Language of document : ECLI:EU:C:2013:175

Cause riunite C‑399/10 P e C‑401/10 P

Bouygues SA e Bouygues Télécom SA

contro

Commissione europea e altri

«Impugnazioni — Aiuti di Stato — Misure finanziarie a favore di France Télécom — Progetto di prestito d’azionista — Dichiarazioni pubbliche di un membro del governo francese — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e non ne ordina il recupero — Nozione di aiuto di Stato — Nozione di vantaggio economico — Nozione di impegno di risorse statali»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2013

1.        Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Decisione di avviare il procedimento formale di esame di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Determinazione dell’oggetto del procedimento amministrativo — Denuncia relativa a diverse misure — Presa di posizione assunta dalla Commissione relativamente a talune di esse — Rigetto delle richieste vertenti sulle altre misure — Esclusione

(Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, § 4, 6, § 1, e 13, § 1)

2.        Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Concessione imputabile allo Stato di un vantaggio mediante risorse statali — Vantaggi che implicano una riduzione del bilancio statale o un rischio di una siffatta riduzione — Mancata corrispondenza o equivalenza tra vantaggio concesso e riduzione del bilancio — Inclusione — Vantaggio sotto forma di più interventi consecutivi connessi tra loro in modo indissociabile — Valutazione delle misure considerate nel loro insieme

(Artt. 107, § 1, TFUE e 108 TFUE)

1.        Ai sensi degli articoli 4, paragrafo 4, 6, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, la decisione di avviare il procedimento formale di esame di un aiuto di Stato ed un invito alle parti interessate a presentare le loro osservazioni sono necessari sia per determinare l’oggetto del procedimento amministrativo sia per garantire che la Commissione disponga di informazioni il più complete possibile.

Se pertanto, a seguito di una denuncia riguardante diverse misure adottate dal governo di uno Stato membro tra le quali vi siano dichiarazioni pubbliche da parte del medesimo, la Commissione avvia il procedimento formale di esame solo nei confronti di talune di esse, l’omessa presa di posizione relativamente alla qualificazione come aiuti di Stato di dichiarazioni non interessate dal suddetto avvio non può essere assimilata di per sé ad una decisione di rigetto delle richieste del denunciante. In tal senso, in mancanza di una decisione complementare tale da ampliare l’oggetto del procedimento amministrativo alla questione di stabilire se tali dichiarazioni costituiscano, di per sé, un aiuto di Stato, la Commissione, con la decisione di avviare il procedimento formale di esame, non dà seguito a tali elementi della denuncia.

(v. punti 70-72, 77, 78)

2.        Solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In tal senso ai fini della constatazione dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione, la Commissione deve dimostrare un nesso sufficientemente diretto tra, da un lato, il vantaggio accordato al beneficiario e, dall’altro, una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio. Per contro, non è necessario che una siffatta riduzione, o un siffatto rischio, corrispondano o equivalgano a tale vantaggio, né che quest’ultimo trovi un corrispettivo in una siffatta riduzione o un siffatto rischio, né che sia della stessa natura dell’impegno di risorse statali da cui deriva.

Inoltre, in caso di più interventi, dal momento che gli interventi statali assumono forme diverse e devono essere analizzati in funzione dei loro effetti, non si può escludere che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui interventi consecutivi siano connessi tra loro, segnatamente per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell’impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione.

(v. punti 99, 100, 103, 104, 109, 110)