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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 30 dicembre 2016 – A

(Causa C-679/16)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Altra parte nel procedimento: Espoo kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Questioni pregiudiziali

Se una prestazione, quale l’assistenza personale prevista dalla legge sulle prestazioni a favore dei disabili, costituisca una «prestazione di malattia» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 1 .

In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se sussista una restrizione del diritto dei cittadini dell’Unione ai sensi degli articoli 20 e 21 TFUE di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri qualora la concessione di una prestazione come quella relativa all’assistenza personale ai sensi della legge sulle prestazioni a favore dei disabili all’estero non sia specificamente disciplinata e i requisiti per la concessione della prestazione siano interpretati nel senso che l’assistenza personale venga negata in un altro Stato membro in cui il soggetto interessato abbia compiuto un iter di studi triennale finalizzato al conseguimento di un titolo.

–    Se, ai fini della soluzione della controversia, rilevi il fatto che una persona possa ricevere una prestazione come quella dell’assistenza personale in Finlandia in un comune diverso da quello di residenza qualora, ad esempio, compia i propri studi in un altro comune finlandese.

–    Se, ai fini della soluzione della controversia, rilevino i diritti risultanti dall’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità alla luce del diritto dell’Unione.

3)    Qualora, nel rispondere alla seconda questione pregiudiziale, la Corte dovesse ritenere che l’interpretazione del diritto interno, come avvenuto nella specie, integri una restrizione alla libera circolazione: se una restrizione di tal genere possa tuttavia risultare giustificata da motivi imperativi di interesse generale derivanti dall’obbligo del comune di vigilare sulla fornitura di assistenza personale, dalla possibilità del comune di scegliere le misure idonee per l’erogazione di assistenza e dalla conservazione della coerenza e dell’efficacia del sistema di assistenza personale ai sensi della legge sulle prestazioni a favore dei disabili.

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1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).