Language of document : ECLI:EU:C:2015:299

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 maggio 2015 (*)

«Ricorso di annullamento – Attuazione di una cooperazione rafforzata – Brevetto unitario – Regolamento (UE) n. 1260/2012 – Regime di traduzione – Principio di non discriminazione – Articolo 291 TFUE – Delega di poteri a organismi esterni all’Unione europea – Articolo 118, secondo comma, TFUE – Base giuridica – Principio di autonomia del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑147/13,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 22 marzo 2013,

Regno di Spagna, rappresentato da E. Chamizo Llatas e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta e L. Grønfeldt, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet, J.‑C. Halleux e T. Materne, in qualità di agenti;

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

Regno di Danimarca, rappresentato da C. Thorning e M. Wolff, in qualità di agenti;

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze, M. Möller e J. Kemper, in qualità di agenti;

Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues, F.‑X. Bréchot, D. Colas e N. Rouam, in qualità di agenti;

Granducato di Lussemburgo;

Ungheria, rappresentata da M. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

Regno di Svezia, rappresentato da A. Falk e C. Meyer-Seitz, in qualità di agenti;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da M. Holt, in qualità di agente, assistito da J. Stratford, QC, e T. Mitcheson, barrister;

Parlamento europeo, rappresentato da M. Gómez-Leal, U. Rösslein e M. Dean, in qualità di agenti;

Commissione europea, rappresentata da I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders e F. Bulst, in qualità di agenti,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič (relatore), A. Ó Caoimh, C. Vajda e S. Rodin, presidenti di sezione, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund e J.‑L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2014,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, il Regno di Spagna chiede l’annullamento del regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (GU L 361, pag. 89; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

2        Detto regolamento è stato adottato dal Consiglio dell’Unione europea in seguito alla decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76, pag. 53; in prosieguo: la «decisione sulla cooperazione rafforzata»).

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

 La convenzione sulla concessione di brevetti europei

3        L’articolo 14 della convenzione sulla concessione di brevetti europei, sottoscritta a Monaco il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977, nella versione applicabile alla presente controversia (in prosieguo: la «CBE»), intitolato «Lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documenti», così enuncia:

«(1)      Le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti [(in prosieguo: l’“UEB”)] sono il tedesco, l’inglese e il francese.

(2)      Una domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una lingua ufficiale o, se è depositata in un’altra lingua, tradotta in una lingua ufficiale, conformemente al regolamento di esecuzione. Durante l’intera procedura presso l’[UEB] tale traduzione può essere resa conforme al testo della domanda così come è stata depositata. Se la prescritta traduzione non è stata presentata entro il termine, la domanda è ritenuta ritirata.

(3)      La lingua ufficiale dell’[UEB] nella quale la domanda è stata depositata o tradotta, deve essere utilizzata come lingua della procedura in tutte le procedure presso l’[UEB], salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione.

(4)      Le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede in uno Stato contraente la cui lingua ufficiale è diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese e i cittadini di tale Stato domiciliati all’estero possono depositare, in una lingua ufficiale di tale Stato, documenti che vanno forniti entro un termine stabilito. Conformemente al regolamento di esecuzione sono tuttavia tenute a presentare una traduzione in una lingua ufficiale dell’[UEB]. Se un documento che non fa parte della documentazione della domanda di brevetto europeo non è presentato nella lingua prescritta o se una traduzione prescritta non è presentata entro il termine, il documento è considerato non presentato.

(5)      Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua della procedura.

(6)      I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’[UEB].

(...)

(8)      Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti vengono apportate nelle tre lingue ufficiali dell’[UEB]. In caso di dubbio, fa fede l’iscrizione nella lingua della procedura».

4        Ai sensi dell’articolo 142 della CBE, intitolato «Brevetto unitario»:

«(1)      Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, ha disposto che i brevetti europei concessi per i suoi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori può prevedere che i brevetti europei possono essere concessi soltanto congiuntamente per tutti gli Stati del gruppo.

(2)      Le disposizioni della presente parte sono applicabili quando un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1».

5        L’articolo 143 della CBE, intitolato «Organi speciali dell’[UEB]», così dispone:

«(1)      Il gruppo di Stati contraenti può affidare compiti supplementari all’[UEB].

(2)      Per l’esecuzione dei compiti supplementari, possono essere istituiti presso l’[UEB] organi speciali, comuni agli Stati di tale [...] gruppo. Il Presidente dell’[UEB] assume la direzione di tali organi speciali; le disposizioni dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3 sono applicabili».

6        L’articolo 145 della CBE, intitolato «Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione», è così formulato:

«(1)      Il gruppo di Stati contraenti può istituire un Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione per controllare l’attività degli organi speciali istituiti giusta l’articolo 143, paragrafo 2; l’[UEB] mette a disposizione di tale Comitato il personale, i locali e i mezzi materiali necessari per l’adempimento della sua missione. Il Presidente dell’[UEB] è responsabile delle attività degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione.

(2)      La composizione, le competenze e le attività del Comitato ristretto sono definite dal gruppo di Stati contraenti».

 L’accordo su un tribunale unificato dei brevetti

7        L’accordo su un tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (GU C 175, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo TUB»), al suo articolo 32, paragrafo 1, lettera i), così dispone:

«Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a:

(...)

i)      azioni concernenti decisioni prese dall’[UEB] nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361, pag. 1)]».

8        Ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, dell’accordo TUB:

«Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all’articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell’anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell’accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1),] relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore».

 Il diritto dell’Unione

 Il regolamento n. 1257/2012

9        I considerando 9, 24 e 25 del regolamento n. 1257/2012 enunciano quanto segue:

«(9)      Il brevetto europeo con effetto unitario [(in prosieguo: il “BEEU”)] dovrebbe conferire al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali il brevetto fornisce tutela. Ciò dovrebbe essere garantito mediante l’istituzione di un tribunale unificato dei brevetti. Per le questioni non trattate dal presente regolamento o dal regolamento [impugnato], si dovrebbero applicare le disposizioni della CBE, l’[accordo TUB], incluse le disposizioni che definiscono la portata di tale diritto e le sue limitazioni, e il diritto nazionale, comprese le norme di diritto privato internazionale.

(...)

(24)      La giurisdizione sui [BEEU] dovrebbe essere stabilita e disciplinata da uno strumento che istituisce, per i brevetti europei e i [BEEU], un sistema unificato di risoluzione delle controversie in materia di brevetti.

(25)      È essenziale istituire un tribunale unificato dei brevetti incaricato di giudicare le cause concernenti i [BEEU] al fine di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e quindi la certezza del diritto, nonché l’efficienza dei costi per i titolari dei brevetti. È pertanto di fondamentale importanza che gli Stati membri partecipanti ratifichino l’accordo su un [TUB] conformemente alle rispettive procedure costituzionali e parlamentari nazionali e adottino le misure necessarie affinché tale tribunale divenga operativo quanto prima».

10      A termini dell’articolo 1 del regolamento n. 1257/2012:

«1.   Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata dalla decisione [sulla cooperazione rafforzata].

2.     Il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della [CBE]».

11      L’articolo 2, lettera e), del suddetto regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

e)      “registro per la tutela brevettuale unitaria”, il registro facente parte del registro europeo dei brevetti in cui sono registrati l’effetto unitario e qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione di un [BEEU]».

12      L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento così dispone:

«1.      Un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria».

13      L’articolo 9 del regolamento n. 1257/2012, intitolato «Compiti amministrativi nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti», è così formulato:

«1.      Ai sensi dell’articolo 143 della CBE, gli Stati membri partecipanti conferiscono all’UEB i seguenti compiti da svolgere in conformità del suo regolamento interno:

a)      gestire le richieste di effetto unitario presentate dai titolari di brevetti europei;

b)      includere il registro per la tutela brevettuale unitaria nell’ambito del registro europeo dei brevetti e gestire il registro per la tutela brevettuale unitaria;

c)      ricevere e registrare le dichiarazioni relative alle licenze di cui all’articolo 8, il loro ritiro e gli impegni assunti dal titolare del [BEEU] in seno agli organismi internazionali di standardizzazione in materia di concessione di licenze;

d)      pubblicare le traduzioni di cui all’articolo 6 del regolamento [impugnato] durante il periodo transitorio di cui al medesimo articolo;

e)      riscuotere e gestire le tasse di rinnovo dei [BEEU] per gli anni successivi all’anno in cui la menzione della concessione è pubblicata nel bollettino europeo dei brevetti; riscuotere e gestire le sovrattasse per pagamento tardivo delle tasse di rinnovo quando tale pagamento tardivo sia effettuato entro sei mesi dalla data prevista, nonché distribuire una parte delle tasse di rinnovo riscosse agli Stati membri partecipanti;

f)      gestire il regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione di cui all’articolo 5 del regolamento [impugnato];

g)      garantire che una richiesta di effetto unitario da parte del titolare di un brevetto europeo sia presentata nella lingua del procedimento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della CBE, non oltre un mese dalla pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione; e

h)      garantire che l’effetto unitario sia indicato nel registro per la tutela brevettuale unitaria, se una richiesta di effetto unitario è stata depositata e, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 6 del regolamento [impugnato], presentata unitamente alle traduzioni di cui al medesimo articolo, e che l’UEB sia informato di qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento o revoca dei [BEEU].

2.      Gli Stati membri partecipanti garantiscono il rispetto del presente regolamento nell’adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE e collaborano a tal fine. Nella loro qualità di Stati contraenti della CBE, gli Stati membri partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e garantiscono la fissazione del livello delle tasse di rinnovo in conformità all’articolo 12 del presente regolamento e la fissazione della quota di distribuzione delle tasse di rinnovo in conformità all’articolo 13 del presente regolamento.

A tal fine, essi istituiscono un comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti (“comitato ristretto”) ai sensi dell’articolo 145 della CBE.

Il comitato ristretto è costituito dai rappresentanti degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione in qualità di osservatore, nonché da supplenti che li rappresenteranno in loro assenza. I membri del comitato ristretto possono farsi assistere da consiglieri o esperti.

Il comitato ristretto adotta le sue decisioni tenendo debitamente conto della posizione della Commissione e conformemente alle norme di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della CBE.

3.      Gli Stati membri partecipanti garantiscono una protezione giuridica efficace dinanzi a una giurisdizione competente di uno o più Stati membri partecipanti nei confronti delle decisioni prese dall’UEB nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1».

 Il regolamento impugnato

14      I considerando 5, 6, 9 e 15 del regolamento impugnato sono formulati nel modo seguente:

«(5)      [I]l regime di traduzione [del BEEU] dovrebbe assicurare la certezza del diritto e incentivare l’innovazione e, in particolare, favorire le piccole e medie imprese (PMI). Esso dovrebbe rendere l’accesso al [BEEU] e al sistema brevettuale in generale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro.

(6)      Dal momento che l’UEB è responsabile della concessione di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il [BEEU] si basi sulla procedura in vigore presso l’UEB. Tale regime dovrebbe mirare a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse, in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche.

(...)

(9)      In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale adito dovrebbe prendere in considerazione il fatto che, prima di poter disporre di una traduzione nella sua lingua, il presunto contraffattore può aver agito in buona fede, senza sapere o senza aver avuto motivi ragionevoli per sapere che stava violando il brevetto. Il tribunale competente dovrebbe valutare le circostanze del singolo caso e, inter alia, considerare se il presunto contraffattore sia una PMI che opera solamente a livello locale, la lingua del procedimento dinanzi all’UEB e, durante il periodo transitorio, la traduzione trasmessa unitamente alla richiesta di effetto unitario.

(...)

(15)      Il presente regolamento non pregiudica le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione istituito conformemente all’articolo 342 TFUE e il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea [GU 17, pag. 385]. Il presente regolamento si basa sul regime linguistico dell’UEB e non dovrebbe essere considerato alla stregua di un nuovo regime linguistico specifico per l’Unione, né un precedente volto a creare un regime linguistico limitato in qualsiasi futuro strumento giuridico dell’Unione».

15      L’articolo 2, lettera b), del regolamento impugnato definisce «lingua del procedimento», ai fini del medesimo regolamento, come «la lingua utilizzata nel procedimento dinanzi all’UEB, come definita dall’articolo 14, paragrafo 3, della [CBE]».

16      Gli articoli da 3 a 7 del regolamento impugnato così dispongono:

«Articolo 3

Regime di traduzione per il [BEEU]

1.      Fatti salvi gli articoli 4 e 6 del presente regolamento, se il fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell’effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non sono necessarie ulteriori traduzioni.

2.      La richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012 è presentata nella lingua del procedimento.

Articolo 4

Traduzione in caso di controversia

1.      In caso di controversia relativa ad una presunta contraffazione di un [BEEU], il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta di un presunto contraffattore, una traduzione integrale del [BEEU] in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante nel quale ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel quale è domiciliato il presunto contraffattore.

2.      In caso di controversia riguardante un [BEEU], il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento giudiziario, su richiesta del tribunale competente negli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i [BEEU], una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento dinanzi a tale tribunale.

3.      Il costo delle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è a carico del titolare del brevetto.

4.      In caso di controversia riguardante una domanda di risarcimento, il tribunale adito valuta e prende in considerazione, in particolare se il presunto contraffattore è una PMI, una persona fisica o un’organizzazione senza fini di lucro, un’università o un’organizzazione pubblica di ricerca, se il presunto contraffattore abbia agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il [BEEU], prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Gestione di un regime di compensazione

1.      Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della CBE, gli Stati membri partecipanti, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, assegnano all’UEB, ai sensi dell’articolo 143 della CBE, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l’UEB in una delle lingue ufficiali dell’Unione che non sia una lingua ufficiale dell’UEB.

2.      Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 è alimentato dalle tasse di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1257/2012 ed è disponibile unicamente per le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni senza fini di lucro, le università e gli istituti pubblici di ricerca che hanno la residenza o la sede principale di attività in uno Stato membro.

Articolo 6

Misure transitorie

1.      Durante un periodo transitorio che comincia dalla data di applicazione del presente regolamento, la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012 è presentata unitamente a quanto segue:

a)      se la lingua del procedimento è il francese o il tedesco, una traduzione integrale in inglese del fascicolo del brevetto europeo; o

b)      se la lingua del procedimento è l’inglese, una traduzione integrale del fascicolo del brevetto europeo in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.

2.      Conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, gli Stati membri partecipanti assegnano all’UEB, ai sensi dell’articolo 143 della CBE, il compito di pubblicare le traduzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima possibile dopo la data di presentazione della richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012. Il testo di tali traduzioni è privo di effetti giuridici e serve unicamente a fini informativi.

3.      Sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni due anni, un comitato di esperti indipendenti effettua una valutazione oggettiva della disponibilità di traduzioni automatiche di alta qualità delle domande e dei fascicoli di brevetti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, nel quadro del sistema sviluppato dall’UEB. Tale comitato di esperti è istituito dagli Stati membri partecipanti nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti ed è composto da rappresentanti dell’UEB e delle organizzazioni non governative che rappresentano gli utenti del sistema brevettuale europeo invitate dal consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti in qualità di osservatori, conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, della CBE.

4.      Sulla base della prima delle valutazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e successivamente ogni due anni sulla base delle valutazioni successive, la Commissione presenta una relazione al Consiglio e, se del caso, formula proposte per porre fine al periodo transitorio.

5      Se non si pone fine al periodo transitorio sulla base di una proposta della Commissione, tale periodo termina dodici anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

1.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.      Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell’accordo [TUB], se successiva».

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 marzo 2013, il Regno di Spagna ha proposto il presente ricorso.

18      Con decisioni del presidente della Corte del 12 settembre 2013, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento europeo e la Commissione sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

19      Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

–        annullare il regolamento impugnato;

–        in subordine, annullare gli articoli da 4 a 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento, e

–        condannare il Consiglio alle spese.

20      Il Consiglio, sostenuto da tutte le parti intervenienti, chiede che la Corte voglia:

–        respingere il ricorso e

–        condannare il Regno di Spagna alle spese.

 Sul ricorso

21      A sostegno del suo ricorso, il Regno di Spagna deduce cinque motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua, sulla violazione dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), per aver delegato all’UEB compiti amministrativi relativi al BEEU, sulla mancanza di base giuridica, sulla violazione del principio di certezza del diritto e sulla violazione del principio di autonomia del diritto dell’Unione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua

 Argomenti delle parti

22      Il Regno di Spagna sostiene che, adottando il regolamento impugnato, il Consiglio ha violato il principio di non discriminazione sancito all’articolo 2 TUE, in quanto ha istituito, per il BEEU, un regime linguistico che lede i soggetti la cui lingua non rientra tra le lingue ufficiali dell’UEB. Detto regime creerebbe una situazione di disparità di trattamento fra, da un lato, i cittadini e le imprese dell’Unione che dispongono dei mezzi per comprendere, con un certo grado di competenza, documenti redatti nelle suddette lingue e, dall’altro, quelli che non ne dispongono e che dovranno provvedere a effettuare le traduzioni a proprie spese. Ogni limitazione all’impiego di tutte le lingue ufficiali dell’Unione dovrebbe essere debitamente giustificata nel rispetto del principio di proporzionalità.

23      In primis, non sarebbe garantito l’accesso alle traduzioni dei documenti che conferiscono diritti alla collettività. Ciò deriverebbe dal fatto che il fascicolo di un BEEU è pubblicato nella lingua della procedura e contiene la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’UEB, senza possibilità di un’altra traduzione, il che sarebbe discriminatorio e minerebbe il principio della certezza del diritto. Il regolamento impugnato non preciserebbe neppure in quale lingua sarà concesso il BEEU, né se tale elemento sarà oggetto di pubblicazione. Il fatto che il Consiglio si sia fondato sul regime dell’UEB per stabilire il regime linguistico del BEEU non ne garantirebbe la compatibilità con il diritto dell’Unione.

24      In secundis, il regolamento impugnato sarebbe sproporzionato e non sarebbe giustificabile sulla base di ragioni di interesse generale. Anzitutto, non sarebbe prevista la messa a disposizione di una traduzione per lo meno delle rivendicazioni, il che comporterebbe una situazione di grave incertezza del diritto e potrebbe ripercuotersi negativamente sulla concorrenza. Il BEEU costituirebbe, inoltre, un titolo di proprietà intellettuale essenziale per il mercato interno. Infine, il regolamento di cui trattasi non prevederebbe un regime transitorio atto a garantire un’adeguata conoscenza del brevetto. Né lo sviluppo delle traduzioni automatiche né l’obbligo di presentare una traduzione completa in caso di controversia costituirebbero misure sufficienti a tal proposito.

25      Da ciò conseguirebbe che l’introduzione di un’eccezione al principio dell’uguaglianza tra le lingue ufficiali dell’Unione avrebbe dovuto essere giustificata da criteri diversi da quelli, puramente economici, menzionati ai considerando 5 e 6 del regolamento impugnato.

26      Il Consiglio replica, anzitutto, che dai Trattati non è possibile desumere alcun principio in base al quale le lingue ufficiali dell’Unione debbano essere trattate in modo paritario in tutti i casi, circostanza, questa, che troverebbe peraltro conferma nell’articolo 118, secondo comma, TFUE, il quale sarebbe destituito di qualsiasi significato se esistesse un solo regime linguistico possibile comprendente tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

27      Inoltre, nel regime attuale, ogni persona fisica o giuridica potrebbe richiedere un brevetto europeo in qualsiasi lingua, a condizione tuttavia di produrre, entro il termine di due mesi, una traduzione in una delle tre lingue ufficiali dell’UEB, che diverrebbe la lingua della procedura, mentre le rivendicazioni sarebbero pubblicate poi nelle altre due lingue ufficiali dell’UEB. Pertanto, una domanda sarebbe tradotta e pubblicata in lingua spagnola soltanto qualora sia chiesta la convalida del brevetto nel Regno di Spagna.

28      Peraltro, la mancata pubblicazione in lingua spagnola produrrebbe soltanto effetti limitati. In primo luogo, il regolamento impugnato prevederebbe un regime di compensazione dei costi. In secondo luogo, i brevetti sarebbero di norma gestiti da consulenti specializzati in materia di proprietà intellettuale che conoscono altre lingue dell’Unione. In terzo luogo, l’impatto sull’accesso alle informazioni scientifiche in lingua spagnola sarebbe limitato. In quarto luogo, solo una ridotta parte delle domande di brevetti europei sarebbe tradotta attualmente in lingua spagnola. In quinto luogo, il regolamento di cui trattasi prevederebbe la messa a disposizione di un sistema di traduzione automatica di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. In sesto e ultimo luogo, l’articolo 4 di detto regolamento fisserebbe un limite all’eventuale responsabilità delle piccole e medie imprese, delle persone fisiche, delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle università e degli enti pubblici di ricerca.

29      Infine, la limitazione del numero di lingue utilizzate nell’ambito del BEEU perseguirebbe un obiettivo legittimo, attinente al costo ragionevole del medesimo.

30      Le parti intervenienti aderiscono alle argomentazioni formulate dal Consiglio. Esse sottolineano che la ricerca di un equilibrio tra i diversi operatori economici è stata particolarmente difficile, dal momento che le differenti posizioni degli Stati membri sul regime linguistico hanno fatto arenare tutti i precedenti progetti di brevetto unitario.

 Giudizio della Corte

31      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che i riferimenti, presenti nei Trattati, all’impiego delle lingue nell’Unione non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale del diritto dell’Unione in forza del quale ogni atto che possa incidere sugli interessi di un cittadino dell’Unione debba essere redatto in ogni caso nella sua lingua (sentenze Kik/UAMI, C‑361/01 P, EU:C:2003:434, punto 82, e Polska Telefonia Cyfrowa, C‑410/09, EU:C:2011:294, punto 38).

32      Nel caso di specie, è innegabile che nel regolamento impugnato si operi un trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell’Unione. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, che definisce il regime di traduzione per il BEEU, si riferisce alla pubblicazione del fascicolo del BEEU conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE. In applicazione di tale disposizione e dell’articolo 14, paragrafo 1, della CBE, i fascicoli del brevetto europeo sono pubblicati nella lingua del procedimento, che deve essere una delle lingue ufficiali dell’UEB, segnatamente il tedesco, l’inglese o il francese, e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’UEB. Ove siano state rispettate le condizioni prescritte da tali disposizioni della CBE, non è necessaria alcun’altra traduzione ai fini del riconoscimento dell’effetto unitario del brevetto europeo interessato.

33      Nei limiti in cui sia possibile far valere un obiettivo legittimo di interesse generale e dimostrarne l’effettiva sussistenza, occorre ricordare che una differenza di trattamento a motivo della lingua deve altresì rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire essa deve essere idonea a realizzare l’obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo (v. sentenza Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 93).

34      Per quanto riguarda, in primo luogo, lo scopo perseguito dal Consiglio, dal considerando 16 del regolamento impugnato risulta che l’obiettivo di quest’ultimo è la creazione di un regime di traduzione uniforme e semplice per il BEEU istituito dal regolamento n. 1257/2012. I considerando 4 e 5 del regolamento impugnato precisano che, conformemente alla decisione sulla cooperazione rafforzata, il regime di traduzione dei BEEU dovrebbe essere semplice ed efficiente in termini di costi. Esso dovrebbe inoltre assicurare la certezza del diritto, incentivare l’innovazione e favorire in modo particolare le piccole e medie imprese, e rendere nel contempo più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro l’accesso al BEEU e al sistema brevettuale in generale. Da quanto precede risulta che il regolamento impugnato mira ad agevolare l’accesso alla tutela brevettuale segnatamente per le piccole e medie imprese.

35      La legittimità di un tale obiettivo è innegabile. Tra le scelte che si presentano a un inventore, nel momento in cui intende ottenere la protezione della sua invenzione mediante il rilascio di un brevetto, figura quella dell’estensione territoriale della protezione voluta; tale scelta avviene sulla base di una valutazione globale dei vantaggi e degli inconvenienti di ciascuna opzione, che comporta, in particolare, valutazioni economiche complesse relative all’interesse commerciale di una protezione nei diversi Stati rispetto all’importo totale delle spese collegate al rilascio di un brevetto in tali Stati, ivi comprese le spese di traduzione (v., in tal senso, sentenza BASF, C‑44/98, EU:C:1999:440, punto 18).

36      Orbene, il sistema di tutela del brevetto europeo risultante dalla CBE è caratterizzato da una complessità e da costi particolarmente elevati per un richiedente che intenda ottenere la tutela della sua invenzione mediante la concessione di un brevetto che copra il territorio di tutti gli Stati membri. Tale complessità e tali costi, che risultano in particolare dalla necessità che il titolare di un brevetto europeo concesso dall’UEB ne presenti, ai fini della convalida di tale brevetto sul territorio di uno Stato membro, una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro, costituiscono un ostacolo alla tutela brevettuale nell’Unione.

37      Inoltre, è indubbio che le modalità dell’attuale regime di tutela brevettuale risultante dalla CBE producono effetti negativi sulla capacità di innovazione e di competitività delle imprese dell’Unione, in particolare delle piccole e medie imprese, le quali non possono sviluppare nuove tecnologie tutelate mediante brevetti estesi a tutto il territorio dell’Unione senza dover seguire procedure complesse e costose, il regime linguistico istituito dal regolamento impugnato è invece idoneo a rendere più facile, meno costoso e giuridicamente più sicuro l’accesso al BEEU ed al sistema brevettuale in generale.

38      In secondo luogo, occorre verificare se il regime istituito dal regolamento impugnato sia adeguato al fine di conseguire il legittimo obiettivo di agevolare l’accesso alla tutela brevettuale.

39      A tal riguardo, si deve ricordare che il regolamento impugnato persegue l’obiettivo di istituire un regime di traduzione dei brevetti europei ai quali è conferito un effetto unitario ai sensi del regolamento n. 1257/2012. Dato che l’UEB è responsabile per la concessione dei brevetti europei, il regolamento impugnato si basa sul regime di traduzione vigente presso l’UEB, il quale prescrive l’impiego delle lingue tedesca, inglese e francese, tale regolamento non impone tuttavia la traduzione del fascicolo del brevetto europeo, o almeno delle relative rivendicazioni, nella lingua ufficiale di ciascuno degli Stati in cui il BEEU produrrà i suoi effetti, come avviene per il brevetto europeo. Pertanto, il regime istituito dal regolamento impugnato permette effettivamente di agevolare l’accesso alla tutela brevettuale mediante la riduzione dei costi collegati agli obblighi di traduzione.

40      In terzo luogo, occorre verificare se il regime istituito dal regolamento impugnato non vada oltre quanto è necessario per raggiungere il legittimo obiettivo perseguito.

41      A tal proposito, la Corte ha sottolineato, al punto 92 della sentenza Kik/UAMI (C‑361/01 P, EU:C:2003:434), che deve essere preservato il necessario equilibrio, da un lato, tra gli interessi degli operatori economici e quelli della collettività per quanto riguarda i costi dei procedimenti, e, dall’altro, tra gli interessi dei soggetti richiedenti i titoli di proprietà intellettuale e quelli degli altri operatori economici per quanto riguarda l’accesso alle traduzioni dei documenti che concedono diritti o i procedimenti che coinvolgono diversi operatori economici.

42      Innanzitutto, per quanto concerne la preservazione dell’equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e quelli della collettività relativamente ai costi dei procedimenti di riconoscimento dell’effetto unitario del brevetto europeo, si deve rilevare che, pur se l’Unione attribuisce grande rilievo alla preservazione del multilinguismo, la cui importanza è richiamata all’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE e all’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è stato ricordato, al punto 36 della presente sentenza, che i costi elevati relativi alla concessione di un brevetto europeo esteso al territorio di tutti gli Stati membri costituiscono un ostacolo alla tutela brevettuale nell’Unione, cosicché era indispensabile che il regime di traduzione del BEEU fosse efficiente in termini di costi.

43      Inoltre, va sottolineato che il Consiglio ha previsto l’istituzione di vari meccanismi al fine di garantire il necessario equilibrio tra gli interessi di coloro che richiedono i titoli di proprietà intellettuale e quelli degli altri operatori economici relativamente all’accesso alle traduzioni dei documenti che concedono diritti o ai procedimenti che coinvolgono diversi operatori economici.

44      Così, per prima cosa, allo scopo di agevolare l’accesso al BEEU, ed in particolare di permettere ai richiedenti di presentare le proprie domande dinanzi all’UEB in qualsiasi lingua dell’Unione, l’articolo 5 del regolamento impugnato prevede un regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione entro un determinato massimale per taluni richiedenti – in particolare le piccole e medie imprese – che depositano le domande di brevetto presso l’UEB in una delle lingue ufficiali dell’Unione che non sia una lingua ufficiale dell’UEB.

45      Inoltre, ai fini di limitare gli svantaggi per gli operatori economici che non dispongano dei mezzi per comprendere, con un certo grado di competenza, documenti redatti in lingua tedesca, inglese o francese, il Consiglio ha previsto, all’articolo 6 del regolamento impugnato, un periodo transitorio, di una durata massima di dodici anni, fino a quando sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione un sistema di traduzione automatica di alta qualità. Durante detto periodo transitorio, ogni richiesta di effetto unitario deve essere accompagnata o da una traduzione integrale del fascicolo in inglese, se la lingua del procedimento è il francese o il tedesco, oppure da una traduzione integrale del fascicolo in un’altra lingua ufficiale dell’Unione, se la lingua del procedimento è l’inglese.

46      Infine, per tutelare gli operatori economici che non dispongano dei mezzi per comprendere, con un certo grado di competenza, una delle lingue ufficiali dell’UEB, il Consiglio ha previsto, all’articolo 4 del regolamento impugnato, varie disposizioni applicabili in caso di controversia, che mirano, da un lato, a permettere a tali operatori, qualora siano sospettati di contraffazione, di ottenere, alle condizioni previste da detto articolo, una traduzione integrale del BEEU e, dall’altro, in caso di controversia riguardante una domanda di risarcimento di danni, a far sì che l’organo giurisdizionale adito esamini e prenda in considerazione la buona fede di un presunto contraffattore.

47      Alla luce dei suddetti elementi, occorre constatare che il regolamento impugnato preserva il necessario equilibrio tra i vari interessi in gioco e, pertanto, non va oltre quanto è necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Di conseguenza, come essenzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 61 a 74 delle sue conclusioni, la scelta del Consiglio, nell’ambito dell’istituzione di un regime di traduzione del BEEU, di operare un trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell’Unione, limitata alle lingue tedesca, inglese e francese, è adeguata e proporzionata al legittimo obiettivo perseguito da detto regolamento.

48      Il primo motivo deve essere pertanto respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7)

 Argomenti delle parti

49      Il Regno di Spagna sostiene che, nel delegare all’UEB, agli articoli 5 e 6, paragrafo 2, del regolamento impugnato, la gestione del regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione e la pubblicazione delle traduzioni nell’ambito del regime transitorio, il Consiglio ha violato i principi sanciti nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), confermata dalle sentenze Romano (98/80, EU:C:1981:104) e Tralli/BCE (C‑301/02 P, EU:C:2005:306).

50      In primo luogo, né i considerando del regolamento n. 1257/2012 né quelli del regolamento impugnato conterrebbero giustificazioni oggettive di tale delega di poteri.

51      In secondo luogo, dalla sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7) risulterebbe che la delega può avere ad oggetto unicamente poteri di esecuzione nettamente circoscritti, per i quali non sussista alcun margine di discrezionalità ed il cui esercizio, per tale ragione, sia soggetto a un controllo rigoroso in base a criteri oggettivi stabiliti dall’autorità delegante. Orbene, ciò non avverrebbe nel caso di specie.

52      Innanzitutto, l’articolo 5 del regolamento impugnato affiderebbe la gestione del regime di compensazione all’UEB, che potrebbe decidere discrezionalmente circa l’attuazione del diritto al rimborso dei costi di traduzione previsti da detto sistema. Inoltre, ad avviso del Regno di Spagna, se è vero che, l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1257/2012 impone agli Stati membri l’obbligo di garantire una protezione giuridica efficace nei confronti delle decisioni adottate dall’UEB nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 di tale disposizione, e che tale competenza è stata conferita in esclusiva al tribunale unificato dei brevetti dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera i), dell’accordo TUB, tuttavia l’Organizzazione europea dei brevetti godrebbe del privilegio dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione e, di conseguenza, gli atti dell’UEB non sarebbero assoggettabili ad alcun controllo giurisdizionale.

53      Inoltre, il compito di pubblicare le traduzioni, previsto all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento impugnato, costituirebbe un’attività rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale. Tuttavia, essa non sarebbe assoggettabile ad alcun controllo giurisdizionale.

54      Il Consiglio osserva, in via preliminare, che il Regno di Spagna non contesta il fatto che la gestione del regime di compensazione e il compito di pubblicare le traduzioni spettino agli Stati membri partecipanti, per il tramite dell’UEB. Orbene, l’attuazione del diritto dell’Unione spetterebbe, in primo luogo, agli Stati membri e, per i compiti relativi al regime di compensazione e alla pubblicazione delle traduzioni, non sarebbe necessario avere condizioni uniformi di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. I principi sanciti nelle sentenze Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), Romano (98/80, EU:C:1981:104) e Tralli/BCE (C‑301/02 P, EU:C:2005:306) non sarebbero pertinenti. In ogni caso, tali principi non sarebbero stati violati.

55      Le parti intervenienti aderiscono alle argomentazioni formulate dal Consiglio.

 Giudizio della Corte

56      Occorre rilevare, in via preliminare, che dagli scritti difensivi del Regno di Spagna risulta che detto Stato membro sostiene che non sussisterebbero le condizioni atte a permettere l’asserita delega di competenze operata dal Consiglio agli articoli 5 e 6, paragrafo 2, del regolamento impugnato, ciò che costituirebbe una violazione dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7).

57      A tal riguardo, occorre rilevare che gli articoli 5 e 6, paragrafo 2, del regolamento impugnato invitano gli Stati membri partecipanti ad assegnare all’UEB, conformemente all’articolo 9 del regolamento n. 1257/2012, i compiti da essi determinati, ai sensi dell’articolo 143 della CBE.

58      Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1257/2012, detto regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE, cosicché a un accordo siffatto si applicano le disposizioni della parte nona di tale convenzione, relativa agli accordi particolari, che include gli articoli da 142 a 149 di quest’ultima.

59      Ai sensi degli articoli 143 e 145 della CBE, un gruppo di Stati contraenti, avvalendosi delle disposizioni della parte nona della CBE, può affidare compiti all’UEB.

60      È al fine di attuare le disposizioni sopra menzionate che l’articolo 9, paragrafo 1, lettere d) ed f), del regolamento n. 1257/2012 prevede che gli Stati membri partecipanti conferiscono all’UEB i compiti, da un lato, di pubblicare le traduzioni di cui all’articolo 6 del regolamento impugnato durante il periodo transitorio di cui al medesimo articolo e, dall’altro, di gestire il regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione di cui all’articolo 5 di quest’ultimo regolamento.

61      Orbene, tali compiti sono intrinsecamente connessi all’attuazione della tutela brevettuale unitaria, istituita dal regolamento n. 1257/2012 ed il cui regime di traduzione è stabilito dal regolamento impugnato.

62      Si deve quindi considerare che il fatto di assegnare all’UEB taluni compiti supplementari deriva dalla conclusione, da parte degli Stati membri partecipanti, nella loro qualità di parti contraenti della CBE, di un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 di tale convenzione.

63      Dato che, contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, il Consiglio non ha delegato agli Stati membri partecipanti o all’UEB competenze di esecuzione che spetterebbero propriamente ad esso ai sensi del diritto dell’Unione, i principi enunciati dalla Corte nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7) non possono trovare applicazione.

64      Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente su una mancanza di base giuridica dell’articolo 4 del regolamento impugnato

 Argomenti delle parti

65      Il Regno di Spagna sostiene che la base giuridica cui si è fatto ricorso per introdurre nel regolamento impugnato l’articolo 4 è errata, dal momento che tale disposizione non verte sul «regime linguistico» di un titolo europeo a norma dell’articolo 118, secondo comma, TFUE, bensì incorpora talune garanzie procedurali nel quadro di un procedimento giurisdizionale, le quali non possono essere fondate su tale disposizione del Trattato FUE.

66      Secondo il Consiglio, il regolamento impugnato stabilisce effettivamente un regime linguistico, in quanto determina quali traduzioni siano necessarie successivamente alla concessione e alla registrazione dell’effetto unitario di un BEEU. Così, l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento istituirebbe il regime linguistico del BEEU specificando, per quanto concerne la situazione successiva alla registrazione dell’effetto unitario, che ove il fascicolo di un brevetto europeo sia stato pubblicato conformemente alla CBE, non sono necessarie ulteriori traduzioni. L’articolo 4 del suddetto regolamento colmerebbe una lacuna giuridica, in quanto il regime linguistico previsto dalla CBE non disciplinerebbe i requisiti linguistici in caso di controversia. Inoltre, dato che le regole procedurali degli Stati membri non sono state armonizzate dal diritto dell’Unione, occorrerebbe vigilare affinché il presunto contraffattore abbia sempre il diritto di ottenere la traduzione del BEEU interessato nella sua interezza.

67      Le parti intervenienti aderiscono agli argomenti del Consiglio.

 Giudizio della Corte

68      Secondo una giurisprudenza costante, la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione dev’essere basata su circostanze obiettive, che possano essere sindacate in via giurisdizionale, tra le quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto (sentenze Commissione/Consiglio, C‑377/12, EU:C:2014:1903, punto 34 nonché la giurisprudenza ivi citata e Regno Unito/Consiglio, C‑81/13, EU:C:2014:2449, punto 35).

69      Nel caso di specie, per quanto riguarda la finalità del regolamento impugnato, occorre rilevare che, secondo il titolo e l’articolo 1 di detto regolamento, quest’ultimo attua la cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile. Come risulta dal considerando 16 del regolamento impugnato, l’obiettivo di quest’ultimo è la creazione di un regime di traduzione uniforme e semplice per i BEEU.

70      Per quanto riguarda il contenuto del regolamento impugnato, si deve constatare che l’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento prevede che, fatte salve le disposizioni relative alle traduzioni in caso di controversia e alle misure transitorie, se il fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell’effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE non sono necessarie ulteriori traduzioni. Ai sensi di quest’ultima disposizione, i fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’UEB.

71      Dalle considerazioni che precedono emerge che il regolamento impugnato istituisce, conformemente all’articolo 118, secondo comma, TFUE, il regime linguistico per il BEEU, definito mediante il rinvio all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE.

72      A tal riguardo, si deve constatare che l’articolo 118, secondo comma, TFUE non esclude che, in sede di determinazione del regime linguistico di un titolo europeo, sia fatto riferimento al regime linguistico dell’organizzazione alla quale appartiene l’organo che sarà incaricato di concedere il titolo destinato ad avere effetto unitario. Peraltro, è irrilevante il fatto che il regolamento impugnato non stabilisca una disciplina esaustiva del regime linguistico applicabile al BEEU. L’articolo 118, secondo comma, TFUE non impone, infatti, al Consiglio di armonizzare tutti gli aspetti del regime linguistico dei titoli di proprietà intellettuale creati sulla base del primo comma di detto articolo.

73      Per quanto riguarda l’articolo 4 del regolamento impugnato, si deve constatare che quest’ultimo ricade direttamente nell’ambito del regime linguistico del BEEU, in quanto definisce le norme speciali che disciplinano la traduzione del BEEU nel contesto specifico di una controversia. Infatti, dato che il regime linguistico del BEEU è definito dall’insieme delle disposizioni del regolamento impugnato, e più precisamente da quelle contenute agli articoli 3, 4 e 6, intesi a regolare situazioni differenti, l’articolo 4 del medesimo regolamento non potrebbe essere distinto, per quanto riguarda la base giuridica, dal resto delle disposizioni di quest’ultimo.

74      In considerazione di quanto precede, l’argomento del Regno di Spagna secondo cui l’articolo 118, secondo comma, TFUE, non può costituire una base giuridica per l’articolo 4 del regolamento impugnato deve pertanto essere respinto.

75      Il terzo motivo non può dunque essere accolto.

 Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto

 Argomenti delle parti

76      Il Regno di Spagna sostiene che il Consiglio ha violato il principio di certezza del diritto. Innanzitutto, il regolamento impugnato limiterebbe le possibilità per gli operatori economici di accedere alle informazioni, dato che il fascicolo del BEEU sarebbe pubblicato soltanto nella lingua del procedimento, con esclusione delle altre lingue ufficiali dell’UEB. Inoltre, detto regolamento non indicherebbe le modalità, in particolare linguistiche, della concessione del BEEU. Esso non indicherebbe, poi, nell’ambito della gestione del regime di compensazione, il massimale dei costi né le modalità della sua fissazione. Peraltro, le disposizioni dell’articolo 4 di tale regolamento non sarebbero sufficienti per ovviare all’assenza di informazioni relative al BEEU. La traduzione del BEEU fornita in caso di controversia non avrebbe, infatti, valore giuridico e tale disposizione non prevederebbe le conseguenze concrete nel caso in cui un contraffattore abbia agito in buona fede. Infine, il sistema di traduzione automatica non sarebbe esistito al momento dell’adozione del regolamento impugnato e non vi sarebbe alcuna garanzia che esso possa funzionare in un settore in cui il rigore della traduzione è di primaria importanza.

77      Il Consiglio ritiene che le affermazioni del Regno di Spagna non tengano conto dei principi di amministrazione indiretta e di sussidiarietà su cui si fonda il diritto dell’Unione. Il regolamento impugnato lascerebbe agli Stati membri il compito di disciplinare in concreto aspetti quali il regime di compensazione o le traduzioni automatiche. Il principio di certezza del diritto non esigerebbe che tutte le regole siano fissate fin nei minimi dettagli nel regolamento di base, potendo determinate regole essere stabilite dagli Stati membri o definite in atti delegati oppure in atti di esecuzione. Peraltro, l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento impugnato fisserebbe gli elementi essenziali e i criteri in vista della loro applicazione da parte del giudice nazionale.

78      Le parti intervenienti aderiscono alla posizione del Consiglio.

 Giudizio della Corte

79      Secondo una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto esige che le norme di diritto siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affinché gli interessati possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti nell’ordinamento dell’Unione (v. sentenze France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 100 e la giurisprudenza ivi citata, nonché LVK – 56, C‑643/11, EU:C:2013:55, punto 51).

80      In primo luogo, l’argomento del Regno di Spagna secondo cui il regolamento impugnato limita le possibilità per gli operatori economici di accedere alle informazioni equivale a contestare il regime linguistico istituito da detto regolamento in quanto esso non prevede la traduzione del BEEU in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Orbene, siffatto argomento è già stato respinto nell’ambito del primo motivo.

81      In secondo luogo, riguardo all’argomento secondo cui il regolamento impugnato non indicherebbe le modalità, in particolare linguistiche, della concessione dell’effetto unitario, una lettura congiunta delle pertinenti disposizioni di tale regolamento e del regolamento n. 1257/2012 consente di escludere qualsiasi violazione del principio di certezza del diritto.

82      L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento impugnato dispone, infatti, che ogni richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 del regolamento n. 1257/2012 sia presentata nella lingua del procedimento. A tal riguardo, la lingua del procedimento è definita all’articolo 2, lettera b), del regolamento impugnato come la lingua utilizzata nel procedimento dinanzi all’UEB, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della CBE.

83      Secondo l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/2012, l’effetto unitario deve essere iscritto nel registro per la tutela brevettuale unitaria, registro facente parte, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del medesimo regolamento, del registro europeo dei brevetti tenuto dall’UEB. Orbene, le iscrizioni al registro europeo dei brevetti sono effettuate nelle tre lingue ufficiali dell’UEB, conformemente all’articolo 14, paragrafo 8, della CBE.

84      In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita assenza di un massimale o di modalità di fissazione di quest’ultimo, è sufficiente constatare che – come in sostanza osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 110 e 111 delle sue conclusioni – a tenore dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1257/2012, gli Stati membri partecipanti, nella loro qualità di Stati contraenti della CBE, garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento e, a tal fine, istituiscono un comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti ai sensi dell’articolo 145 della CBE, cosicché una decisione relativa al massimale o alle modalità di fissazione del sistema di compensazione competerà agli Stati membri partecipanti nell’ambito di un siffatto comitato ristretto. Non può dunque rilevarsi a tal riguardo nessuna violazione del principio di certezza del diritto.

85      In quarto luogo, il fatto che a produrre effetti giuridici sia unicamente il brevetto nella lingua in cui è stato concesso, e non la traduzione, la quale, in applicazione dell’articolo 4 del regolamento impugnato, deve essere fornita in caso di controversia, non determina alcuna incertezza del diritto, dato che gli operatori interessati sono in grado di conoscere con certezza la lingua facente fede ai fini di valutare la portata della tutela conferita dal BEEU.

86      In quinto luogo, non viola il principio di certezza del diritto neppure l’assenza di indicazioni delle conseguenze concrete per l’ipotesi in cui un presunto contraffattore abbia agito in buona fede. Come risulta dal considerando 9 del regolamento impugnato, ciò consente invece al giudice competente di valutare le circostanze del singolo caso e, in particolare, di considerare se il presunto contraffattore sia una piccola o media impresa che opera solamente a livello locale, di tenere conto della lingua del procedimento dinanzi all’UEB e, durante il periodo transitorio, della traduzione trasmessa unitamente alla richiesta di effetto unitario.

87      In sesto luogo, per quanto riguarda le argomentazioni del Regno di Spagna sull’assenza di garanzia del buon funzionamento del sistema di traduzione automatico, che non sarebbe stato operativo al momento dell’adozione del regolamento impugnato, si deve constatare che ciò che viene messa in discussione è, in realtà, la scelta del legislatore dell’Unione di prevedere un periodo transitorio di dodici anni per la messa in opera della parte del regime linguistico relativa alla traduzione automatica delle domande di brevetti e dei fascicoli in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Orbene, anche se è vero che manca una garanzia del buon funzionamento di detto sistema, che sarà operativo alla fine di un periodo transitorio, detta circostanza non è sufficiente a giustificare l’annullamento del regolamento impugnato per violazione del principio della certezza del diritto, in quanto non è possibile fornire una garanzia di questo tipo. Pertanto, l’argomento del Regno di Spagna deve essere respinto in quanto inconferente.

88      In tali circostanze, non è constatabile alcuna violazione del principio di certezza del diritto.

89      Si deve dunque respingere il quarto motivo.

 Sul quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di autonomia del diritto dell’Unione

 Argomenti delle parti

90      Il Regno di Spagna sostiene che l’articolo 7 del regolamento impugnato lede il principio di autonomia del diritto dell’Unione, dal momento che detto articolo distingue tra, da una parte, l’entrata in vigore del regolamento in parola e, dall’altra, l’applicazione di quest’ultimo, fissando tale data al 1° gennaio 2014, indicando contestualmente che tale data sarà posticipata in caso di mancata entrata in vigore dell’accordo TUB ai sensi del suo articolo 89, paragrafo 1. Nel caso di specie, alle parti contraenti dell’accordo TUB sarebbe stato attribuito il potere di stabilire la data di applicabilità di una norma dell’Unione e, di conseguenza, l’esercizio di una sua competenza. Il Regno di Spagna aggiunge che gli esempi del Consiglio vertenti sulla prassi legislativa sono privi di pertinenza.

91      Ad avviso del Consiglio, da una lettura congiunta dei considerando 9, 24 e 25 del regolamento n. 1257/2012 emerge che la scelta politica compiuta dal legislatore dell’Unione per garantire il buon funzionamento del BEEU, la coerenza della giurisprudenza e, quindi, la certezza del diritto, nonché un’adeguata efficienza in termini di costi per i titolari dei brevetti, è stata quella di legare il BEEU al funzionamento di un organo giurisdizionale distinto, che dovrebbe essere istituito prima che sia concesso il primo BEEU. Non esisterebbe a questo riguardo alcun ostacolo giuridico alla previsione di un collegamento tra il BEEU e il tribunale unificato dei brevetti, che sarebbe sufficientemente motivato ai considerando 24 e 25 del regolamento n. 1257/2012. Esisterebbero peraltro, nella prassi normativa, molti esempi di collegamento tra l’applicabilità di un atto dell’Unione e un avvenimento estraneo a tale atto.

92      Le parti intervenienti aderiscono alle osservazioni del Consiglio.

 Giudizio della Corte

93      Occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento impugnato dispone che quest’ultimo «si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell’accordo [TUB], se successiva».

94      Secondo la giurisprudenza della Corte, la diretta applicabilità di un regolamento, prevista all’articolo 288, secondo comma, TFUE, implica che la sua entrata in vigore e la sua applicazione in favore o a carico dei soggetti giuridici si realizzino senza alcun provvedimento di recepimento nel diritto nazionale, salvo che il regolamento di cui trattasi lasci agli Stati membri il compito di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari necessari affinché le disposizioni del regolamento stesso possano essere applicate (v. sentenze Bussone, 31/78, EU:C:1978:217, punto 32, nonché ANAFE, C‑606/10, EU:C:2012:348, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).

95      Così avviene nella fattispecie, dato che il legislatore dell’Unione stesso ha lasciato agli Stati membri, ai fini dell’attuazione delle disposizioni del regolamento impugnato, da un lato, il compito di adottare varie misure nel quadro giuridico stabilito dalla CBE e, dall’altro, il compito di procedere all’istituzione del tribunale unificato dei brevetti, il quale, come ricordato ai considerando 24 e 25 del regolamento n. 1257/2012, è essenziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e, quindi, la certezza del diritto nonché l’efficienza dei costi per i titolari di brevetti.

96      Risulta da quanto precede che si deve respingere il quinto motivo.

97      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve respingere il ricorso nella sua interezza e altresì la domanda di annullamento parziale del regolamento impugnato formulata in subordine dal Regno di Spagna.

 Sulle spese

98      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Dato che il Consiglio ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, si fa carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio.

99      In forza dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Regno di Spagna si fa carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento europeo e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.