Language of document : ECLI:EU:C:2012:16

ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 gennaio 2012 (*)

«Diritti d’autore — Società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafi 1 e 5 — Opere letterarie ed artistiche — Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie — Articoli di giornale — Riproduzioni temporanee e transitorie — Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, da un trattamento elettronico della riproduzione e dalla memorizzazione di una parte di tale riproduzione — Atti di riproduzione temporanea costituenti parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico — Scopo di tali atti consistente in un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali — Rilievo economico proprio di detti atti»

Nella causa C‑302/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Højesteret (Danimarca), con decisione 16 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2010, nel procedimento

Infopaq International A/S

contro

Danske Dagblades Forening,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, e dai sigg. J. Malenovský (relatore), E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Infopaq International A/S, da A. Jensen, advokat;

–        per la Danske Dagblades Forening, da M. Dahl Pedersen, advokat;

–        per il governo spagnolo, da N. Díaz Abad, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da J. Samnadda e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata formulata nell’ambito di una controversia insorta tra l’Infopaq International A/S (in prosieguo: l’«Infopaq») e la Danske Dagblades Forening (in prosieguo: «la DDF») in merito al rigetto della domanda dell’Infopaq diretta al riconoscimento del fatto che essa non era tenuta ad ottenere il consenso dei titolari dei diritti d’autore per gli atti di riproduzione di articoli di giornale mediante un procedimento automatico, consistente nella digitalizzazione mediante scansione e nella conversione degli stessi in file digitale, seguita dal trattamento elettronico del file stesso.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        La direttiva 2001/29, ai considerando quarto, da nono a undicesimo, ventunesimo, ventiduesimo, trentunesimo nonché trentatreesimo, enuncia quanto segue:

«(4)      Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti (...)

(...)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. (...)

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere (...)

(11)      Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.

(...)

(21)      La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.

(22)      La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.

(...)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (...)

(...)

(33)      Si dovrebbe prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate all’unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o l’utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie “cache”, compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 dispone quanto segue:

«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».

5        Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di tale direttiva:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere».

6        L’articolo 5 della suddetta direttiva è così formulato:

«1.      Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:

a)      la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o

b)      un utilizzo legittimo

di un’opera o di altri materiali.

(...)

3.      Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(...)

c)      nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore;

d)      quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

(...)

5.      Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

 Il diritto nazionale

7        Gli articoli 2 e 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 sono stati trasposti nell’ordinamento giuridico danese dagli articoli 2 e 11 bis, paragrafo 1, della legge n. 395, sul diritto d’autore (lov n. 395 om ophavsret), del 14 giugno 1995 (Lovtidende 1995 A, pag. 1796), come modificata e codificata, segnatamente, dalla legge n. 1051 (lov n. 1051), del 17 dicembre 2002 (Lovtidende 2002 A, pag. 7881).

 Causa principale e questioni pregiudiziali

8        L’Infopaq svolge attività di monitoraggio e di analisi della stampa consistenti, in sostanza, nella redazione di sintesi di articoli selezionati tratti dalla stampa quotidiana danese e da varie riviste. Tale selezione di articoli avviene in funzione dei temi scelti dai clienti e viene attuata mediante un procedimento denominato «di raccolta dati». Le sintesi sono inviate ai clienti per posta elettronica.

9        La DDF è un’associazione professionale dei quotidiani danesi, il cui scopo è in particolare quello di assistere i propri membri in tutte le questioni riguardanti i diritti d’autore.

10      Nel corso del 2005 la DDF è venuta a conoscenza del fatto che l’Infopaq procedeva al trattamento a scopi commerciali di articoli tratti da pubblicazioni senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore su tali articoli. Ritenendo che un tale consenso fosse necessario ai fini del trattamento di articoli con il procedimento di cui trattasi, la DDF ha comunicato all’Infopaq la propria posizione.

11      Il procedimento di raccolta dati si suddivide nelle seguenti cinque fasi, che comportano, a parere della DDF, quattro atti di riproduzione di articoli di giornale.

12      In primo luogo i collaboratori dell’Infopaq registrano manualmente in una banca dati elettronica le pubblicazioni interessate.

13      In secondo luogo si procede alla digitalizzazione mediante scansione di tali pubblicazioni, dopo che il dorso delle stesse è stato tagliato in modo che tutti i fogli siano staccati. La parte della pubblicazione da trattare è selezionata nella banca dati prima dell’inserimento della pubblicazione nel dispositivo per la scansione (scanner). L’operazione consente di produrre un file in formato TIFF («Tagged Image File Format») per ciascuna pagina della pubblicazione (in prosieguo: il «file TIFF»). Alla fine di tale operazione, il file TIFF viene trasferito su un server OCR («Optical Character Recognition») (riconoscimento ottico dei caratteri).

14      In terzo luogo, tale server OCR converte il file TIFF in dati che possono essere oggetto di trattamento digitale. Nel corso di tale procedimento, l’immagine di ciascun carattere è convertita in codice digitale che indica al computer il tipo di carattere. Ad esempio, l’immagine delle lettere «TDC» è trasformata in un’informazione che il computer potrà trattare come lettere «TDC» convertendole in formato di testo riconoscibile dal sistema del computer. Tali dati sono memorizzati in forma di file di testo che possono essere letti da qualsiasi programma videoscrittura (in prosieguo: il «file di testo»). Il procedimento OCR si conclude con la cancellazione del file TIFF.

15      In quarto luogo, il file di testo viene analizzato per ricercarvi le parole chiave predefinite. Per ogni risultato, viene generato un file che indica il titolo, la sezione e il numero di pagina della pubblicazione in cui compare la parola chiave, nonché un valore, espresso percentualmente da 0 a 100, per indicare la posizione di tale parola chiave nel testo, agevolando in tal modo la lettura dell’articolo. Per migliorarne ulteriormente la reperibilità nella lettura dell’articolo, la parola chiave è riportata con le cinque parole che la precedono e le cinque parole che la seguono (in prosieguo: l’«estratto composto di undici parole»). Il procedimento si conclude con la cancellazione del file di testo.

16      In quinto luogo, il procedimento di raccolta dati si conclude con la stampa di una scheda per ciascuna pagina della pubblicazione in cui compare la parola chiave. Una scheda siffatta può assumere la seguente forma:

«4 novembre 2005 — Dagbladet Arbejderen, pag. 3:

TDC: 73% “prossima cessione del gruppo di TDC, che dovrebbe essere acquisito da”».

17      L’Infopaq ha negato che una tale attività richieda il consenso dei titolari dei diritti d’autore ed ha proposto ricorso contro la DDF dinanzi all’Østre Landsret, chiedendo che a quest’ultima fosse ordinato di riconoscere che l’Infopaq ha il diritto di utilizzare il procedimento di cui sopra senza il consenso di tale associazione professionale o dei suoi membri. Poiché l’Østre Landsret ha respinto il ricorso, l’Infopaq ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

18      Secondo quest’ultimo, è pacifico che il consenso dei titolari dei diritti d’autore non è necessario per un’attività di monitoraggio della stampa e di redazione di sintesi, se essa consiste nella lettura di ogni pubblicazione fisicamente svolta da una persona, nella selezione degli articoli rilevanti sulla base delle parole chiave predefinite e nella trasmissione all’autore della sintesi di una scheda contenente il risultato redatta manualmente, con l’indicazione della parola chiave in un articolo e la posizione di tale articolo nella pubblicazione. Del pari, le parti nella causa principale sono concordi sul fatto che la redazione di sintesi è di per sé lecita e non richiede alcun consenso dei titolari dei diritti d’autore.

19      È altresì incontroverso che tale procedimento di raccolta dati implica due atti di riproduzione, vale a dire la creazione di file TIFF in occasione della digitalizzazione mediante scansione degli articoli stampati e la creazione di file di testo risultanti dalla conversione dei file TIFF. Inoltre, è pacifico che tale procedimento comporta la riproduzione di parti degli articoli digitalizzati, dato che l’estratto composto di undici parole viene inserito nella memoria informatica e che tali undici parole vengono riportate su una scheda stampata su supporto cartaceo.

20      Tuttavia, le parti nella causa principale controvertono sulla questione se i due ultimi atti citati rappresentino atti di riproduzione ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29. Del pari, esse dissentono sulla questione se l’insieme degli atti di cui alla causa principale benefici, eventualmente, dell’esenzione dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.

21      In tali condizioni, lo Højesteret, in data 21 dicembre 2007, ha deciso di sottoporre alla Corte tredici questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione degli articoli 2, lettera a), e 5, paragrafi 1 e 5, della suddetta direttiva.

22      La Corte ha risposto a tali questioni con la sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International (C‑5/08, Racc. pag. I‑6569), nella quale ha dichiarato, da un lato, che un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica dell’estratto composto di undici parole e nella stampa del medesimo, poteva rientrare nella nozione di riproduzione parziale ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, qualora gli elementi in tal modo ripresi fossero l’espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che doveva essere verificato dal giudice del rinvio. Dall’altro lato, la Corte ha concluso che sebbene l’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva consenta di esentare dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione transitori o accessori, l’ultimo atto del procedimento di raccolta dati oggetto della causa principale, nel corso del quale l’Infopaq stampava gli estratti composti da undici parole, non costituiva un simile atto transitorio o accessorio. Di conseguenza, la Corte ha statuito che tale atto ed il procedimento di raccolta dati nel quale si inseriva non potevano essere realizzati senza in consenso dei titolari del diritto d’autore.

23      Successivamente a tale sentenza, lo Højesteret ha tuttavia considerato che potrebbe ancora doversi pronunciare sulla questione se l’Infopaq violasse la direttiva 2001/29 nell’effettuare il suddetto procedimento, ad eccezione della stampa dell’estratto composto da undici parole, vale a dire limitandosi all’esecuzione dei primi tre atti di riproduzione. Di conseguenza, lo Højesteret ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la fase del procedimento tecnologico nella quale si svolgono gli atti di riproduzione temporanea assuma rilievo al fine di stabilire se essi costituiscano “parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico”, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2001/29].

2)      Se un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato “parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico” qualora consista nella scansione manuale di interi articoli di giornale, mediante la quale questi ultimi vengono trasformati da documenti su carta stampata in documenti digitali.

3)      Se la nozione di “utilizzo legittimo” di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 comprenda qualsiasi forma di uso che non richiede il consenso del titolare del diritto d’autore.

4)      Se la nozione di “utilizzo legittimo” di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 comprenda la scansione di interi articoli di giornale e la successiva elaborazione della riproduzione, effettuate da un’impresa ai fini dell’attività di redazione di sintesi, anche qualora il titolare del diritto non abbia acconsentito a tali atti, se sono soddisfatte le altre condizioni stabilite in tale disposizione.

Se per la soluzione della questione rilevi il fatto che siano memorizzate undici parole dopo la fine del procedimento di raccolta dati.

5)      Quali criteri debbano essere utilizzati per stabilire se atti di riproduzione temporanea abbiano “rilievo economico proprio”, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, quando siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tale disposizione.

6)      Se l’incremento in termini di efficienza conseguito dall’utilizzatore attraverso atti di riproduzione temporanea possa essere preso in considerazione per stabilire se gli atti abbiano “rilievo economico proprio” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

7)      Se la scansione di interi articoli di giornale effettuata da un’impresa e la successiva elaborazione della riproduzione possano essere considerate “determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale” degli articoli di giornale che “non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare”, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, quando siano soddisfatte le condizioni stabilite dal paragrafo 1 di tale disposizione.

Se per la soluzione della questione rilevi il fatto che siano memorizzate undici parole dopo la fine del procedimento di raccolta dati».

 Sulle questioni pregiudiziali

24      Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla giurisprudenza pertinente. Tale ipotesi ricorre nella presente causa.

 Osservazioni preliminari

25      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, un atto di riproduzione è esente dal diritto di riproduzione previsto dall’articolo 2 della medesima qualora soddisfi cinque requisiti, vale a dire qualora tale atto:

–        sia temporaneo;

–        sia transitorio o accessorio;

–        costituisca parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico;

–        sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali, e

–        sia privo di rilievo economico proprio.

26      Si deve ricordare, da un lato, che tali requisiti hanno carattere cumulativo, nel senso che la mancata osservanza di uno solo di essi implica che l’atto di riproduzione non è esente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, dal diritto di riproduzione previsto dall’articolo 2 della stessa (sentenza Infopaq International, cit., punto 55).

27      Dall’altro, dalla giurisprudenza emerge che i requisiti indicati supra devono costituire oggetto di un’interpretazione restrittiva, in quanto l’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva costituisce una deroga alla regola generale sancita dalla medesima che impone che il titolare dei diritti d’autore autorizzi qualsiasi riproduzione delle sue opere protette (v. sentenze Infopaq International, cit., punti 56 e 57, nonché del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., cause riunite C‑403/08 e C‑429/08, Racc. pag. I‑9083, punto 162).

28      È alla luce di tali premesse che vanno esaminate le questioni pregiudiziali con le quali il giudice del rinvio cerca di determinare se gli atti di riproduzione effettuati nel corso di un procedimento tecnologico, come quello di cui alla causa principale, soddisfino il terzo, il quarto ed il quinto requisito previsti all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, nonché i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva. La domanda pregiudiziale non verte, invece, sul primo e sul secondo requisito previsti all’articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva, dato che la Corte si è già pronunciata sui medesimi ai punti 61‑71 della citata sentenza Infopaq International.

 Sulla prima e sulla seconda questione, relative al requisito secondo cui gli atti di riproduzione devono costituire parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico

29      Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento di raccolta dati, come quelli di cui alla causa principale, soddisfano il requisito secondo cui tali atti devono costituire parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico. A tale riguardo, esso chiede, in particolare, se si debba tenere conto della fase del procedimento tecnologico nella quale detti atti intervengono, nonché del fatto che il suddetto procedimento tecnologico implichi un intervento umano.

30      La nozione di «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» richiede che gli atti di riproduzione temporanea siano interamente compiuti nell’ambito dell’esecuzione di un procedimento tecnologico e non siano quindi realizzati, in tutto o in parte, al di fuori di un tale procedimento. Tale nozione implica altresì che la realizzazione dell’atto di riproduzione temporanea sia necessaria, nel senso che il procedimento tecnologico di cui trattasi non potrebbe funzionare correttamente ed efficacemente senza tale atto (v., in tal senso, sentenza Infopaq International, cit., punto 61).

31      Peraltro, dato che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisa in quale fase del procedimento tecnologico debbano intervenire gli atti di riproduzione temporanea, non può escludersi che un simile atto dia avvio a tale procedimento oppure lo concluda.

32      Parimenti, nessun elemento di tale disposizione indica che il procedimento tecnologico non debba implicare alcun intervento umano e, in particolare, che debba escludersi che tale procedimento sia avviato manualmente, al fine di ottenere una prima riproduzione temporanea.

33      Nel caso di specie, si deve rammentare che il procedimento tecnologico in esame consiste nell’effettuare ricerche elettroniche e automatiche negli articoli di giornale e nell’identificare ed estrapolare da questi le parole chiave predefinite, al fine di rendere più efficace la redazione di sintesi di articoli di giornale.

34      In tale contesto, si susseguono tre atti di riproduzione. Questi si concretizzano nella creazione del file TIFF, poi in quella del file di testo e, infine, in quella del file contenete l’estratto composto di undici parole.

35      A tale riguardo, è anzitutto pacifico che nessuno di tali atti è realizzato al di fuori di tale procedimento tecnologico.

36      Inoltre, alla luce delle considerazioni esposte ai punti 30‑32 della presente ordinanza, è irrilevante il fatto che un simile procedimento tecnologico sia avviato con l’inserimento manuale degli articoli di giornale in uno scanner, con l’obiettivo di ottenere una prima riproduzione temporanea — la creazione del file TIFF —, e che esso si concluda con un atto di riproduzione temporanea, vale a dire la creazione del file contenente l’estratto composto da undici parole.

37      Infine, occorre rilevare che il procedimento tecnologico in questione non potrebbe funzionare correttamente ed efficacemente senza gli atti di riproduzione di cui trattasi. Infatti, detto procedimento è volto a identificare parole chiave predefinite all’interno degli articoli di giornale e a trasporle su un supporto digitale. Una simile ricerca elettronica richiede dunque una trasformazione di tali articoli in dati digitali a partire dal supporto cartaceo, essendo una trasformazione siffatta necessaria per il riconoscimento dei suddetti dati, per l’identificazione delle parole chiave e per la trasposizione di queste ultime.

38      Contrariamente a quanto sostenuto dalla DDF, tale conclusione non è infirmata dal fatto che sarebbe possibile redigere sintesi di articoli di giornale senza riproduzione. A tale riguardo, è sufficiente rilevare che una sintesi siffatta è realizzata al di fuori di tale procedimento, essendo successiva a quest’ultimo, e, pertanto, è priva di pertinenza per valutare se un simile procedimento possa funzionare correttamente ed efficacemente senza gli atti di riproduzione di cui trattasi.

39      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento di raccolta dati, come quelli di cui alla causa principale, soddisfano il requisito secondo cui tali atti devono costituire parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, nonostante il fatto che essi diano avvio a tale procedimento e lo concludano e che implichino un intervento umano.

 Sulla terza e sulla quarta questione, relative al requisito secondo cui gli atti di riproduzione devono perseguire uno scopo unico, vale a dire consentire o la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario di un’opera o di altri materiali, oppure l’utilizzo legittimo di tale opera o di tali materiali

40      Con la terza e la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea effettuati nel corso di un procedimento di raccolta dati, come quelli di cui alla causa principale, sono conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione devono perseguire uno scopo unico, vale a dire consentire o la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario di un’opera o di altri materiali, oppure l’utilizzo legittimo di tale opera o di tali materiali.

41      Si deve anzitutto sottolineare che gli atti di riproduzione in esame non sono volti a consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario. Di conseguenza, occorre esaminare se la sola finalità di tali atti consista nel consentire un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.

42      A tal riguardo, come emerge dal trentatreesimo considerando della direttiva sul diritto d’autore, un utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto interessato o non è limitato dalla legge applicabile (sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 168).

43      Nella causa principale, occorre rilevare, da un lato, che, nella situazione prospettata dal giudice del rinvio, nella quale si rinuncerebbe all’ultimo atto del procedimento tecnologico di raccolta dati, vale a dire la stampa dell’estratto composto da undici parole, il procedimento tecnologico in questione — comprendente, pertanto, la creazione del file TIFF, quella del file di testo e quella del file contenente l’estratto composto di undici parole — è volto a consentire un’elaborazione più efficace di sintesi di articoli giornalistici e, dunque, un loro utilizzo. Dall’altro lato, nel fascicolo presentato alla Corte non vi sono elementi indicanti che il risultato di tale procedimento tecnologico, e cioè l’estratto composto da undici parole, avrebbe lo scopo di consentire un diverso utilizzo.

44      Quanto al carattere legittimo o meno del suddetto utilizzo, è pacifico che la redazione di una sintesi di articoli di giornale non è, nella fattispecie, autorizzata dai titolari dei diritti d’autore su detti articoli. Ciò detto, si deve rilevare che una simile attività non è limitata dalla normativa dell’Unione. Inoltre, dalle affermazioni concordanti dell’Infopaq e della DDF emerge che la redazione della suddetta sintesi non costituirebbe un’attività limitata dalla normativa danese.

45      Di conseguenza, il suddetto utilizzo non può essere considerato illegittimo.

46      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento di raccolta dati, come quelli di cui alla causa principale, sono conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione devono perseguire uno scopo unico, vale a dire consentire un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.

 Sulla quinta e sulla sesta questione, relative al requisito secondo cui gli atti di riproduzione non devono avere rilievo economico proprio

47      Alla luce del contesto complessivo della causa principale, nonché della portata delle questioni precedenti, occorre interpretare la quinta e la sesta questione come intese a determinare se gli atti di riproduzione temporanea effettuati nel corso di un procedimento tecnologico di raccolta dati, come quelli di cui alla causa principale, soddisfino il requisito previsto all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, secondo cui tali atti non devono avere rilievo economico proprio.

48      A tale riguardo, si deve ricordare che gli atti di riproduzione temporanea, ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 1, sono diretti a consentire l’accesso alle opere protette ed il loro utilizzo. Atteso che queste ultime possiedono un valore economico proprio, l’accesso alle medesime ed il loro utilizzo rivestono quindi necessariamente rilievo economico (v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 174).

49      Inoltre, come emerge dal trentatreesimo considerando della direttiva 2001/29, gli atti di riproduzione temporanea — similmente agli atti che consentono la navigazione e la realizzazione di copie «cache» — hanno l’obiettivo di facilitare l’utilizzo di un’opera o di rendere tale utilizzo più efficace. Così, è inerente a tali atti consentire la realizzazione di incrementi di produttività nell’ambito di un siffatto utilizzo e, di conseguenza, determinare un aumento dei profitti o una riduzione dei costi di produzione.

50      Ciò premesso, i suddetti atti non devono avere rilievo economico proprio, nel senso che il vantaggio economico ottenuto dalla loro esecuzione non deve essere né distinto né separabile dal vantaggio economico ricavato dall’utilizzo legittimo dell’opera interessata, e non deve generare un vantaggio economico aggiuntivo, che vada al di là di quello derivante dal suddetto utilizzo dell’opera protetta (v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 175).

51      Gli incrementi di produttività risultanti dall’esecuzione degli atti di riproduzione temporanea, come quelli di cui alla causa principale, non hanno un siffatto rilievo economico proprio, purché i vantaggi economici ottenuti dalla loro applicazione si concretizzino solamente durante l’utilizzo del materiale riprodotto, di modo che non siano né distinti né separabili dai vantaggi ricavati dal suo utilizzo.

52      Per contro, un vantaggio ottenuto da un atto di riproduzione temporanea è distinto e separabile se l’autore di tale atto è in grado di conseguire profitti derivanti dallo sfruttamento economico di riproduzioni esse stesse temporanee.

53      Lo stesso è a dirsi se gli atti di riproduzione temporanea conducono a una modifica dell’oggetto riprodotto, quale esistente al momento dell’avvio del procedimento tecnologico interessato, poiché i suddetti atti sono, in tal caso, diretti a facilitare non già il suo utilizzo, ma l’utilizzo di un oggetto diverso.

54      Di conseguenza, occorre rispondere alla quinta e alla sesta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento di raccolta dati, come quelli di cui alla causa principale, soddisfano il requisito secondo cui detti atti non devono avere rilievo economico proprio purché, da un lato, l’esecuzione di tali atti non consenta di ottenere un profitto aggiuntivo, che vada al di là di quello derivante dall’utilizzo legittimo dell’opera protetta e, dall’altro, gli atti di riproduzione temporanea non conducano a una modifica di tale opera.

 Sulla settima questione, relativa al requisito secondo cui gli atti di riproduzione non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera né arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto

55      Con la settima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento di raccolta dati, come quelli di cui alla causa principale, soddisfano il requisito secondo cui gli atti di riproduzione non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera né arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.

56      A tale riguardo, è sufficiente rilevare che se detti atti di riproduzione soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte, deve ritenersi che essi non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera né arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto (v. sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 181).

57      Di conseguenza, occorre rispondere alla settima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, se rispettano tutti i requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento di raccolta dati, come quelli di cui alla causa principale, devono essere considerati conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera né arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.

 Sulle spese

58      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati», come quelli di cui alla causa principale,

–        soddisfano il requisito secondo cui tali atti devono costituire parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, nonostante il fatto che essi diano avvio a tale procedimento e lo concludano e che implichino un intervento umano;

–        sono conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione devono perseguire uno scopo unico, vale a dire consentire un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali;

–        soddisfano il requisito secondo cui detti atti non devono avere rilievo economico proprio, purché, da un lato, l’esecuzione di tali atti non consenta di ottenere un profitto aggiuntivo che vada al di là di quello derivante dall’utilizzo legittimo dell’opera protetta e, dall’altro, gli atti di riproduzione temporanea non conducano a una modifica di tale opera.

2)      L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, se rispettano tutti i requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati», come quelli di cui alla causa principale, devono essere considerati conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera né arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.

Firme


* Lingua processuale: il danese.