi linguistici di detti titoli, attribuita dal secondo comma del citato articolo 118, è strettamente legata all’istituzione di questi ultimi nonché dei regimi centralizzati menzionati al primo comma del medesimo articolo. Ne consegue che anche tale competenza ricade nell’ambito del funzionamento del mercato interno.

19      Orbene, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TFUE, le competenze concorrenti tra l’Unione e gli Stati membri si applicano, fra gli altri, al settore del «mercato interno».

20      Quanto all’argomento del Regno di Spagna e della Repubblica italiana secondo cui le competenze attribuite dall’articolo 118 TFUE rientrano nel settore delle «regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE e, quindi, nella competenza esclusiva dell’Unione, si deve ricordare che il settore del «mercato interno» menzionato all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), TFUE si riferisce, conformemente alla definizione fornita all’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, a uno «spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali». L’articolo 26, paragrafo 1, TFUE dispone che l’Unione «adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati».

21      Dai termini «disposizioni pertinenti dei trattati» risulta che le competenze rientranti nel settore del mercato interno non si limitano a quelle, conferite dagli articoli 114 TFUE e 115 TFUE, relative all’adozione di misure di armonizzazione, ma si estendono a ogni competenza connessa agli obiettivi enunciati all’articolo 26 TFUE, quali le competenze attribuite all’Unione dall’articolo 118 TFUE.

22      Anche se è ben vero che le norme in materia di proprietà intellettuale sono essenziali per il mantenimento di una concorrenza non falsata nel mercato interno, esse tuttavia non costituiscono, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 58‑60 delle sue conclusioni, «regole di concorrenza» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

23      A tale riguardo occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, TFUE, la portata e le modalità d’esercizio delle competenze dell’Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.

24      Orbene, la portata e le modalità d’esercizio delle competenze dell’Unione nel settore delle «regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno» sono stabilite alla parte terza, titolo VII, capo 1, del Trattato FUE, segnatamente agli articoli da 101 TFUE a 109 TFUE. Considerare l’articolo 118 TFUE come rientrante in tale settore sarebbe dunque in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 6, TFUE e comporterebbe un’indebita estensione della portata dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

25      Alla luce di tali premesse, occorre concludere che le competenze attribuite dall’articolo 118 TFUE rientrano in un settore di competenze concorrenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TFUE e hanno, di conseguenza, carattere non esclusivo a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, TUE.

26      Ne consegue che il motivo vertente sull’incompetenza del Consiglio ad autorizzare la cooperazione rafforzata controversa dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere

 Argomenti delle parti

27      Il Regno di Spagna e la Repubblica italiana ricordano che ogni cooperazione rafforzata deve contribuire al processo d’integrazione. Orbene, nel caso di specie, il vero obiettivo della decisione impugnata sarebbe stato non quello di pervenire ad un’integrazione, ma quello di escludere il Regno di Spagna e la Repubblica italiana dai negoziati sulla questione del regime linguistico del brevetto unitario e di privare in tal modo detti Stati membri della loro prerogativa, conferita dall’articolo 118, secondo comma, TFUE, di opporsi a un regime linguistico che non condividono.

28      Il fatto che il Trattato FUE preveda, al secondo comma del suddetto articolo 118, una base giuridica specifica per la definizione del regime linguistico di un titolo europeo di proprietà intellettuale dimostrerebbe la delicatezza di tale questione e la condotta inappropriata del Consiglio. Il breve lasso di tempo intercorso tra la proposta della Commissione e l’adozione della decisione impugnata sarebbe esemplificativo di tale condotta.

29      I ricorrenti ne traggono la conclusione che il meccanismo della cooperazione rafforzata è stato utilizzato, nella fattispecie, per escludere taluni Stati membri da un negoziato difficile e per eludere il requisito dell’unanimità, mentre tale meccanismo è concepito, a loro avviso, per essere utilizzato nei casi in cui uno o più Stati membri non siano ancora pronti a partecipare ad un’azione legislativa dell’Unione nel suo insieme.

30      Il Regno di Spagna aggiunge che il sistema di brevetto unitario progettato dai partecipanti alla cooperazione rafforzata dev’essere inteso come un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della convenzione sulla concessione di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo), firmata a Monaco (Germania) il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977 (in prosieguo: la «CBE»). Pertanto, pur presentando l’istituzione di un brevetto unitario come una cooperazione rafforzata, il Consiglio avrebbe, in realtà, voluto autorizzare la creazione di una categoria specifica di brevetto europeo nell’ambito della CBE, creazione che, ad avviso di tale Stato membro, non dovrebbe avvenire mediante un procedimento previsto dal Trattato UE o dal Trattato FUE.

31      Il Consiglio fa valere che, se il Regno di Spagna e la Repubblica italiana non partecipano alla cooperazione rafforzata in parola, è perché essi rifiutano di farlo e non perché ne sarebbero esclusi; il punto 16 della decisione impugnata sottolinea, del resto, che la cooperazione rafforzata è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri. Peraltro, l’istituzione di una tutela mediante brevetto unitario favorirebbe gli obiettivi dell’Unione e rafforzerebbe il processo di integrazione.

32      Gli intervenienti a sostegno del Consiglio condividono tale posizione. Essi sottolineano che le materie che richiedono l’unanimità non sono in alcun modo escluse dai settori nei quali è consentita l’instaurazione di una cooperazione rafforzata. Del resto, quest’ultima costituirebbe un meccanismo che permette di sormontare le difficoltà relative alle minoranze di blocco.

 Giudizio della Corte

33      Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2008, Spagna/Consiglio, C‑442/04, Racc. pag. I‑3517, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

34      Con il loro motivo vertente su uno sviamento di potere siffatto, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana addebitano in sostanza al Consiglio di avere eluso, autorizzando la cooperazione rafforzata controversa, il requisito dell’unanimità previsto all’articolo 118, secondo comma, TFUE e di aver eliminato l’opposizione di questi due Stati membri alla proposta della Commissione in merito al regime linguistico del brevetto unitario.

35      A tale riguardo occorre rilevare che, negli articoli 20 TUE o da 326 TFUE a 334 TFUE, nulla vieta agli Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell’ambito delle competenze dell’Unione che, secondo i Trattati, devono essere esercitate all’unanimità. Esattamente al contrario, dall’articolo 333, paragrafo 1, TFUE emerge che siffatte competenze si prestano, al ricorrere dei presupposti stabiliti ai citati articoli 20 TUE e da 326 TFUE a 334 TFUE, a una cooperazione rafforzata e che in tal caso – sempre che il Consiglio non abbia deciso che si deliberi a maggioranza qualificata – l’unanimità sarà costituita dai voti dei soli Stati membri partecipanti.

36      Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna e dalla Repubblica italiana, gli articoli 20 TUE e da 326 TFUE a 334 TFUE non limitano la facoltà di ricorrere a una cooperazione rafforzata alla sola ipotesi in cui uno o più Stati membri dichiarino di non essere ancora pronti a partecipare ad un’azione legislativa dell’Unione nel suo insieme. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, TUE, la situazione che può legittimamente condurre a una cooperazione rafforzata è quella in cui «gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme». L’impossibilità cui fa riferimento tale disposizione può essere dovuta a diverse cause, quali una mancanza di interesse di uno o più Stati membri o l’incapacità degli Stati membri, che si mostrino tutti interessati all’adozione di un regime a livello dell’Unione, di pervenire ad un accordo sul contenuto di un tale regime.

37      Ne consegue che la decisione del Consiglio di autorizzare una cooperazione rafforzata dopo aver constatato che il brevetto unitario ed il suo regime linguistico non potevano essere instaurati entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme non costituisce affatto un’elusione del requisito dell’unanimità enunciato all’articolo 118, secondo comma, TFUE né, d’altronde, un’esclusione degli Stati membri che non hanno aderito alle richieste di cooperazione rafforzata. Nei limiti in cui sia conforme alle condizioni stabilite agli articoli 20 TUE nonché 326 TFUE e seguenti, circostanza, questa, che è esaminata nell’ambito di altri motivi, la decisione impugnata non integra uno sviamento di potere, ma contribuisce, alla luce dell’impossibilità di pervenire a un regime comune per l’insieme dell’Unione entro un termine ragionevole, al processo di integrazione.

38      Tale conclusione non è, del resto, in alcun modo contraddetta dall’argomento del Regno di Spagna vertente sull’esistenza dell’articolo 142 della CBE.

39      In forza del paragrafo 1 di detto articolo 142, «[u]n gruppo di Stati contraenti[,] che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei possono essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati».

40      Dato che ogni Stato membro dell’Unione è uno Stato contraente della CBE, l’instaurazione di un brevetto europeo ad effetto unitario tra Stati membri dell’Unione, come quella prevista dalla decisione impugnata, può, come sostenuto dal Regno di Spagna, essere effettuata mediante «accordo particolare» ai sensi dell’articolo 142 della CBE. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato da detto Stato membro, da tale circostanza non può dedursi che, qualora taluni Stati membri dell’Unione istituiscano un simile brevetto nell’ambito di una cooperazione rafforzata anziché concludere un accordo internazionale, il potere previsto all’articolo 20 TUE è utilizzato a fini diversi da quelli per cui è stato conferito.

41      Dall’insieme delle suesposte considerazioni deriva che il motivo vertente su uno sviamento di potere dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione della condizione secondo cui una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata dev’essere adottata in ultima istanza

 Argomenti delle parti

42      I ricorrenti sostengono che la condizione posta dall’articolo 20, paragrafo 2, TUE, relativa all’adozione in ultima istanza di una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata, dev’essere scrupolosamente rispettata. Orbene, nella fattispecie, non sarebbero affatto state esaurite le possibilità di trattative tra l’insieme degli Stati membri sul regime linguistico per il brevetto dell’Unione.

43      Il Regno di Spagna fa valere che non è trascorso neppure un periodo di sei mesi tra la proposta di regime linguistico presentata dalla Commissione il 30 giugno 2010 e la proposta di cooperazione rafforzata presentata dalla stessa istituzione il successivo 14 dicembre. Quanto al periodo compreso tra la prima proposta di regolamento sul brevetto comunitario presentata nell’agosto 2000 e la suddetta proposta di regime linguistico della Commissione, esso non può essere preso in considerazione per valutare se la decisione impugnata sia stata adottata in ultima istanza. A tale proposito, il medesimo Stato membro espone che, nel corso dell’anno 2003, era stato definito un approccio comune e che, successivamente, la questione linguistica non è più stata discussa in maniera significativa in seno al Consiglio.

44      La Repubblica italiana ammette che il Consiglio dispone di un’ampia discrezionalità quanto alla valutazione dello stato dei negoziati e che la questione del rispetto della condizione relativa all’adozione in ultima istanza di una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata può, quindi, essere solamente oggetto di un controllo limitato da parte della Corte. Nella fattispecie, però, il «pacchetto legislativo» sul brevetto unitario sarebbe stato incompleto ed i negoziati dedicati al regime linguistico sarebbero stati brevi. Alla luce di tali premesse, la violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, TUE sarebbe manifesta.

45      Secondo la Repubblica italiana, la decisione impugnata è altresì viziata da una carenza di istruttoria e da un difetto di motivazione, in quanto si sofferma in maniera eccessivamente succinta sui motivi per i quali il Consiglio ritiene soddisfatti i presupposti stabiliti dai Trattati UE e FUE in materia di cooperazione rafforzata.

46      Il Consiglio e gli intervenienti a suo sostegno mettono in rilievo la situazione di stallo alla quale sono giunte le trattative, già molto lunghe, sul brevetto unitario e sul suo regime linguistico.

 Giudizio della Corte

47      Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, TUE, il Consiglio può autorizzare una cooperazione rafforzata solamente «in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme».

48      Tale condizione riveste particolare importanza e dev’essere letta alla luce dell’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo cui le cooperazioni rafforzate «sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione».

49      È evidente che gli interessi dell’Unione ed il processo di integrazione non sarebbero protetti se ogni negoziato infruttuoso potesse condurre ad una o più cooperazioni rafforzate a scapito della ricerca di un compromesso che consenta di adottare una normativa per l’Unione nel suo insieme.

50      Pertanto, come affermato dall’avvocato generale ai paragrafi 108 e 111 delle sue conclusioni, i termini «in ultima istanza» mettono in rilievo che solamente situazioni caratterizzate dall’impossibilità di adottare una normativa siffatta in un futuro prevedibile possono condurre all’adozione di una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata.

51      I ricorrenti sostengono che tanto alla data in cui la Commissione ha presentato la sua proposta di autorizzazione al Consiglio quanto alla data della decisione impugnata esistevano ancora effettive probabilità di giungere ad un compromesso. Essi sostengono inoltre che i negoziati per pervenire ad un accordo sul brevetto unitario e sul suo regime linguistico non sono stati così vari e approfonditi come affermato dal Consiglio e dagli intervenienti a suo sostegno.

52      A tale riguardo si deve rammentare che al procedimento che conduce all’adozione di una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata partecipano la Commissione che presenta una proposta in tal senso, il Parlamento europeo che l’approva ed il Consiglio che prende la decisione definitiva di autorizzazione della cooperazione rafforzata.

53      Prendendo tale decisione definitiva, il Consiglio è nella posizione più idonea per valutare se gli Stati membri mostrino una volontà di compromesso e siano in grado di presentare proposte che possano condurre, in un futuro prevedibile, all’adozione di una normativa per l’Unione nel suo insieme.

54      Occorre dunque che la Corte, esercitando il suo controllo del rispetto della condizione relativa all’adozione in ultima istanza di una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata, verifichi se il Consiglio abbia esaminato con cura ed imparzialità gli elementi rilevanti a tale riguardo e se la conclusione alla quale quest’ultimo è pervenuto sia sufficientemente motivata.

55      Nella fattispecie, il Consiglio ha pertinentemente tenuto conto del fatto che l’iter legislativo avviato in vista dell’istituzione di un brevetto unitario a livello dell’Unione ha avuto inizio nel corso dell’anno 2000 e ha percorso varie tappe, ricostruite dall’avvocato generale ai paragrafi 119‑123 delle sue conclusioni ed esposte in dettaglio nella proposta di cooperazione rafforzata presentata dalla Commissione il 14 dicembre 2010 [COM(2010) 790 def., pagg. 3‑6] nonché, più succintamente, ai punti 3 e 4 della decisione impugnata.

56      Risulta altresì che in sede di Consiglio è stato discusso tra tutti gli Stati membri un numero considerevole di regimi linguistici differenti per il brevetto unitario e che nessuno di detti regimi, con o senza l’aggiunta di elementi di compromesso, ha ottenuto un sostegno idoneo a condurre all’adozione, a livello dell’Unione, di un «pacchetto legislativo» completo relativo a detto brevetto.

57      Peraltro, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento concreto idoneo a smentire l’affermazione del Consiglio secondo cui, al momento della presentazione delle domande di cooperazione rafforzata, al momento della proposta di autorizzazione trasmessa dalla Commissione al Consiglio e alla data di adozione della decisione impugnata, persisteva la mancanza di sostegno sufficiente a qualunque regime linguistico proposto o ipotizzabile.

58      Quanto, infine, alla motivazione della decisione impugnata, si deve rammentare che, qualora l’adozione dell’atto di cui trattasi si inserisca in un contesto ben noto agli interessati, essa può essere motivata in modo sommario (sentenza del 26 giugno 2012, Polonia/Commissione, C‑335/09 P, punto 152 e giurisprudenza ivi citata). Tenuto conto della partecipazione dei ricorrenti ai negoziati e della dettagliata esposizione, nella proposta che avrebbe condotto alla decisione impugnata, delle tappe infruttuose precedenti a tale decisione, non si può concludere che quest’ultima sia viziata da un difetto di motivazione idoneo a condurre al suo annullamento.

59      Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere il motivo vertente su una violazione della condizione secondo cui una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata dev’essere adottata in ultima istanza.

 Sul quarto motivo, vertente su violazioni degli articoli 20, paragrafo 1, TUE, 118 TFUE, 326 TFUE e 327 TFUE

 Sull’asserita violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, TUE

–       Argomenti delle parti

60      Secondo il Regno di Spagna e la Repubblica italiana, il Consiglio ha erroneamente considerato che la cooperazione rafforzata controversa perseguirebbe gli obiettivi enunciati all’articolo 20, paragrafo 1, TUE creando un livello di integrazione maggiore rispetto alla situazione attuale. Essi affermano che esiste un certo livello di uniformità per effetto della conformità della legislazione di tutti gli Stati membri alle disposizioni della CBE. La creazione di un brevetto unitario applicabile solo ad una parte dell’Unione è, a loro giudizio, idonea a pregiudicare tale uniformità anziché a migliorarla.

61      Il Consiglio e gli intervenienti a suo sostegno ricordano che tanto i brevetti nazionali quanto i brevetti europei convalidati in uno o più Stati membri conferiscono solamente una protezione nazionale. Il brevetto unitario delineato dalla decisione impugnata permetterebbe alle imprese di disporre di una protezione uniforme in 25 Stati membri. Una protezione uniforme nell’intera Unione sarebbe, indubbiamente, ancor più favorevole per il funzionamento del mercato interno, ma la cooperazione rafforzata consentirebbe, quanto meno, di avvicinarsi a tale obiettivo e condurrebbe quindi ad una migliore integrazione.

–       Giudizio della Corte

62      Come asserito dal Consiglio e dagli intervenienti a suo sostegno, i brevetti europei rilasciati conformemente alle norme della CBE non conferiscono una protezione uniforme negli Stati aderenti a tale convenzione, ma garantiscono, in ciascuno di tali Stati, una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale. Il brevetto unitario delineato dalla decisione impugnata conferirebbe invece una tutela uniforme sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata.

63      Di conseguenza, l’argomentazione dei ricorrenti secondo cui la tutela conferita da tale brevetto unitario non apporterebbe benefici in termini di uniformità, e dunque di integrazione, rispetto alla situazione derivante dall’attuazione delle norme previste dalla CBE dev’essere respinta in quanto infondata.

 Sull’asserita violazione dell’articolo 118 TFUE

–       Argomenti delle parti

64      La Repubblica italiana ricorda che l’articolo 118 TFUE prevede la creazione di titoli europei per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale al fine di garantire, attraverso l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati «a livello di Unione», una protezione uniforme «nell’Unione». Orbene, il Consiglio avrebbe autorizzato la creazione di un titolo che, appunto, non sarebbe valido nell’insieme dell’Unione.

65      Il Consiglio e gli intervenienti a suo sostegno ribadiscono la loro posizione secondo la quale il brevetto unitario delineato dalla decisione impugnata permette alle imprese di disporre di una protezione uniforme in 25 Stati membri e migliora quindi il funzionamento del mercato interno.

–       Giudizio della Corte

66      Dall’articolo 326, primo comma, TFUE risulta che l’esercizio, a titolo di cooperazione rafforzata, di una competenza attribuita all’Unione deve rispettare, tra le altre disposizioni dei Trattati, quella che conferisce tale competenza. La cooperazione rafforzata oggetto dei ricorsi in esame deve, di conseguenza, rispettare l’articolo 118 TFUE.

67      Alla luce di tale obbligo di conformità all’articolo 118 TFUE, la cooperazione rafforzata controversa deve stabilire misure relative alla creazione di un titolo europeo che conferisca una protezione uniforme di diritti di proprietà intellettuale.

68      Per quanto riguarda, invece, i termini «nell’Unione» e «a livello di Unione» impiegati all’articolo 118 TFUE, si deve rilevare che è insito nel fatto che la competenza attribuita da detto articolo sia, nella fattispecie, esercitata a titolo di cooperazione rafforzata che il titolo europeo di proprietà in tal modo creato, la protezione uniforme da esso conferita ed i regimi che lo integrano saranno in vigore unicamente sul territorio degli Stati membri partecipanti, e non in tutta l’Unione. Tale conseguenza, lungi dal costituire una violazione dell’articolo 118 TFUE, deriva necessariamente dall’articolo 20 TUE, il quale, al paragrafo 4, dispone che «[g]li atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti».

69      Pertanto, l’argomentazione vertente su una violazione dell’articolo 118 TFUE è infondata.

 Sull’asserita violazione dell’articolo 326, secondo comma, TFUE

–       Argomenti delle parti

70      Il Regno di Spagna e la Repubblica italiana richiamano la formulazione dell’articolo 326, secondo comma, TFUE, ai sensi del quale le cooperazioni rafforzate «non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale [e n]on possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi».

71      La cooperazione rafforzata controversa arrecherebbe pregiudizio a tutti questi principi e obiettivi. Infatti, la creazione di una protezione uniforme dell’innovazione in una parte soltanto dell’Unione favorirebbe un assorbimento dell’attività relativa ai prodotti innovativi in tale parte dell’Unione, a scapito degli Stati membri non partecipanti.

72      Inoltre, la cooperazione rafforzata controversa determinerebbe una distorsione della concorrenza e una discriminazione tra le imprese, a causa del fatto che gli scambi di prodotti innovativi, in base al regime linguistico previsto al punto 7 della decisione impugnata, saranno agevolati per le imprese che lavorano in tedesco, in inglese o in francese. La cooperazione rafforzata prevista ridurrebbe inoltre la mobilità dei ricercatori originari di Stati membri che non partecipano a tale cooperazione o di Stati membri la cui lingua ufficiale non è il tedesco, l’inglese o il francese, poiché il regime linguistico definito da tale decisione renderà difficile l’accesso all’informazione sulla portata dei brevetti per tali ricercatori.

73      Si recherebbe altresì pregiudizio alla coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione in quanto tale cooperazione rafforzata impedirebbe lo sviluppo coerente della politica industriale e aumenterebbe le differenze tra gli Stati membri dal punto di vista tecnologico.

74      Il Consiglio e gli intervenienti a suo sostegno ritengono che tale motivo si basi su premesse di natura speculativa. Peraltro, la frammentazione del mercato sarebbe riconducibile non alla decisione impugnata, ma alla situazione attuale, in cui la protezione conferita dai brevetti europei è nazionale. Per il resto, nella parte in cui i ricorrenti basano i propri argomenti sul regime linguistico ipotizzato, i loro ricorsi sarebbero irricevibili, dato che la decisione impugnata non fissa le caratteristiche definitive di detto regime linguistico.

–       Giudizio della Corte

75      Per il motivo già illustrato al punto 68 della presente sentenza, non si può validamente sostenere che, proponendo di creare un brevetto unitario applicabile negli Stati membri partecipanti e non in tutta l’Unione, la decisione impugnata arrechi pregiudizio al mercato interno o alla coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione.

76      Per la parte in cui i ricorrenti fanno altresì riferimento, per dimostrare un siffatto pregiudizio al mercato interno nonché una discriminazione e distorsioni di concorrenza, al regime linguistico indicato al punto 7 della decisione impugnata, si deve rilevare che la compatibilità di tale regime con il diritto dell’Unione non può essere valutata nell’ambito dei ricorsi in esame.

77      Infatti, come precisato dal citato punto 7, il regime linguistico descritto in quest’ultimo corrisponde ad una mera proposta della Commissione arricchita da elementi di compromesso proposti dallo Stato membro che ricopriva la presidenza del Consiglio dell’Unione al momento delle richieste di cooperazione rafforzata. Il regime linguistico esposto in tale punto si trovava, quindi, solamente in una fase preparatoria al momento dell’adozione della decisione impugnata e non ne rappresenta un elemento costitutivo.

78      Ne consegue che l’argomentazione vertente su una violazione dell’articolo 326 TFUE è in parte infondata e in parte irricevibile.

 Sull’asserita violazione dell’articolo 327 TFUE

–       Argomenti delle parti

79      Contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 327 TFUE, tale cooperazione rafforzata controversa non rispetta, secondo il Regno di Spagna, i diritti degli Stati membri che non vi partecipano. Risulterebbe violato, in particolare, il diritto del Regno di Spagna e della Repubblica italiana di partecipare in futuro a tale cooperazione rafforzata, per il fatto che il Consiglio favorisce un regime linguistico che questi due Stati membri non accettano.

80      Secondo il Consiglio e gli intervenienti a suo sostegno, tale motivo si basa sull’erronea premessa secondo cui sarebbe materialmente o giuridicamente impossibile per il Regno di Spagna e per la Repubblica italiana partecipare a tale cooperazione.

–       Giudizio della Corte

81      In applicazione dell’articolo 327 TFUE, la cooperazione rafforzata autorizzata dalla decisione impugnata deve rispettare «le competenze, i diritti e gli obblighi» del Regno di Spagna e della Repubblica italiana in quanto Stati membri non partecipanti a tale cooperazione.

82      Orbene, nessun elemento della decisione impugnata arreca pregiudizio a una competenza, a un diritto o ad un obbligo di questi due Stati membri. In particolare, non è qualificabile come lesione delle competenze, dei diritti e degli obblighi di questi ultimi la prospettata attuazione, menzionata in tale decisione, del regime linguistico al quale il Regno di Spagna e la Repubblica italiana si oppongono. Pur essendo certamente essenziale che una cooperazione rafforzata non conduca all’adozione di misure che impediscano agli Stati membri non partecipanti di esercitare le loro competenze ed i loro diritti e di assumere i loro obblighi, i partecipanti a tale cooperazione sono per contro legittimati a stabilire norme sulle quali detti Stati membri non partecipanti non concorderebbero in caso di adesione a detta cooperazione.

83      D’altronde, l’adozione di norme siffatte non priva di effetto la possibilità per gli Stati membri non partecipanti di aderire alla cooperazione rafforzata. Come previsto dall’articolo 328, paragrafo 1, primo comma, TFUE, un’adesione del genere è soggetta alla condizione di rispettare gli atti già adottati, dopo l’inizio della cooperazione rafforzata, dagli Stati membri che vi partecipano.

84      Occorre inoltre rilevare che il Regno di Spagna e la Repubblica italiana non hanno dimostrato l’erroneità degli elementi menzionati nella seconda, nella terza e nella quarta frase del punto 14 della decisione impugnata.

85      Ne consegue che anche l’argomentazione vertente su una violazione dell’articolo 327 TFUE è infondata.

86      Dall’insieme delle suesposte considerazioni deriva che il quarto motivo dedotto dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso, attinente a violazioni degli articoli 20, paragrafo 1, TUE, 118 TFUE, 326 TFUE e 327 TFUE, dev’essere respinto.

 Sul quinto motivo, vertente su una violazione del sistema giurisdizionale dell’Unione

 Argomenti delle parti

87      Il Regno di Spagna ricorda che il sistema giurisdizionale dell’Unione è costituito da un insieme completo di rimedi giuridici e di procedure inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni di quest’ultima. Il Consiglio avrebbe violato tale sistema autorizzando una cooperazione rafforzata senza che fosse precisato il regime giurisdizionale previsto. Anche se, certamente, non è necessario creare, in ogni atto di diritto derivato, un sistema giurisdizionale proprio, il Regno di Spagna ritiene che, in un atto che autorizza la creazione di un nuovo titolo europeo di proprietà intellettuale, debba nondimeno essere precisato il regime giurisdizionale applicabile.

88      Il Consiglio e gli intervenienti a suo sostegno affermano che la Corte ha precisato, al punto 62 del parere 1/09, dell’8 marzo 2011 (Racc. pag. I‑1137), che l’articolo 262 TFUE prevede solamente una facoltà di istituire un rimedio giuridico specifico per le controversie connesse all’applicazione di atti dell’Unione che creano titoli europei di proprietà intellettuale, ma non impone l’instaurazione di una cornice giurisdizionale particolare. In ogni caso, non sarebbe affatto necessario che la decisione con cui viene autorizzata una cooperazione rafforzata contenga precisazioni in ordine alle modalità di funzionamento del sistema giurisdizionale che sarà istituito nell’ambito di tale cooperazione.

 Giudizio della Corte

89      L’autorizzazione alla cooperazione rafforzata oggetto dei ricorsi in esame è stata concessa dal Consiglio ai sensi dell’articolo 329, paragrafo 1, TFUE, vale a dire su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento.

90      Quanto alla proposta della Commissione, essa si basava sulle richieste degli Stati membri che intendevano instaurare la cooperazione rafforzata controversa. A norma del citato articolo 329, paragrafo 1, dette richieste dovevano precisare «il campo d’applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista».

91      Dagli atti di causa emerge che tanto le suddette richieste quanto la proposta della Commissione contenevano precisazioni siffatte. Queste ultime sono state riprese nella decisione impugnata, segnatamente ai suoi punti 6 e 7.

92      Il Consiglio non era tenuto a fornire, nella decisione impugnata, informazioni aggiuntive circa il possibile contenuto del regime adottato dai partecipanti alla cooperazione rafforzata controversa. Tale decisione, infatti, era unicamente intesa ad autorizzare gli Stati membri richiedenti ad avviare detta cooperazione. Spettava successivamente a questi ultimi, ricorrendo alle istituzioni dell’Unione secondo le modalità previste agli articoli 20 TUE e da 326 TFUE a 334 TFUE, istituire il brevetto unitario e fissare le relative norme, comprese, eventualmente, norme specifiche in materia giurisdizionale.

93      Ne consegue che anche il quinto motivo dev’essere respinto.

94      Poiché nessuno dei motivi dedotti dal Regno di Spagna e dalla Repubblica italiana a sostegno dei loro ricorsi merita accoglimento, questi ultimi devono essere respinti.

 Sulle spese

95      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, occorre statuire che il Regno di Spagna e la Repubblica italiana, rimasti soccombenti, sopportino ciascuno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio rispettivamente nella causa C‑274/11 e nella causa C‑295/11.

96      Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, dello stesso regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      Il Regno di Spagna sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa C‑274/11.

3)      La Repubblica italiana sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa C‑295/11.

4)      Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento europeo e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

Firme


* Lingue processuali: lo spagnolo e l’italiano.